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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4733/2022
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione specializzata in materia di impresa
Seconda Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 10.6.2025, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Gabriella Pompetti - Presidente dott. Maria Federica Minervini - Giudice dott. Francesca Perlini - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4733 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12.12..2024 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche
TRA
Il Dott. (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Michele Pratelli (c.f. ) del Foro di Pesaro ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro – Via A. Ponchielli n. 77,
ATTORE
E il Dott. ( rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio CP_1 CodiceFiscale_3
Garulli e dall'Avv. Giulio Brandinelli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
" , codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese CP_2 P.IVA_1
delle Marche, iscritta al numero PS-164852 R.E.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Garulli e dall'Avv. Giulio Brandinelli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
INTERVENUTA
pagina 1 di 30 Oggetto: contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
Con
- dichiarare inammissibile/irrituale la costituzione in giudizio della soc. PI , non citata nel presente giudizio, per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva in capo alla soc. per i motivi CP_2
di cui in narrativa e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio;
- dichiarare nulle/inammissibili le domande riconvenzionali formulate ex adverso di risoluzione dei contratti di cessione perfezionati in data 01/04/2021 e 15/09/2021 e la seguente domanda di restituzione del prezzo di cessione di € 400.000,00 pagato da al Dott. in quanto CP_2 Pt_1
carenti della indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare l'inadempimento della controparte e, per l'effetto, condannare la medesima all'adempimento del contratto preliminare di vendita stipulato in data 01/04/2021 rispetto alle clausole violate così come descritte in narrativa mediante la cessazione delle condotte ostative assunte nei confronti del Dott. e, nello specifico: Pt_1
a) consentire al Dott. di esercitare liberamente la propria attività professionale;
Pt_1
b) consentire al Dott. di mantenere ed intrattenere i rapporti con con la relativa clientela Pt_1 CP_3
e con i collaboratori della società;
c) ripristinare l'account del Dott. in ogni sua funzionalità, compresa la CP_4 Pt_1
fatturazione;
d) consentire al Dott. di usufruire liberamente dei locali di e delle dotazioni della Pt_1 CP_3
struttura, senza limitazioni di orari, giorni e spazi;
e) consentire al Dott. di visionare i dati nell'archivio mediale e cartaceo e di utilizzare il Pt_1
gestionale della società;
f) ripristinare l'accesso del Dott. alla videosorveglianza posto a tutela del proprio immobile;
Pt_1
g) ripristinare l'assetto organizzativo di ante cessione, con pieno utilizzo delle segretarie e CP_3
receptionist, senza limitazione alcuna;
- per effetto dell'accertato inadempimento, condannare la controparte al risarcimento del danno cagionato al Dott. nella somma di € 100.000,00 o in quella diversa somma che si quantificherà Pt_1
in corso di causa;
IN SUBORDINE:
pagina 2 di 30 - accertare l'inadempimento anticipato della controparte, conseguentemente condannandola all'adempimento mediante l'acquisto in via immediata del restante 20% di partecipazioni ancora CP_3
di proprietà del deducente;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
- dichiarare la controparte decaduta dal beneficio del termine di adempimento e conseguentemente condannarla ad acquistare in via immediata il restante 20% di partecipazioni ancora di CP_3
proprietà del deducente;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
- condannare la controparte a riconoscere al Dott. i compensi professionali calcolati in Pt_1 percentuale sugli incassi di nuovi clienti procacciati, in ossequio all'art. 5 del preliminare.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito volesse ritenere validamente formulata la costituzione in giudizio di e validamente spiegate le domande CP_2
riconvenzionali di risoluzione dei contratti di cessione 01/04/2021 e 15/09/2021 e la seguente domanda di restituzione del prezzo di cessione, rigettare dette domande in quanto tutte destituite di ogni fondamento per i motivi meglio espressi in narrativa;
- rigettare altresì la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare di cessione 01/04/2021 concluso tra il e il Dott. persona fisica, in quanto palesemente infondata per i motivi CP_1 Pt_1
meglio esposti in narrativa;
IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS:
- a fronte della domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare di cessione 01/04/2021, condannare la controparte all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'art. 13 del preliminare predetto mediante l'acquisizione del residuo 20% delle quote di . CP_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
La scrivente difesa insiste sull'ammissione dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dall'intestato Tribunale con il provvedimento istruttorio del 27/12/2023 ed il successivo provvedimento di precisazione del 26/02/2024. In particolare, si insiste sull'ammissione dei capitoli 16 (teste
[...]
, 17 (teste ), 18 (teste , 20 (teste ), da 24 a 36 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(testi , , , , e 40 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_3
(teste di cui alla 2° memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. depositata dal Dott. in data Testimone_9 Pt_1
06-07/04/2023”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
pagina 3 di 30 - rigettare le domande proposte dal Dott. per le ragioni sopra esposte ed in generale perché Pt_1
basate su eccezioni infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non dimostrate;
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare l'inadempimento del Dott. rispetto alle obbligazioni assunte con il Pt_1
preliminare del 1 Aprile 2021 per le ragioni sopra esposte;
- conseguentemente dichiarare la risoluzione del preliminare di cessione di partecipazione sottoscritto in data 1 Aprile 2021 da e;
CP_1 Parte_1
- dichiarare la risoluzione della scrittura privata di cessione di quote sociali Rep. 131932 e Racc.
39813 del 1 Aprile 2021 ( Notaio ) tra e;
nonché della Per_1 CP_2 Parte_1
scrittura privata di cessione di quote sociali Rep. 132818 Racc. 40521 del 15 Settembre 2021 ( Notaio
); Per_1
- per l'effetto, condannare il Dott. alla restituzione in favore di dei Parte_1 CP_2 corrispettivi delle cessioni di quote del 1 Aprile 2021 e del 15 Settembre 2021 pari a complessivi €
400.000,00 con interesse e rivalutazione monetaria dalla stipula;
- Con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di promissario venditore della “SA TI S.r.l.” (c.f./p.iva Parte_1
), ha convenuto in giudizio nella veste di promissario acquirente, al fine P.IVA_2 CP_1 di vederlo condannare all'adempimento del negozio preliminare di vendita stipulato in data 01.4.2021 e così a tenere condotte conformi a quelle statuite nel tessuto del programma contrattuale convenuto tra le parti e, per conseguenza, al risarcimento di danni patiti ed indicati in € 100.000,00, nonché al pagamento di compensi professionali concordati con il contratto e quantificati nella misura di €
2.900,00 (spiegando in subordine domande di cui verrà dato conto funditus nel proseguo).
Deduceva l'attore che il contratto in questione, denominato “preliminare di vendita di partecipazioni”, aveva ad oggetto la cessione della totalità delle partecipazioni di SA TI S.r.l., detenute dall'attore, in favore di promissario acquirente con facoltà di nominare altra persona CP_1 fisica o giuridica all'atto di stipula, ed al prezzo complessivo di € 500.000,00 (doc. 2).
In contratto era prevista la cessione anche frazionata delle partecipazioni, tant'è che le parti pattuivano che contestualmente alla sottoscrizione, e quindi in data 01.4.2021, il 30% delle partecipazioni venisse acquistato al prezzo di € 150.000,00, mentre entro il 31/12/2021 sarebbe stato ceduto un ulteriore 50% al prezzo di € 250.000,00 (art. 11); la residua quota del 20% sarebbe stata acquistata a semplice richiesta di in ogni momento, riconoscendosi al cedente il diritto di cessione da CP_1
esercitare non prima del 30/06/2025 (art. 13).
pagina 4 di 30 L'attore quindi, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, in data 01.4.21 cedeva in favore di
(c.f. , corrente in Sassocorvaro Auditore-PU, Via Montale n. 12), persona CP_2 P.IVA_1
giuridica nominata da -suo amministratore e legale rappresentante- il 30% delle quote CP_1
della SA TI RL (doc. 3, atto a rogito Notaio Dott. in data 01/04/2021), mentre, Per_1
l'ulteriore 50% veniva alienato alla medesima (ancora una volta, terzo designato) in data CP_2
15/09/2021 ai prezzi pattuiti (doc. 4,atto a rogito Notaio Dott. in data 15/9/2021), divenendo in Per_1 tal modo il terzo nominato, socio di maggioranza e detentore dell'80% delle quote. CP_2
Con Delibera del 10.01.2022 venivano accettate le dimissioni dell'attore dalla carica di amministratore unico di e contestualmente veniva nominato il nuovo C.d.A. presieduto da CP_3 CP_1
veniva nominato consigliere con delega (doc. 5). Parte_1
Esponeva l'attore che ai sensi dell'art. 4 del preliminare, l'operazione di cessione delle quote della aveva lo scopo di mantenere inalterato il rapporto tra e cedente e garantire: CP_3 CP_3
a) la continuità dei rapporti con la clientela;
b) l'accrescimento e lo sviluppo dell'attività compravenduta;
c) il mantenimento dell'esercizio da parte del cedente dell'attività libero professionale, al di fuori dell'attività ceduta, salvo il completamento delle operazioni straordinarie di carattere professionale, in corso di esecuzione alla data del 31.12.2021, ancorché sui clienti ceduti (cfr. artt 4 e 17), mantenendo altresì invariata la struttura organizzativa della società.
La cessione delle partecipazioni comportava nel contempo quella dei rapporti economici sottostanti all'attività libero professionale esercitata dal cedente, anche in qualità di commercialista, e quindi della clientela di ai sensi dell'art.3. CP_3
Erano altresì previsti in contratto: la corresponsione al cedente di un compenso sull'apporto di nuova clientela e sulle operazioni straordinarie da lui compiute a favore della 5; la possibilità per il CP_5
cedente di utilizzare fino al 31 marzo 2027 la struttura senza onere alcuno -art. 6; la nullità di CP_3 qualsiasi contestazione/eccezione, da parte dell'acquirente, successiva all'acquisto della partecipazione di maggioranza e comunque dopo il 31.12.2021 -art. 16.
A fronte dell'illustrato programma contrattuale parte attrice si duole, in sintesi, delle seguenti violazioni commesse in suo danno da parte convenuta:
1-impedimento del libero e sereno esercizio della propria attività professionale;
2-impedimento nell'intrattenere rapporti con SACET CONSULTING e con la clientela di quest'ultima;
3-impedimento nell'usufruire liberamente dei locali di SACET CONSULTING S.r.l.;
4-impedimento nel visionare i dati ed utilizzare il gestionale della società;
5-impedimento nell'accedere al sistema di videosorveglianza della società;
pagina 5 di 30 6-alterazione della struttura organizzativa di SACET CONSULTING S.r.l. da cui sarebbe derivata una perdita di immagine e calo di clientela.
A fronte di tali atteggiamenti, assunti da parte attrice come ostili nei propri riguardi, si Pt_1
determinava a rassegnare le dimissioni da consigliere di CdA in data 29.7.22.
Come dianzi illustrato, la domanda attorea principale invoca la condanna del convenuto all'adempimento del contratto preliminare, chiedendo pronuncia volta a porre fine alle condotte illecite con ripristino della situazione antecedente alla cessione;
chiede altresì l'attore la condanna al pagamento dei danni patiti per aver perduto la possibilità di intrattenere rapporti sereni con i propri clienti, quantificati in € 100.000,00.
In via gradata, previo accertamento di inadempimento anticipato da parte di al residuale CP_1 obbligo di acquisto del 20% delle quote fissato al 30.6.25, chiede l'attore la condanna all'adempimento immediato della prestazione mediante l'acquisizione di dette quote al prezzo pattuito.
In via ancora gradata, invoca la decadenza del convenuto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., a cagione del fatto che il suo inadempimento attuale giustifica la perdita di tale beneficio, e così domanda la sua condanna ad acquistare immediatamente la restante partecipazione del 20%.
In via principale chiede poi la condanna al pagamento di compensi professionali maturati nell'anno
2022 per l'apporto di nuovi clienti, nella misura percentuale spettantigli ai sensi dell'art. 5 del contratto, e così per € 2.920 (doc. 20, prospetto elenco pratiche).
Si costituivano in giudizio nei termini di cui all'art. 167 c.2 cpc il convenuto, CP_1
nonché che interveniva quale cessionaria delle quote di in quanto terzo nominato da CP_2 CP_3
a seguito del preliminare, ed avente un proprio interesse alla controversia finalizzato ad CP_1 invocare l'inadempimento del preliminare per persona da nominare e dunque la risoluzione degli atti di cessione che la riguardavano.
Senza contestare il susseguirsi dei fatti negoziali come illustrato in citazione, e CP_1 CP_2
respingevano le accuse mosse da parte attrice, prendendo posizione sulle singole censure ed
[...] eccepivano, di contro, l'inadempimento dell'attore al contratto preliminare de quo.
L'eccezione era atta tanto a sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. volta a paralizzare la domanda avanzata dall'attore in via gradata -di condanna al residuale obbligo di acquisto del 20% delle quote fissato al 30.6.25 a causa di dedotto inadempimento anticipato- quanto, e più ancora, a chiedere in via riconvenzionale la risoluzione per suo grave inadempimento sia del contratto preliminare del 01.4.21 sia dei due atti di cessione delle quote, del 01.4.21 e del 15.9.21, legati all'operazione contrattuale avviata con il preliminare e destinati a subirne lo stesso destino;
il tutto con condanna alla restituzione dell'intero importo versato pari ad € 400.000,00.
pagina 6 di 30 In particolare deduceva parte convenuta che tra le parti era stato stipulato un contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, come tale comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche e soprattutto di clientela: la particolare natura dell'operazione economica compiuta, avente ad oggetto un apparato organizzativo in cui prevale e spicca la figura del professionista, implicava l'impegno di costui, cedente, di favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante, come espressamente specificato nel contratto, proprio per assicurare continuità a tali rapporti nel delicato momento di passaggio della proprietà della società.
Si doleva parte convenuta invece del fatto che grave era stato l'inadempimento dell'attore ai propri impegni, e così sosteneva che:
-era totalmente mancato da parte dell'attore l'impegno ad adiuvare l'avvicendamento della nuova dirigenza nei rapporti ceduti, tanto che gestiva in autonomia la clientela ceduta senza farvi Pt_1
partecipare il subentrante, così impedendo di fatto il subingresso in quanto i clienti non venivano informati dell'avvicendamento avvenuto all'interno dello studio,
- egli continuava ad esercitare un atteggiamento gestorio all'interno della società ceduta , CP_3
-metteva in cattiva luce la politica della nuova amministrazione con la clientela,
-induceva la clientela ad interrompere i rapporti con la CP_3
-ingenerava un clima di forte tensione all'interno dell'ambiente lavorativo ed in particolare nei riguardi dei dipendenti che si attenevano alle direttive della nuova amministrazione anziché alle sue,
-emetteva in proprio fatture per l'anno 2022 afferenti ad attività che, in quanto ordinarie, avrebbero dovuto essere fatturate dalla CP_3
Esponevano che tali comportamenti erano stati formalmente contestati ad con due pec del 7.4.22 Pt_1
(doc.11 e 12) cui era conseguita diffida legale con pec del 24.6.22 (doc.13) con la quale si intimava ad di far conoscere alla nuova direzione le posizioni dei singoli clienti ceduti, concordando incontri Pt_1
di presentazione ed agevolando la interazione tra lui ed il personale dipendente di SA TI RL.
In via riconvenzionale parte convenuta/interveniente chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di nonché degli atti di cessione da esso derivati, con condanna alla Pt_1 restituzione degli importi versati per entrambe le cessioni e pari ad € 400.000,00.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Dott. con riguardo alla richiesta di condanna al CP_1
pagamento di compensi, da rivolgersi a SA TI RL, non convenuta in giudizio.
Contestava comunque nel merito il dovuto non avendo l'attore dimostrato l'apporto di nuova clientela difettando l'allegazione dei corrispondenti contratti anche ai fini della verifica della decorrenza annuale degli importi dovuti.
Le memorie di cui al primo termine dell'art. 183 cpc:
pagina 7 di 30 -Parte attrice eccepiva il difetto legittimazione passiva di in quanto mai convocata in CP_2 giudizio e ne domandava l'estromissione.
Formulava domanda di esecuzione in forma specifica del prelimiare ex art. 2932 c.c. con condanna della convenuta ad onorare l'obbligazione preliminare con l'acquisto dell'ultima tranche di quote, pari al 20%
-parte convenuta ribadiva il difetto legittimazione passiva di per la richiesta di CP_1
compensi.
In fase istruttoria veniva dato corso alle prove testimoniali e la causa, così istruita, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.24 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Inquadramento negoziale:
Preliminarmente occorre dare atto che non risulta contestato tra le parti che le stesse hanno posto in essere una operazione negoziale costituita da preliminare di vendita di partecipazioni societarie di SA
TI RL, e che il negozio è stato stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, negozio in cui promittente è l'attore, , e stipulante è il convenuto, . Parte_1 CP_1
Risulta altresì pacifico tra le parti che il terzo nominato dallo stipulante, , è CP_1 CP_2
Date le su esposte premesse occorre valutare la effettiva portata dell'accordo stipulato tra le parti e riportato nel contratto del 01.4.2021, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto offerti dall'art. 1362 c.c..
Esaminando il contratto preliminare del 01.4.2021 deve invero osservarsi come lo stesso racchiuda in sè un'operazione negoziale complessa costituita non soltanto da un preliminare di cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata (ndr. SA TI RL) ma anche, ed in particolare, una pattuizione specifica, variamente articolata, e latamente volta a garantire il subentro del cessionario nei rapporti economici in essere tra SA TI RL e la propria clientela, sì da assicurare ad essi
(rapporti) continuità e favorire l'accrescimento dell'attività ceduta (art. 3 e 4 preliminare, doc. 2 fasc. attoreo) con il passaggio di titolarità.
La pattuizione in questione sorge e trova causa nella particolare natura dell'attività sociale ceduta, trattandosi di studio professionale svolgente in forma societaria attività di consulenza (fiscale, societaria e commercialistica) caratterizzato dalla incisiva impronta impressa ad esso dal suo titolare e dallo stretto rapporto fiduciario sussistente tra di lui e la clientela, che per tale connaturata caratterizzazione ha dato agio ad un reciproco impegno tra i contraenti, volto a garantire la transizione ed il graduale subentro.
pagina 8 di 30 Teso a tale specifico fine ed a completamento di esso era l'impegno, mosso dal presupposto di dare continuità ai rapporti economici ceduti, di mantenere l'attività professionale di SA TI RL nei medesimi uffici in cui era stata da sempre svolta, ed a tanto addivenivano le parti attraverso la stipula di un contratto di locazione per la durata di sei anni da concludersi sempre con (in quanto Parte_1
anche proprietario dei locali) allo scopo di garantire al promissario cedente la permanenza negli uffici fino al 31.3.2027, e ciò nell'obiettivo condiviso di favorire la transizione limitando al minimo i cambiamenti ed assicurando alla clientela un'apparenza di continuità anche grazie al mantenimento della sede dello studio nei locali ad essa noti ( vedasi gli artt. 6 e 10 del contratto del 01.4.21).
