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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7195 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15. 11. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
C.F. Parte_1
, con sede legale in Marino (RM), Via Mille 38/40, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore;
, nato a [...] il Controparte_1
07.12.1981, C.F. , residente in [...], Vicolo C.F._1 del Divino Amore n. 15; , nata a [...] il [...], C.F. CP_2
, residente in [...]
n. 2; nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
n.2; , nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]
2, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Silenzi (C.F. ), sito in Roma, C.F._5 viale Pasteur n. 33, C.F. giusta procura in calce al C.F._6 presente atto (con espressa autorizzazione all'invio di comunicazioni al n. fax 06 54 22 13 15 e all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTI E
(nuova denominazione sociale di a far CP_3 CP_4 data dal 25.6.2019, a seguito di delibera dell'assemblea dei soci in data
5.3.2019, verbale registrato a Albano Laziale in data 15.3.2019 n. 4014 serie 1/T, in autentica notaio di Roma, rep. 14941 Persona_1 racc. 10098), società di diritto italiano con sede in Verona, Piazzetta Monte 1, capitale sociale euro 41.280.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona
r.g. n. 1 , partita I.V.A. aderente al Fondo Interbancario P.IVA_2 P.IVA_3 di Tutela dei Depositi, rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Schimperna (C.F. - PEC: C.F._7
) giusta Procura Generale Email_2 Pt_3 rilasciata in data 20 luglio 2011 a rogito dott. , Notaio
[...] Persona_2 in Verona Rep. n. 68767 Racc. n. 19337 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 186 (00135); PREMESSO CHE: con atto a rogito del Notaio di Torino in Persona_3 data 19/10/2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19/10/2010 al n. 6755 serie 1T, le banche: Unicredit Banca S.p.A.; Controparte_5 Controparte_6
[...] Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9 [...]
; sono state fuse per incorporazione Controparte_10 in UniCredit S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, capitale sociale € 20.940.398.466,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza- Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° ; - UniCredit S.p.A. ha conferito a P.IVA_4
(poi in Controparte_11 Controparte_12 seguito ora con atto in data 22/1/2008, n. CP_4 CP_3
356676 di rep. e n. 7776 di racc. Notaio dott. di Milano, la Persona_4 procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
tra i crediti oggetto della precitata procura è incluso anche quello vantato nei confronti del debitore;
L'Avv. Pamela Schimperna dichiara di voler ricevere comunicazioni o notificazioni ai seguenti recapiti: fax: 06/35072937 ovvero pec: Email_2
APPELLATA OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n.
11969/2018, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVI Civile, pubblicata in data 06.02.2018 CONCLUSIONI: All'udienza del 15. 11. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma, che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo del 10. 2. 2015 con il quale era stato ingiunto agli odierni appellanti di pagare in favore della
[...]
l'importo di € 174.442,96, così Controparte_13 aveva statuito: Revoca il decreto ingiuntivo emesso il 10/02/2015 nel procedimento RG n. 5335/2015 dal Tribunale di Roma;
r.g. n. 2 Condanna la Controparte_14
, , e , in Controparte_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 solido, al pagamento in favore della e Controparte_12 della della somma di € 61.618,63, oltre interessi al tasso CP_11 legale a decorrere dal 02/08/2012; Dichiara compensate fra le parti per due terzi le spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, in € 10.500,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, ed alle spese di CTU come già liquidate, e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della banca opposta del restante terzo. Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti. Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno impugnato detta sentenza per rassegnare le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 11969/2018 (r.g n. 21247/2015), emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott. Stefano Cardinali, pubblicata in data 11.06.2018 e non notificata:
- In via preliminare: per tutto quanto esposto in narrativa, procedere ad una nuova valutazione circa la presenza della usura originaria sul contratto di conto corrente del 30.01.2003, secondo le risultanze offerte dalla ipotesi n. 9 della CTU espletata nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 56 ss. elaborato peritale), con ogni conseguenza di legge, e per effetto riformare sul punto la sentenza;
- Per l'effetto, in via principale: accertata e dichiarata la presenza di usura originaria del contratto di conto corrente del 30.01.2003, applicare i parametri di calcolo indicati nell'ipotesi n. 9 sviluppata dal CTU, e per l'effetto condannare la Banca, al pagamento della somma di euro 18.818,24, oltre interessi legali e rivalutazione, o alla somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia, e per l'effetto riformare sul punto la sentenza;
- Sempre in via principale: accertata e dichiarata la carenza e/o insufficienza e/o assenza di motivazione in merito al rigetto della domanda di risarcimento, condannare la Controparte_12 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla
[...]
