Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati: 1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.03.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 242/2024 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marano di Napoli (NA) alla via Merolla n. 53 presso lo studio dell'Avv.to Luigi Iorio (C.F.
), dal quale è rapp.to e difeso e che indica, ai fini delle comunicazioni di rito, il C.F._2 seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente p.t., nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello CP_2
( ) ai sensi della procura generale alle liti C.F._3
1
(C.F. con sede in Roma, rappresentata e Controparte_4 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carmen Moscariello ai sensi dell'art.13 L.448/98 nonché in forza di procura n.rep.37521 del
3.7.2014 a rogito del notaio dott. di Tivoli, Persona_1
elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, Avvocatura INPS, ed all'indirizzo
PEC t Email_2
- Appellato –
Nonché
Controparte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.2.2024, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 383/2024, pubblicata il 15.1.2024, del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso da esso istante proposto in data 2.3.2023 avverso intimazione di pagamento n.071/2021/9020147084/000 dell'importo di €.5.914,89, ricevuta in data 08.02.2022, volta al recupero dei crediti iscritti negli avvisi di addebito n.371/2011/2001883560, 371/2012/0012433409 e 371/20130002609857, emessi per il recupero dei contributi IVS Fissi Gestione Artigiani omessi per le annualità 2010, 2011 e 2012.
L' appellante ha contestato la decisione per avere il Tribunale erroneamente applicato nel caso di specie la normativa sull'estratto ruolo laddove il ricorso rivestiva la natura di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. volta a far valere l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione per intervenuta prescrizione del credito per il periodo successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento.
Deduce l'inammissibilità o comunque l'inidoneità della documentazione prodotta tardivamente in giudizio dall' . Precisa di aver presentato, prima dell'instaurazione del giudizio, una Controparte_6 istanza di autotutela al fine di ottenere lo sgravio degli avvisi di addebito.
CP_ Si costituisce l' insistendo sul difetto di interesse ad agire mancando nel caso di specie la minaccia di atti esecutivi e sostenendo il mancato decorso della prescrizione atteso la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 19.2.2016 .
Non si costituisce l' Controparte_6
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame è fondato.
Contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'azione è ammissibile in quanto da ricondursi nell'ambito della previsione ex art. 615 c.p.c.: essa, dunque, è proponibile quale opposizione all'esecuzione e non è assoggettata a termini, in quanto tesa a far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo.
2 L'azione è proponibile, ex art. 615 c.p.c., quale opposizione all'esecuzione e non è assoggettata a termini, in quanto tesa a far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo.
Nella fattispecie non si verte in tema di opposizione ad estratto di ruolo ma di opposizione ad intimazione di pagamento, notificata il 8/2/22, costituente il precipuo oggetto della domanda di primo grado.
CP_ Ne consegue che tutta la critica dell' sulla carenza di interesse ad agire e sulla normativa sopravvenuta è inconferente.
Deve quindi esaminarsi – con effetto assorbente- l'eccezione di prescrizione.
Ebbene, premesso la corretta acquisizione della documentazione prodotta dall' Controparte_7
sia pure tardivamente, occorre osservare che non vi è agli atti prova idonea della notifica
[...] dell'intimazione di pagamento presuntivamente avvenuta in data 19.2.2016 .
Al riguardo l'appellante ha eccepito l'irritualità della documentazione priva di qualsiasi pregio in quanto completamente in bianco, senza nessuna attestazione o firma del funzionario incaricato.
Orbene, il Collegio rileva che tali motivi appaiono fondati, posto che dalla documentazione in atti si evince che la notifica sarebbe stata effettuata mediante affissione e deposito presso la casa comunale ma di tanto non vi è prova idonea, risultando depositato un mero elenco completamente in bianco, senza indicazione del periodo di affissione né l'attestazione del funzionario incaricato . Non vi è alcuna firma né alcun timbro risulta essere apposto sì da doversi escludere che la notifica ex art. 140 c.p.c. si sia perfezionata. Da tanto consegue l'avvenuta prescrizione delle somme pretese, posto che a fronte di intimazioni di pagamento avvenute rispettivamente in data 5.4.2013, 7.12.2012 e 7.10.2011 il primo atto interruttivo risulta essere quello impugnato ricevuto in data 8.2.2022 ovvero allorquando il decorso del tempo di prescrizione era già maturato. La sentenza di primo grado va riformata con accoglimento dell'opposizione proposta . Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta dal in data 1.2.2024.Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in Pt_1 euro 1700, 00 per il primo grado ed euro 2100,00 per il presente con distrazione
Così deciso in Napoli il 10.3.2025
Il Presidente
dr.ssa Anna Carla Catalano
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