Un'operazione di tale genere deve apprezzarsi nella sua unitarietà, intendendosi con ciò che l'alienazione, pur frazionata, della totalità delle quote sociali della SA TI RL lungi dal costituire una mera operazione economica di compravendita di quote societarie, era invero strettamente collegata al subentro della nuova titolarità nei rapporti economici intrattenuti con la clientela ceduta e come tale venne concepita dai contraenti attraverso l'assunzione di reciproci impegni, costituendo essi una tipica fattispecie di collegamento negoziale caratterizzato dalla univoca funzione sottesa ai due negozi (di alienazione di quote societarie accompagnata dagli impegni a garantire la continuità dei rapporti economici), tesi alla medesima finalità pratica, quella del trasferimento a titolo oneroso dello studio professionale con i correlati obblighi.
In punto alla peculiare fattispecie del collegamento negoziale vale richiamare per tutte la pronuncia della Suprema Corte: “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cassazione civile sez. II - 04/02/2025, n. 2612).
Non risulta dubbio che l'operazione economica fosse intimamente collegata alle obbligazioni assunte dal cedente per favorire il subentro del cessionario tanto che, nell'economia della operazione la successione in tali rapporti clientelari conseguiva uno scopo primario per l'acquirente, tale da giustificare anche il costo della compravendita -stabilito in € 500.000,00 rispetto ad un capitale sociale pagina 9 di 30 di soli 10.000,00 € nonché l'impegno di sottoscrivere un contratto di locazione con il cedente per mantenere l'attività nei medesimi locali-, e che la sola alienazione delle quote societarie, non accompagnata dall'assunzione degli impegni di transizione da parte del cedente, non avrebbe apportato alcuna utilità al promissario cessionario, atteggiandosi come vendita di scatola vuota e quindi di qualsivoglia attitudine produttiva.
Partendosi dunque da tale assunto, occorre evidenziare come la figura del contratto per persona da nominare, voluta dalle parti e disciplinata agli artt. 1401 e ss. c.c., ha nella sostanza procurato gli effetti dell'intera operazione economica nei confronti del terzo designato, divenuto cessionario CP_2 della maggioranza delle quote per l'80% per effetto delle due cessioni del 01.4.21 e del 15.9.21.
è divenuto parte del contratto (o meglio, dei negozi collegati stipulati e contenuti CP_2 nell'unico atto denominato 'preliminare di vendita di partecipazioni') al posto della parte originaria.
Difatti a mente dell'art. 1404 c.c.: “… nel contratto per persona da nominare, l'esercizio del potere di nomina comporta il subingresso del terzo nel contratto, nel senso che il soggetto designato, prendendo il posto della parte originaria, che l'ha nominato, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, e dev'essere, pertanto, considerato, fin dall'origine, come l'unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è costituito, quindi, proprio dal fatto di subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente), determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4169 del 02/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 7217 del 21/03/2013;
Sez. 1, Sentenza n. 14460 del 10/10/2002; Sez. 1, Sentenza n. 8410 del 25/08/1998; Sez. 2, Sentenza n.
3115 del 17/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 08/04/1981)” (Cass. 31332/2023).
Da ciò consegue che l'ingresso di nel contratto del 01.4.2021 ha determinato in capo a tale CP_2 società l'acquisto dei corrispondenti diritti ed obblighi nei confronti di , promittente, con Parte_1
effetto retroattivo, mentre il solo segmento del contratto preliminare rimasto ineseguito -e relativo all'acquisizione dell'ultima quota di pari al 20%, -proprio in quanto non risulta ancora spirato il CP_3
termine convenzionalmente pattuito per la nomina ed accettazione del terzo- vede tuttora impegnati gli originari contraenti, (promittente) e (stipulante). Parte_1 CP_1
In virtù del complesso scenario venutosi a creare mediante il collegamento negoziale tra il preliminare di vendita ed il negozio di assunzione di obbligazioni ad esso sotteso, intimamente connessi e stipulati nella forma del contratto per persona da nominare, la nomina del terzo e le due cessioni di CP_2
pagina 10 di 30 quote che hanno interessato quale terzo nominato, deve dunque concludersi che sia CP_2 sia sono parti contraenti dell'originario contratto del 01.4.2021, visto nella CP_2 CP_1
sua interezza e complessità negoziale, pur nelle diversificate posizioni che li distinguono.
-la legittimazione attiva di CP_2
Per tale ragione deve concludersi per la legittimazione attiva di nel presente giudizio in cui CP_2 la società in questione, adducendo l'inadempimento dell'attore agli impegni assunti con il negozio originario, ha spiegato domanda di risoluzione sia del contratto originario sia delle due cessioni di quote ad esso collegate.
, costituendosi in giudizio, ha in sostanza espletato intervento ex art. 105 cpc, riconducibile CP_2
ad intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) avendo fatto valere in giudizio un proprio diritto nei confronti di nascente dal collegamento negoziale tra il contratto preliminare, il Parte_1
contratto sotteso di assunzione di obbligazioni e le due cessioni.
Per pacifica giurisprudenza, quanto all'aspetto dinamico, tale intervento autonomo è esperibile non soltanto ex art. 167 c.2 cpc, come in concreto avvenuto, ma lo sarebbe invero stato anche oltre la scadenza di detto termine e financo sino al momento della precisazione delle conclusioni, operando in questo secondo caso le sole preclusioni istruttorie ma non quelle assertive (Cass. 11681/2014 e
23759/2011).
Data la tempestività dell'intervento in giudizio di legittimamente avvenuto, le domande CP_2
riconvenzionali da essa società spiegate trovano pieno diritto di cittadinanza nel processo.
Posto quanto sopra e venendo al merito della vicenda, va osservato che l'attore domanda in estrema sintesi l'adempimento del contratto preliminare, ivi incluso ciò che costituisce l'ultimo impegno assunto da la cui scadenza non è ancora spirata (ndr. 30.6.25), mentre parte CP_1 convenuta/interveniente invoca la risoluzione dell'intera operazione commerciale posta in essere con il contratto preliminare del 01.4.21 e le due cessioni di partecipazioni del 01.4.21 e del 15.9.21.
A ben vedere entrambe le richieste poggiano sulla reciproca accusa di inadempimento contrattuale che le parti si muovono vicendevolmente, il che impone verificare i rispettivi comportamenti tenuti in rapporto agli obblighi contrattualmente assunti, precisandosi che nei contratti con prestazioni corrispettive in cui le parti abbiano reciprocamente omesso di adempiere, spetta al giudice, con accertamento di merito, stabilire quale inadempimento possa effettivamente giudicarsi causa dell'altro attraverso un esame del comportamento complessivo delle parti in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti ( Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7061).
Come è noto, chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento del contratto deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo pagina 11 di 30 termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (ex plurimis n.
15659/2011).
In tale ipotesi, il Giudice è tenuto ad una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti
(tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale” (Cass. n. 13840/2010), e ciò “perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. n. 20614/2009).
Le riferite coordinate interpretative vanno calate nel caso di specie in cui assume particolare rilevanza la tipologia di negozio stipulato tra le parti del giudizio, avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, pur gestito in forma societaria, mediante accordo sulla cessione delle partecipazioni societarie implicante precisi obblighi connaturati all'oggetto sociale.
Come già detto la società SA TI RL ha come attività quella di “elaborazione dati contabili e servizi attinenti all'ambito contabile e tributario, attività di consulenza aziendale, amministrativa, contabile, finanziaria, servizi telematici ed informatici” (doc.1, visura SA RL), risultando essere uno studio professionale costituito in data 8.3.2000 ed avente quale unico socio, prima delle intervenute cessioni partecipative del 2021 di cui qui si discorre, il professionista Dott. Arceci CP_1
In punto di trasferimento di studi professionali organizzati, la giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio della preponderanza, sull'organizzazione dei beni materiali nonché sui beni immateriali costituiti dal nome, dalla clientela e dal complesso dei rapporti suscettibili di continuazione e sviluppo, della figura del professionista, la cui attività personale sovrasta l'intero apparato organizzativo:
pagina 12 di 30 “sovrasta…la personalità di chi esercita lo studio, senza la cui capacità, attività e considerazione professionale anche quel complesso di beni sarebbe destinato a rimanere inefficiente e privo di attitudine produttiva. Questo orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 21 luglio 1967, n. 1889.
Gli attrezzi ed apparecchi che dotano lo studio di un libero professionista hanno sempre una funzione secondaria ed accessoria, nel senso che non ne rappresentano l'elemento più importante, e non sono volti alla produzione di beni o di servizi, come nell'azienda, ma esclusivamente a rendere più agevole e proficui, l'opera intellettuale. Nello studio professionale, anche se munito dei beni materiali e strumentali più vari e complessi che la progredita tecnica moderna suggerisce, quello che conta e prevale - e ne caratterizza l'importanza e il valore - è sempre l'opera intellettuale del titolare, il quale agisce, anche nello svolgimento della sua attività, in base ad un incarico fiduciario (intuitu personae) del committente, espletato con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il nome, la capacità del professionista e la fiducia che egli ispira costituiscono quindi i fattori che sogliono indirizzare la clientela, la quale è in funzione (principale se non esclusiva) delle doti personali d'ingegno, perizia, serietà e considerazione delle quali gode il professionista, e non dei beni materiali e strumentali che ne arredano lo studio” (Cass. Sez. 2 2860/2010).
Da tali premesse si giunge ad una conseguenza logica ed ovvia laddove, come nel caso concreto, si ponga in essere la cessione di un apparato professionale di tal guisa, non certo costituente mero complesso aziendale avulso da qualsivoglia caratterizzazione personalistica conferitagli dal suo titolare, ma, al contrario, portatore di un'impronta genetica peculiare ed a lui univocamente riconducibile.
Laddove si abbia il trasferimento, verso corrispettivo, di uno studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l'attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali ed immateriali, appartenenti al proprio dante causa, la stessa pronuncia della Corte così prosegue: “In tal caso si verifica un vero e proprio trasferimento dell'attività: accanto agli arredi, al complesso dei beni strumentali e dei rapporti contrattuali di fornitura, l'alienante "cede" per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare
(mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo), volti a consentire al successore che ne abbia le qualità di mantenere la clientela del suo predecessore, previo conferimento di un nuovo incarico” (Cass. Sez. 2 2860/2010).
A diverse conclusioni non potrebbe giungersi considerata la particolare importanza assunta dal titolare dello studio professionale all'interno di esso, proprio per lo stretto legame fiduciario allacciato con la clientela, legame sì intenso da vincolarlo ancor più nel garantire il subentro di nuovi titolari nell'attività
pagina 13 di 30 sua propria, mediante una diligente condotta attiva e propositiva tesa ad incentivare gli assistiti ad una diversa e nuova realtà professionale.
-gli esiti dell'istruttoria:
-le domande dell'attore:
Avuto riguardo a tali coordinate ermeneutiche occorre a questo punto valutare le risultanze dell'istruttoria, concretatasi nella escussione di prove testimoniali.
In esito ad essa, epurati i capitoli di prova formulati in termini generici e valutativi nonché quelli irrilevanti ai fini del decidere, con riguardo ai fatti-inadempimento addebitati dall'attore a CP_1
Presidente del Cda della TI RL e suo legale rappresentante, nonché legale
[...]
rappresentante di è invero emerso quanto segue. CP_2
Con riguardo alla censura sulla errata politica di gestione ed organizzazione dello studio professionale - che parte attrice definisce 'imprinting'- dalla quale sarebbe derivata una perdita di immagine alla CP_3
con calo di clientela dovuta al passaggio di gestione della stessa dal Dott. alla Dott.ssa Pt_1 Per_2 nonché dall'aver indotto le collaboratrici storiche dello studio, Sig.re e , a lasciare Persona_3 Pt_2 la vale osservare che dall'istruttoria emergono fatti del tutto divergenti rispetto alle esposte CP_3
allegazioni.
All'udienza del 27.02.24 infatti testimone di parte attrice e collaborattice storica di SA Tes_10
TI srl, ha dichiarato di aver intrattuto rapporti lavorativi sereni con la nuova direzione del Dott.
, precisando di essere titolare di un proprio studio di consulenza e di aver nel tempo allacciato la CP_1
collaborazione con soltanto in virtù dei rapporti professionali con CP_3 Pt_1
Aggiungeva che la decisione di interrompere la collaborazione con dipese soltanto dal fatto che, CP_3
essendone mutata la direzione, non aveva più motivo di proseguirla.
Precisava ancor meglio che a monte della decisione non vi era affatto una discordanza con il 'nuovo imprinting' dato dal né l'imposizione di una scelta da costui obbligata avente il tenore di un aut CP_1 aut tra l'allinearsi alla direzione di o lo scontrarsi con essa aderendo a quella di CP_1 Pt_1
spiegava la che la decisione di interrompere la collaborazione con venne da lei assunta Per_3 CP_3
perché ne erano venuti meno i presupposti e concomitanti sopraggiunte esigenze del proprio studio professionale la inducevano in tal senso. E difatti ai capitoli di prova formulati da parte attrice con la 2a memoria 183 cpc, che per agilità di lettura qui si trascrivono:
“2. Vero che lei, a seguito e per effetto del subingresso nel gennaio 2022 del Dott. nella CP_1
governance di SA TI srl, ha deciso di interrompere nel marzo 2022 la collaborazione
pagina 14 di 30 professionale che intratteneva con la società predetta a cagione del nuovo imprinting dato dallo stesso
a CP_1 CP_3
3. Vero che, nello specifico, il Dott. , una volta divenuto Presidente del CdA di SA TI CP_1 srl nel gennaio 2022, le ha imposto l'aut aut “o con me o contro di me”, nel senso che si sarebbe dovuta schierare o dalla parte del Dott. stesso o da quella del Dott. CP_1 Pt_1
4. Vero che l'aut aut di cui al superiore capitolo 3 impostole dal Dott. “o con me o contro di CP_1 me” l'ha portata ad interrompere nel marzo 2022 la sua collaborazione con la società.”.
testualmente rispondeva: Tes_10
“2. Non è vero. Ho interrotto la collaborazione perché il mio rapporto era legato ad e nel Pt_1
marzo 2022, mutata la direzione della ritenevo di interrompere la collaborazione avendo già un CP_3
mio studio professionale. I rapporti con la nuova direzione erano sereni. 3) Non è vero. mi ha CP_1 soltanto rappresentato l'avvenuto cambiamento e mi ha chiesto se volevo continuare a collaborare con
Sul resto ho già risposto. 4) Non è vero. E' stata più una mia scelta dovuta ad esigenze del CP_3 momento ed in particolare del mio studio.”
Nella stessa linea la testimonianza della anch'essa teste di parte attrice, ed anch'essa Persona_3
determinata ad andarsene per le medesime ragioni, legate alla persona di anziché a doglianze Pt_1
verso la nuova direzione di CP_3
Le dichiarazioni delle due testimoni risultano apprezzabili per la loro attendibilità e credibilità, rinvenibile dalla ragionevolezza delle considerazioni espresse e dalle meticolose spiegazioni fornite sui chiarimenti richiesti dal giudice, tanto più considerando che le stesse hanno reso dichiarazioni contrastanti con la versione fornita dall'attore, pur essendo da lui stesso chiamate a deporre.
Per quanto poi attiene ai clienti ceduti si apprezza dalla escussione del teste , che il Testimone_11 medesimo revocò l'incarico a una volta mutato l'assetto societario avendo da sempre avuto un CP_3
rapporto fiduciario con non emergendo in alcun modo dalle sue parole un impedimento a Pt_1
mantenere un rapporto professionale con lui dovuto ad illegittima ingerenza di , né un motivo di CP_1
contrarietà al nuovo assetto dello studio professionale, quanto semplicemente una volontà di andarsene determinata dal fatto che il suo rapporto con la era stato nel tempo determinato dal particolar CP_3 rapporto di fiducia con il professionista e dalle condizioni contrattuali che aveva con l'attore Pt_1
(vedasi dilazioni di pagamento)
Questo il capitolo di prova su cui è stato audito : Testimone_11
“ 6. Vero che lei, quale titolare delle soc. e a seguito e per Controparte_6 CP_7
effetto del subingresso del Dott. nel gennaio 2022 nella governance di SA TI srl e CP_1
del nuovo imprinting dal predetto dato alla società, ha deciso nel luglio 2022 di trasferire altrove la
pagina 15 di 30 contabilità delle sue società, anche a fronte delle eccessive e reiterate richieste di compenso avanzate da nei suoi confronti”. CP_3
Questa la risposta: “cap.6) me ne sono andato perché io avevo rapporti fiduciari con e così ho Pt_1 deciso di andarmene quando è mutato l'assetto della società benchè fosse ancora in Le Pt_1 CP_3
richieste di pagamento erano relative a compensi per prestazioni già rese da e per le quali ero CP_3 solito ottenere dilazioni di pagamento da . Pt_1
Il teste dichiara che interruppe il rapporto con alla scadenza del contratto, nel Testimone_12 CP_3
dicembre 2022, avendo appreso che con cui aveva un rapporto di fiducia, non era più il legale Pt_1
rappresentante della ed avrebbe dovuto rivolgersi a persona diversa, la dott.ssa per avere CP_3 Per_2
le informazioni che lo riguardavano, precisando pur sempre che in alcun modo gli venne impedito dalla nuova gestione di trattare con Pt_1
Queste le risposte del teste ai cap. 22 e 23: Testimone_12
“cap.22) io non sono titolare della poiché lo è mia moglie, io sono soltanto un Parte_3
collaboratore familiare. Posso dire che nel novembre 2022 chiamai la e mi dissero che non era CP_3
più possibile prendere appuntamento con perché non era più legale rappresentante, e che avrei Pt_1
dovuto prendere appuntamento con la dott.ssa Decisi dunque di interrompere il rapporto con Per_2
lo studio alla scadenza del mio contratto, nel dicembre 2022. CP_3
Cap.23) preciso che non conoscevo il Dott. , lo conosco ora per la prima volta. Non posso dire CP_1
che mi venisse impedito di trattare con ma mi veniva detto che dovevo relazionarmi con la Pt_1
Alla lunga pertanto, ripeto, decisi di interrompere il rapporto perché avevo un rapporto di Per_2
fiducia con ADR. Ho provato a contattare direttamente e lui mi diceva di passare Pt_1 Pt_1 tramite per avere contatti con lui.” CP_3
Si allineano in questa stessa direzione la testimonianza di , di -che decise di Tes_13 Tes_14
andarsene anche perché i compensi richiesti da erano maggiori di quelli richiesti prima della CP_3 cessione da e di , il quale precisava che revocò l'incarico a avendo Pt_1 Testimone_1 CP_3 compreso che vi era un clima di disaccordo all'interno della società, tra la nuova gestione ed Pt_1
Si riportano i capitoli di prova formulati nei confronti di : Testimone_1
“ 13. Vero che lei, quale titolare della soc. ORAZI SAS, a seguito del subingresso del Dott. nel CP_1 gennaio 2022 nella governance di SA TI srl, ha deciso di revocare l'incarico alla società predetta nel gennaio 2023 in quanto impossibilitato dal stesso e dai suoi collaboratori a CP_1
mostrare i bilanci e gli altri documenti sociali al Dott. suo professionista di fiducia da oltre 30 Pt_1
anni.
pagina 16 di 30 14. Vero che, durante l'incontro del 04/08/2022 finalizzato a visionare i bilanci della ORAZI SAS, il
Dott. e la Dott.ssa che erano lì presenti le hanno creato un forte stato di confusione su CP_1 Per_2 chi sarebbe stato il suo nuovo consulente all'interno di SA TI srl e che anche tale circostanza ha fatto maturare in lei la volontà di interrompere nel gennaio 2023 il rapporto con CP_3 stessa.”
