Provvedimento: […] Come prevede l'art. 957 del codice civile, affinché il concedente possa procedere alla riscossione del canone enfiteutico, deve essere munito di un titolo legittimo e valido. La disciplina dell'istituto dell'enfiteusi ha subito, nel tempo, diverse e profonde modifiche, già dalla l.n°1766/1927, con il relativo “Regolamento di attuazione” n°332/1928, ancora con la riforma attuata agli artt.957 e ss. del codice civile del 1942, per poi finire, anche se non da ultimo, con il D.P.R. n°616/1977, interventi tutti caratterizzati in generale da un tendenza alla cancellazione definitiva dei canoni enfiteutici antichi, qualora gli importi dovuti non superino determinate soglie. […]
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