Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10260/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso per procura su atto separato dagli avvocati Antonella Buemi e Armando Finizio, elettivamente domiciliato in Caronno Pertusella, Corso della Vitoria,
615 presso lo studio del difensore ricorrente contro in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore di Controparte_2
Milano in persona del Dirigente in carica
(già Controparte_3 Controparte_4
di Rho in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentati e difesi,
[...] ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino funzionario in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l Controparte_2 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come Controparte_5 introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 agosto 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti delle amministrazioni convenute, le conclusioni di seguito riportate:
“ In via principale e nel merito:
- previa disapplicazione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi connessi, conseguenti e/o di presupposto, annullare/disapplicare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di sospensione di mesi due dal 17 maggio 2024 al 15 luglio 2024 dall'attività lavorativa irrogato al signor , con privazione Parte_1 integrale della retribuzione fissa mensile e con corresponsione di un'indennità pari al 50% della ridetta, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile, ossia il decreto di sospensione definitivo dal servizio n. 1665 dell'8 luglio 2024, Prot. n. 17590/2024, a firma Dirigente Ufficio per il Presidente dell'U.P.D. Milano, RA , succedutosi ai provvedimenti di Parte_2 sospensione cautelare d'urgenza dal servizio Prot. 2894/2024 del 17 maggio 2024, assunto dal Dirigente preside dell CP_2 Controparte_6 Controparte_3
(già , nonché n. 1646 del 23 maggio
[...] Controparte_4
2024,Prot. n. 3085/2024 del 24 maggio 2024, trasmesso in data 27 maggio 2024 e ricevuto il 31 maggio 2024, emesso dal , Controparte_1 [...]
, nella persona del Direttore Generale Controparte_2 CP_7
, da accertare e dichiarare anch'essi, almeno incidentalmente, come nulli e/o
[...] illegittimi, e, per l'effetto, condannare i resistenti a restituire al ricorrente la retribuzione lorda di cui è stato privato in costanza della sospensione da servizio, dal
17 maggio 2024 alla data del 15 luglio 2024, giorno di effettiva riammissione in servizio, anche a titolo di risarcimento del danno e per l'importo di € 2.429,18, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, ovvero la retribuzione netta con il versamento degli oneri contributivi e fiscali a carico del datore di lavoro oltre interessi e rivalutazione;
- in subordine, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, rideterminare la minore sanzione al minimo edittale ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2 bis, D. Lgs. 30/03/2001, n. 165.
In ogni caso, con vittoria di spese (anche generali) e compensi di lite, oltre C.P.A. ed
IVA come per legge”. Deduceva parte ricorrente:
-che, all'epoca dei fatti, era assistente amministrativo con funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Stanislao Canizzaro di Rhò;
-che in data 17 maggio 2024, la Dirigente prof.ssa aveva emesso nei Controparte_6 suoi confronti un provvedimento di sospensione cautelare d'urgenza per i fatti, asseritamente accaduti il 16 maggio;
-che il successivo 24 maggio 2024, era stato emesso decreto di sospensione cautelare dal servizio e, quindi, l'8 luglio decreto di conclusione del procedimento disciplinare con irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per due mesi;
-che quel giorno (16 maggio), mentre stava effettuando dei controlli contabili in previsione dell'arrivo del revisore, la Dirigente era entrata nel suo ufficio chiedendo dei documenti ed inveendo nei suoi confronti dicendo che era un pessimo DSGA, che di ciò avrebbe detto al revisore e che era persona sgradita a tutto il personale;
-che per tale motivo nasceva un alterco dai toni anche alti, alterco che proseguiva nello spazio antistante i due uffici fino a quando la Dirigente giunta nel suo ufficio, cercava di uscire nel mentre lui era sulla soglia;
non riuscendovi a causa delle dimensioni dell'uscio, la dirigente, sempre intenzionata ad uscire, aveva battuto la spalla nello stipite e quindi si era gettata a terra urlando, il tutto senza venire a contatto fisico con il suo corpo;
-che a tale fatto non avevano assistito testimoni.
