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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12465 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 8154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento dell'08.03.2025, vertente tra:
, Parte_1
, Parte_2
; Parte_3
elettivamente domiciliati in Roma, in via Piave n. 52, presso lo studio dell'avv. Maurizio Colangelo e dell'avv. Marco Frazzini, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attori -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata presso Deloitte Legal in Milano, Via Tortona n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi giusta procura in atti;
- convenuta-
E
; Controparte_2
- convenuta contumace -
OGGETTO: domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.03.2025. pagina 1 di 6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del CP_1 Controparte_2 veicolo Fiat Panda targato CL708XF nella causazione del sinistro avvenuto a Roma il 10.08.2014 e, per l'effetto, ne hanno chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
A fondamento delle domande proposte gli attori, premesso di essere rispettivamente coniuge e figli di
, hanno dedotto che quest'ultimo il 10.08.2014, mentre si trovava fermo all'angolo tra A_ la via Francesco Cherubini e via Guarino Guarini, veniva investito dal veicolo Fiat Panda targato
CL708XF, di proprietà di e condotto da Controparte_2 Controparte_3
Per effetto del sinistro riportava gravi lesioni personali. A_
Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni, consistiti nel grave stravolgimento del proprio equilibrio personale e familiare, subito per effetto delle lesioni cagionate al congiunto, sia sotto il profilo del mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita sia sotto il profilo della sofferenza soggettiva patita.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, contestando Controparte_1 sia la fondatezza della pretesa risarcitoria, in difetto di prova adeguata della dinamica del sinistro, sia la quantificazione del danno asseritamente subito dagli attori e la sua derivazione causale dalle lesioni riportate da per effetto del sinistro, ritenendo in ogni caso satisfattiva di ogni A_ pregiudizio subito la somma di euro 220.000, già corrisposta ad a titolo di A_ risarcimento dei danni subiti e a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori, la
[...] ha chiesto accertarsi la sussistenza dei presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., con CP_1 conseguente proporzionale riduzione della somma liquidata titolo di risarcimento.
è rimasta contumace Controparte_2
2. Esigenze di economia processuale impongono di esaminare preliminarmente la pretesa risarcitoria sotto il profilo della prova della sussistenza del pregiudizio lamentato dagli attori e della sussistenza del nesso eziologico tra esso e il sinistro.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale pagina 2 di 6 e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n.
363/2019)
La domanda di risarcimento del danno riflesso proposta dagli attori deve quindi essere preliminarmente esaminata sotto il profilo della prova della sussistenza del pregiudizio lamentato e del nesso di derivazione causale rispetto al sinistro, riservando eventualmente all'esito – in caso di riscontro positivo – ogni statuizione in ordine alla dinamica del sinistro.
Tanto premesso, devono trovare applicazione nella specie i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. n. 28989/2019).
La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (Cass. n. 23300/2024).
Per quanto concerne la componente dinamico- relazionale del pregiudizio asseritamente subito dagli attori, vanno innanzitutto richiamate le risultanze della consulenza tecnica svolta in corso di causa, la quale accertato che, per effetto del sinistro, ha riportato: “trauma cranio-facciale A_ con frattura lineare delle pareti anteriori e posteriori del seno frontale a sn con associato emoseno ed estensione caudale della rima di frattura al tetto e parete posteriore dell'orbita omolaterale con aspetto lievemente scomposto e limite inferiore a livello del margine superiore del canale ottico, frattura della parete mediale dell'orbita di sinistra e trauma contusivo toracico con frattura della IV, V, VI, VII e
VIII costa sn”.
Le lesioni riportate hanno determinato postumi permanenti nella misura del 25%.
Tanto premesso gli attori hanno omesso di fornire adeguati elementi di riscontro dell'incidenza delle pagina 3 di 6 sopra descritte lesioni sulla vita quotidiana del nucleo familiare.
Va premesso che la natura dei postumi permanenti riportati da non consente di A_ ritenere provato in via presuntiva lo stravolgimento della vita quotidiana dei congiunti, considerato che le lesioni accertate dal CTU non risultano di gravità tale da incidere sulla autosufficienza della vittima primaria.
Va poi osservato che, al momento del sinistro, avvenuto il 10.08.2014, i figli di , A_
e , avevano rispettivamente 40 e 37 anni. Gli attori non hanno né allegato né Pt_2 Pt_3 tantomeno provato la sussistenza di un rapporto di convivenza con il padre, né hanno chiarito in quali termini i postumi del sinistro , costituiti dai dedotti ricorrenti mal di testa e capogiri del padre e dalle difficoltà riscontrate nell'afferrare gli oggetti, abbiano inciso sulla loro vita quotidiana (ad esempio costringendoli a prestare in favore del genitore assistenza quotidiana, a sacrificare il proprio tempo libero e il proprio nuovo nucleo familiare, a modificare le proprie abitudini)
Gli unici capitoli di prova articolati al riguardo articolati (capitolo n. 2 volto a dimostrare che: “i figli e la moglie devono accompagnarlo in bagno ovvero nei vari posti, anche fuori casa, ove si deve recare” e capitolo n. 3 “la moglie ed i figli si alternano in casa per stargli accanto”) devono ritenersi del tutto generici e pertanto ininfluenti ai fini della decisione, perché non consentono di ritenere provata la concreta incidenza, anche in termini temporali e organizzativi, delle attività svolte rispettivamente in favore del coniuge e del padre e di apprezzare in quali termini abbiano effettivamente stravolto la vita dei congiunti (ad esempio, impedendogli di svolgere attività sportiva, ricreativa, rinunciando al proprio lavoro e al tempo libero).
In difetto di allegazione e prova delle abitudini di vita familiare pregresse e delle modifiche cagionate dalla invalidità di , non essendo al riguardo sufficiente la mera circostanza di aver A_ accompagnato il congiunto in vari posti o di avergli tenuto compagnia in casa, non possono ritenersi provate le concrete ricadute dell'attività di assistenza svolta in favore del padre e del coniuge, anche alla luce dei postumi permanenti effettivamente accertati, che compromettevano solo nella misura del
25% le funzioni psicofisiche del congiunto e non incidevano pertanto in maniera significativa sulla sua autosufficienza.
Va poi evidenziato che risulta essere deceduto in data 30.06.2022, circa otto anni A_ dopo il sinistro. L'attività di assistenza prestata ha quindi senz'altro avuto un contesto temporale delimitato, dovendosi conseguentemente escludere, in ogni caso, il carattere permanente di qualsiasi – comunque non provata – modificazione della propria vita quotidiana.
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, e anche della giurisprudenza di merito, che in tema di danno da lesioni del congiunto riconosce il risarcimento solo nei casi di macro pagina 4 di 6 lesioni che per la loro gravità, comportano un danno molto importante per i soggetti che le patiscono e per i congiunti, incidendo in maniera rilevante e permanente sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio del termine.
Questa conclusione appare in sostanziale sintonia con la nota sentenza delle S.U. n. 26972/2008 (che ha affermato il diritto al risarcimento solo ove il diritto sia stato inciso oltre una soglia minima, cagionando una lesione di diritti costituzionalmente inviolabili).
Si tratta di condizioni che non appaiono ricorrere nel caso di specie neppure nei confronti del coniuge, quale soggetto sul quale ricade in via principale l'onere di assistere la vittima primaria, considerato la natura delle lesioni e dei postumi residuati, che hanno comportato in danno del congiunto - per stessa ammissione degli attori – esclusivamente ricorrenti mal di testa e capogiri e una certa difficoltà ad afferrare gli oggetti in danno.
Non risultano indicate le modalità con le quali l'assistenza era prestata e in quali termini essa abbia effettivamente inciso, ad esempio, sull'attività lavorativa dei congiunti (ad esempio, modifica del proprio orario di lavoro o riduzione dell'attività professionale esercitata) e sui propri impegni famigliari (ad esempio, la cura dei figli).
Neppure risultano dedotti elementi che consentano di ritenere provato in quale modo si svolgesse la vita familiare prima del sinistro e le modalità di frequentazione (o coabitazione) dei figli, dai quale desumere, anche in via presuntiva, lo stravolgimento della vita quotidiana dei congiunti.
Da ultimo va per completezza evidenziata l'inammissibilità degli ulteriori capitoli di prova articolati dagli attori (capitoli n. 4: “Vero che la sig.ra dopo l'incidente occorso al marito, Parte_1 soffre di un costante stato di insonnia, con frequenti risvegli notturni, nel timore che possa succedere qualcosa al coniuge” e n. 5: “Vero che il sig. , in seguito all'incidente del padre è Parte_3 costantemente turbato ed agitato perla condizione del genitore, tanto da aver dovuto fare ricorso a quotidiane cure farmacologiche a base di Cipralex, per combattere lo stato di ansia e depressone da cui è affetto”) in quanto aventi contenuto intrinsecamente valutativo e in ogni caso inidonei a dimostrare il nesso eziologico tra gli stati patologici evidenziati (insonnia costante, depressione, ansia) ed il sinistro, attesa da un lato la gravità delle patologie denunciate e dall'altra l'assenza di adeguata documentazione medica, attestate la diagnosi delle malattie, la loro eziologia, la loro evoluzione alla luce delle prospettate cure farmacologiche intraprese.
Nello stesso senso, per quanto concerne la componente soggettiva del danno riflesso, va evidenziato che alla luce della carenza di specifiche allegazioni in ordine alle ricadute effettive delle lesioni subite e considerata la non particolare gravità dei postumi permanenti accertati, non può neppure ritenersi provata, secondo il canone dell'id quod plerumque accidit, la sofferenza patita per le lesioni subite dal pagina 5 di 6 congiunto, non rappresentando necessariamente tale evento fonte di un dolore e sofferenza interiore.
In conclusione, le domande proposte dagli attori devono essere rigettate.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza degli attori nei confronti della
Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili nei confronti di Controparte_1
attesa la contumacia. Controparte_2
Le spese della CTU restano definitivamente a carico degli attori
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
e nei confronti di e della Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: rigetta le domande proposte;
condanna , e in solido tra loro al rimborso Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore della liquidate in euro 7.100,00 compensi, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico degli attori
Roma, 12.09.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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