Articolo 967 del Codice civile
Articolo 966Articolo 968
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19 aprile 1942
Art. 967.

(Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione).

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e' obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

Il precedente enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non puo' pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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