Con il presente ricorso, il sig. contesta la sanzione sotto vari profili: T_
la genericità dell'addebito, l'insussistenza dei fatti, la sproporzione della sanzione, la violazione degli art. 26 e 24 del CCNL.
Si sono costituite le Pubbliche amministrazioni convenute che hanno contestato e respinto le eccezioni ed i rilievi avversari, reclamando la specificità della contestazione, la sua piena fondatezza e la legittimazione della Dirigente alla sospensione in forza dell'art. 55 bis l.n. 165/2001.
Assunte le prove ammesse, all'udienza del 3 giugno 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE affida l'impugnazione della sanzione della sospensione dal servizio Parte_1
e dalla retribuzione comminatagli l'8 luglio 2024 a quattro motivi.
Anzitutto, denuncia la genericità dell'addebito, genericità che gli avrebbe compromesso il diritto di difesa.
Dal provvedimento della dott.ssa (doc. 4), responsabile dell'ufficio per il Parte_2 procedimento disciplinare, la contestazione mossa al DSGA è descritta come T_ segue:
“ GRAVE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI RESPONSABILITA' E CORRETTEZZA PER AVER COLPITO LA DS CON UNA “SPALLATA” E AVERLA FATTA CADERE A TERRA
ALTERCHI CON VIE DI FATTO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
GRAVE PREGIUDIZIO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO TRA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIPENDENTE
1. In data 16 maggio 2024, durante un colloquio tra la DS e la SV, quest'ultima accusava la DS di aver “preso” dei documenti contabili, riferendosi al fatto che la DS aveva chiesto la stampa del giornale di cassa dell'anno 2022 per effettuare un controllo relativo a una contestazione arrivata alcuna giorni prima da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. Data l'animosità della discussione, la DS decideva di rientrare nel proprio ufficio, salvo essere raggiunta poco dopo dalla SV, che continuava ad urlare contro la
DS.
3. La DS invitava la ad uscire dall'ufficio; tuttavia, continuando ad urlare e accusare la DS, la SV si posizionava davanti alla porta dell'ufficio e si interponeva fisicamente alla DS, impedendole a sua volta di uscire dalla stanza.
4. La DS tentava di oltrepassare lateralmente la che, però, reagiva dandole una spallata e facendola cadere rovinosamente a terra.
5. Sentendo, dapprima le urla della e, successivamente, le urla della DS seguite da un tonfo, sul posto accorrevano gli assistenti amministrativi , Parte_3
, , , e , che Controparte_9 Persona_1 CP_10 CP_11 CP_12 trovavano la Dirigente stesa a terra supina con accanto una cartella contenente alcuni documenti (prot. n. 3016 del 22/05/2024).
6. Applicandole del ghiaccio istantaneo e misurandole la pressione, gli assistenti amministrativi prestavano soccorso alla DS che, ancora spaventata per quanto accaduto, si trovava in preda a una crisi di pianto. La DS raccontava, quindi, di essere Co stata spinta dalla e di essere caduta a terra (prot. n. 3016 del 22/05/2024)”. La sola lettura della contestazione supera il primo motivo di doglianza.
Ed, invero, dopo l'enunciazione sintetica degli addebiti, il provvedimento illustra e descrive con dovizia di particolari spazio temporali la condotta contestata.
Condotta che il ricorrente ha dimostrato di aver ben compreso laddove, nelle giustificazioni, ha replicato fornendo la propria versione dei fatti.
A poco importa che non vi sia riferimento normativo agli articoli del CCNL che prevedo tale tipologia di illeciti in quanto, proprio ai fini difensivi (bene al quale è preordinato il principio di specificità della contestazione) rileva più l'esposizione in fatto dell'addebito che l'indicazione delle fonti di legge o di contratto.
Di poi, il ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare adottato nei suoi confronti dalla Dirigente Scolastica il 23 maggio 2024.