e dai fideiussori a seguito della illegittima Parte_1 segnalazione alla Centrale dei Rischi, oltre al danno da mancata disponibilità di liquidità sottratta illegittimamente nel corso del rapporto, così come quantificato nel primo grado di giudizio, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ed anche ex art. 96 c.p.c. alla luce del comportamento pre-processuale e processuale assunto dall' ; CP_15
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali così come formulate, accogliere r.g. n. 3 integralmente le domande già spiegate e rigettate nell'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Confermare, per il resto, la sentenza impugnata;
con il favore delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. Con provvedimento in data 2. 11. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva la banca appellata per rassegnare le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, contrariis reiectis: In via preliminare e pregiudiziale
- Ritenere e dichiarare inammissibile l'avversario appello ex artt. 342 e
348 bis e ter cpc;
Nel merito
- Rigettare l'avversario appello perché, oltre che inammissibile, infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, e per l'effetto confermare la sentenza appellata perché ineccepibile e dettagliata motivata;
- Rigettare la avversaria domanda di risarcimento di soltanto affermati ma non provati danni, per le documentali e giuridiche ragioni sopra dedotte in ordine al difetto di prova;
- Rigettare la avversaria domanda di risarcimento ex art. 96 cpc ed anzi condannare gli appellanti, che hanno spiegato in appello domande nuove inammissibili ex art. 345 cpc, al risarcimento per danni da lite temeraria per abuso degli strumenti processuali;
con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado, come per legge;
In via istruttoria:
- Rigettare ogni avversaria richiesta istruttoria di nuova CTU contabile sulla usura originaria perché esplorativa, surrogatoria dell'onere della prova, non ammissibile ex art. 345 cpc e comunque superflua, come riconosciuto dalla sentenza ingiustamente appellata. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione deve ritenersi infondata e non merita accoglimento. Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
r.g. n. 4 Orbene, nel caso di specie gli appellanti hanno comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta. Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto. Gli appellanti hanno dedotto tre motivi di gravame. Con il primo hanno denunciato l'acritica adesione alle risultanze della CTU tecnico contabile, ed in particolare all'ipotesi n. 1 (prospetto di calcolo n. 8) ingiustificatamente penalizzante per il correntista rispetto ad altre ipotesi (prospetto di calcolo n. 9) maggiormente corrispondente alla fattispecie in esame. Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata laddove ha affermato che: “[…] il credito della banca deve essere determinato, nell'ambito delle diverse alternative proposte dal CTU, in conformità con il conteggio elaborato nel prospetto n. 8, in € 61.618,63, alla data della chiusura del conto (2/8/12)” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Dalla lettura della sentenza risulta che il giudicante ha ritenuto fondate le doglianze di parte attrice rispetto agli addebiti effettuati a titolo di CMS e ciò, sia sulla scorta di quanto risultante dal contratto, che da quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, poiché “…detta commissione non è stata prevista sull'utilizzato, né risulta che la banca abbia stipulato, successivamente al 2009, clausole conformi alle previsioni dell'art. 1 bis del d.l. n. 185/08 o, successivamente al 2012, all'art. 117 bis del TUB” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Sulla scorta di tale pacifico accertamento, il giudice ha ritenuto condivisibile la necessità di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente sul presupposto della dedotta nullità della clausola contenuta nel contratto, e che prevedeva la sua applicazione sulla somma in concreto utilizzata, senza adeguamento della banca alla normativa succedutasi nel tempo. Sempre dalla lettura della sentenza in commento risulta che il giudicante ha ritenuto fondate le doglianze di parte attrice con riferimento all'illegittimo addebito di spese, condividendo le risultanze del CTU: “…Il Ctu, infine, ha accertato che, come lamentato dagli attori, sul detto conto sono state addebitate spese, diverse da spese per bolli, postali e fisse trimestrali, che non trovano alcuna giustificazione nelle previsioni contrattuali e anche tali spese, pertanto, devono essere escluse dal conteggio del saldo finale del conto” (cfr. pag. 13 sentenza impugnata). Pur essendo condivisibile tale presupposto di ricalcolo del conto, la sentenza sarebbe censurabile rispetto alla scelta del giudicante di ritenere applicabile alla fattispecie in esame, tra le molteplici ipotesi di ricalcolo sviluppate dal Consulente Tecnico d'Ufficio, il prospetto n.
