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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5899/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente rel. dr. Sandra Moselli Giudice dr. Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 21.12.2020 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di
Trani sotto il numero d'ordine 5899/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisani, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maralfa, giusta mandato in Controparte_1
atti - RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 18.2.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.12.2020 il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente il 21.7.2005 in Molfetta, trascritto al n. 129, parte II, serie A, anno 2005, del detto Comune, rappresentando che dal matrimonio sono nate due figlie: Pt_2
nata ad [...] il [...], e nata ad [...] il
[...] Parte_3
14.11.2008, e che con decreto di omologazione, emesso il 26-29/11/2019, emesso dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio n. 4559/2019 RG, gli stessi si separavano.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disporre, a carico del padre un assegno di mantenimento in favore delle
1 figlie di € 150,00 ciascuna, con obbligo a carico della di versare a titolo di mantenimento al CP_1 la somma mensile di € 200,00. Pt_1
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando per il resto le richieste del ricorrente, chiedendo, quanto alle figlie, un contributo per il loro mantenimento di € 250,00 ciascuna, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie, con obbligo in capo al di versare in favore della moglie a titolo di mantenimento la Pt_1 somma mensile di € 200,00.
In sede di comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, ad eccezione delle spese straordinarie previste per le minori, regolamentate, con decorrenza dal mese di aprile 2021; le parti venivano poi rimesse dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Nella fase di merito, con istanza depositata il 22.1.2025, i procuratori delle parti facevano presente che queste ultime avevano raggiunto un accordo e all'uopo depositavano apposita convenzione ritualmente sottoscritta anche per autentica dai loro difensori, chiedendo la trasformazione del rito.
Perveniva parere favorevole del P.M.
All'udienza del 13.2.2025, pertanto, disposta la trasformazione del rito, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 18.2.2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concedendo termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte..
All'esito, la causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia del decreto di omologazione, emesso il 26-29/11/2019, dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio n. 4559/2019 RG, versato in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma
2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 22.1.2025, non
2 violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, un assegno di mantenimento in loro favore a carico del padre di € 150,00 mensili ciascuna, oltre aggiornamento Istat, con spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA Trani, a carico della madre, prendendosi atto degli ulteriori accordi personali ed economici raggiunti dalle parti.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10.2.2021 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa il 21.7.2005 in
Molfetta, trascritto al n. 129, parte II, serie A, anno 2005, del detto Comune;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) dichiara efficaci gli accordi di cui alla convenzione telematicamente depositata in data 22.1.2025 e ritualmente sottoscritta dalle parti e per autentica dai difensori, da intendersi qui integralmente richiamata alle cui condizioni è regolato il divorzio;
4) compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente rel. dr. Sandra Moselli Giudice dr. Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 21.12.2020 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di
Trani sotto il numero d'ordine 5899/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisani, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maralfa, giusta mandato in Controparte_1
atti - RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 18.2.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.12.2020 il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente il 21.7.2005 in Molfetta, trascritto al n. 129, parte II, serie A, anno 2005, del detto Comune, rappresentando che dal matrimonio sono nate due figlie: Pt_2
nata ad [...] il [...], e nata ad [...] il
[...] Parte_3
14.11.2008, e che con decreto di omologazione, emesso il 26-29/11/2019, emesso dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio n. 4559/2019 RG, gli stessi si separavano.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disporre, a carico del padre un assegno di mantenimento in favore delle
1 figlie di € 150,00 ciascuna, con obbligo a carico della di versare a titolo di mantenimento al CP_1 la somma mensile di € 200,00. Pt_1
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando per il resto le richieste del ricorrente, chiedendo, quanto alle figlie, un contributo per il loro mantenimento di € 250,00 ciascuna, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie, con obbligo in capo al di versare in favore della moglie a titolo di mantenimento la Pt_1 somma mensile di € 200,00.
In sede di comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, ad eccezione delle spese straordinarie previste per le minori, regolamentate, con decorrenza dal mese di aprile 2021; le parti venivano poi rimesse dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Nella fase di merito, con istanza depositata il 22.1.2025, i procuratori delle parti facevano presente che queste ultime avevano raggiunto un accordo e all'uopo depositavano apposita convenzione ritualmente sottoscritta anche per autentica dai loro difensori, chiedendo la trasformazione del rito.
Perveniva parere favorevole del P.M.
All'udienza del 13.2.2025, pertanto, disposta la trasformazione del rito, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 18.2.2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concedendo termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte..
All'esito, la causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia del decreto di omologazione, emesso il 26-29/11/2019, dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio n. 4559/2019 RG, versato in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma
2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 22.1.2025, non
2 violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, un assegno di mantenimento in loro favore a carico del padre di € 150,00 mensili ciascuna, oltre aggiornamento Istat, con spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA Trani, a carico della madre, prendendosi atto degli ulteriori accordi personali ed economici raggiunti dalle parti.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10.2.2021 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa il 21.7.2005 in
Molfetta, trascritto al n. 129, parte II, serie A, anno 2005, del detto Comune;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) dichiara efficaci gli accordi di cui alla convenzione telematicamente depositata in data 22.1.2025 e ritualmente sottoscritta dalle parti e per autentica dai difensori, da intendersi qui integralmente richiamata alle cui condizioni è regolato il divorzio;
4) compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
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