I vizi riscontrati sarebbero l'incompetenza in capo alla Dirigente e l'impossibilità di adottare una sospensione sine die e che, oltre al servizio, riguardi anche la retribuzione.
A sostegno della propria doglianza, il sig. invoca l'art. 26 del CCNL che recita: T_
“Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3- bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2.Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3.Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio”.
Le Pubbliche amministrazioni resistenti hanno, a tale eccezione, replicato invocando l'art. 55 ter TU Pubblico Impiego.
La norma, che si occupa dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale prevedendo la possibilità di sospensione del primo in attesa della conclusione del secondo, in chiusura dispone, genericamente: “Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”. Si tratta, all'evidenza di una norma in bianco che si limita a sancire la possibilità dell'applicazione della misura cautelare, i cui limiti e confini, tuttavia, debbono poi essere ricavati aliunde al fine di individuare, presupposti, autorità competente e termini.
Tali fonti non possono, come pretenderebbe di fare l'Amministrazione nel disposto dell'art. 506 Dlgs 297/94 che, per testuali disposizioni, è applicabile al personale docente, categoria nella quale non può essere ricondotto il DSGA, sig. . T_
Neppure pare conferente il riferimento all'art. 92 del DPR (senza altro riferimento), nel quale l'autorità investita del potere cautelare è il Ministro, autorità, qui non coinvolta.
L'unica norma, tra quelle indicate nella memoria di costituzione, applicabile al caso di specie è l'art. 3 del Decreto Regionale n. 1761/21 che così dispone:
“3.1 Nei confronti del personale docente o educativo e ATA, qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell' per la convalida o per la revoca Pt_4 entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente U.P.D..
3.2 Nei confronti del personale ATA, inoltre - ferma restando la misura della sospensione d'ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Titolo VI –
Responsabilità disciplinare)1 - la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 15, comma 2, del suddetto C.C.N.L. nei seguenti casi:
- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL “allontanamento cautelativo”, non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente Scolastico deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore Generale dell per la convalida o per la revoca entro 10 giorni Pt_4 dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.
Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati”
La predetta norma prevede due ipotesi in presenza delle quali è possibile, per il
Dirigente Scolastico, applicare la sospensione cautelare: in presenza di motivi di particolare urgenza, oppure se si procede per un addebito per il quale è prevista la sanzione della sospensione.
Nel caso della sospensione adottata nei confronti del sig. , la Dirigente ha così T_ motivato: “CONSIDERATA di prioritaria importanza la tutela, nonché la necessaria garanzia della onorabilità, dell'affidabilità e della sicurezza di questa Istituzione scolastica;
della natura di particolare gravità delle condotte tenute dal dipendente, che possono compromettere il sereno svolgimento del servizio scolastico”
Si tratta di ragioni che si ritiene vadano ricondotte nei motivi di particolare urgenza e che, quindi prescindono dalla sanzionabilità della condotta con la sospensione.
L'art. 3 surriportato specifica: “In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL “allontanamento cautelativo”, non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione” così circoscrivendo tali limiti al solo caso di sospensione applicata nell'ambito di un procedimento per il quale è prevista la sanzione della sospensione.
Ai sensi delle norme sopra riportate, può quindi concludersi che la sospensione cautelare nei confronti del personale ATA può essere applicata in presenza di due ipotesi: quando ricorrono gravi ragioni di urgenza e per ragioni istruttorie.
Solo in questo secondo caso, la sospensione non può avere una durata superiore ai 30 giorni e non può essere disposta la sospensione dalla retribuzione.
Come si è sopra riportato, le ragioni indicate nel provvedimento della DS Sturale sono riconducibili alla prima delle due ipotesi, senza riferimento alcuno alla seconda.
Di tal chè non vi era alcun limite temporale, né il diritto alla conservazione della retribuzione.
Lo stesso Decreto Regionale n. 1761/21 individua nel Dirigente Scolastico l'autorità che può adottare la sospensione cautelare, salvo poi trasmissione del provvedimento al Parte Direttore dell per la convalida, cosa che, nel caso in esame è avvenuto tempestivamente(cfr. doc. 3).