8. Infatti, la scelta di individuare l'ipotesi di ricalcolo n. 8 non sarebbe stata in alcun modo motivata, non essendo possibile comprendere quale sia stato il ragionamento logico-giuridico sviluppato dal Tribunale per giustificare la scelta del criterio di calcolo da applicare alla fattispecie in r.g. n. 5 esame.
In seguito al deposito della bozza peritale del consulente tecnico di ufficio, il CTP di parte attrice, Dott. aveva trasmesso, Persona_5 in data 30.03.2017, le proprie osservazioni;
ed in tale sede il consulente di parte attrice aveva rappresentato di condividere – tra le varie ipotesi di calcolo - il prospetto n. 9 formulato dal consulente tecnico di ufficio, dal quale emergeva un credito a favore del correntista di € 18.813,27, perché tale prospetto teneva conto della presenza dell'usurarietà originaria almeno fino alla data del 30.09.2007, così come accertato dal consulente tecnico di ufficio, nonché dal Dott. nella perizia di parte. Per_5
In risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il consulente tecnico di ufficio – senza fornire ulteriori chiarimenti – aveva affermato che: “La scelta del prospetto che rispecchi a pieno le attuali normative a riguardo sono in capo al Giudicante, dunque non si accolgono le note sollevata dalla parte attrice di epurare dall'elaborato definitivo i prospetti n. 8 – 8 bis e 9 bis. Si rammenta a proposito che ogni prospetto è rispettoso della Legge e del quesito come ampliamento spiegato nella presente relazione” (cfr. pag. 29 CTU). A fronte della presenza di molteplici ipotesi di ricalcolo il giudicante avrebbe dovuto applicare il prospetto più rispondente alle risultanze complessive della CTU.
Gli appellanti hanno evidenziato alcuni passaggi della CTU relativi all'usura originaria che era stata riscontrata nel contratto di apertura del conto corrente del 30.01.2003 (v. pag. 56 della CTU) ed al fatto che l'accertamento dell'usura originaria sul contratto di apertura di c/c del 30.01.2003 avrebbe dovuto tenere conto della suddetta risultanza, con conseguente azzeramento degli interessi almeno fino alla data del 30.09.2007; quindi hanno raffrontato l'ipotesi scelta dal Tribunale (prospetto n. 8), con quella da loro ritenuta più rispondente alla fattispecie in esame (prospetto n. 9), evidenziando che l'ipotesi n. 1 (prospetto n. 8) aveva accertato un saldo a debito del correntista di € 64.542,39, sulla base dei seguenti parametri di ricalcolo: capitalizzazione trimestrale di tutte le competenze;
tasso contrattuale come da scalare;
azzerate cms e spese;
mentre l'ipotesi n. 3 (prospetto n. 9) aveva accertato un saldo a credito del correntista di € 18.818,24, sulla base dei seguenti presupposti: capitalizzazione trimestrale di tutte le competenze;
tasso contrattuale come da scalare;
azzerate cms e spese;
usura originaria del contratto del 30.01.2003 fino al 04.09.2007. Secondo gli appellanti il giudicante sarebbe stato indotto in errore dalle molteplici ipotesi di calcolo formulate dal consulente tecnico di ufficio, ed avrebbe acriticamente deciso di aderire all'ipotesi n. 8
(penalizzante per il correntista), nonostante che le complessive conclusioni del consulente tecnico di ufficio e le osservazioni del ctp lasciassero chiaramente propendere per l'applicazione del prospetto n. 9 e, quindi, per r.g. n. 6 un credito a favore del correntista.
