TRIB
Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/08/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4150/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4150/2025, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giada DI STASIO;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 3.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso ex art. 17 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 depositato il 15.4.2025, Parte_1 cittadino romeno, ha tempestivamente impugnato il provvedimento prot. n. 001/2025 emesso dalla Prefettura di il 31.3.2025 (e a lui notificato in pari data), con cui è stato disposto il suo CP_1 allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, per la ritenuta cessazione delle condizioni determinanti il suo diritto di soggiorno.
Il provvedimento opposto si fonda sulle seguenti circostanze di fatto:
- il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia in data 16.5.2023 e non aveva lasciato il territorio nel termine di tre mesi previsto dall'art. 6 d.lgs. cit.;
- non si era iscritto all'anagrafe né aveva fornito prova di una richiesta di iscrizione;
- non svolgeva un'attività lavorativa regolare subordinata o autonoma né risultava iscritto presso il locale Centro dell'Impiego da meno di sei mesi;
- non aveva dimostrato di avere disponibilità economiche per sé o per i propri familiari;
- non aveva provato di essere iscritto a un ciclo di studi o a un corso di formazione professionale;
- non versava nelle situazioni di cui agli artt. 11 e 12 d.lgs. 30/2007.
Pag. 1 di 4 Nell'atto introduttivo del presente giudizio, la procuratrice del ricorrente ha contestato le valutazioni dell'amministrazione, evidenziando come il suo assistito, giunto nel nostro Paese nel maggio 2023 per raggiungere la compagna e fin da sùbito inseritosi nel mondo lavorativo, fosse stato detenuto presso la Casa Circondariale di (da ultimo, in regime di espiazione pena a séguito di condanna per atti CP_1 persecutori e violazione di domicilio) dal 1.10.2023 al 31.3.2025 (data di notifica del provvedimento impugnato), ciò che gli aveva precluso sia di allontanarsi dal territorio italiano sia di reperire un'attività lavorativa sia, infine, di compiere le altre attività indicate dalla nella decisione opposta (egli CP_1 ha, tuttavia, allegato di essersi iscritto all'anagrafe come residente presso la struttura penitenziaria). All'uscita dal carcere, sfruttando le capacità acquisite in àmbito inframurario, egli aveva immediatamente reperito un'attività lavorativa a tempo indeterminato (come dimostrato dalle coeve produzioni documentali), con la quale aveva riacquistato piena autonomia sul piano economico e aveva trovato una soluzione abitativa (allo stato ancóra temporanea).
La difensora ha, inoltre, evidenziato come i precedenti penali di fossero del tutto inespressivi di CP_2 pericolosità sociale (come, del resto, implicitamente riconosciuto dalla stessa amministrazione, che non aveva effettuato alcuna valutazione o prognosi in tal senso), atteso il percorso di rivisitazione critica del proprio vissuto da lui intrapreso e visto il buon contegno serbato nel contesto carcerario (che gli aveva consentito di fruire della liberazione anticipata).
Per tali ragioni, parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale – previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti del suo disposto allontanamento dal territorio nazionale e della sussistenza delle condizioni del suo diritto di soggiorno sul suolo italiano (ai sensi degli artt.
6-7 e 13 d.lgs. 30/2007) – dichiari la nullità, annulli o revochi la decisione impugnata, con ogni conseguente effetto di legge. Il tutto con vittoria di spese.
2. Il Giudice – dopo aver concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, con decreto ex art. 5, comma 2, d.lgs. 150/2011 emesso il 18.4.2025 su istanza di parte – ha fissato udienza per la comparizione delle parti, la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 3.7.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, si è costituito in Controparte_1 giudizio il 2.7.2025, eccependo, in primo luogo, la nullità del ricorso nella parte in cui era stato individuato quale legittimato passivo non già il sibbene la Controparte_1 Controparte_1
(soggetto non munito nella materia de qua di una speciale legittimazione passiva: cfr. Cass., sez. I, 9 gennaio 2020, n. 269) e, in secondo luogo, l'invalidità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte resistente (siccome effettuata al domicilio digitale della Prefettura di CP_1
e non già presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia), con lesione del suo diritto di difesa. L'amministrazione resistente ha, però, espressamente dichiarato di non avere alcun interesse al prolungamento del giudizio e di aver sollevato entrambe le predette eccezioni al solo fine di essere rimessa in termini per la propria costituzione, con conseguente valutazione di tempestività della propria comparsa di risposta e dell'attività difensiva (comprensiva della produzione documentale) in essa dispiegata.