Ciò premesso, anche il secondo motivo di impugnazione appare infondato.
In disparte il fatto che, stante il coinvolgimento della stessa Dirigente quale presunta persona offesa, sarebbe stato preferibile che la stessa si fosse astenuta da ogni iniziativa a livello disciplinare. Gli ultimi due motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente in quanto invalgono il merito degli addebiti e del trattamento sanzionatorio.
Il sig. contesta la sussistenza materiale degli stessi (sia sotto il profilo oggettivo T_ che soggettivo) e la sproporzione della sanzione applicatagli.
Ai fini della ricostruzione dei fatti accaduti il 16 maggio 2024, si è proceduto all'interpello formale della Dirigente Scolastica, presunta persona offesa dei fatti e di alcuni testimoni.
Questi i dati raccolti
Interpello Dirigente Scolastica : Controparte_6
“confermo che andai nell'ufficio del dirigente amministrativo per chiedergli se fossero state pronte le carte ed i documenti da sottoporre al revisore dei conti che attendevano per le ore 15.
Lui senza darmi una risposta sul punto, richiamò un'altra questione di cui io avevo scritto qualche giorno prima in quanto mi ero avvenuta che vi era un errore e che avrei voluto avere in visione dei documenti.
Io non affrontai quel giorno questa questione, di cui però lui iniziò a parlare, credo di avergli dato dell'incompetente in quanto si rifiutava di farmi vedere il giornale di cassa e di fare i controlli necessari a capire il motivo dell'errore.
Non gli dissi che avrei detto tutto al revisore anche peraltro neppure doveva occuparsi del giornale di cassa e quindi dell'errore da me rilevato, non feci riferimento al fatto che lo avrei messo in cattiva luce con il revisore in quanto le questioni interne preferivo risolverle tra noi.
Constatando che la situazione non stava avendo toni tranquilli in quanto io chiedevo una cosa e mi rispondeva altro e comunque tra di noi i toni si erano accesi, ho T_ preferito lasciare il suo ufficio, ho chiuso la porta, sono entrata nel mio, chiudendo la porta. Preciso che il mio ufficio si trova di fronte a quello di . T_
Dopo pochi istanti, il sig. è entrato nel mio ufficio, abbiamo continuato la T_ discussione che ha preso toni accesi da ambo le parti.
Eravamo vicini al tavolo posto sulla sinistra della porta in piedi.
A questo punto ho ritenuto che la conversazione doveva terminare e l'ho inviato ad uscire. Eravamo vicini alla porta, ma nell'angolo di sinistra dove vi è un tavolo.
Dopo due inviti caduti nel vuoto, ho detto, allora esco io e così volevo fare, ma T_ si è collocato sull'uscio della porta voltando le spalle al corridoio ed al suo ufficio che si trova di fronte. Anche se lui era sull'uscio era comunque in una posizione che, di traverso mi consentiva di uscire.
Ho così cercato di uscire mentre lui continuava ad essere in quella posizione, mentre uscivo ho ricevuto una spallata dalla spalla sinistra mentre io cercavo di uscire sulla destra.
Mi viene chiesto se il contatto fisico tra di noi è avvenuto perchè lo spazio era poco oppure per un gesto volontario. Rispondo dicendo che è stato per un gesto volontario in quanto vi era lo spazio affinchè io potessi uscire senza toccarlo e poi ho visto il movimento della sua spalla che si alzava.
Dopo questo urto sono caduta.
si è messo sulla porta quando io ho detto che me ne sarei andata. T_
Non ricordo se abbia urtato lo stipite della porta.
La caduta è stata causata dalla spallata, diversamente non avrei perso l'equilibrio.
Subito sono arrivati gli amministrativi, non so quanti fossero, ma credo tutti quelli dell'amministrazione.
Qualcuno mi chiese cosa fosse successo ed io ho detto che mi aveva dato una T_ spinta.
era presente. T_
Non ricordo che abbia detto qualcosa e se lo abbia fatto.