La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere parzialmente riformata nel punto in cui non ha dato atto della presenza di usura originaria almeno fino alla data 30.09.2007, con la conseguente applicazione del criterio di calcolo di cui al prospetto n. 9, anziché di quello più penalizzante per il correntista di cui al prospetto n. 8. Con il secondo motivo è stata lamentata la carenza e/o insufficienza e/o mancanza di motivazione con riguardo al discostamento dalle risultanze della CTU contenute nel prospetto di calcolo n. 9 ed in particolare in merito alla presenza di usura originaria sul contratto di conto corrente del 30.01.2013.
Il Tribunale non avrebbe spiegato i motivi della sua posizione divergente rispetto a quella del suo ausiliario tecnico così come risultante nel prospetto n. 9 (il quantum del ricalcolo è stato ridotto rispetto a quanto identificato dal consulente tecnico di ufficio nella suddetta ipotesi); tale circostanza integrerebbe l'inizio dell'omesso esame motivazionale, per aver ignorato le risultanze di tale criterio, e stravolto il contenuto di una CTU che avrebbe accertato chiaramente la presenza dell'usura originaria nel contratto di c/c. Il passaggio logico e tecnico sviluppato dal consulente del Tribunale in merito alla presenza di usura originaria sarebbe contenuto a pag. 36 e 37 della perizia, laddove si legge: “La sottoscritta, dopo aver esaminato molto attentamente il contratto e gli estratti conto ritiene opportuno, per i motivi che vengono spiegati di seguito, far riferimento alle operazioni di credito in conto corrente per il quale la Legge stabilisce la soglia è del 14,595 per il primo trimestre del 2003. Orbene, a tal punto ne consegue che il tasso contrattualmente stabilito, pari al 15,3077% è superiore al tasso soglia prevista per il primo trimestre del 2003 per operazioni di credito in conto corrente superiori ad € 5.164,57 pari al 14,595%. Tale constatazione non è supposizione del tutto personale ma certezza nel rispetto della materia più scientifica che probabilmente esista: la matematica” (…) detto ciò si lascia invariato il prospetto dedicato al calcolo dell'usura originaria e tutto quanto ne emerge successivamente elaborato nei prospetti n. 9 e 9 bis”. Le conclusioni generali di risposta ai quesiti sono state sintetizzate a pag. 56 dell'elaborato peritale, dove si legge espressamente: “….In merito all'usura e quindi in risposta al punto D)… Dal prospetto n. 3 allegato la sottoscritta CTU non riscontra mai usura sopravvenuta;
in merito all'usura originaria si riscontra usura nel contratto di apertura di conto corrente del 30.01.2003”. Il Tribunale avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere l'accertamento operato dal consulente tecnico di ufficio circa la presenza di usura originaria, trascurando i rilievi mossi dal perito di parte attrice contenuti nelle osservazioni alla bozza peritale, nonché nelle deduzioni svolte dagli appellanti nella comparsa conclusionale.