Risposte di : Testimone_1
“cap. 13- ho deciso di revocare l'incarico nel gennaio 23 perché avevo compreso che all'interno della consulting ci erano disaccordi, in particolare tra e Ho chiesto che i documenti Pt_1 CP_1 Per_2
sociali venissero fatti esaminare ad Arceci. Mi venne detto che al momento non era possibile, poi mi vennero dati. Il bilancio venne poi redatto dalla TI.
Cap.14- posso dire che io ho chiesto che la mia contabilità venisse seguita da Quando ho Pt_1 compreso che vi erano disaccordi nella TI ho revocato il mandato.”
Si sottolinea che tutti i testimoni escussi facevano parte dell'elenco dei clienti ceduti a , e quindi CP_1
a e tutti hanno ammesso, sentiti a prova contraria, di non aver mai conosciuto , per CP_2 CP_1
non essergli mai stato presentato da precisando che avevano avuto rapporti di clientela soltanto Pt_1
con (ad eccezione di e di . Pt_1 Tes_4 Tes_9
Le testimoni e lamentavano di essersene andate perché non Testimone_15 Testimone_4
riuscivano a parlare con le e e perché avrebbero dovuto trattare direttamente con la Per_3 Pt_1
Per_2
Dalle testimonianze di cui si è dato conto, e sulle quali non vi è motivo di dubitare avendo i testi dimostrato di avere rapporti sereni con entrambe le parti processuali di questo giudizio, essendo in posizione di terzietà rispetto alle stesse ed avendo reso dichiarazioni verosimili e del tutto ragionevoli in merito alle spiegazioni addotte, può trarsi la conclusione che il motivo della revoca dell'incarico a non dipese da incompetenza o negligenza della nuova direzione, e così da una infelice o CP_3
incompetente politica gestoria, bensì dal fatto che tali clienti avevano un rapporto fiduciario con il professionista in taluni casi pluridecennale, e che per questo, mutato l'assetto proprietario ed Pt_1
organizzativo, decisero di interrompere il rapporto professionale con CP_3
Non risultano dalle testimonianze ragioni di addebito rimproverbaile alla nuova organizzazione impostata dal , se non la libera scelta della clientela di rivolgersi ad altri professionisti, scelta CP_1
ampiamente giusitificabile per la particolare natura del mandato sottostante alla tipologia di rapporto professionale, rientrante a pieno titolo tra i contratti contrassegnati da inuitus personae e caratterizzati dalla particolare rilevanza dei soggetti che li stipulano sotto il profilo delle loro qualità personali fondate principalmente su un elemento di fiducia personale.
pagina 17 di 30 Il primo motivo di addebito allegato dall'attore non coglie nel segno, non avendo trovato il favore della prova testimoniale dal medesimo richiesta.
Di certo nessuno dei testimoni escussi, facenti parte dell'elenco dei clienti ceduti, ebbe modo di conoscere il nuovo legale o la sua collabroatrice da lui delegata nella gestione dei CP_1 Per_2
rapporti con la clientela, avendo tutti risposto, ad esplicita domanda formulata a prova contraria, di non aver mai conosciuto , in quanto mai venne loro presentato da avendo al contrario CP_1 Pt_1
dichiarato di aver sempre e solo trattato con (salvo e le cui Pt_1 Tes_4 Tes_9 Tes_12
testimonianze sul punto si apprezzano come isolate e pertanto non significative rispetto a tutte le altre).
Su altro versante, resta indimostrato il fatto che ad fosse stato impedito di lavorare con serenità Pt_1
o di usufruire dei locali di al contrario, risulta prova del fatto che godeva della CP_3 Pt_1
disponiblità di essi tanto da poter chiudere a chiave il proprio ufficio.
In merito valgano le deposizioni di , e , sul cap. 25 di prova Tes_16 Tes_17 Testimone_18
diretta così formulato da parte convenuta nella 2a memoria 183 cpc:
“25) Vero che il Dott. impediva al Dott. il libero utilizzo dei locali di SACET CP_1 Pt_1
CONSULTING S.r.l.”. rispondeva : “ 25) no, tuttora viene liberamente in ufficio”), Tes_16 rispondeva: “25) non è vero, anzi è che ci impediva il libero utilizzo dei locali di Tes_17 Pt_1
perché chiudeva a chiave la sua stanza ove avevamo l'abitudine di andare tranquillamente a CP_3 consultare dei libri che lì erano sistemati e che normalmente consultavamo”,
rispondeva : “25. Non è vero”. Testimone_18
Le dichiarazioni testimoniali di costoro devono ritenersi credibili, per la intrinseca coerenza del dichiarato ed il riferimento a particolari utili a verificarne la logicità, non rinvenendosi dalla posizione assunta dai medesimi all'interno di alcun elemento atto ad inficiarne la deposizione, CP_2
neppure nei confronti di consigliere del CdA, la quale ha reso una deposizione logica, Tes_17
coerente e del tutto credibile.
Non risulta dimostrata la asserita difficoltà di a trattare con la clientela ceduta a Parte_1 CP_3
difficoltà che sarebbe stata causata dalla nuova gestione, e certamente non lo è nei termini indicati dall'attore, dovendosi ritenere appannaggio della organizzazione societaria -facente capo a CP_2
la gestione della clientela ed i rapporti con la stessa;
rientra infatti in tale prerogativa gestoria,
[...] quale sua mera esplicazione, l'articolazione interna della attività che deve prevedere una opportuna suddivisione di mansioni e competenze, tra cui quella di informare la clientela ceduta in merito al nuovo assetto proprietario, societario e gestorio, e quindi al nuovo modo per i clienti di intrattenere rapporti con i singoli professionisti dello studio.
pagina 18 di 30 Il nuovo assetto prevedeva la gestione della clientela da parte di professionista cui Tes_17
occorreva fare riferimento.
Ritiene altresì questo Collegio che l'intervenuta modifica degli orari di accesso agli ambienti lavorativi stabiliti dalla nuova direzione amministrativa, addotto quale motivo di censura dall'attore a sostegno delle limitazioni subite, non soltanto rientra nel pieno potere organizzativo della società, ma ne risulta essere proiezione diretta ed univoca della prerogativa di gestione societaria, in nulla ravvisandosi in tale provvedimento un illegittimo comportamento emulativo e/o illegittimo compiuto ai danni di Pt_1
ed in violazione delle pattuizioni negoziate.
A medesime conclusioni si sopraggiunge anche con riguardo al fatto-inadempimento di cui l'attore si duole per l'impedito accesso alle informazioni registrate dal sistema di videosorveglianza preposto a tutela degli uffici di posto che la gestione del medesimo ed il trattamento dei dati personali CP_3
registrati rientrano nella piena responsabilità della società e non possono essere divulgati a terzi;
nè di certo tale argomento assume attitudine ad essere considerato in un giudizio di valore in punto di inadempimento contrattuale, risultando totalmente marginale rispetto al complessivo assetto negoziale voluto dalle parti e neppure contemplato tra le pattuizioni contrattuali.
Deve pertanto reputarsi che alcuna doglianza può trovare accoglimento in punto di organizzazione societaria, essendo essa esclusivo appannaggio dell'organo gestorio.
Passando poi al fatto-inadempimento relativo alla alterazione della struttura organizzativa della SACET
CONSULTING S.r.l. avvenuta a seguito della assunzione della maggioranza delle quote societarie da parte della ed in violazione dell'art. 4 del preliminare di cessione di partecipazioni del 1 CP_2
Aprile 2021, che così recita: “art. 4. Le parti convengono altresì di mantenere inalterato il rapporto tra
SA consulting ed il cedente, anche dopo la cessione delle partecipazioni … conseguentemente la domiciliazione del cedente all'interno della sede di SA consulting srl, con il triplice scopo di:
a) Garantire la continuità dei rapporti con la clientela;
b) Accrescere e sviluppare l'attività compravenduta per effetto della cessione delle partecipazioni;
c) Consentire al cedente l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'ambito della clientela ceduta … mantenendo la stessa struttura organizzativa”, vale osservare, in primo luogo, come non sia stata in alcun modo illustrata, né tantomeno dimostrata in giudizio, quale fosse nei fatti la struttura organizzativa di SA TI RL prima della cessione delle partecipazioni societarie da a che parte attrice assume essere stata Pt_1 Controparte_8
modificata.
pagina 19 di 30 Tale doverosa specificazione, oltrechè in funzione allegatoria, avrebbe reso agevole comprendere a cosa parte attrice si riferisca con la locuzione 'struttura organizzativa' in assenza di un qualsivoglia riferimento ad indicatori atti a comprenderne la effettiva portata terminologica.
Tale omissione assertoria rende palese l'impossibilità di assurgere ad una valutazione comparativa tra un prima ed un dopo e così, tra la struttura organizzativa di antecedente all'operazione di CP_3
trasferimento delle quote e quella successiva disposta da in assenza di una Controparte_8
puntuale descrizione della violazione compiuta e così di un termine di paragone cui ricondurre l'asserito mutamento.
Difetta pertanto, anche su tale aspetto la prova, e prima ancora, l'allegazione del fatto inadempimento contestato.
Infine, in merito all'addebito mosso al convenuto di aver impedito all'attore l'uso del software gestionale, riferivano i testi , e che la circostanza non dipese da Tes_16 Tes_17 Testimone_19
, bensì dal gestore del software che, in caso di mancato utilizzo per un periodo prolungato, CP_1
Tes_1 sospende in modo automatico l'account. Spiegava la che il gestore , contattato dal Parte_4
Dott. consulente del lavoro, precisò che per riattivare l'utilizzo occorreva rientrare con il Per_4
proprio account.
Tes_1 Le testimonianze di e risultano veridiche alla luce del circostanziato e preciso Per_2 Tes_19
racconto e della verosimiglianza di quanto affermato, nonché della loro intrinseca congruenza.
In esito al quadro istruttorio così illustrato questo Tribunale conclude col reputare che, per quanto attiene alle domande spiegate dall'attore e fondate sull'inadempimento di al contratto CP_1
preliminare del 01.4.2021, a fronte della carenza probatoria emersa circa le condotte di inadempimento imputate a parte convenuta, le domande tutte spiegate da , sia di adempimento sia di Parte_1 condanna ex art. 2932 c.c. all'acquisizione del residuo 20% delle quote di sono infondate e CP_3
devono essere respinte, ivi inclusa la dipendente domanda risarcitoria (peraltro del tutto carente sia sotto il profilo allegatorio che probatorio).
Infondata risulta altresì la domanda volta ad ottenere il pagamento dei compensi per nuova clientela, pari ad € 2.920,00, poiché nessuna dimostrazione è stata offerta da a riprova del fatto di aver Pt_1
procurato nuova clientela: risulta infatti in atti allegato un mero prospetto dattiloscritto, denominato
“prospetto gestione clienti 2022” (doc.20 parte attrice), che non assume dignità probatoria in assenza di allegazione dei contratti stipulati con i nominativi inclusi nell'elenco e delle date di sottoscrizione degli stessi, documenti necessari per asseverare la immissione in di nuova clientela nella vigenza del CP_3
contratto preliminare.
Anche tale domanda attorea deve essere respinta.
pagina 20 di 30 In conclusione reputa il Collegio che nessuna delle doglianze sollevate dall'attore in merito ad asserite condotte inadempimenti di parte convenuta ha trovato riscontro probatorio né ha trovato il conforto dell'istruttoria la domanda di condanna al compenso.
Il difetto di prova circa l'asserito inadempimento del convenuto solleva il Tribunale da CP_1
qualunque valutazione comparativa tra contrapposti inadempimenti, tuttavia non lo esime dal valutare se sussistano le condotte inadempienti dell'attore e, in caso positivo, se esse abbiano i requisiti per la richiesta risoluzione contrattuale.
-le domande di e di : CP_1 CP_2
Venendo ora agli addebiti mossi ad da parte convenuta vale osservare che Pt_1 Controparte_8
il programma contrattuale stabilito con il preliminare di cessione di quote della SACET
CONSULTING S.r.l. -società che esercita l'attività consulenza fiscale, societaria, e commercialistica- prevedeva nella sostanza il trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale (gestito per l'appunto in forma societaria) e così l'avvicendamento del cessionario nella gestione della clientela ceduta.
A tal fine vale trascrivere l'art. 3 del contratto del 01.4.2021, che così dispone: “art.
3. Il cedente dà atto e garantisce che essa società (ndr. SA TI RL) esercita di fatto l'attività ordinaria e continuativa di gestione amministrativa, di consulenza fiscale e societaria, afferente anche l'attività libero professionale di commercialista, pertanto con la cessione delle partecipazioni il cedente cede anche i rapporti economici sottostanti all'esercizio dell'attività libero professionale, da lui esercitata, intrattenuti con la clientela SA TI S.r.l.” ) (doc.2 fasc. parte attrice).
La previsione della cessione dei rapporti economici intrattenuti con la clientela ceduta (art.3) unitamente a quella di garantire la continuità dei rapporti con la clientela e di accrescere e sviluppare l'attività compravenduta per effetto della cessione delle partecipazioni (art.4), implicava in capo al cedente l'onere di agevolare e favorire il subentro del cessionario nei rapporti ceduti.
Come evincibile dal contratto e come desumibile dalla stessa giurisprudenza sopra citata, il transito della clientela in caso di trasferimento di studio professionale richiede il compimento di un'attività agevolatoria da parte dell'unico soggetto in grado di farlo: il professionista che ha allacciato e curato i rapporti con la propria clientela in ragione del particolare inuitus personae di cui gode e che lo lega ai propri assistiti.
pagina 21 di 30 Quanto invece risulta provato in giudizio è che non rispose alla richiesta, più volte sollecitata da Pt_1
delegata a tal fine da , di concordare un programma finalizzato al passaggio della Tes_17 CP_1
clientela ceduta mediante la fissazione di appuntamenti aventi tale precipuo fine.
Precisava la teste escussa all'udienza del 7.5.24, che non si rese in ciò disponibile: con Per_2 Pt_1
riguardo a taluni clienti addusse la motivazione di avervi litigato risultandogli pertanto ingrato il compito di doverli contattare per dar loro un appuntamento con la nuova direzione (motivazione poi smentita dagli stessi clienti), per altri assistiti, invece, le disse che avrebbe dovuto provvedervi da sola, come in effetti fece.
Chiamata a deporre sui capitoli di parte convenuta formulati a prova diretta con la 2a memoria 183 cpc, qui trascritti:
“3)Vero che Lei era stata delegata dal Dott. a presentare al Dott. un programma CP_1 Pt_1
finalizzato ad organizzare gli appuntamenti di cui sopra con i clienti?
4) Vero che il Dott. Arceci venne sollecitato più volte a rispettare l'impegno preso tanto da Lei che dal
Dott. ? CP_1
6) Vero che anche a seguito di sua specifica richiesta verbale il Dott. si è rifiutato Pt_1
espressamente di partecipare agli incontri con i clienti, sostenendo che Lei avrebbe potuto svolgere tale attività in autonomia?”, ha così risposto: Tes_17
“3. Sì è vero.
4. si è vero, glielo chiesi più volte ma non si è mai reso disponibile. Addirittura una volta mi disse che con dei clienti aveva litigato per cui non poteva organizzare la presentazione. Poi venni a sapere dai clienti stessi che non era vero che avevano litigato con (si tratta del . Per Pt_1 Pt_5 Pt_6
altri clienti invece, mi disse di organizzare da sola gli incontri di presentazione perché lui non era disponibile: con il gruppo che non conoscevo, mi sono presentata da sola pur avendomi, Pt_7 Pt_1 dato appuntamento alle 15 presso lo studio, appuntamento cui non si presentò”.
6. sì è vero”
Risulta altresì dimostrato dalle testimonianze rese a prova diretta sui capitoli di cui alla 2° memoria 183 cpc di parte convenuta, e così di (impiegata della , della Dott.ssa e di Tes_16 CP_3 Per_2
(entrambi collaboratori esterni di , che accompagnò personalmente una Testimone_19 CP_3 Pt_1
delle clienti cedute della la sig.ra legale rappresentante di presso CP_3 Controparte_9 CP_10
altro studio commerciale: lo studio Eusebi, che sino al 2009 costituiva un unico studio professionale i cui soci erano Eusebi ed altri. Pt_1
Deposizione di all'udienza del 7.5.24: Tes_16
pagina 22 di 30 “14) l'ho visto dalle telecamere della previa autorizzazione alla visione delle immagini da parte CP_3
del Dott. . CP_1
Risulta altresì che lo studio in questione svolgeva la stessa attività di (gestione contabilità) e che CP_3
la ne divenne cliente dopo aver revocato il mandato a Tes_4 CP_3
Tes_1 Teste
“16) posso dire che lo studio Eusebi fino al gennaio 2009 costituiva un unico studio con (soci CP_3 ed Eusebi ed altri). Dell'attività attuale so che continuano a gestire contabilità e la stessa che Pt_1
facevano quando erano CP_3
CP_1 17) si è vero, perché la inviò mail di disdetta a ed arrivavano richieste di documentazione CP_3
dal Dott. dello studio Eusebi per il passaggio della contabilità; Tes_8
CP_1 18) si è vero, lo so per la medesima ragione sopra illustrata. Per certo vi erano la , Pegasus e
Meeting star, tutte per noi riferibili alla Sig.ra , Ferri immobiliare, FdB, Tes_4 CP_7
Montagna Francesco”.