Mi hanno misurato la pressione che era alta, non ricordo se ho battuto la testa, ma mi hanno portato del ghiaccio per precauzione e poi una camomilla, mi hanno chiesto se volevo andare al P.S., ma ho rifiutato perché mi sentivo bene.
Quanto agli straordinari, ricordo che ebbi a constatare che aveva segnato un T_ cospicuo numero di ore, circa mille, nonostante mai vi avesse chiesto di poterlo fare né io gli avessi dato l'autorizzazione e neanche avesse chiesto il pagamento. Premetto che ogni anno io diramo una circolare con l'orario degli ATA nella quale preciso che gli straordinari vanno richiesti ed autorizzati. Al dirigente ne invio una specifica per il suo ruolo (direttiva del dirigente al direttore amministrativo).
Il Dirigente amministrativo poi usufruisce di un'indennità di direzione che dovrebbe coprire anche gli straordinari.
Ebbene quando mi accorsi delle ore annotate, andai da lui che però mi disse di stare tranquilla perchè non mi avrebbe mai chiesto il pagamento. Vedo il doc. 11 che mi viene rammostrato, non è mia la calligrafia del numero né della sbarra che sono riportati nel secondo foglio. Ricordo, però che con ci siano accordati per il riconoscimento di un numero T_ di ore che potrebbe essere quello poi riportato sul foglio.
Nego di aver detto a la frase di cui mi viene chiesto conto e riportata al punto T_
Vii del ricorso;
non so se le ore concordate siano poi state pagate e , non credo, T_ lui non ha più ripreso servizio e non vi è stato più modo di parlarne.
In varie occasioni, gli dissi che era suo compito creare un clima sereno e di collaborazione nell'ufficio e non di litigare con tutti come era successo.
Sono rimasta in ufficio fino alle 15.30 per poi essere riaccompagnata a casa dal mio vice;
il revisore non è arrivata alle 15, ma dopo, io me ne ero già andata e non ho presenziato all'incontro.
Gli è stata pagata l'indennità di direzione”
Nel corso dell'audizione disposta dopo la contestazione, il sig. ha ammesso T_ di essersi collocato sulla porta, ma ha escluso di aver toccato la Dirigente, aggiungendo che la stessa sarebbe caduta volontariamente.
I testi escussi non hanno assistito alla scena, tuttavia, hanno dichiarato:
Teste : Parte_3
“Sono Ata nell'Istituto Stanislao di Canizzaro.
Ero in servizio il 16 maggio 2024.
Ero all'interno del mio ufficio.
Il mio ufficio affaccia su di una sorta di atrio dal quale poi parte un corridoio sul quale affacciano l'ufficio della dirigente scolastica e del dirigente amministrativo, quest'ultimo però è anche comunicante con una porta interna con il nostro ufficio.
Ritengo che tra il mio ufficio e quello della dirigente vi siano circa 4 metri.
Quel pomeriggio mentre lavoravo ho sentito una discussione accesa tra due persone, ho riconosciuto le voci della dirigente e del dirigente amministrativo.
Non ho dato peso alla cosa, ma ho continuato a lavorare, di lì a poco è giunto il prof.
poiché era fuori dall'orario di sportello, gli ho aperto la porta e Persona_2 così mi sono affacciata all'uscio.
Ho potuto quindi constatare che le voci continuavano e poi ho sentito un tonfo e la dirigente che chiedeva aiuto.
Mi viene chiesto di precisare se prima del tonfo ho sentito la discussione continuare, rispondo di no
Dal punto in cui ero Non ho visto nulla. A questo punto mi sono diretta verso l'ufficio della dirigente.
Ho visto la dirigente a terra supina davanti alla sua porta, era lì presente, l'ho T_ visto sulla porta del suo ufficio (di ). T_
Non ho chiesto alla dirigente cosa fosse successo.