r.g. n. 7 Fermo restando il potere del giudice di seguire l'ipotesi di calcolo ritenuta più congrua, questi ha al contempo il potere di discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi ad un'ipotesi di consulenza piuttosto che ad un'altra, non potrebbe limitarsi ad un'adesione acritica ma dovrebbe giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni della prima ipotesi avanzata dal consulente tecnico di ufficio. Sarebbe evidente che il Tribunale non avrebbe minimamente passato al vaglio, singolarmente, tutte le ipotesi di ricalcolo prospettate dal consulente, né smontato il quadro logico e tecnico di accertamento dell'usura originaria;
e l'indagine circa la sussistenza dell'usura dovrebbe essere condotta in base al tasso effettivo globale (TEG) concretamente pattuito, e non avendo riguardo ai soli tassi nominali indicati in contratto, essendo il costo complessivo della linea di credito concessa dalla banca influenzato da numerose variabili, e quindi non potrebbe essere ricondotto al mero tasso d'interesse nominale. Gli appellanti hanno quindi reiterato la domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio, con obbligo della Banca di restituire in favore del correntista la somma accertata dal consulente tecnico di ufficio nel criterio di calcolo n. 9 e quantificata in € 18.818,24, o, comunque, in altra somma maggiore o minore. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti. Secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza è nulla per omessa motivazione se non sono stati indicati dal giudice di merito gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero una approfondita disamina (v. ex multiis, Cass. n. 24199/2023); e (v. Cass., sentenza 11 marzo 2015 n. 4851) deve ravvisarsi vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. La Corte nel caso di specie osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale ha diffusamente e puntualmente motivato circa le ragioni della sua scelta in ordine all'ipotesi di calcolo presentata dal consulente tecnico di ufficio come prospetto n.
8. Infatti, la scelta del Tribunale è stata manifestata all'esito di un articolato ragionamento nell'ambito del quale ha del tutto condivisibilmente illustrato per quale motivo, alla fine, è pervenuto alla scelta censurata dagli appellanti.
r.g. n. 8 In particolare, rispetto alla specifica censura relativa all'esistenza dell'usura originaria, il Tribunale ha rilevato che nel contratto il tasso degli interessi passivi originariamente pattuiti non superava il tasso soglia all'epoca previsto, anche a voler considerare, per le ragioni esposte dal consulente tecnico di ufficio, il conto affidato fin dall'origine. Quindi, ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di usura bancaria, come nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale era stata legittimamente pattuita, come da Delibera CICR del 9, 2. 2000, e l'impatto di quest'ultimo non poteva essere computato nel TEG perché l'interesse era capitalizzato e la relativa pattuizione esulava dalla determinazione del saggio di interesse;
ed avendo le parti convenuto un tasso di interesse pari al 14,58 %, inferiore al tasso soglia all'epoca vigente, individuato dal consulente tecnico di ufficio con riferimento alla tipologia del contratto nella misura del 14,595 %, nessun ricalcolo del saldo doveva essere effettuato, neppure sotto tale profilo, e né sotto il profilo dell'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, tenendo presente l'orientamento della Suprema Corte in tema di usura sopravvenuta, e delle osservazioni del consulente tecnico di ufficio, che aveva correttamente utilizzato ai fini dell'eventuale superamento della soglia i criteri elaborati dalla Banca d'Italia per la sua determinazione per il periodo anteriore al 2009. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del
2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000” (v. Cass., senenza n. 5282/2024). Orbene, a fronte dell'articolato percorso argomentativo adottato dal Tribunale per giustificare la propria scelta rispetto all'ipotesi di calcolo preferibile rispetto al caso di specie gli appellanti si sono limitati a riproporre le argomentazioni e deduzioni già svolte nell'ambito del giudizio di primo grado, rispetto alle quali il Tribunale ha replicato in modo esaustivo, e senza che gli appellanti abbiano in concreto indicato quali siano stati i vizi motivazionali concreti della sentenza impugnata.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo ed il secondo motivo di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti. Con il terzo motivo è stata lamentata la carenza e/o insufficienza e/o mancanza di motivazione con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata nel primo grado di giudizio. La sentenza impugnata, corretta e condivisibile rispetto alla r.g. n. 9 declaratoria dell'illegittimo addebito di spese e delle CMS, ha accertato le molteplici violazioni operate dall'Istituto di credito, tanto da portare ad una riduzione di oltre 100.000,00 euro del debito del correntista sul saldo conto. Gli appellanti sulla base di tale accertamento hanno impugnato la sentenza anche con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori, debitore principale e fideiussori;