Altrettanto è dimostrato, sempre dalle medesime deposizioni, che accompagnò anche altri Pt_1
clienti ceduti presso il medesimo studio Eusebi, tali erano Pegasus e Meeting star, Ferri immobiliare,
FdB, Montagna Francesco: CP_7
Nello stesso senso le testimonianze dott.ssa e , udienza 7.5.24. Per_2 Tes_19
Testimonianza sui medesimi capitoli: Tes_17
“14) si è vero, lho visto direttamente e più volte.
16) posso dire che sino al 2009 eusebi e costituivano un unico studio . ad oggi posso desumere CP_3
che svolga la stessa attività di CP_3
17) si, ci arrivano le richieste da Eusebi
18) si è vero, per esempio ricordo Build solution, mamatova, il gruppo Pt_7
sui medesimi capitoli: Tes_20 Testimone_19
“14. l'ho visto in due occasioni, dal mio ufficio
16. si, conosco un collega e so che fa quella medesima attività
17. si è vero
18. è vero, ad es. Tes_4 Pt_7
Non è tutto. Dalla dichiarazione della risulta che all'incontro organizzato con , Per_2 Testimone_1 unico tra i clienti ceduti che dall'esito dell'istruttoria risulta aver avuto un incontro con ed CP_1
l'attore, ad espressa domanda di , si qualificò come consulente di fiducia del cliente Pt_1 CP_1
e da questi incaricato di verificare l'attività compiuta dalla stessa in tale incontro Tes_1 CP_3 Pt_1 contestava l'operato di alla presenza di CP_3 Tes_1
pagina 23 di 30 Altrettanto risulta che riceveva riservatamente clientela ceduta presso il proprio ufficio, negli Pt_1
ambienti di senza che mai il , o per esso la delegata vi partecipassero CP_3 CP_1 Per_2
Tes_1 (testimonianze e , stessa udienza.) Per_2 Tes_19
Altresì è dimostrato, come già sopra illustrato, che all' venne garantito di esercitare liberamente Pt_1 la professione e di utilizzare i locali di anche a seguito dell'ordine di servizio del 4.4.2022 con CP_3
Tes_1 cui vennero disposte delle fasce orarie di permanenza nei locali (testi ). Testimone_21
Tes_1 La specificava altresì che tale ordine di servizio, che imponeva un orario di lavoro al di fuori del quale non era consentito restare negli ambienti di era stato emesso anche a tutela delle impiegate CP_3
che si sentivano oppresse ed impaurite dalla figura di più volte aggressivo nei loro confronti: Pt_1
“26) è vero. Venne così disposto dal Dott. per evitare che noi dipendenti restassimo sole anche CP_1
per brevi periodi, senza cioè la presenza del o della e per assicurare un ambiente di CP_1 Per_2 lavoro più sereno. C'erano state infatti diverse aggressioni verbali da così le definisco, perché Pt_1
mi rimproverò in modo aggressivo a seguito di un fatto che accadde allorchè non passai una telefonata di una banca che lo cercava alla moglie. Aggressivo perché alzò la voce e mi urlò contro. Eravamo nella sua stanza e le mie colleghe sentirono tutto da fuori. Io mi misi a piangere. Al momento non lo riferì al Dott. , ma quando lui lo seppe mi disse di informarlo dato che non voleva che fossimo CP_1 inquiete nell'ambiente di lavoro”.
Confermava il fatto anche la Dott.ssa che pure aggiungeva di essere anch'essa, come le Per_2
impiegate, intimorita dai toni accesi ed aggressivi con cui si rivolgeva loro, fatto questo che Pt_1
valutò doverosamente, tanto da organizzare un sistema di turnazione all'interno dell' ambiente CP_1
lavorativo atto a garantire la presenza in contemporanea di almeno due persone ed evitare che qualche impiegata restasse da sola con “26) ricordo che venne assunta questa decisione dal Pt_1 CP_1
perché in ufficio si era creata una situazione difficile. Le impiegate ed io avevano ed abbiamo tuttora timore di restare sole con perché ha atteggiamenti intimidatori, nel senso che ci insulta ed usa Pt_1
parole offensive che ci incutono timore. Il si era anche reso disponibile ad assumere una CP_1
persona per tutelarci, ma poi abbiamo pensato di fare dei turni in modo tale da garantire sempre la presenza di due persone in contemporanea” (teste . Per_2
Tes_1 Come già detto le testimonianze di e risultano veridiche e pienamente credibili. Per_2 Tes_19
Altra circostanza dimostrata in istruttoria attiene alla assenza di serenità nell'ambiente di lavoro causata dal comportamento di che, noncurante delle direttive impartite alle impiegate dal , Pt_1 CP_1
pretendeva che le stesse, senza la autorizzazione della direzione, gli consegnassero la documentazione richiesta, minacciando talvolta di portare via i clienti alla e che con tali atteggiamenti creava CP_3
pagina 24 di 30 un'atmosfera di timore tanto da costringerle ad organizzarsi per non restare mai sole con lui ed a sottoscrivere una lettera di lamentele indirizzata alla direzione.
Entrambe le testi e dichiararono di essersi dimesse da a causa Testimone_22 Testimone_23 CP_3 di questi comportamenti di (testimonianze rese all'udienza del 14.5.24) che incutevano loro una Pt_1
forte inquietudine. all'udienza del 14.5.24 chiamata a deporre sui capitoli di cui alla 2° memoria 183 cpc Testimone_22
di parte convenuta del seguente tenore:
“34) Vero che a fronte del suo rifiuto di ottemperare alle richieste del Dott. contrarie alle Pt_1
direttive del nuovo legale rappresentante, lo stesso Dott. ha rivolto nei suoi confronti minacce Pt_1
ed espressioni diffamatorie ?
35) Vero che questi fatti si sono ripetuti più volte nel tempo?
36) Vero che di conseguenza Lei si è trovata/o nell'impossibilità di svolgere le sue prestazioni lavorative?
37) Vero che per tutelare il sereno svolgimento dell'attività lavorativa lei e le sue colleghe avete sollecitato per iscritto l'adozione di iniziative nei confronti del Dott. da parte del Dott. ? Pt_1 CP_1
38) Vero che lei ha deciso di rassegnare la proprie dimissioni a causa del comportamento del Dott.
? Pt_1
Così rispondeva:
“34. quel giorno non mi sono sentita minacciata. Né mi è personalmente capitato in altre circostanze.
Posso soltanto dire che mi inviò un messaggio nel quale scriveva “spero che non diventi come Pt_1 quelle merdacce viscide e subdole” riferendosi alle mie colleghe.
35. ho già risposto
36. sul punto posso dire che non vi era un ambiente di lavoro sereno a causa del comportamento di
anche riferitomi dalle mie colleghe. Preciso che svolgevamo dei turni con le mie colleghe e Pt_1
loro mi riferivano che diceva loro che le ditte clienti si sarebbero allontanate da e che Pt_1 CP_3
loro sarebbero rimaste senza lavoro. Ciò creava inquietudine a me e loro, così che non lavoravo serena. In una occasione anche a me direttamente disse: “allora se ne va ?” risposi “non lo CP_11 so”, poi lui replicò: “un'altra ditta che va via” come se già lo sapesse. Credo poi che sia andato Tes_1
via.
37. abbiamo redatto una lettera diretta al titolare su quanto accadeva nello studio con riguardo ai comportamenti sopra riferiti di di questi messaggi che mi inviava e di quello che ci diceva, Pt_1
poiché il non era sempre presente. Non gli abbiamo richiesto di prendere dei provvediment. CP_1
Adr esponemmo le nostre problematiche ad un avvocato il quale ci suggerì di scrivere una lettera al
pagina 25 di 30 titolare in cui esponevamo dettagliatamente quanto accadeva nell'ambiente di lavoro a causa dei sopra detti comportamenti di Non ricordo il nome dell'Avvocato. Pt_1
38. si. Adr. Lavoro sempre come impiegata presso uno studio professionale che mi fece un'offerta di lavoro prima che mi dimettessi. Preciso che se mi fossi trovata bene in non mi sarei dimessa”. CP_3
, chiamata a deporre alla medesima udienza sugli stessi capitoli di parte convenuta, Testimone_23
così rispondeva:
“33. alcune volte sì. Non ricordo con precisione quando e come, però posso dire che mi faceva delle richieste (ad es. visione dei bilanci) ed io gli dicevo che dovevo prima essere autorizzata dal . CP_1
Lui allora mi diceva: “vedrai che vi porto via le ditte” ed io evitavo di rispondere a queste affermazioni che consideravo provocazioni.
34. in queste occasioni no. A me non è mai capitato né ricevere minacce né insulti, posso dire che le mie colleghe mi riferivano di essere state insultate. mi riferì di aver ricevuto un Testimone_22 messaggio in cui le diceva che eravamo tutte merdacce. Ho poi assistito ad un'aggressione Pt_1
verbale in corridoio con che aveva risposto ad una telefonata di una Banca che cercava Tes_16
e lei disse alla banca che non c'era (perché non l'aveva visto arrivare in studio). Pt_1 Pt_1 Pt_1
che invece era presente in studio, la rimproverò, urlando.
35. si, questi comportamenti di sono durati mesi Pt_1
36. le svolgevo comunque ma non più con serenità come avevo sempre fatto.
37. si, eravamo stanche, nessuna di noi lavorava bene, non sapevamo cosa rispondere ai clienti quando chiedevano di Così abbiamo scritto una lettera al in cui manifestavamo il Pt_1 CP_1
nostro malessere nel lavorare e che ci stavamo guardando intorno per cercare un altro impegno lavorativo. Un avvocato ha scritto per noi la lettera raccogliendo le nostre testimonianze, mi sembra si chiami noi poi l'abbiamo firmata. L'avvocato venne fatto venire da presso Tes_24 CP_1 CP_3
38. si è vero, non lavoravo più bene perchè vi era un clima di conflitto tra i due soci.”
Testimonianze di certa veridicità ed attendibilità per la coerenza di quanto descritto e per la enunciazione di dettagli di rilievo che ne corroborano la credibilità, oltrechè perché confermate dalle stesse e anche in sede di sommarie informazioni nell'ambito della indagine Tes_22 Tes_23
penale afferente il procedimento n.2466/23 Trib. Pesaro con conseguente ed ulteriore assunzione di responsabilità (doc. 28 di parte convenuta).
In conclusione dalla istruttoria è emerso che non si è deliberatamente attenuto agli obblighi Pt_1
pattuiti con il preliminare che gli imponevano di offrire un contributo concreto al subentro della clientela, nonostante le diffide a compiere tale attività (doc.ti 11,12,13 fasc. convenuto), perseverando nel ricevere in via riservata la clientela ceduta omettendo di presentarla alla nuova direzione, tanto che pagina 26 di 30 la maggior parte dei testimoni escussi ha dichiarato di non conoscere ha screditato CP_1
l'operato della stessa nei confronti del cliente;
ha accompagnato taluni dei clienti CP_3 Testimone_1
ceduti presso altro studio commercialistico che poi hanno revocato il mandato a ha contribuito a CP_3
creare un ambiente lavorativo ostile con gli impiegati di tanto da costringere la direzione ad CP_3
adottare opportune tutele per le dipendenti disponendo un sistema di orari e turnazione volto ad evitare che alcuna di esse restasse sola in ufficio con lui e così indirettamente determinando le dimissioni di due di loro con correlata perdita di forza lavoro qualificata da parte di CP_3
La condotta dell'attore si palesa come gravemente contraria ai principi di correttezza e buona fede ai quali le parti devono attenersi durante l'esecuzione del contratto. Recentemente la Cassazione ha condivisibilmente ribadito che “La buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante
l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (Cass. n. 8277/2024).
La condotta illecita di appare rilevante e grave proprio in virtù del tipo di operazione Parte_1
economica posta in essere dalle parti che, come meglio sopra argomentato, includeva una collaborazione effettiva da parte del cedente nel favorire il subentro del cessionario anche a giustificazione dell'oneroso costo di cessione sostenuto dal terzo designato.
L'aver tenuto atteggiamenti contrari a tale finalità ha determinato l'alterazione irrimediabile del sinallagma contrattuale, dovendosi porgere speciale riguardo all'interesse dell'altra parte, cessionaria, e tenendo conto della complessiva economia del negozio, tale da non configurarsi il comportamento dell'attore come inadempimento di scarsa importanza.
Il vaglio della importanza dell'inadempimento va verificato proprio in ragione della tipologia di cessione avente ad oggetto uno studio di consulenza professionale con tutti gli annessi obblighi contrattuali, voluti dalle parti e cristallizzati nel negozio, ed imposti dal generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tutto ciò premesso, la condotta tenuta da , in quanto contraria ai principi di buona fede e Parte_1
correttezza contrattuale nonché ai precisi obblighi contrattuali assunti, integra grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e pertanto la domanda di risoluzione del contratto preliminare di cessione di partecipazioni del 01.4.2021, del contratto ad esso collegato di assunzione di obbligazioni e delle due cessioni del 01.4.21 e del 15.9.21, formulata congiuntamente da e ex art. CP_1 CP_2
1453 c.c. è meritevole di accoglimento.
pagina 27 di 30 In argomento reputa il Tribunale che la clausola apposta all'art. 16 del contratto preliminare del
01.4.21, volta a paralizzare qualsivoglia rivendicazione del cessionario nei confronti del cedente una volta avvenuto l'acquisto delle quote di maggioranza impedendo la retrocessione delle quote per qualunque causa, è da reputare invalida in quanto contraria all'art. 1229 c.c..
Si ritiene infatti che un patto con cui i contraenti rinunciano in via preventiva a far valere il diritto risolutorio a fronte dell'inadempimento della controparte è pur sempre sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 1229 c.c., norma che dispone la nullità di qualunque patto di esclusione di responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, in cui il fondamento del divieto va ravvisato nell'esigenza di assicurare al creditore un minimo e inderogabile impegno diligente da parte del debitore, divieto che ha carattere d'ordine pubblico e risponde al principio generale di tutela minima dei diritti (Cass. 818/1962).
La clausola in questione, proprio in ragione dell'esclusione globale di qualsivoglia motivo di rimprovero al cedente ha l'effetto di deprivare il cessionario della tutela basilare e minimale dei propri diritti, e per tale ragione deve reputarsi nulla e dunque priva di effetti, escludendo essa ogni attività rimediale da parte del cessionario in caso di colpa del cedente, anche grave, ponendosi in palese contrasto con il precetto di cui all'art. 1229 c.1 c.c.. e tanto più perchè carente di reciprocità, essendo unilateralmente posta a carico del solo acquirente,
Operate tali opportune specificazioni, evidenzia il Tribunale che, a cagione dell'estensione a CP_2
quale terzo designato, degli obblighi/diritti nascenti dal collegamento negoziale sussistente tra il
[...]
preliminare ed il negozio di obbligazioni ad esso sotteso nonchè le due cessioni di quote, il grave inadempimento del promittente, qui attore, può esser fatto valere anche da essa società intervenuta, sia con riferimento al contratto preliminare sia con riguardo alle due cessioni di quote, al fine di ottenere la risoluzione della complessiva operazione negoziale.
Per effetto della risoluzione ha diritto ad ottenere da parte di la restituzione CP_2 Parte_1 dell'importo versato per l'acquisizione delle quote, pari ad € 400.000,00, con conseguente obbligo di retrocessione a quest'ultimo delle quote detenute, pari all'80% delle partecipazioni in SA TI
Spa.
Quanto alla restituzione degli importi versati, va osservato che per pacifica giurisprudenza:
“Costituisce punto fermo che, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni
a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente
pagina 28 di 30 (conforme, Cass. Sez. 2, n. 3, n. 13339, 10373, 7/6/2006, 17/7/2002, Rv. Rv. 590011; 555849; Sez. U,
n. 5931, 17/05/1995, Rv. 492295)” (Cass. 14289/2918 e Cass. 20547/19).
Pertanto la rivalutazione monetaria richiesta da parte convenuta/interveniente agente in riconvenzionale non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali.
Ne discende quindi che sull'importo restituendo sono dovuti i soli interessi nella misura legale, salvo che il creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. nulla avendo allegato e dimostrato gli interessati in merito al maggior danno derivato dalla indisponibilità del danaro, ragione per cui la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta.
Altresì occorre osservare che l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ( Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 10145 del 17/04/2025 (Rv. 674538 - 01), ragione per la quale deve reputarsi che a mente della citata disposizione gli interessi legali sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
Per quanto attiene la posizione di , anch'egli attore in riconvenzionale ed ancora legato CP_1 in qualità di stipulante all'operazione negoziale sottoscritta con il contratto preliminare del 01.4.21 e non ancora eseguita con riferimento all'acquisto per sé o per persona da nominare della restante partecipazione societaria del 20%, la risoluzione del contratto causata dall'inadempimento di Pt_1
incide limitatamente al restante obbligo di acquisto, non ancora esigibile, facendolo venire
[...]
meno.