Lei dopo aver ricevuto i primi soccorsi ci disse che era stata spinta da , mi T_ viene chiesto di non riferire mie supposizioni né mie idee, ma solo ciò che sentii dire dalla dirigente, rispondo dicendo che disse di essere stata spinta, senza altri particolari, quando qui in aula ho alzato la spalla non intendevo mimare il gesto riferito dalla dirigente, ma una mia supposizione.
Preciso che dal mio ufficio non potevo vedere quanto succedeva negli altri uffici.
Però siccome il mio ufficio come ho detto era comunicante con quella di posso T_ dire che la discussione di cui ho parlato prima e che ho sentito all'inizio fosse nell'ufficio di perché le urla provenivano attraverso la porta comunicante. T_
Tra il momento in cui sento queste voci e il momento in cui mi affaccio all'uscio per far entrare il professore, non sento più nulla.
Nell'aprire la porta sento il tonfo, poi la richiesta di aiuto, non so se ho sentito anche delle urla.
La preside era molto agitata, aveva la pressione alta, sono stata con lei fino a quando
è stata riaccompagnata a casa, piangeva, era agitata.
La preside ha raccontato i fatti dopo che l'abbiamo fatta sede in una stanza con la porta chiusa, non c'era . T_
Non ricordo se davanti ai due uffici disse qualcosa”. T_
Teste Persona_1
“Sono ATA presso l'Istituto Stanislao.
Mi trovavo in servizio nel pomeriggio del 16 maggio 2024.
Ero nel mio ufficio, lo stesso della RA , tra il nostro e quello della Parte_3 dirigente ci sanno circa 10 metri.
Non si può vede cosa succeda.
Ad un certo punto ho sentito delle voci concitate provenire dall'ufficio del dirigente che comunica con noi, erano le voci della dirigente scolastica e del dirigente amministrativo.
Poi un tonfo come di una sedia che cade, non so dire se tra le voci concitate ed il tonfo vi sia stato un intervallo di quiete. Non sono stato in grado di indicare la provenienza del tonfo, ma immediatamente siamo andati verso l'ufficio della dirigente, siamo andati in quella direzione perché abbiamo sentito delle sue lamentele.
Arrivati lì davanti ho trovato la dirigente a terra, era parallela alla porta del suo ufficio nel corridoio. La testa sulla sinistra ed i piedi sulla destra
Era a pancia in su.
L'ho vista spaventata e piangeva, l'abbiamo aiutata ad alzarsi, le sue prime parole sono state di richiesta di aiuto.
Il dirigente era sull'uscio del suo ufficio che andava avanti ed indietro, non mi T_ sembra che lui disse qualcosa.
Abbiamo cercato di soccorrere la preside fatta sedere nel suo ufficio, una volta all'interno, senza la presenza di alla nostra richiesta di cosa fosse successo, T_ ci disse di essere stata spinta mentre usciva dalla porta, mi viene chiesto se disse proprio mentre stava per uscire, lo confermo.
Non aggiunse particolari per dire come fosse stata spinta.
Mi vengono lette le dichiarazioni da me rese e agli atti, le confermo.
Preciso che ho fatto l'esempio del tonfo della sedia, in realtà era un tonfo più forte”.
Teste : Testimone_1
“Sono in servizio quale ATA presso l'Istituto Stanislao.
Ero in servizio nel pomeriggio del 16 maggio 2024, condividevo lo stesso ufficio dei colleghi e . Parte_3 Per_1
Quel pomeriggio ho sentito delle voci concitate che ho riconosciuto essere della preside e del dirigente amministrativo, mi viene chiesto se so da dove provenissero credo dallo spazio antistante i due uffici, di lì a pochi istanti abbiamo sentito un tonfo e le richieste di aiuto da parte di una voce femminile che ho riconosciuto essere della preside, ci siamo quindi recati subito davanti al suo ufficio e l'abbiamo trovata a terra supina davanti alla sua porta con la testa che era molto vicina ad un pilastro che si trova nello spazio anteriore alla porta, subito fuori ipotizzando che la porta della stanza del giudice sia la porta dell'ufficio della preside, la stessa era con la testa verso la destra dove il pilastro ed i piedi a sinistra con il corpo leggermente spostato verso la porta.