Nel merito, l'amministrazione resistente ha chiesto la reiezione del ricorso, con vittoria di spese, depositando contestualmente relazione stilata il 26.6.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del ricorrente e sulle ragioni del suo disposto allontanamento dal CP_1 territorio italiano.
4. La procuratrice del ricorrente, con nota scritta tempestivamente depositata lo stesso giorno 2.7.2025, ha dichiarato di non avere alcun interesse ad eccepire la tardività della costituzione della resistente e ha insistito per l'accoglimento della domanda (vista l'attività lavorativa tuttora svolta dal suo assistito).
Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in riserva per la decisione.
Pag. 2 di 4 Ritenuto in diritto
1. Va, innanzitutto, premesso che parte resistente ha espressamente dichiarato di aver sollevato le sopra riportate eccezioni di nullità del ricorso e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al solo scopo di essere rimessa in termini per costituirsi in giudizio e così far salva l'attività difensiva (ivi comprese le produzioni documentali) espletata con la comparsa di risposta del 2.7.2025.
Tale istanza di rimessione in termini, rispetto alla quale parte ricorrente si è mostrata remissiva, merita senz'altro di essere accolta, a fronte dell'invalida notificazione del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) eseguita al domicilio digitale della Prefettura di (soggetto privo CP_1 di legittimazione passiva speciale nella materia de qua, ma pur sempre organo periferico del
[...]
, da ritenersi per ciò stesso anche formalmente convenuto in giudizio), anziché presso CP_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia.
2. Ciò posto e volgendo la disamina al merito della controversia, la domanda di annullamento dell'impugnato provvedimento di allontanamento è fondata.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge una circostanza di fatto, sopravvenuta rispetto alla decisione dell'amministrazione, già di per sé decisiva ai fini del riconoscimento a del diritto di soggiorno sul territorio nazionale: si tratta Parte_1 dell'avvenuta instaurazione da parte di costui – in data 14.4.2025 – di un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come manovale edile, con la OL NI s.r.l.s. (parte ricorrente ha dimostrato la stipulazione del contratto con la produzione della relativa comunicazione , CP_3 senza che la resistente abbia specificamente contestato, in comparsa di risposta, l'effettività e la perdurante esecuzione del rapporto di lavoro, fatti quindi da ritenersi provati, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; si rammenta, in ogni caso, che la giurisprudenza di legittimità, nel contiguo settore della protezione internazionale, reputa sufficiente, ai fini della prova del rapporto di lavoro rilevante ai fini della protezione complementare, la produzione in giudizio dei soli modelli UNILAV: cfr. Cass., sez. I, 12 novembre 2024, n. 29159; Cass., sez. I, 5 agosto 2024, n. 21596; Cass., sez. I, 18 aprile 2023, n. 10371).
Ricorre, dunque, oggi il requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che autorizza il soggiorno del cittadino dell'Unione europeo nel territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi.
Ad ogni modo, non si può trascurare il fatto che anche in precedenza, durante il periodo di detenzione in carcere (protrattosi dal 1.10.2023 al 31.3.2025), il ricorrente è stato ammesso al lavoro e ha svolto, pertanto, attività lavorativa retribuita, percependo una mercede complessiva di quasi 10.000,00 euro (considerando l'intero periodo di lavoro, dal 4.2.2023 a poco prima della scarcerazione). Tale circostanza consentiva già all'epoca di qualificarlo come “lavoratore subordinato nello Stato”.
Quanto ai precedenti penali riportati dal ricorrente per minaccia, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli e violazione di domicilio aggravata, come già si è evidenziato in sede cautelare, nel provvedimento impugnato il Prefetto di si è limitato ad elencarli, senza però CP_1 trarre da essi una valutazione di pericolosità del ricorrente per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. E, come è noto, l'omessa motivazione sul punto non è rimediabile in sede giurisdizionale.
Da tanto discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento di allontanamento impugnato.
3. Le spese processuali sostenute dal ricorrente vittorioso debbono essere dichiarate irripetibili, stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, annulla il provvedimento prot. n. 001/2025 emesso dalla Prefettura di il 31.3.2025, con cui è CP_1 stato disposto l'allontanamento di nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. 6 febbraio 2007, C.F._1
n. 30; dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 3 agosto 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 4 di 4