La risoluzione del contratto preliminare, e di quelli ad esso collegati, solleva pertanto CP_1 dall'obbligo di acquisto del 20% delle quote di SA TI RL.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate come da d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 260.001 a 520.000 €
5.200, valori medi (considerata la difesa unica per parte convenuta e terza intervenuta si applica la maggiorazione del 30 % ai sensi dell'art. 4 dm 55/2014)
Ogni altra domanda ed eccezione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1) rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
pagina 29 di 30 2) accoglie, per le causali di cui in motivazione, le domande formulate da e CP_1
e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare del 01.4.21, delle CP_2
cessioni di quote del 01.4.21 e del 15.9.21 e del contratto collegato di assunzione di obbligazioni del 01.4.21;
3) per l'effetto, condanna (c.f. ) a restituire a Parte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese delle Marche, iscritta al P.IVA_1
numero PS-164852 R.E.A.) la somma di € 400.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
1) dichiara tenuto e condanna (c.f. ) al pagamento in Parte_1 C.F._1
favore di e di c.f. e numero di CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
iscrizione del Registro delle Imprese delle Marche, iscritta al numero PS-164852 P.IVA_1
R.E.A.) delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di 29.194,10 a titolo di compenso professionale (per le causali di cui in motivazione), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 10.6.25
Il Presidente dott.ssa Gabriella Pompetti, il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 30 di 30
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione specializzata in materia di impresa
Seconda Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 10.6.2025, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Gabriella Pompetti - Presidente dott. Maria Federica Minervini - Giudice dott. Francesca Perlini - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4733 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12.12..2024 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche
TRA
Il Dott. (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Michele Pratelli (c.f. ) del Foro di Pesaro ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro – Via A. Ponchielli n. 77,
ATTORE
E il Dott. ( rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio CP_1 CodiceFiscale_3
Garulli e dall'Avv. Giulio Brandinelli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
" , codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese CP_2 P.IVA_1
delle Marche, iscritta al numero PS-164852 R.E.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Garulli e dall'Avv. Giulio Brandinelli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
INTERVENUTA
pagina 1 di 30 Oggetto: contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
Con
- dichiarare inammissibile/irrituale la costituzione in giudizio della soc. PI , non citata nel presente giudizio, per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva in capo alla soc. per i motivi CP_2
di cui in narrativa e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio;
- dichiarare nulle/inammissibili le domande riconvenzionali formulate ex adverso di risoluzione dei contratti di cessione perfezionati in data 01/04/2021 e 15/09/2021 e la seguente domanda di restituzione del prezzo di cessione di € 400.000,00 pagato da al Dott. in quanto CP_2 Pt_1
carenti della indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare l'inadempimento della controparte e, per l'effetto, condannare la medesima all'adempimento del contratto preliminare di vendita stipulato in data 01/04/2021 rispetto alle clausole violate così come descritte in narrativa mediante la cessazione delle condotte ostative assunte nei confronti del Dott. e, nello specifico: Pt_1
a) consentire al Dott. di esercitare liberamente la propria attività professionale;
Pt_1
b) consentire al Dott. di mantenere ed intrattenere i rapporti con con la relativa clientela Pt_1 CP_3
e con i collaboratori della società;
c) ripristinare l'account del Dott. in ogni sua funzionalità, compresa la CP_4 Pt_1
fatturazione;
d) consentire al Dott. di usufruire liberamente dei locali di e delle dotazioni della Pt_1 CP_3
struttura, senza limitazioni di orari, giorni e spazi;
e) consentire al Dott. di visionare i dati nell'archivio mediale e cartaceo e di utilizzare il Pt_1
gestionale della società;
f) ripristinare l'accesso del Dott. alla videosorveglianza posto a tutela del proprio immobile;
Pt_1
g) ripristinare l'assetto organizzativo di ante cessione, con pieno utilizzo delle segretarie e CP_3
receptionist, senza limitazione alcuna;
- per effetto dell'accertato inadempimento, condannare la controparte al risarcimento del danno cagionato al Dott. nella somma di € 100.000,00 o in quella diversa somma che si quantificherà Pt_1
in corso di causa;
IN SUBORDINE:
pagina 2 di 30 - accertare l'inadempimento anticipato della controparte, conseguentemente condannandola all'adempimento mediante l'acquisto in via immediata del restante 20% di partecipazioni ancora CP_3
di proprietà del deducente;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
- dichiarare la controparte decaduta dal beneficio del termine di adempimento e conseguentemente condannarla ad acquistare in via immediata il restante 20% di partecipazioni ancora di CP_3
proprietà del deducente;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
- condannare la controparte a riconoscere al Dott. i compensi professionali calcolati in Pt_1 percentuale sugli incassi di nuovi clienti procacciati, in ossequio all'art. 5 del preliminare.
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito volesse ritenere validamente formulata la costituzione in giudizio di e validamente spiegate le domande CP_2
riconvenzionali di risoluzione dei contratti di cessione 01/04/2021 e 15/09/2021 e la seguente domanda di restituzione del prezzo di cessione, rigettare dette domande in quanto tutte destituite di ogni fondamento per i motivi meglio espressi in narrativa;
- rigettare altresì la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare di cessione 01/04/2021 concluso tra il e il Dott. persona fisica, in quanto palesemente infondata per i motivi CP_1 Pt_1
meglio esposti in narrativa;
IN VIA DI RECONVENTIO RECONVENTIONIS:
- a fronte della domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare di cessione 01/04/2021, condannare la controparte all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'art. 13 del preliminare predetto mediante l'acquisizione del residuo 20% delle quote di . CP_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
La scrivente difesa insiste sull'ammissione dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dall'intestato Tribunale con il provvedimento istruttorio del 27/12/2023 ed il successivo provvedimento di precisazione del 26/02/2024. In particolare, si insiste sull'ammissione dei capitoli 16 (teste
[...]
, 17 (teste ), 18 (teste , 20 (teste ), da 24 a 36 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(testi , , , , e 40 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_3
(teste di cui alla 2° memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. depositata dal Dott. in data Testimone_9 Pt_1
06-07/04/2023”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
pagina 3 di 30 - rigettare le domande proposte dal Dott. per le ragioni sopra esposte ed in generale perché Pt_1
basate su eccezioni infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non dimostrate;
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare l'inadempimento del Dott. rispetto alle obbligazioni assunte con il Pt_1
preliminare del 1 Aprile 2021 per le ragioni sopra esposte;
- conseguentemente dichiarare la risoluzione del preliminare di cessione di partecipazione sottoscritto in data 1 Aprile 2021 da e;
CP_1 Parte_1
- dichiarare la risoluzione della scrittura privata di cessione di quote sociali Rep. 131932 e Racc.
39813 del 1 Aprile 2021 ( Notaio ) tra e;
nonché della Per_1 CP_2 Parte_1
scrittura privata di cessione di quote sociali Rep. 132818 Racc. 40521 del 15 Settembre 2021 ( Notaio
); Per_1
- per l'effetto, condannare il Dott. alla restituzione in favore di dei Parte_1 CP_2 corrispettivi delle cessioni di quote del 1 Aprile 2021 e del 15 Settembre 2021 pari a complessivi €
400.000,00 con interesse e rivalutazione monetaria dalla stipula;
- Con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di promissario venditore della “SA TI S.r.l.” (c.f./p.iva Parte_1
), ha convenuto in giudizio nella veste di promissario acquirente, al fine P.IVA_2 CP_1 di vederlo condannare all'adempimento del negozio preliminare di vendita stipulato in data 01.4.2021 e così a tenere condotte conformi a quelle statuite nel tessuto del programma contrattuale convenuto tra le parti e, per conseguenza, al risarcimento di danni patiti ed indicati in € 100.000,00, nonché al pagamento di compensi professionali concordati con il contratto e quantificati nella misura di €
2.900,00 (spiegando in subordine domande di cui verrà dato conto funditus nel proseguo).
Deduceva l'attore che il contratto in questione, denominato “preliminare di vendita di partecipazioni”, aveva ad oggetto la cessione della totalità delle partecipazioni di SA TI S.r.l., detenute dall'attore, in favore di promissario acquirente con facoltà di nominare altra persona CP_1 fisica o giuridica all'atto di stipula, ed al prezzo complessivo di € 500.000,00 (doc. 2).
In contratto era prevista la cessione anche frazionata delle partecipazioni, tant'è che le parti pattuivano che contestualmente alla sottoscrizione, e quindi in data 01.4.2021, il 30% delle partecipazioni venisse acquistato al prezzo di € 150.000,00, mentre entro il 31/12/2021 sarebbe stato ceduto un ulteriore 50% al prezzo di € 250.000,00 (art. 11); la residua quota del 20% sarebbe stata acquistata a semplice richiesta di in ogni momento, riconoscendosi al cedente il diritto di cessione da CP_1
esercitare non prima del 30/06/2025 (art. 13).
pagina 4 di 30 L'attore quindi, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, in data 01.4.21 cedeva in favore di
(c.f. , corrente in Sassocorvaro Auditore-PU, Via Montale n. 12), persona CP_2 P.IVA_1
giuridica nominata da -suo amministratore e legale rappresentante- il 30% delle quote CP_1
della SA TI RL (doc. 3, atto a rogito Notaio Dott. in data 01/04/2021), mentre, Per_1
l'ulteriore 50% veniva alienato alla medesima (ancora una volta, terzo designato) in data CP_2
15/09/2021 ai prezzi pattuiti (doc. 4,atto a rogito Notaio Dott. in data 15/9/2021), divenendo in Per_1 tal modo il terzo nominato, socio di maggioranza e detentore dell'80% delle quote. CP_2
Con Delibera del 10.01.2022 venivano accettate le dimissioni dell'attore dalla carica di amministratore unico di e contestualmente veniva nominato il nuovo C.d.A. presieduto da CP_3 CP_1
veniva nominato consigliere con delega (doc. 5). Parte_1
Esponeva l'attore che ai sensi dell'art. 4 del preliminare, l'operazione di cessione delle quote della aveva lo scopo di mantenere inalterato il rapporto tra e cedente e garantire: CP_3 CP_3
a) la continuità dei rapporti con la clientela;
b) l'accrescimento e lo sviluppo dell'attività compravenduta;
c) il mantenimento dell'esercizio da parte del cedente dell'attività libero professionale, al di fuori dell'attività ceduta, salvo il completamento delle operazioni straordinarie di carattere professionale, in corso di esecuzione alla data del 31.12.2021, ancorché sui clienti ceduti (cfr. artt 4 e 17), mantenendo altresì invariata la struttura organizzativa della società.
La cessione delle partecipazioni comportava nel contempo quella dei rapporti economici sottostanti all'attività libero professionale esercitata dal cedente, anche in qualità di commercialista, e quindi della clientela di ai sensi dell'art.3. CP_3
Erano altresì previsti in contratto: la corresponsione al cedente di un compenso sull'apporto di nuova clientela e sulle operazioni straordinarie da lui compiute a favore della 5; la possibilità per il CP_5
cedente di utilizzare fino al 31 marzo 2027 la struttura senza onere alcuno -art. 6; la nullità di CP_3 qualsiasi contestazione/eccezione, da parte dell'acquirente, successiva all'acquisto della partecipazione di maggioranza e comunque dopo il 31.12.2021 -art. 16.
A fronte dell'illustrato programma contrattuale parte attrice si duole, in sintesi, delle seguenti violazioni commesse in suo danno da parte convenuta:
1-impedimento del libero e sereno esercizio della propria attività professionale;
2-impedimento nell'intrattenere rapporti con SACET CONSULTING e con la clientela di quest'ultima;
3-impedimento nell'usufruire liberamente dei locali di SACET CONSULTING S.r.l.;
4-impedimento nel visionare i dati ed utilizzare il gestionale della società;
5-impedimento nell'accedere al sistema di videosorveglianza della società;
pagina 5 di 30 6-alterazione della struttura organizzativa di SACET CONSULTING S.r.l. da cui sarebbe derivata una perdita di immagine e calo di clientela.
A fronte di tali atteggiamenti, assunti da parte attrice come ostili nei propri riguardi, si Pt_1
determinava a rassegnare le dimissioni da consigliere di CdA in data 29.7.22.
Come dianzi illustrato, la domanda attorea principale invoca la condanna del convenuto all'adempimento del contratto preliminare, chiedendo pronuncia volta a porre fine alle condotte illecite con ripristino della situazione antecedente alla cessione;
chiede altresì l'attore la condanna al pagamento dei danni patiti per aver perduto la possibilità di intrattenere rapporti sereni con i propri clienti, quantificati in € 100.000,00.
In via gradata, previo accertamento di inadempimento anticipato da parte di al residuale CP_1 obbligo di acquisto del 20% delle quote fissato al 30.6.25, chiede l'attore la condanna all'adempimento immediato della prestazione mediante l'acquisizione di dette quote al prezzo pattuito.
In via ancora gradata, invoca la decadenza del convenuto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., a cagione del fatto che il suo inadempimento attuale giustifica la perdita di tale beneficio, e così domanda la sua condanna ad acquistare immediatamente la restante partecipazione del 20%.
In via principale chiede poi la condanna al pagamento di compensi professionali maturati nell'anno
2022 per l'apporto di nuovi clienti, nella misura percentuale spettantigli ai sensi dell'art. 5 del contratto, e così per € 2.920 (doc. 20, prospetto elenco pratiche).
Si costituivano in giudizio nei termini di cui all'art. 167 c.2 cpc il convenuto, CP_1
nonché che interveniva quale cessionaria delle quote di in quanto terzo nominato da CP_2 CP_3
a seguito del preliminare, ed avente un proprio interesse alla controversia finalizzato ad CP_1 invocare l'inadempimento del preliminare per persona da nominare e dunque la risoluzione degli atti di cessione che la riguardavano.
Senza contestare il susseguirsi dei fatti negoziali come illustrato in citazione, e CP_1 CP_2
respingevano le accuse mosse da parte attrice, prendendo posizione sulle singole censure ed
[...] eccepivano, di contro, l'inadempimento dell'attore al contratto preliminare de quo.
L'eccezione era atta tanto a sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. volta a paralizzare la domanda avanzata dall'attore in via gradata -di condanna al residuale obbligo di acquisto del 20% delle quote fissato al 30.6.25 a causa di dedotto inadempimento anticipato- quanto, e più ancora, a chiedere in via riconvenzionale la risoluzione per suo grave inadempimento sia del contratto preliminare del 01.4.21 sia dei due atti di cessione delle quote, del 01.4.21 e del 15.9.21, legati all'operazione contrattuale avviata con il preliminare e destinati a subirne lo stesso destino;
il tutto con condanna alla restituzione dell'intero importo versato pari ad € 400.000,00.
pagina 6 di 30 In particolare deduceva parte convenuta che tra le parti era stato stipulato un contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, come tale comprensivo non solo di elementi materiali e arredi, ma anche e soprattutto di clientela: la particolare natura dell'operazione economica compiuta, avente ad oggetto un apparato organizzativo in cui prevale e spicca la figura del professionista, implicava l'impegno di costui, cedente, di favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante, come espressamente specificato nel contratto, proprio per assicurare continuità a tali rapporti nel delicato momento di passaggio della proprietà della società.
Si doleva parte convenuta invece del fatto che grave era stato l'inadempimento dell'attore ai propri impegni, e così sosteneva che:
-era totalmente mancato da parte dell'attore l'impegno ad adiuvare l'avvicendamento della nuova dirigenza nei rapporti ceduti, tanto che gestiva in autonomia la clientela ceduta senza farvi Pt_1
partecipare il subentrante, così impedendo di fatto il subingresso in quanto i clienti non venivano informati dell'avvicendamento avvenuto all'interno dello studio,
- egli continuava ad esercitare un atteggiamento gestorio all'interno della società ceduta , CP_3
-metteva in cattiva luce la politica della nuova amministrazione con la clientela,
-induceva la clientela ad interrompere i rapporti con la CP_3
-ingenerava un clima di forte tensione all'interno dell'ambiente lavorativo ed in particolare nei riguardi dei dipendenti che si attenevano alle direttive della nuova amministrazione anziché alle sue,
-emetteva in proprio fatture per l'anno 2022 afferenti ad attività che, in quanto ordinarie, avrebbero dovuto essere fatturate dalla CP_3
Esponevano che tali comportamenti erano stati formalmente contestati ad con due pec del 7.4.22 Pt_1
(doc.11 e 12) cui era conseguita diffida legale con pec del 24.6.22 (doc.13) con la quale si intimava ad di far conoscere alla nuova direzione le posizioni dei singoli clienti ceduti, concordando incontri Pt_1
di presentazione ed agevolando la interazione tra lui ed il personale dipendente di SA TI RL.
In via riconvenzionale parte convenuta/interveniente chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di nonché degli atti di cessione da esso derivati, con condanna alla Pt_1 restituzione degli importi versati per entrambe le cessioni e pari ad € 400.000,00.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Dott. con riguardo alla richiesta di condanna al CP_1
pagamento di compensi, da rivolgersi a SA TI RL, non convenuta in giudizio.
Contestava comunque nel merito il dovuto non avendo l'attore dimostrato l'apporto di nuova clientela difettando l'allegazione dei corrispondenti contratti anche ai fini della verifica della decorrenza annuale degli importi dovuti.
Le memorie di cui al primo termine dell'art. 183 cpc:
pagina 7 di 30 -Parte attrice eccepiva il difetto legittimazione passiva di in quanto mai convocata in CP_2 giudizio e ne domandava l'estromissione.
Formulava domanda di esecuzione in forma specifica del prelimiare ex art. 2932 c.c. con condanna della convenuta ad onorare l'obbligazione preliminare con l'acquisto dell'ultima tranche di quote, pari al 20%
-parte convenuta ribadiva il difetto legittimazione passiva di per la richiesta di CP_1
compensi.
In fase istruttoria veniva dato corso alle prove testimoniali e la causa, così istruita, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.24 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Inquadramento negoziale:
Preliminarmente occorre dare atto che non risulta contestato tra le parti che le stesse hanno posto in essere una operazione negoziale costituita da preliminare di vendita di partecipazioni societarie di SA
TI RL, e che il negozio è stato stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, negozio in cui promittente è l'attore, , e stipulante è il convenuto, . Parte_1 CP_1
Risulta altresì pacifico tra le parti che il terzo nominato dallo stipulante, , è CP_1 CP_2
Date le su esposte premesse occorre valutare la effettiva portata dell'accordo stipulato tra le parti e riportato nel contratto del 01.4.2021, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto offerti dall'art. 1362 c.c..
Esaminando il contratto preliminare del 01.4.2021 deve invero osservarsi come lo stesso racchiuda in sè un'operazione negoziale complessa costituita non soltanto da un preliminare di cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata (ndr. SA TI RL) ma anche, ed in particolare, una pattuizione specifica, variamente articolata, e latamente volta a garantire il subentro del cessionario nei rapporti economici in essere tra SA TI RL e la propria clientela, sì da assicurare ad essi
(rapporti) continuità e favorire l'accrescimento dell'attività ceduta (art. 3 e 4 preliminare, doc. 2 fasc. attoreo) con il passaggio di titolarità.
La pattuizione in questione sorge e trova causa nella particolare natura dell'attività sociale ceduta, trattandosi di studio professionale svolgente in forma societaria attività di consulenza (fiscale, societaria e commercialistica) caratterizzato dalla incisiva impronta impressa ad esso dal suo titolare e dallo stretto rapporto fiduciario sussistente tra di lui e la clientela, che per tale connaturata caratterizzazione ha dato agio ad un reciproco impegno tra i contraenti, volto a garantire la transizione ed il graduale subentro.
pagina 8 di 30 Teso a tale specifico fine ed a completamento di esso era l'impegno, mosso dal presupposto di dare continuità ai rapporti economici ceduti, di mantenere l'attività professionale di SA TI RL nei medesimi uffici in cui era stata da sempre svolta, ed a tanto addivenivano le parti attraverso la stipula di un contratto di locazione per la durata di sei anni da concludersi sempre con (in quanto Parte_1
anche proprietario dei locali) allo scopo di garantire al promissario cedente la permanenza negli uffici fino al 31.3.2027, e ciò nell'obiettivo condiviso di favorire la transizione limitando al minimo i cambiamenti ed assicurando alla clientela un'apparenza di continuità anche grazie al mantenimento della sede dello studio nei locali ad essa noti ( vedasi gli artt. 6 e 10 del contratto del 01.4.21).
Un'operazione di tale genere deve apprezzarsi nella sua unitarietà, intendendosi con ciò che l'alienazione, pur frazionata, della totalità delle quote sociali della SA TI RL lungi dal costituire una mera operazione economica di compravendita di quote societarie, era invero strettamente collegata al subentro della nuova titolarità nei rapporti economici intrattenuti con la clientela ceduta e come tale venne concepita dai contraenti attraverso l'assunzione di reciproci impegni, costituendo essi una tipica fattispecie di collegamento negoziale caratterizzato dalla univoca funzione sottesa ai due negozi (di alienazione di quote societarie accompagnata dagli impegni a garantire la continuità dei rapporti economici), tesi alla medesima finalità pratica, quella del trasferimento a titolo oneroso dello studio professionale con i correlati obblighi.
In punto alla peculiare fattispecie del collegamento negoziale vale richiamare per tutte la pronuncia della Suprema Corte: “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cassazione civile sez. II - 04/02/2025, n. 2612).
Non risulta dubbio che l'operazione economica fosse intimamente collegata alle obbligazioni assunte dal cedente per favorire il subentro del cessionario tanto che, nell'economia della operazione la successione in tali rapporti clientelari conseguiva uno scopo primario per l'acquirente, tale da giustificare anche il costo della compravendita -stabilito in € 500.000,00 rispetto ad un capitale sociale pagina 9 di 30 di soli 10.000,00 € nonché l'impegno di sottoscrivere un contratto di locazione con il cedente per mantenere l'attività nei medesimi locali-, e che la sola alienazione delle quote societarie, non accompagnata dall'assunzione degli impegni di transizione da parte del cedente, non avrebbe apportato alcuna utilità al promissario cessionario, atteggiandosi come vendita di scatola vuota e quindi di qualsivoglia attitudine produttiva.
Partendosi dunque da tale assunto, occorre evidenziare come la figura del contratto per persona da nominare, voluta dalle parti e disciplinata agli artt. 1401 e ss. c.c., ha nella sostanza procurato gli effetti dell'intera operazione economica nei confronti del terzo designato, divenuto cessionario CP_2 della maggioranza delle quote per l'80% per effetto delle due cessioni del 01.4.21 e del 15.9.21.
è divenuto parte del contratto (o meglio, dei negozi collegati stipulati e contenuti CP_2 nell'unico atto denominato 'preliminare di vendita di partecipazioni') al posto della parte originaria.
Difatti a mente dell'art. 1404 c.c.: “… nel contratto per persona da nominare, l'esercizio del potere di nomina comporta il subingresso del terzo nel contratto, nel senso che il soggetto designato, prendendo il posto della parte originaria, che l'ha nominato, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, e dev'essere, pertanto, considerato, fin dall'origine, come l'unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è costituito, quindi, proprio dal fatto di subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente), determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4169 del 02/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 7217 del 21/03/2013;
Sez. 1, Sentenza n. 14460 del 10/10/2002; Sez. 1, Sentenza n. 8410 del 25/08/1998; Sez. 2, Sentenza n.
3115 del 17/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 08/04/1981)” (Cass. 31332/2023).
Da ciò consegue che l'ingresso di nel contratto del 01.4.2021 ha determinato in capo a tale CP_2 società l'acquisto dei corrispondenti diritti ed obblighi nei confronti di , promittente, con Parte_1
effetto retroattivo, mentre il solo segmento del contratto preliminare rimasto ineseguito -e relativo all'acquisizione dell'ultima quota di pari al 20%, -proprio in quanto non risulta ancora spirato il CP_3
termine convenzionalmente pattuito per la nomina ed accettazione del terzo- vede tuttora impegnati gli originari contraenti, (promittente) e (stipulante). Parte_1 CP_1
In virtù del complesso scenario venutosi a creare mediante il collegamento negoziale tra il preliminare di vendita ed il negozio di assunzione di obbligazioni ad esso sotteso, intimamente connessi e stipulati nella forma del contratto per persona da nominare, la nomina del terzo e le due cessioni di CP_2
pagina 10 di 30 quote che hanno interessato quale terzo nominato, deve dunque concludersi che sia CP_2 sia sono parti contraenti dell'originario contratto del 01.4.2021, visto nella CP_2 CP_1
sua interezza e complessità negoziale, pur nelle diversificate posizioni che li distinguono.
-la legittimazione attiva di CP_2
Per tale ragione deve concludersi per la legittimazione attiva di nel presente giudizio in cui CP_2 la società in questione, adducendo l'inadempimento dell'attore agli impegni assunti con il negozio originario, ha spiegato domanda di risoluzione sia del contratto originario sia delle due cessioni di quote ad esso collegate.
, costituendosi in giudizio, ha in sostanza espletato intervento ex art. 105 cpc, riconducibile CP_2
ad intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) avendo fatto valere in giudizio un proprio diritto nei confronti di nascente dal collegamento negoziale tra il contratto preliminare, il Parte_1
contratto sotteso di assunzione di obbligazioni e le due cessioni.
Per pacifica giurisprudenza, quanto all'aspetto dinamico, tale intervento autonomo è esperibile non soltanto ex art. 167 c.2 cpc, come in concreto avvenuto, ma lo sarebbe invero stato anche oltre la scadenza di detto termine e financo sino al momento della precisazione delle conclusioni, operando in questo secondo caso le sole preclusioni istruttorie ma non quelle assertive (Cass. 11681/2014 e
23759/2011).
Data la tempestività dell'intervento in giudizio di legittimamente avvenuto, le domande CP_2
riconvenzionali da essa società spiegate trovano pieno diritto di cittadinanza nel processo.
Posto quanto sopra e venendo al merito della vicenda, va osservato che l'attore domanda in estrema sintesi l'adempimento del contratto preliminare, ivi incluso ciò che costituisce l'ultimo impegno assunto da la cui scadenza non è ancora spirata (ndr. 30.6.25), mentre parte CP_1 convenuta/interveniente invoca la risoluzione dell'intera operazione commerciale posta in essere con il contratto preliminare del 01.4.21 e le due cessioni di partecipazioni del 01.4.21 e del 15.9.21.
A ben vedere entrambe le richieste poggiano sulla reciproca accusa di inadempimento contrattuale che le parti si muovono vicendevolmente, il che impone verificare i rispettivi comportamenti tenuti in rapporto agli obblighi contrattualmente assunti, precisandosi che nei contratti con prestazioni corrispettive in cui le parti abbiano reciprocamente omesso di adempiere, spetta al giudice, con accertamento di merito, stabilire quale inadempimento possa effettivamente giudicarsi causa dell'altro attraverso un esame del comportamento complessivo delle parti in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti ( Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7061).
Come è noto, chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento del contratto deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo pagina 11 di 30 termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (ex plurimis n.
15659/2011).
In tale ipotesi, il Giudice è tenuto ad una valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti, in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti
(tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale” (Cass. n. 13840/2010), e ciò “perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. n. 20614/2009).
Le riferite coordinate interpretative vanno calate nel caso di specie in cui assume particolare rilevanza la tipologia di negozio stipulato tra le parti del giudizio, avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, pur gestito in forma societaria, mediante accordo sulla cessione delle partecipazioni societarie implicante precisi obblighi connaturati all'oggetto sociale.
Come già detto la società SA TI RL ha come attività quella di “elaborazione dati contabili e servizi attinenti all'ambito contabile e tributario, attività di consulenza aziendale, amministrativa, contabile, finanziaria, servizi telematici ed informatici” (doc.1, visura SA RL), risultando essere uno studio professionale costituito in data 8.3.2000 ed avente quale unico socio, prima delle intervenute cessioni partecipative del 2021 di cui qui si discorre, il professionista Dott. Arceci CP_1
In punto di trasferimento di studi professionali organizzati, la giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio della preponderanza, sull'organizzazione dei beni materiali nonché sui beni immateriali costituiti dal nome, dalla clientela e dal complesso dei rapporti suscettibili di continuazione e sviluppo, della figura del professionista, la cui attività personale sovrasta l'intero apparato organizzativo:
pagina 12 di 30 “sovrasta…la personalità di chi esercita lo studio, senza la cui capacità, attività e considerazione professionale anche quel complesso di beni sarebbe destinato a rimanere inefficiente e privo di attitudine produttiva. Questo orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 21 luglio 1967, n. 1889.
Gli attrezzi ed apparecchi che dotano lo studio di un libero professionista hanno sempre una funzione secondaria ed accessoria, nel senso che non ne rappresentano l'elemento più importante, e non sono volti alla produzione di beni o di servizi, come nell'azienda, ma esclusivamente a rendere più agevole e proficui, l'opera intellettuale. Nello studio professionale, anche se munito dei beni materiali e strumentali più vari e complessi che la progredita tecnica moderna suggerisce, quello che conta e prevale - e ne caratterizza l'importanza e il valore - è sempre l'opera intellettuale del titolare, il quale agisce, anche nello svolgimento della sua attività, in base ad un incarico fiduciario (intuitu personae) del committente, espletato con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il nome, la capacità del professionista e la fiducia che egli ispira costituiscono quindi i fattori che sogliono indirizzare la clientela, la quale è in funzione (principale se non esclusiva) delle doti personali d'ingegno, perizia, serietà e considerazione delle quali gode il professionista, e non dei beni materiali e strumentali che ne arredano lo studio” (Cass. Sez. 2 2860/2010).
Da tali premesse si giunge ad una conseguenza logica ed ovvia laddove, come nel caso concreto, si ponga in essere la cessione di un apparato professionale di tal guisa, non certo costituente mero complesso aziendale avulso da qualsivoglia caratterizzazione personalistica conferitagli dal suo titolare, ma, al contrario, portatore di un'impronta genetica peculiare ed a lui univocamente riconducibile.
Laddove si abbia il trasferimento, verso corrispettivo, di uno studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l'attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali ed immateriali, appartenenti al proprio dante causa, la stessa pronuncia della Corte così prosegue: “In tal caso si verifica un vero e proprio trasferimento dell'attività: accanto agli arredi, al complesso dei beni strumentali e dei rapporti contrattuali di fornitura, l'alienante "cede" per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela, nel senso che assume a tal fine obblighi positivi di fare
(mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo), volti a consentire al successore che ne abbia le qualità di mantenere la clientela del suo predecessore, previo conferimento di un nuovo incarico” (Cass. Sez. 2 2860/2010).
A diverse conclusioni non potrebbe giungersi considerata la particolare importanza assunta dal titolare dello studio professionale all'interno di esso, proprio per lo stretto legame fiduciario allacciato con la clientela, legame sì intenso da vincolarlo ancor più nel garantire il subentro di nuovi titolari nell'attività
pagina 13 di 30 sua propria, mediante una diligente condotta attiva e propositiva tesa ad incentivare gli assistiti ad una diversa e nuova realtà professionale.
-gli esiti dell'istruttoria:
-le domande dell'attore:
Avuto riguardo a tali coordinate ermeneutiche occorre a questo punto valutare le risultanze dell'istruttoria, concretatasi nella escussione di prove testimoniali.
In esito ad essa, epurati i capitoli di prova formulati in termini generici e valutativi nonché quelli irrilevanti ai fini del decidere, con riguardo ai fatti-inadempimento addebitati dall'attore a CP_1
Presidente del Cda della TI RL e suo legale rappresentante, nonché legale
[...]
rappresentante di è invero emerso quanto segue. CP_2
Con riguardo alla censura sulla errata politica di gestione ed organizzazione dello studio professionale - che parte attrice definisce 'imprinting'- dalla quale sarebbe derivata una perdita di immagine alla CP_3
con calo di clientela dovuta al passaggio di gestione della stessa dal Dott. alla Dott.ssa Pt_1 Per_2 nonché dall'aver indotto le collaboratrici storiche dello studio, Sig.re e , a lasciare Persona_3 Pt_2 la vale osservare che dall'istruttoria emergono fatti del tutto divergenti rispetto alle esposte CP_3
allegazioni.
All'udienza del 27.02.24 infatti testimone di parte attrice e collaborattice storica di SA Tes_10
TI srl, ha dichiarato di aver intrattuto rapporti lavorativi sereni con la nuova direzione del Dott.
, precisando di essere titolare di un proprio studio di consulenza e di aver nel tempo allacciato la CP_1
collaborazione con soltanto in virtù dei rapporti professionali con CP_3 Pt_1
Aggiungeva che la decisione di interrompere la collaborazione con dipese soltanto dal fatto che, CP_3
essendone mutata la direzione, non aveva più motivo di proseguirla.
Precisava ancor meglio che a monte della decisione non vi era affatto una discordanza con il 'nuovo imprinting' dato dal né l'imposizione di una scelta da costui obbligata avente il tenore di un aut CP_1 aut tra l'allinearsi alla direzione di o lo scontrarsi con essa aderendo a quella di CP_1 Pt_1
spiegava la che la decisione di interrompere la collaborazione con venne da lei assunta Per_3 CP_3
perché ne erano venuti meno i presupposti e concomitanti sopraggiunte esigenze del proprio studio professionale la inducevano in tal senso. E difatti ai capitoli di prova formulati da parte attrice con la 2a memoria 183 cpc, che per agilità di lettura qui si trascrivono:
“2. Vero che lei, a seguito e per effetto del subingresso nel gennaio 2022 del Dott. nella CP_1
governance di SA TI srl, ha deciso di interrompere nel marzo 2022 la collaborazione
pagina 14 di 30 professionale che intratteneva con la società predetta a cagione del nuovo imprinting dato dallo stesso
a CP_1 CP_3
3. Vero che, nello specifico, il Dott. , una volta divenuto Presidente del CdA di SA TI CP_1 srl nel gennaio 2022, le ha imposto l'aut aut “o con me o contro di me”, nel senso che si sarebbe dovuta schierare o dalla parte del Dott. stesso o da quella del Dott. CP_1 Pt_1
4. Vero che l'aut aut di cui al superiore capitolo 3 impostole dal Dott. “o con me o contro di CP_1 me” l'ha portata ad interrompere nel marzo 2022 la sua collaborazione con la società.”.
testualmente rispondeva: Tes_10
“2. Non è vero. Ho interrotto la collaborazione perché il mio rapporto era legato ad e nel Pt_1
marzo 2022, mutata la direzione della ritenevo di interrompere la collaborazione avendo già un CP_3
mio studio professionale. I rapporti con la nuova direzione erano sereni. 3) Non è vero. mi ha CP_1 soltanto rappresentato l'avvenuto cambiamento e mi ha chiesto se volevo continuare a collaborare con
Sul resto ho già risposto. 4) Non è vero. E' stata più una mia scelta dovuta ad esigenze del CP_3 momento ed in particolare del mio studio.”
Nella stessa linea la testimonianza della anch'essa teste di parte attrice, ed anch'essa Persona_3
determinata ad andarsene per le medesime ragioni, legate alla persona di anziché a doglianze Pt_1
verso la nuova direzione di CP_3
Le dichiarazioni delle due testimoni risultano apprezzabili per la loro attendibilità e credibilità, rinvenibile dalla ragionevolezza delle considerazioni espresse e dalle meticolose spiegazioni fornite sui chiarimenti richiesti dal giudice, tanto più considerando che le stesse hanno reso dichiarazioni contrastanti con la versione fornita dall'attore, pur essendo da lui stesso chiamate a deporre.
Per quanto poi attiene ai clienti ceduti si apprezza dalla escussione del teste , che il Testimone_11 medesimo revocò l'incarico a una volta mutato l'assetto societario avendo da sempre avuto un CP_3
rapporto fiduciario con non emergendo in alcun modo dalle sue parole un impedimento a Pt_1
mantenere un rapporto professionale con lui dovuto ad illegittima ingerenza di , né un motivo di CP_1
contrarietà al nuovo assetto dello studio professionale, quanto semplicemente una volontà di andarsene determinata dal fatto che il suo rapporto con la era stato nel tempo determinato dal particolar CP_3 rapporto di fiducia con il professionista e dalle condizioni contrattuali che aveva con l'attore Pt_1
(vedasi dilazioni di pagamento)
Questo il capitolo di prova su cui è stato audito : Testimone_11
“ 6. Vero che lei, quale titolare delle soc. e a seguito e per Controparte_6 CP_7
effetto del subingresso del Dott. nel gennaio 2022 nella governance di SA TI srl e CP_1
del nuovo imprinting dal predetto dato alla società, ha deciso nel luglio 2022 di trasferire altrove la
pagina 15 di 30 contabilità delle sue società, anche a fronte delle eccessive e reiterate richieste di compenso avanzate da nei suoi confronti”. CP_3
Questa la risposta: “cap.6) me ne sono andato perché io avevo rapporti fiduciari con e così ho Pt_1 deciso di andarmene quando è mutato l'assetto della società benchè fosse ancora in Le Pt_1 CP_3
richieste di pagamento erano relative a compensi per prestazioni già rese da e per le quali ero CP_3 solito ottenere dilazioni di pagamento da . Pt_1
Il teste dichiara che interruppe il rapporto con alla scadenza del contratto, nel Testimone_12 CP_3
dicembre 2022, avendo appreso che con cui aveva un rapporto di fiducia, non era più il legale Pt_1
rappresentante della ed avrebbe dovuto rivolgersi a persona diversa, la dott.ssa per avere CP_3 Per_2
le informazioni che lo riguardavano, precisando pur sempre che in alcun modo gli venne impedito dalla nuova gestione di trattare con Pt_1
Queste le risposte del teste ai cap. 22 e 23: Testimone_12
“cap.22) io non sono titolare della poiché lo è mia moglie, io sono soltanto un Parte_3
collaboratore familiare. Posso dire che nel novembre 2022 chiamai la e mi dissero che non era CP_3
più possibile prendere appuntamento con perché non era più legale rappresentante, e che avrei Pt_1
dovuto prendere appuntamento con la dott.ssa Decisi dunque di interrompere il rapporto con Per_2
lo studio alla scadenza del mio contratto, nel dicembre 2022. CP_3
Cap.23) preciso che non conoscevo il Dott. , lo conosco ora per la prima volta. Non posso dire CP_1
che mi venisse impedito di trattare con ma mi veniva detto che dovevo relazionarmi con la Pt_1
Alla lunga pertanto, ripeto, decisi di interrompere il rapporto perché avevo un rapporto di Per_2
fiducia con ADR. Ho provato a contattare direttamente e lui mi diceva di passare Pt_1 Pt_1 tramite per avere contatti con lui.” CP_3
Si allineano in questa stessa direzione la testimonianza di , di -che decise di Tes_13 Tes_14
andarsene anche perché i compensi richiesti da erano maggiori di quelli richiesti prima della CP_3 cessione da e di , il quale precisava che revocò l'incarico a avendo Pt_1 Testimone_1 CP_3 compreso che vi era un clima di disaccordo all'interno della società, tra la nuova gestione ed Pt_1
Si riportano i capitoli di prova formulati nei confronti di : Testimone_1
“ 13. Vero che lei, quale titolare della soc. ORAZI SAS, a seguito del subingresso del Dott. nel CP_1 gennaio 2022 nella governance di SA TI srl, ha deciso di revocare l'incarico alla società predetta nel gennaio 2023 in quanto impossibilitato dal stesso e dai suoi collaboratori a CP_1
mostrare i bilanci e gli altri documenti sociali al Dott. suo professionista di fiducia da oltre 30 Pt_1
anni.
pagina 16 di 30 14. Vero che, durante l'incontro del 04/08/2022 finalizzato a visionare i bilanci della ORAZI SAS, il
Dott. e la Dott.ssa che erano lì presenti le hanno creato un forte stato di confusione su CP_1 Per_2 chi sarebbe stato il suo nuovo consulente all'interno di SA TI srl e che anche tale circostanza ha fatto maturare in lei la volontà di interrompere nel gennaio 2023 il rapporto con CP_3 stessa.”
Risposte di : Testimone_1
“cap. 13- ho deciso di revocare l'incarico nel gennaio 23 perché avevo compreso che all'interno della consulting ci erano disaccordi, in particolare tra e Ho chiesto che i documenti Pt_1 CP_1 Per_2
sociali venissero fatti esaminare ad Arceci. Mi venne detto che al momento non era possibile, poi mi vennero dati. Il bilancio venne poi redatto dalla TI.
Cap.14- posso dire che io ho chiesto che la mia contabilità venisse seguita da Quando ho Pt_1 compreso che vi erano disaccordi nella TI ho revocato il mandato.”
Si sottolinea che tutti i testimoni escussi facevano parte dell'elenco dei clienti ceduti a , e quindi CP_1
a e tutti hanno ammesso, sentiti a prova contraria, di non aver mai conosciuto , per CP_2 CP_1
non essergli mai stato presentato da precisando che avevano avuto rapporti di clientela soltanto Pt_1
con (ad eccezione di e di . Pt_1 Tes_4 Tes_9
Le testimoni e lamentavano di essersene andate perché non Testimone_15 Testimone_4
riuscivano a parlare con le e e perché avrebbero dovuto trattare direttamente con la Per_3 Pt_1
Per_2
Dalle testimonianze di cui si è dato conto, e sulle quali non vi è motivo di dubitare avendo i testi dimostrato di avere rapporti sereni con entrambe le parti processuali di questo giudizio, essendo in posizione di terzietà rispetto alle stesse ed avendo reso dichiarazioni verosimili e del tutto ragionevoli in merito alle spiegazioni addotte, può trarsi la conclusione che il motivo della revoca dell'incarico a non dipese da incompetenza o negligenza della nuova direzione, e così da una infelice o CP_3
incompetente politica gestoria, bensì dal fatto che tali clienti avevano un rapporto fiduciario con il professionista in taluni casi pluridecennale, e che per questo, mutato l'assetto proprietario ed Pt_1
organizzativo, decisero di interrompere il rapporto professionale con CP_3
Non risultano dalle testimonianze ragioni di addebito rimproverbaile alla nuova organizzazione impostata dal , se non la libera scelta della clientela di rivolgersi ad altri professionisti, scelta CP_1
ampiamente giusitificabile per la particolare natura del mandato sottostante alla tipologia di rapporto professionale, rientrante a pieno titolo tra i contratti contrassegnati da inuitus personae e caratterizzati dalla particolare rilevanza dei soggetti che li stipulano sotto il profilo delle loro qualità personali fondate principalmente su un elemento di fiducia personale.
pagina 17 di 30 Il primo motivo di addebito allegato dall'attore non coglie nel segno, non avendo trovato il favore della prova testimoniale dal medesimo richiesta.
Di certo nessuno dei testimoni escussi, facenti parte dell'elenco dei clienti ceduti, ebbe modo di conoscere il nuovo legale o la sua collabroatrice da lui delegata nella gestione dei CP_1 Per_2
rapporti con la clientela, avendo tutti risposto, ad esplicita domanda formulata a prova contraria, di non aver mai conosciuto , in quanto mai venne loro presentato da avendo al contrario CP_1 Pt_1
dichiarato di aver sempre e solo trattato con (salvo e le cui Pt_1 Tes_4 Tes_9 Tes_12
testimonianze sul punto si apprezzano come isolate e pertanto non significative rispetto a tutte le altre).
Su altro versante, resta indimostrato il fatto che ad fosse stato impedito di lavorare con serenità Pt_1
o di usufruire dei locali di al contrario, risulta prova del fatto che godeva della CP_3 Pt_1
disponiblità di essi tanto da poter chiudere a chiave il proprio ufficio.
In merito valgano le deposizioni di , e , sul cap. 25 di prova Tes_16 Tes_17 Testimone_18
diretta così formulato da parte convenuta nella 2a memoria 183 cpc:
“25) Vero che il Dott. impediva al Dott. il libero utilizzo dei locali di SACET CP_1 Pt_1
CONSULTING S.r.l.”. rispondeva : “ 25) no, tuttora viene liberamente in ufficio”), Tes_16 rispondeva: “25) non è vero, anzi è che ci impediva il libero utilizzo dei locali di Tes_17 Pt_1
perché chiudeva a chiave la sua stanza ove avevamo l'abitudine di andare tranquillamente a CP_3 consultare dei libri che lì erano sistemati e che normalmente consultavamo”,
rispondeva : “25. Non è vero”. Testimone_18
Le dichiarazioni testimoniali di costoro devono ritenersi credibili, per la intrinseca coerenza del dichiarato ed il riferimento a particolari utili a verificarne la logicità, non rinvenendosi dalla posizione assunta dai medesimi all'interno di alcun elemento atto ad inficiarne la deposizione, CP_2
neppure nei confronti di consigliere del CdA, la quale ha reso una deposizione logica, Tes_17
coerente e del tutto credibile.
Non risulta dimostrata la asserita difficoltà di a trattare con la clientela ceduta a Parte_1 CP_3
difficoltà che sarebbe stata causata dalla nuova gestione, e certamente non lo è nei termini indicati dall'attore, dovendosi ritenere appannaggio della organizzazione societaria -facente capo a CP_2
la gestione della clientela ed i rapporti con la stessa;
rientra infatti in tale prerogativa gestoria,
[...] quale sua mera esplicazione, l'articolazione interna della attività che deve prevedere una opportuna suddivisione di mansioni e competenze, tra cui quella di informare la clientela ceduta in merito al nuovo assetto proprietario, societario e gestorio, e quindi al nuovo modo per i clienti di intrattenere rapporti con i singoli professionisti dello studio.
pagina 18 di 30 Il nuovo assetto prevedeva la gestione della clientela da parte di professionista cui Tes_17
occorreva fare riferimento.
Ritiene altresì questo Collegio che l'intervenuta modifica degli orari di accesso agli ambienti lavorativi stabiliti dalla nuova direzione amministrativa, addotto quale motivo di censura dall'attore a sostegno delle limitazioni subite, non soltanto rientra nel pieno potere organizzativo della società, ma ne risulta essere proiezione diretta ed univoca della prerogativa di gestione societaria, in nulla ravvisandosi in tale provvedimento un illegittimo comportamento emulativo e/o illegittimo compiuto ai danni di Pt_1
ed in violazione delle pattuizioni negoziate.
A medesime conclusioni si sopraggiunge anche con riguardo al fatto-inadempimento di cui l'attore si duole per l'impedito accesso alle informazioni registrate dal sistema di videosorveglianza preposto a tutela degli uffici di posto che la gestione del medesimo ed il trattamento dei dati personali CP_3
registrati rientrano nella piena responsabilità della società e non possono essere divulgati a terzi;
nè di certo tale argomento assume attitudine ad essere considerato in un giudizio di valore in punto di inadempimento contrattuale, risultando totalmente marginale rispetto al complessivo assetto negoziale voluto dalle parti e neppure contemplato tra le pattuizioni contrattuali.
Deve pertanto reputarsi che alcuna doglianza può trovare accoglimento in punto di organizzazione societaria, essendo essa esclusivo appannaggio dell'organo gestorio.
Passando poi al fatto-inadempimento relativo alla alterazione della struttura organizzativa della SACET
CONSULTING S.r.l. avvenuta a seguito della assunzione della maggioranza delle quote societarie da parte della ed in violazione dell'art. 4 del preliminare di cessione di partecipazioni del 1 CP_2
Aprile 2021, che così recita: “art. 4. Le parti convengono altresì di mantenere inalterato il rapporto tra
SA consulting ed il cedente, anche dopo la cessione delle partecipazioni … conseguentemente la domiciliazione del cedente all'interno della sede di SA consulting srl, con il triplice scopo di:
a) Garantire la continuità dei rapporti con la clientela;
b) Accrescere e sviluppare l'attività compravenduta per effetto della cessione delle partecipazioni;
c) Consentire al cedente l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'ambito della clientela ceduta … mantenendo la stessa struttura organizzativa”, vale osservare, in primo luogo, come non sia stata in alcun modo illustrata, né tantomeno dimostrata in giudizio, quale fosse nei fatti la struttura organizzativa di SA TI RL prima della cessione delle partecipazioni societarie da a che parte attrice assume essere stata Pt_1 Controparte_8
modificata.
pagina 19 di 30 Tale doverosa specificazione, oltrechè in funzione allegatoria, avrebbe reso agevole comprendere a cosa parte attrice si riferisca con la locuzione 'struttura organizzativa' in assenza di un qualsivoglia riferimento ad indicatori atti a comprenderne la effettiva portata terminologica.
Tale omissione assertoria rende palese l'impossibilità di assurgere ad una valutazione comparativa tra un prima ed un dopo e così, tra la struttura organizzativa di antecedente all'operazione di CP_3
trasferimento delle quote e quella successiva disposta da in assenza di una Controparte_8
puntuale descrizione della violazione compiuta e così di un termine di paragone cui ricondurre l'asserito mutamento.
Difetta pertanto, anche su tale aspetto la prova, e prima ancora, l'allegazione del fatto inadempimento contestato.
Infine, in merito all'addebito mosso al convenuto di aver impedito all'attore l'uso del software gestionale, riferivano i testi , e che la circostanza non dipese da Tes_16 Tes_17 Testimone_19
, bensì dal gestore del software che, in caso di mancato utilizzo per un periodo prolungato, CP_1
Tes_1 sospende in modo automatico l'account. Spiegava la che il gestore , contattato dal Parte_4
Dott. consulente del lavoro, precisò che per riattivare l'utilizzo occorreva rientrare con il Per_4
proprio account.
Tes_1 Le testimonianze di e risultano veridiche alla luce del circostanziato e preciso Per_2 Tes_19
racconto e della verosimiglianza di quanto affermato, nonché della loro intrinseca congruenza.
In esito al quadro istruttorio così illustrato questo Tribunale conclude col reputare che, per quanto attiene alle domande spiegate dall'attore e fondate sull'inadempimento di al contratto CP_1
preliminare del 01.4.2021, a fronte della carenza probatoria emersa circa le condotte di inadempimento imputate a parte convenuta, le domande tutte spiegate da , sia di adempimento sia di Parte_1 condanna ex art. 2932 c.c. all'acquisizione del residuo 20% delle quote di sono infondate e CP_3
devono essere respinte, ivi inclusa la dipendente domanda risarcitoria (peraltro del tutto carente sia sotto il profilo allegatorio che probatorio).
Infondata risulta altresì la domanda volta ad ottenere il pagamento dei compensi per nuova clientela, pari ad € 2.920,00, poiché nessuna dimostrazione è stata offerta da a riprova del fatto di aver Pt_1
procurato nuova clientela: risulta infatti in atti allegato un mero prospetto dattiloscritto, denominato
“prospetto gestione clienti 2022” (doc.20 parte attrice), che non assume dignità probatoria in assenza di allegazione dei contratti stipulati con i nominativi inclusi nell'elenco e delle date di sottoscrizione degli stessi, documenti necessari per asseverare la immissione in di nuova clientela nella vigenza del CP_3
contratto preliminare.
Anche tale domanda attorea deve essere respinta.
pagina 20 di 30 In conclusione reputa il Collegio che nessuna delle doglianze sollevate dall'attore in merito ad asserite condotte inadempimenti di parte convenuta ha trovato riscontro probatorio né ha trovato il conforto dell'istruttoria la domanda di condanna al compenso.
Il difetto di prova circa l'asserito inadempimento del convenuto solleva il Tribunale da CP_1
qualunque valutazione comparativa tra contrapposti inadempimenti, tuttavia non lo esime dal valutare se sussistano le condotte inadempienti dell'attore e, in caso positivo, se esse abbiano i requisiti per la richiesta risoluzione contrattuale.
-le domande di e di : CP_1 CP_2
Venendo ora agli addebiti mossi ad da parte convenuta vale osservare che Pt_1 Controparte_8
il programma contrattuale stabilito con il preliminare di cessione di quote della SACET
CONSULTING S.r.l. -società che esercita l'attività consulenza fiscale, societaria, e commercialistica- prevedeva nella sostanza il trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale (gestito per l'appunto in forma societaria) e così l'avvicendamento del cessionario nella gestione della clientela ceduta.
A tal fine vale trascrivere l'art. 3 del contratto del 01.4.2021, che così dispone: “art.
3. Il cedente dà atto e garantisce che essa società (ndr. SA TI RL) esercita di fatto l'attività ordinaria e continuativa di gestione amministrativa, di consulenza fiscale e societaria, afferente anche l'attività libero professionale di commercialista, pertanto con la cessione delle partecipazioni il cedente cede anche i rapporti economici sottostanti all'esercizio dell'attività libero professionale, da lui esercitata, intrattenuti con la clientela SA TI S.r.l.” ) (doc.2 fasc. parte attrice).
La previsione della cessione dei rapporti economici intrattenuti con la clientela ceduta (art.3) unitamente a quella di garantire la continuità dei rapporti con la clientela e di accrescere e sviluppare l'attività compravenduta per effetto della cessione delle partecipazioni (art.4), implicava in capo al cedente l'onere di agevolare e favorire il subentro del cessionario nei rapporti ceduti.
Come evincibile dal contratto e come desumibile dalla stessa giurisprudenza sopra citata, il transito della clientela in caso di trasferimento di studio professionale richiede il compimento di un'attività agevolatoria da parte dell'unico soggetto in grado di farlo: il professionista che ha allacciato e curato i rapporti con la propria clientela in ragione del particolare inuitus personae di cui gode e che lo lega ai propri assistiti.
pagina 21 di 30 Quanto invece risulta provato in giudizio è che non rispose alla richiesta, più volte sollecitata da Pt_1
delegata a tal fine da , di concordare un programma finalizzato al passaggio della Tes_17 CP_1
clientela ceduta mediante la fissazione di appuntamenti aventi tale precipuo fine.
Precisava la teste escussa all'udienza del 7.5.24, che non si rese in ciò disponibile: con Per_2 Pt_1
riguardo a taluni clienti addusse la motivazione di avervi litigato risultandogli pertanto ingrato il compito di doverli contattare per dar loro un appuntamento con la nuova direzione (motivazione poi smentita dagli stessi clienti), per altri assistiti, invece, le disse che avrebbe dovuto provvedervi da sola, come in effetti fece.
Chiamata a deporre sui capitoli di parte convenuta formulati a prova diretta con la 2a memoria 183 cpc, qui trascritti:
“3)Vero che Lei era stata delegata dal Dott. a presentare al Dott. un programma CP_1 Pt_1
finalizzato ad organizzare gli appuntamenti di cui sopra con i clienti?
4) Vero che il Dott. Arceci venne sollecitato più volte a rispettare l'impegno preso tanto da Lei che dal
Dott. ? CP_1
6) Vero che anche a seguito di sua specifica richiesta verbale il Dott. si è rifiutato Pt_1
espressamente di partecipare agli incontri con i clienti, sostenendo che Lei avrebbe potuto svolgere tale attività in autonomia?”, ha così risposto: Tes_17
“3. Sì è vero.
4. si è vero, glielo chiesi più volte ma non si è mai reso disponibile. Addirittura una volta mi disse che con dei clienti aveva litigato per cui non poteva organizzare la presentazione. Poi venni a sapere dai clienti stessi che non era vero che avevano litigato con (si tratta del . Per Pt_1 Pt_5 Pt_6
altri clienti invece, mi disse di organizzare da sola gli incontri di presentazione perché lui non era disponibile: con il gruppo che non conoscevo, mi sono presentata da sola pur avendomi, Pt_7 Pt_1 dato appuntamento alle 15 presso lo studio, appuntamento cui non si presentò”.
6. sì è vero”
Risulta altresì dimostrato dalle testimonianze rese a prova diretta sui capitoli di cui alla 2° memoria 183 cpc di parte convenuta, e così di (impiegata della , della Dott.ssa e di Tes_16 CP_3 Per_2
(entrambi collaboratori esterni di , che accompagnò personalmente una Testimone_19 CP_3 Pt_1
delle clienti cedute della la sig.ra legale rappresentante di presso CP_3 Controparte_9 CP_10
altro studio commerciale: lo studio Eusebi, che sino al 2009 costituiva un unico studio professionale i cui soci erano Eusebi ed altri. Pt_1
Deposizione di all'udienza del 7.5.24: Tes_16
pagina 22 di 30 “14) l'ho visto dalle telecamere della previa autorizzazione alla visione delle immagini da parte CP_3
del Dott. . CP_1
Risulta altresì che lo studio in questione svolgeva la stessa attività di (gestione contabilità) e che CP_3
la ne divenne cliente dopo aver revocato il mandato a Tes_4 CP_3
Tes_1 Teste
“16) posso dire che lo studio Eusebi fino al gennaio 2009 costituiva un unico studio con (soci CP_3 ed Eusebi ed altri). Dell'attività attuale so che continuano a gestire contabilità e la stessa che Pt_1
facevano quando erano CP_3
CP_1 17) si è vero, perché la inviò mail di disdetta a ed arrivavano richieste di documentazione CP_3
dal Dott. dello studio Eusebi per il passaggio della contabilità; Tes_8
CP_1 18) si è vero, lo so per la medesima ragione sopra illustrata. Per certo vi erano la , Pegasus e
Meeting star, tutte per noi riferibili alla Sig.ra , Ferri immobiliare, FdB, Tes_4 CP_7
Montagna Francesco”.
Altrettanto è dimostrato, sempre dalle medesime deposizioni, che accompagnò anche altri Pt_1
clienti ceduti presso il medesimo studio Eusebi, tali erano Pegasus e Meeting star, Ferri immobiliare,
FdB, Montagna Francesco: CP_7
Nello stesso senso le testimonianze dott.ssa e , udienza 7.5.24. Per_2 Tes_19
Testimonianza sui medesimi capitoli: Tes_17
“14) si è vero, lho visto direttamente e più volte.
16) posso dire che sino al 2009 eusebi e costituivano un unico studio . ad oggi posso desumere CP_3
che svolga la stessa attività di CP_3
17) si, ci arrivano le richieste da Eusebi
18) si è vero, per esempio ricordo Build solution, mamatova, il gruppo Pt_7
sui medesimi capitoli: Tes_20 Testimone_19
“14. l'ho visto in due occasioni, dal mio ufficio
16. si, conosco un collega e so che fa quella medesima attività
17. si è vero
18. è vero, ad es. Tes_4 Pt_7
Non è tutto. Dalla dichiarazione della risulta che all'incontro organizzato con , Per_2 Testimone_1 unico tra i clienti ceduti che dall'esito dell'istruttoria risulta aver avuto un incontro con ed CP_1
l'attore, ad espressa domanda di , si qualificò come consulente di fiducia del cliente Pt_1 CP_1
e da questi incaricato di verificare l'attività compiuta dalla stessa in tale incontro Tes_1 CP_3 Pt_1 contestava l'operato di alla presenza di CP_3 Tes_1
pagina 23 di 30 Altrettanto risulta che riceveva riservatamente clientela ceduta presso il proprio ufficio, negli Pt_1
ambienti di senza che mai il , o per esso la delegata vi partecipassero CP_3 CP_1 Per_2
Tes_1 (testimonianze e , stessa udienza.) Per_2 Tes_19
Altresì è dimostrato, come già sopra illustrato, che all' venne garantito di esercitare liberamente Pt_1 la professione e di utilizzare i locali di anche a seguito dell'ordine di servizio del 4.4.2022 con CP_3
Tes_1 cui vennero disposte delle fasce orarie di permanenza nei locali (testi ). Testimone_21
Tes_1 La specificava altresì che tale ordine di servizio, che imponeva un orario di lavoro al di fuori del quale non era consentito restare negli ambienti di era stato emesso anche a tutela delle impiegate CP_3
che si sentivano oppresse ed impaurite dalla figura di più volte aggressivo nei loro confronti: Pt_1
“26) è vero. Venne così disposto dal Dott. per evitare che noi dipendenti restassimo sole anche CP_1
per brevi periodi, senza cioè la presenza del o della e per assicurare un ambiente di CP_1 Per_2 lavoro più sereno. C'erano state infatti diverse aggressioni verbali da così le definisco, perché Pt_1
mi rimproverò in modo aggressivo a seguito di un fatto che accadde allorchè non passai una telefonata di una banca che lo cercava alla moglie. Aggressivo perché alzò la voce e mi urlò contro. Eravamo nella sua stanza e le mie colleghe sentirono tutto da fuori. Io mi misi a piangere. Al momento non lo riferì al Dott. , ma quando lui lo seppe mi disse di informarlo dato che non voleva che fossimo CP_1 inquiete nell'ambiente di lavoro”.
Confermava il fatto anche la Dott.ssa che pure aggiungeva di essere anch'essa, come le Per_2
impiegate, intimorita dai toni accesi ed aggressivi con cui si rivolgeva loro, fatto questo che Pt_1
valutò doverosamente, tanto da organizzare un sistema di turnazione all'interno dell' ambiente CP_1
lavorativo atto a garantire la presenza in contemporanea di almeno due persone ed evitare che qualche impiegata restasse da sola con “26) ricordo che venne assunta questa decisione dal Pt_1 CP_1
perché in ufficio si era creata una situazione difficile. Le impiegate ed io avevano ed abbiamo tuttora timore di restare sole con perché ha atteggiamenti intimidatori, nel senso che ci insulta ed usa Pt_1
parole offensive che ci incutono timore. Il si era anche reso disponibile ad assumere una CP_1
persona per tutelarci, ma poi abbiamo pensato di fare dei turni in modo tale da garantire sempre la presenza di due persone in contemporanea” (teste . Per_2
Tes_1 Come già detto le testimonianze di e risultano veridiche e pienamente credibili. Per_2 Tes_19
Altra circostanza dimostrata in istruttoria attiene alla assenza di serenità nell'ambiente di lavoro causata dal comportamento di che, noncurante delle direttive impartite alle impiegate dal , Pt_1 CP_1
pretendeva che le stesse, senza la autorizzazione della direzione, gli consegnassero la documentazione richiesta, minacciando talvolta di portare via i clienti alla e che con tali atteggiamenti creava CP_3
pagina 24 di 30 un'atmosfera di timore tanto da costringerle ad organizzarsi per non restare mai sole con lui ed a sottoscrivere una lettera di lamentele indirizzata alla direzione.
Entrambe le testi e dichiararono di essersi dimesse da a causa Testimone_22 Testimone_23 CP_3 di questi comportamenti di (testimonianze rese all'udienza del 14.5.24) che incutevano loro una Pt_1
forte inquietudine. all'udienza del 14.5.24 chiamata a deporre sui capitoli di cui alla 2° memoria 183 cpc Testimone_22
di parte convenuta del seguente tenore:
“34) Vero che a fronte del suo rifiuto di ottemperare alle richieste del Dott. contrarie alle Pt_1
direttive del nuovo legale rappresentante, lo stesso Dott. ha rivolto nei suoi confronti minacce Pt_1
ed espressioni diffamatorie ?
35) Vero che questi fatti si sono ripetuti più volte nel tempo?
36) Vero che di conseguenza Lei si è trovata/o nell'impossibilità di svolgere le sue prestazioni lavorative?
37) Vero che per tutelare il sereno svolgimento dell'attività lavorativa lei e le sue colleghe avete sollecitato per iscritto l'adozione di iniziative nei confronti del Dott. da parte del Dott. ? Pt_1 CP_1
38) Vero che lei ha deciso di rassegnare la proprie dimissioni a causa del comportamento del Dott.
? Pt_1
Così rispondeva:
“34. quel giorno non mi sono sentita minacciata. Né mi è personalmente capitato in altre circostanze.
Posso soltanto dire che mi inviò un messaggio nel quale scriveva “spero che non diventi come Pt_1 quelle merdacce viscide e subdole” riferendosi alle mie colleghe.
35. ho già risposto
36. sul punto posso dire che non vi era un ambiente di lavoro sereno a causa del comportamento di
anche riferitomi dalle mie colleghe. Preciso che svolgevamo dei turni con le mie colleghe e Pt_1
loro mi riferivano che diceva loro che le ditte clienti si sarebbero allontanate da e che Pt_1 CP_3
loro sarebbero rimaste senza lavoro. Ciò creava inquietudine a me e loro, così che non lavoravo serena. In una occasione anche a me direttamente disse: “allora se ne va ?” risposi “non lo CP_11 so”, poi lui replicò: “un'altra ditta che va via” come se già lo sapesse. Credo poi che sia andato Tes_1
via.
37. abbiamo redatto una lettera diretta al titolare su quanto accadeva nello studio con riguardo ai comportamenti sopra riferiti di di questi messaggi che mi inviava e di quello che ci diceva, Pt_1
poiché il non era sempre presente. Non gli abbiamo richiesto di prendere dei provvediment. CP_1
Adr esponemmo le nostre problematiche ad un avvocato il quale ci suggerì di scrivere una lettera al
pagina 25 di 30 titolare in cui esponevamo dettagliatamente quanto accadeva nell'ambiente di lavoro a causa dei sopra detti comportamenti di Non ricordo il nome dell'Avvocato. Pt_1
38. si. Adr. Lavoro sempre come impiegata presso uno studio professionale che mi fece un'offerta di lavoro prima che mi dimettessi. Preciso che se mi fossi trovata bene in non mi sarei dimessa”. CP_3
, chiamata a deporre alla medesima udienza sugli stessi capitoli di parte convenuta, Testimone_23
così rispondeva:
“33. alcune volte sì. Non ricordo con precisione quando e come, però posso dire che mi faceva delle richieste (ad es. visione dei bilanci) ed io gli dicevo che dovevo prima essere autorizzata dal . CP_1
Lui allora mi diceva: “vedrai che vi porto via le ditte” ed io evitavo di rispondere a queste affermazioni che consideravo provocazioni.
34. in queste occasioni no. A me non è mai capitato né ricevere minacce né insulti, posso dire che le mie colleghe mi riferivano di essere state insultate. mi riferì di aver ricevuto un Testimone_22 messaggio in cui le diceva che eravamo tutte merdacce. Ho poi assistito ad un'aggressione Pt_1
verbale in corridoio con che aveva risposto ad una telefonata di una Banca che cercava Tes_16
e lei disse alla banca che non c'era (perché non l'aveva visto arrivare in studio). Pt_1 Pt_1 Pt_1
che invece era presente in studio, la rimproverò, urlando.
35. si, questi comportamenti di sono durati mesi Pt_1
36. le svolgevo comunque ma non più con serenità come avevo sempre fatto.
37. si, eravamo stanche, nessuna di noi lavorava bene, non sapevamo cosa rispondere ai clienti quando chiedevano di Così abbiamo scritto una lettera al in cui manifestavamo il Pt_1 CP_1
nostro malessere nel lavorare e che ci stavamo guardando intorno per cercare un altro impegno lavorativo. Un avvocato ha scritto per noi la lettera raccogliendo le nostre testimonianze, mi sembra si chiami noi poi l'abbiamo firmata. L'avvocato venne fatto venire da presso Tes_24 CP_1 CP_3
38. si è vero, non lavoravo più bene perchè vi era un clima di conflitto tra i due soci.”
Testimonianze di certa veridicità ed attendibilità per la coerenza di quanto descritto e per la enunciazione di dettagli di rilievo che ne corroborano la credibilità, oltrechè perché confermate dalle stesse e anche in sede di sommarie informazioni nell'ambito della indagine Tes_22 Tes_23
penale afferente il procedimento n.2466/23 Trib. Pesaro con conseguente ed ulteriore assunzione di responsabilità (doc. 28 di parte convenuta).
In conclusione dalla istruttoria è emerso che non si è deliberatamente attenuto agli obblighi Pt_1
pattuiti con il preliminare che gli imponevano di offrire un contributo concreto al subentro della clientela, nonostante le diffide a compiere tale attività (doc.ti 11,12,13 fasc. convenuto), perseverando nel ricevere in via riservata la clientela ceduta omettendo di presentarla alla nuova direzione, tanto che pagina 26 di 30 la maggior parte dei testimoni escussi ha dichiarato di non conoscere ha screditato CP_1
l'operato della stessa nei confronti del cliente;
ha accompagnato taluni dei clienti CP_3 Testimone_1
ceduti presso altro studio commercialistico che poi hanno revocato il mandato a ha contribuito a CP_3
creare un ambiente lavorativo ostile con gli impiegati di tanto da costringere la direzione ad CP_3
adottare opportune tutele per le dipendenti disponendo un sistema di orari e turnazione volto ad evitare che alcuna di esse restasse sola in ufficio con lui e così indirettamente determinando le dimissioni di due di loro con correlata perdita di forza lavoro qualificata da parte di CP_3
La condotta dell'attore si palesa come gravemente contraria ai principi di correttezza e buona fede ai quali le parti devono attenersi durante l'esecuzione del contratto. Recentemente la Cassazione ha condivisibilmente ribadito che “La buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante
l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (Cass. n. 8277/2024).
La condotta illecita di appare rilevante e grave proprio in virtù del tipo di operazione Parte_1
economica posta in essere dalle parti che, come meglio sopra argomentato, includeva una collaborazione effettiva da parte del cedente nel favorire il subentro del cessionario anche a giustificazione dell'oneroso costo di cessione sostenuto dal terzo designato.
L'aver tenuto atteggiamenti contrari a tale finalità ha determinato l'alterazione irrimediabile del sinallagma contrattuale, dovendosi porgere speciale riguardo all'interesse dell'altra parte, cessionaria, e tenendo conto della complessiva economia del negozio, tale da non configurarsi il comportamento dell'attore come inadempimento di scarsa importanza.
Il vaglio della importanza dell'inadempimento va verificato proprio in ragione della tipologia di cessione avente ad oggetto uno studio di consulenza professionale con tutti gli annessi obblighi contrattuali, voluti dalle parti e cristallizzati nel negozio, ed imposti dal generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tutto ciò premesso, la condotta tenuta da , in quanto contraria ai principi di buona fede e Parte_1
correttezza contrattuale nonché ai precisi obblighi contrattuali assunti, integra grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e pertanto la domanda di risoluzione del contratto preliminare di cessione di partecipazioni del 01.4.2021, del contratto ad esso collegato di assunzione di obbligazioni e delle due cessioni del 01.4.21 e del 15.9.21, formulata congiuntamente da e ex art. CP_1 CP_2
1453 c.c. è meritevole di accoglimento.
pagina 27 di 30 In argomento reputa il Tribunale che la clausola apposta all'art. 16 del contratto preliminare del
01.4.21, volta a paralizzare qualsivoglia rivendicazione del cessionario nei confronti del cedente una volta avvenuto l'acquisto delle quote di maggioranza impedendo la retrocessione delle quote per qualunque causa, è da reputare invalida in quanto contraria all'art. 1229 c.c..
Si ritiene infatti che un patto con cui i contraenti rinunciano in via preventiva a far valere il diritto risolutorio a fronte dell'inadempimento della controparte è pur sempre sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 1229 c.c., norma che dispone la nullità di qualunque patto di esclusione di responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, in cui il fondamento del divieto va ravvisato nell'esigenza di assicurare al creditore un minimo e inderogabile impegno diligente da parte del debitore, divieto che ha carattere d'ordine pubblico e risponde al principio generale di tutela minima dei diritti (Cass. 818/1962).
La clausola in questione, proprio in ragione dell'esclusione globale di qualsivoglia motivo di rimprovero al cedente ha l'effetto di deprivare il cessionario della tutela basilare e minimale dei propri diritti, e per tale ragione deve reputarsi nulla e dunque priva di effetti, escludendo essa ogni attività rimediale da parte del cessionario in caso di colpa del cedente, anche grave, ponendosi in palese contrasto con il precetto di cui all'art. 1229 c.1 c.c.. e tanto più perchè carente di reciprocità, essendo unilateralmente posta a carico del solo acquirente,
Operate tali opportune specificazioni, evidenzia il Tribunale che, a cagione dell'estensione a CP_2
quale terzo designato, degli obblighi/diritti nascenti dal collegamento negoziale sussistente tra il
[...]
preliminare ed il negozio di obbligazioni ad esso sotteso nonchè le due cessioni di quote, il grave inadempimento del promittente, qui attore, può esser fatto valere anche da essa società intervenuta, sia con riferimento al contratto preliminare sia con riguardo alle due cessioni di quote, al fine di ottenere la risoluzione della complessiva operazione negoziale.
Per effetto della risoluzione ha diritto ad ottenere da parte di la restituzione CP_2 Parte_1 dell'importo versato per l'acquisizione delle quote, pari ad € 400.000,00, con conseguente obbligo di retrocessione a quest'ultimo delle quote detenute, pari all'80% delle partecipazioni in SA TI
Spa.
Quanto alla restituzione degli importi versati, va osservato che per pacifica giurisprudenza:
“Costituisce punto fermo che, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni
a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente
pagina 28 di 30 (conforme, Cass. Sez. 2, n. 3, n. 13339, 10373, 7/6/2006, 17/7/2002, Rv. Rv. 590011; 555849; Sez. U,
n. 5931, 17/05/1995, Rv. 492295)” (Cass. 14289/2918 e Cass. 20547/19).
Pertanto la rivalutazione monetaria richiesta da parte convenuta/interveniente agente in riconvenzionale non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali.
Ne discende quindi che sull'importo restituendo sono dovuti i soli interessi nella misura legale, salvo che il creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. nulla avendo allegato e dimostrato gli interessati in merito al maggior danno derivato dalla indisponibilità del danaro, ragione per cui la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta.
Altresì occorre osservare che l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ( Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 10145 del 17/04/2025 (Rv. 674538 - 01), ragione per la quale deve reputarsi che a mente della citata disposizione gli interessi legali sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
Per quanto attiene la posizione di , anch'egli attore in riconvenzionale ed ancora legato CP_1 in qualità di stipulante all'operazione negoziale sottoscritta con il contratto preliminare del 01.4.21 e non ancora eseguita con riferimento all'acquisto per sé o per persona da nominare della restante partecipazione societaria del 20%, la risoluzione del contratto causata dall'inadempimento di Pt_1
incide limitatamente al restante obbligo di acquisto, non ancora esigibile, facendolo venire
[...]
meno.
La risoluzione del contratto preliminare, e di quelli ad esso collegati, solleva pertanto CP_1 dall'obbligo di acquisto del 20% delle quote di SA TI RL.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate come da d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello che va da € 260.001 a 520.000 €
5.200, valori medi (considerata la difesa unica per parte convenuta e terza intervenuta si applica la maggiorazione del 30 % ai sensi dell'art. 4 dm 55/2014)
Ogni altra domanda ed eccezione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1) rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
pagina 29 di 30 2) accoglie, per le causali di cui in motivazione, le domande formulate da e CP_1
e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare del 01.4.21, delle CP_2
cessioni di quote del 01.4.21 e del 15.9.21 e del contratto collegato di assunzione di obbligazioni del 01.4.21;
3) per l'effetto, condanna (c.f. ) a restituire a Parte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese delle Marche, iscritta al P.IVA_1
numero PS-164852 R.E.A.) la somma di € 400.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
1) dichiara tenuto e condanna (c.f. ) al pagamento in Parte_1 C.F._1
favore di e di c.f. e numero di CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
iscrizione del Registro delle Imprese delle Marche, iscritta al numero PS-164852 P.IVA_1
R.E.A.) delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di 29.194,10 a titolo di compenso professionale (per le causali di cui in motivazione), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 10.6.25
Il Presidente dott.ssa Gabriella Pompetti, il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Perlini
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