Nell'immediatezza ha chiesto solo aiuto,.
era sulla porta del suo ufficio e diceva qualcosa che non ricordo, per questo T_ io e il professore , che era nel frattempo giunto di sopra dopo aver Persona_3 sentito il rumore, abbiamo fatto rientrare nel suo ufficio ed abbiamo chiuso la T_ porta.
A questo punto la preside ci ha raccontato che erano nel suo ufficio, lei ha cercato di uscire, ma era sulla soglia della porta e l'ha spinta così lei è caduta. T_
Non ha precisato in che modo è stata spinta.
Mi viene chiesto se confermo l'avverbio “vigorosamente” da me usato nelle dichiarazioni rese, lo confermo se così ho scritto”.
Teste : Testimone_2
“Sono in servizio presso l'Istituto Stanislao di Canizzaro, con ruolo di assistente tecnico.
Io ogni mese emetto il documento di cui mi viene mostrato l'esemplare di marzo 2024, dove sono annotate le ore registrate dai cartellini, di solito sottopongo il documento prima all'interessato, poi alla dirigente, credo di ricordare che una volta, fosse è successo per le ore di marzo, la dirigente venne nell'ufficio dove ero io e e T_ disse a cosa dovevamo fare con tutte queste ore, lui rispose che non gli T_ interessava nulla, non aveva mai chiesto il pagamento, non so se vi fosse stata la richiesta dello straordinario, ma la preside disse che non erano mai state autorizzate.
Poi i due si accordarono per una somma di ore molto inferiore, forse proprio quelle che sono state scritte sul foglio, la calligrafia potrebbe essere anche la mia.
Non venne mai chiesto il pagamento, di solito poi le ore in più vengono recuperate.
Escludo di aver sentito la preside in tale occasione proferire la frase che mi viene letta e che il giudice dà atto essere quella riportata al punto Vii del ricorso.
mi disse che sarebbe andato in pensione a fine agosto”. T_
I dati raccolti convergono nel dar conto di una conversazione dai toni accesi tra la
Dirigente Sturale ed il DSGA Tavella.
Discussione iniziata nell'ufficio di quest'ultimo, durante la quale la DS ha ammesso di avergli dato dell'incompetente, e proseguita nell'ufficio della Sturale per poi concludersi sull'uscio.
Ugualmente confermato è che, pochi istanti prima di cadere, i due si sono trovati sull'uscio dell'ufficio della Dirigente.
Quest'ultima precisa che il era posizionato con le spalle verso l'esterno Tes_3 T_ ed il viso verso l'interno, sul lato sinistro della porta, mentre lei ha cercato di uscire attraverso lo spazio libero sulla destra. Spazio che, a dire della Dirigente stessa era, comunque, sufficiente per consentirle il passaggio e che avrebbe tranquillamente varcato laddove il sig. non le avesse dato una spallata provocandone la caduta. T_
I testi sentiti, pur non presenti concordano nel dire di aver trovato la Dirigente a terra supina, non concordano nell'esatta posizione assunta in quanto dice che aveva Per_1
i piedi a destra e la testa a sinistra, la , la testa a destra e i piedi a sinistra. Tes_1
Quanto alla posizione di quiete, di cui i protagonisti della vicenda nulla mai hanno detto, i racconti dei testi non possono essere entrambi veri.
Posto che ciò che rileva è la posizione di caduta dopo l'asserita spallata, non può essere che la possa essere caduta sia finendo con la testa e destra e nello stesso tempo Pt_5 con la testa a sinistra.
Non può, quindi, che concludersi che uno dei due testi non ha un ricordo preciso di quanto visto.
Tutti però affermano che il corpo era parallelo alla porta
Che la Dirigente fosse a terra è, comunque, confermato anche da . T_
Ciò che rileva ai fini del decidere è se la caduta sia stata provocata da un gesto del sig.