in particolare, hanno censurato la sentenza laddove il Tribunale ha affermato che: “…Non possono, invece, trovare accoglimento le altre domande proposte dagli opponenti, non essendo risultato alcun credito a loro favore e non avendo essi allegato né provato alcuno specifico elemento dal quale potersi desumere l'esistenza e l'ammontare di un danno derivato dalla mancanza di disponibilità sul conto delle somme illegittimamente dalla banca e dalla, solo allegata, segnalazione della loro posizione nella Centrale Rischi” (cfr. pag. 13-14 sentenza impugnata); la Banca, invece, avrebbe, con il suo comportamento, arrecato danni certi, e non asseriti, non solo alla società ma anche ai fideiussori. L'esposizione debitoria, infatti, sarebbe derivata dall'illegittima applicazione, perché contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale, delle CMS, spese forfettarie, e di interessi che, se non fossero stati applicati, non avrebbero portato la società a superare i limiti dell'affidamento; parimenti, la pubblicità negativa determinata dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi per una società che opera extrafido avrebbe comportato, in modo pressoché automatico, la preclusione del credito bancario e, quindi, perdite per l'attività. Quindi sussisterebbe l'elemento psicologico doloso nell'utilizzazione ed applicazione metodica e pervicace delle modalità di calcolo di detti addebiti operati dalla Banca in suo esclusivo favore, circostanza che sarebbe stata confermata dalla Ctu contabile espletata in sede di primo grado;
senza contare che l'ipotesi n. 9), sviluppata dal consulente, aveva accertato non un debito, bensì un credito in favore della società, a causa di un illegittimo addebito di competenze protrattosi negli anni;
la segnalazione alla Centrale dei Rischi sarebbe stata il frutto di una posizione di sofferenza causata dalla grave e molteplice violazione delle regole di buona fede e correttezza da parte della banca stessa;
e tale circostanza, unitamente alla evidente decurtazione del reale saldo a debito, dimostrerebbe il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori, debitore principale e fideiussore. Inoltre, gli odierni appellanti nel giudizio di primo grado avrebbero fornito l'ulteriore prova dell'arbitraria vendita di titoli in garanzia della Parte_1 per € 23.143,82 ed € 27.155,65, avvenuta in data 19.04.2012 (così come risulta dall'estratto conto del 30.06.2012 – all. 4 fascicolo di primo grado), il cui ricavato è stato stornato sul conto corrente a rientro della posizione debitoria (che sarebbe stata provocata dalla condotta illegittima della Banca stessa).
r.g. n. 10 L'entità dei danni patiti potrebbe essere parametrata all'importo dei titoli venduti e stornati a deconto, pari ad € 50.229,47, oltre al risarcimento del danno derivante dalla illegittima segnalazione nella Centrale Rischi, da quantificarsi in € 50.000,00; la sentenza impugnata, con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno, sarebbe viziata sia sotto il profilo della carenza di motivazione sia del mancato/parziale esame del materiale istruttorio agli atti (cfr. all. 4 fascicolo di parte di primo grado – comprensivo della segnalazione alla Centrale Rischi e della arbitraria vendita dei titoli della Società), e dovrebbe essere riformata per non aver accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale azionata in primo grado.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che la pretesa risarcitoria fatta valere dagli appellanti non è stata provata né nell'an, nè nel quantum dei presunti danni, il cui importo è stato indicato secondo un principio di equità del tutto astratto e non collegato ad alcun concreto elemento. Peraltro, per effetto dell'esito del presente giudizio devono ritenersi venute meno anche le premesse logiche di una tale richiesta, dovendosi ritenere, da un lato che la riduzione del quantum dovuto alla banca non possa determinare automaticamente la responsabilità dell'istituto di credito, e dall'altro che essendo comunque maturata una posizione debitoria in capo agli appellanti era del tutto legittima la segnalazione alla Centrale Rischi da parte della banca. Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Non possono essere accolte le richieste di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c. p. c. proposte da entrambe le parti, non essendo stati indicati concreti elementi idonei a comprovare che gli appellanti e la banca appellata abbiano agito in malafede o con colpa grave.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata. Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 11969/2018, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVI Civile, pubblicata in data 06.02.2018, così provvede:
r.g. n. 11 A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge le richieste ex art. 96 c. p. c.; C) Condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di Pt_4 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si
[...] liquidano d'ufficio in complessivi € 10.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12