(forse spallata) o se sia avvenuto senza il suo intervento. T_
La ricostruzione di quanto accaduto deve essere affidata agli elementi di prova raccolti.
Nella specie, la prova non può essere ricavata dal racconto dei testi in quanto non presenti al momento della caduta;
nemmeno, tuttavia, può essere tratta dalle dichiarazioni della Dirigente Sturale.
Va, invero, rammentato che la stessa, presunta parte offesa, è nel presente procedimento anche parte processuale e, come tale, sentita in sede di interrogatorio formale e non di escussione testimoniale.
Il suo racconto, quindi, può costituire prova solo laddove si sostanzi in dichiarazioni confessorie.
Ripercorrendo la sua narrazione, le uniche dichiarazioni contra sé sono quelle relative al giudizio negativo rivolto nei confronti del DGSA (incompetente), mentre per il resto e, soprattutto laddove la stessa ha incolpato il sig. , il suo racconto non ha valore T_ probatorio.
Tale conclusione non può che portare alla conclusione che rispetto al profilo concernente la causa della caduta della Dirigente ed, in particolare alla riconducibilità della stessa ad un gesto del DGSA, in giudizio non sia stata raggiunta una prova sufficiente. Al valore di mere dichiarazioni liberamente valutabili attribuibili alle parole della
Dirigente, deve poi aggiungersi che, come ammesso da entrambe le parti, i rapporti tra i protagonisti della vicenda non erano improntati alla serenità e alla reciproca stima, ma caratterizzati da incomprensioni e, nello specifico di quel giorno, da un alterco dai toni accesi.
Questo impone un vaglio ancor più rigoroso.
Alla luce di quanto sopra non può che giungersi alla conclusione che manchi la prova che la caduta a terra della Dirigente sia riconducibile ad una spallata data dal DGSA
Tavella.
Ad ogni buon conto, manca anche la prova che il gesto, laddove ritenuto sussistente, sia qualificabile come gesto intenzionale.
A specifica domanda della sottoscritta, la Dirigente ha precisato che si è trattato di un gesto volontario in quanto ha visto la spalla alzarsi ed in quanto lo spazio a disposizione avrebbe consentito la sua uscita anche se era sull'uscio. T_
Ciò combacia con quanto riferito da , ovvero che la Dirigente è uscita dalla T_ porta senza che i due corpi si siano toccati.
Quindi, lo spazio doveva ritenersi sufficiente.
Rimane però il particolare della spalla alzata che per la è stato segno ed indizio Pt_5 di un gesto volontario.
Si tratta, tuttavia, di una percezione affidata sempre alla parte.
Pur non dubitando di quanto visto, la sola alzata della spalla può essere anche gesto automatico e compatibile con la volontà di aumentare lo spazio di uscita riducendo il volume del proprio corpo.
Quindi un gesto che si è compiuto non già per colpire, ma per favorire l'uscita.
In sintesi e conclusione, si ritiene manchi la prova del fatto materiale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Quindi difetta la prova dell'addebito contestato: alterco con vie di fatto.
Meglio, se l'alterco può dirsi pacifico, ciò che non è provato sono le vie di fatto che, aggravando l'alterco, consentono l'applicazione della sanzione della sospensione.
Per tale ragione, in aggiunta al fatto che l'alterco ha coinvolto sia il DSGA sanzionato che la Dirigente e che non è dato sapere chi l'abbia iniziato, la sanzione applicata al solo sig. va annullata in quanto priva di giustificazione. T_
L'annullamento della sanzione comporta l'obbligo per le Amministrazioni di restituzione di quanto trattenuto a titolo di retribuzione mensile spettante al ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-annulla la sanzione della sospensione di due mesi irrogata al ricorrente e condanna le
Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, a restituire allo stesso quanto trattenuto a titolo di retribuzione, pari a € 2429,18 oltre rivalutazione ed interessi;
-condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite, spese che liquida in € 3000 oltre accessori di legge.
Milano 3 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia