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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 28.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta la controversia documentalmente istruita e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia civile recante n.R.G. 20/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv. W. Caponi (C.F.: ) e A. Tornielli (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro ON P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
(C.F.: ) P.IVA_2
Resistente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO Resistente/contumace
E
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. VINCENZO
CHIRICO
Resistente/contumace
E
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. SSA SILVIA DI
NUNZIO
Resistente/contumace
E
C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P. M. Gianquitto (C.F.:
C.F._4
resistente
E
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t. resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
vista la delega presidenziale alla trattazione della presente controversia, come da previsioni tabellari;
ritenuta la propria competenza;
letti gli atti di causa e la documentazione allegata, nonché le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza depositate al fascicolo telematico del presente giudizio;
rilevato che, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, i resistenti Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Sostituto
Procuratore della Repubblica Dott. Vincenzo Chirico, Sostituto Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Silvia Di Nunzio e non si sono Controparte_3
costituiti in giudizio, di talché se ne deve dichiarare la contumacia;
premesso che l'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 dispone che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150” e che tale ultima norma richiamata prevede che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente… Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile” considerato che il richiamo operato dal citato art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 al procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. - a seguito della sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. “riforma
Cartabia”) e della L. n. 197/2022, per quanto concerne le controversie instaurate a partire dal 01.03.2023, deve ritenersi riferito al nuovo “rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c.;
ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto promosso entro 30 giorni (10.01.2025) dalla notifica dell'impugnato decreto di liquidazione (12.12.2024), dovendosi ritenere applicabile nel procedimento in trattazione il suddetto termine, come previsto dall'art. 702-quater c.p.c. (secondo cui “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non
è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”), atteso che, nonostante la menzionata abrogazione del procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis ss. c.p.c., detto procedimento, con specifico riguardo alla disciplina dei termini di impugnazione, deve reputarsi applicabile in via “ultrattiva”, in ragione della mancanza nell'ordinamento di apposite norme sostitutive o circolari ministeriali chiarificatrici;
ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle parti resistenti contumaci, in quanto le stesse non possono considerarsi parti del procedimento penale R.G.N.R. 1506/2024 nell'ambito del quale è stato emesso il decreto di liquidazione impugnato, tenuto conto che, posto che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali - compreso il Pubblico Ministero - e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (ex multis Cass. n. 32005/2021; Cass. n. 4642/2021; Cass. n. 1911/2022), detto principio torva applicazione solamente nei procedimenti in cui il P.M. e, più in generale, la , è effettivamente parte costituita in giudizio, ove, Parte_2 nell'ambito di un ordinario procedimento penale, la – e, per Parte_2
essa, la persona fisica del P.M. – agisce in rappresentanza dello Stato, unico soggetto che, dunque, deve ritenersi tenuto alla liquidazione del compensi in favore del nominato CTU, ciò che determina, per conseguenza diretta, l'insussistenza della relativa legittimatio ad causam, spettando quest'ultima unicamente al ON
;
[...]
ritenuto, del pari e per le medesime ragioni sopra esposte, inammissibile il ricorso nei confronti delle altre parti resistenti ritualmente Parte_3
costituitasi in giudizio, e quest'ultima anche Controparte_3
contumace;
letto il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vasto emesso in data 11.12.2024 e comunicato al ricorrente in data 12.12.2024, nell'ambito del procedimento penale incardinato al n.R.G. TRIB. 1056/2024, a mezzo del quale è stato liquidato il compenso professionale in favore del ricorrente per l'attività di consulenza svolta nel prefato procedimento, per complessivi € 4.005,20 oltre accessori e contributi previdenziali;
ritenute destituite di fondamento le censure al suddetto provvedimento sollevate da parte ricorrente in relazione alla valutazione dell'attività svolta ed al conseguente calcolo di vacazioni e maggiorazioni, atteso che trattasi di una valutazione, rimessa alla discrezionalità del Magistrato, che appare scevra di vizi e incongruenze, tenuto del fatto che il compenso è stato correttamente determinato sulla base del disposto di cui agli artt. 1, 11, 14 e 19 dell'allegato al D.M. n. 115/2002, in quanto per taluni quesiti non è possibile determinare il valore del procedimento, mentre, per gli altri, sono state altrettanto correttamente calcolate nr. 450 vacazioni (la prima di € 14,68 e le altre di €
8,15), considerando nr. 2 vacazioni giornaliere per nr. 225 giorni di attività espletata, anche accordando aumento di 1/3 per la complessità dell'incarico in base all'art. 52 D.P.D. n. 115/2002, nonché l'ulteriore amento del 40% in ragione della pluralità dei consulenti (2), ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 115/2002;
ritenute, altresì, non meritevoli di accoglimento le doglianze del ricorrente in relazione al mancato/insufficiente rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico, atteso che, come documentato agli atti del presente procedimento,
l'Autorità Giudiziaria ha correttamente calcolato le spese di carburante in relazione ai
Km percorsi (946, per viaggi effettuati in data 08.04.2019, da Castelnuovo Vomano a e ritorno, in data 13.05.2019, da Castelnuovo Vomano a Vasto e ritorno, CP_2
nonché in data 22.07.2019, da Castelnuovo Vomano a e ritorno), tenuto conto CP_2
dei corretti conteggi in relazione prezzo medio della benzina per l'anno 2019, pari ad
€ 1,574 per litro, così come ragguagliato ad 1/5, come da tabella ufficiale dell'allora
Ministero per la Transizione Ecologica;
ritenuto, allo stesso modo, non potersi riconoscerne a parte ricorrente le ulteriori spese sostenute, ossia il pedaggio autostradale ed il pagamento della fattura n. 648 del 31.10.
2019 emessa dalla società er € 5.948,72 a titolo di bonifico Controparte_4
effettuato per anticipazione spese, considerato che l'art. 71, comma 2, D.P.R. n.
115/2002 prescrive espressamente che “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese
e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”, così individuando un termine di decadenza - riferibile tanto alla istanza di pagamento dei compensi quanto alla documentazione che deve allegarsi a sostegno della istanza medesima - che deve considerarsi non già ordinatorio, bensì perentorio, ove il ricorrente, per quanto concerne il prefato pedaggio autostradale, non ha depositato in termini la relativa documentazione (avendola prodotta solo nel presente giudizio, quindi oltre i termini di decadenza prescritti), mentre, per quanto concerne la citata fattura, in sede di istanza di liquidazione del compenso, invece che produrre copia contabile del bonifico, ha allegato solamente uno “screenshot” indicante il bonifico stesso, documento privo dei requisiti formali utili a dimostrare l'ordine completo di bonifico e, dunque, l'effettivo avvenuto pagamento per la somma di € 5.948,72, di talché correttamente dette spese non sono state riconosciute, sempre considerando, altresì - per le ragioni già esposte in ordine all'applicazione del comma 2 dell'art. 71 D.P.R. n. 115/2002 - che la documentazione fornita in merito nel presente giudizio va ritenuta tardiva, in quanto offerta oltre i termini di decadenza prescritti in odo perentorio dalla legge;
ritenuto, dunque, sulla base di tutta la documentazione esaminata e delle considerazioni e valutazioni innanzi esposte, che le doglianze di parte ricorrente non possano essere accolte in quanto infondate, di talché deve reputarsi corretto l'impugnato decreto di liquidazione per cui è causa;
ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano essere integralmente compensate nei confronti parti resistenti contumaci - per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile, atteso che le stesse, non essendosi costituite, non hanno spiegato attività difensiva, né, dunque, sostenuto spese processuali (Cass. n.
24750/2013; Cass. n. 20869/2017; Cass. n. 7361/2023) – così come nei confronti della resistente sempre in ragione della non significativa Parte_3
attività processuale svolta e tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso anche nei suoi confronti - mentre, per quanto concerne il rapporto processuale tra parte ricorrente e il resistente , esse debbono seguire la soccombenza e la ON
liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria), nonché dell'applicazione dei parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, aggiungendovi maggiorazione del 6%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara la contumacia delle parti resistenti Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vasto, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Vincenzo Chirico,
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Silvia Di Nunzio e
[...]
; Controparte_3
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle parti resistenti Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.
Vincenzo Chirico, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Silvia Di Nunzio,
e ; Parte_3 Controparte_3
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed i resistenti contumaci
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Sostituto Procuratore della
Repubblica Dott. Vincenzo Chirico, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Silvia Di Nunzio e , nonché la resistente costituitasi Controparte_3
Parte_3 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente ON
, delle spese di lite, che liquida in € 1.810,00, oltre spese generali al 15%, IVA
[...]
e CPA solo se dovute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 28.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta la controversia documentalmente istruita e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia civile recante n.R.G. 20/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv. W. Caponi (C.F.: ) e A. Tornielli (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro ON P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
(C.F.: ) P.IVA_2
Resistente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO Resistente/contumace
E
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. VINCENZO
CHIRICO
Resistente/contumace
E
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. SSA SILVIA DI
NUNZIO
Resistente/contumace
E
C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P. M. Gianquitto (C.F.:
C.F._4
resistente
E
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t. resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
vista la delega presidenziale alla trattazione della presente controversia, come da previsioni tabellari;
ritenuta la propria competenza;
letti gli atti di causa e la documentazione allegata, nonché le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza depositate al fascicolo telematico del presente giudizio;
rilevato che, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, i resistenti Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Sostituto
Procuratore della Repubblica Dott. Vincenzo Chirico, Sostituto Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Silvia Di Nunzio e non si sono Controparte_3
costituiti in giudizio, di talché se ne deve dichiarare la contumacia;
premesso che l'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 dispone che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150” e che tale ultima norma richiamata prevede che “Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente… Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile” considerato che il richiamo operato dal citato art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 al procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. - a seguito della sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. “riforma
Cartabia”) e della L. n. 197/2022, per quanto concerne le controversie instaurate a partire dal 01.03.2023, deve ritenersi riferito al nuovo “rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c.;
ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto promosso entro 30 giorni (10.01.2025) dalla notifica dell'impugnato decreto di liquidazione (12.12.2024), dovendosi ritenere applicabile nel procedimento in trattazione il suddetto termine, come previsto dall'art. 702-quater c.p.c. (secondo cui “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non
è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”), atteso che, nonostante la menzionata abrogazione del procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis ss. c.p.c., detto procedimento, con specifico riguardo alla disciplina dei termini di impugnazione, deve reputarsi applicabile in via “ultrattiva”, in ragione della mancanza nell'ordinamento di apposite norme sostitutive o circolari ministeriali chiarificatrici;
ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle parti resistenti contumaci, in quanto le stesse non possono considerarsi parti del procedimento penale R.G.N.R. 1506/2024 nell'ambito del quale è stato emesso il decreto di liquidazione impugnato, tenuto conto che, posto che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali - compreso il Pubblico Ministero - e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (ex multis Cass. n. 32005/2021; Cass. n. 4642/2021; Cass. n. 1911/2022), detto principio torva applicazione solamente nei procedimenti in cui il P.M. e, più in generale, la , è effettivamente parte costituita in giudizio, ove, Parte_2 nell'ambito di un ordinario procedimento penale, la – e, per Parte_2
essa, la persona fisica del P.M. – agisce in rappresentanza dello Stato, unico soggetto che, dunque, deve ritenersi tenuto alla liquidazione del compensi in favore del nominato CTU, ciò che determina, per conseguenza diretta, l'insussistenza della relativa legittimatio ad causam, spettando quest'ultima unicamente al ON
;
[...]
ritenuto, del pari e per le medesime ragioni sopra esposte, inammissibile il ricorso nei confronti delle altre parti resistenti ritualmente Parte_3
costituitasi in giudizio, e quest'ultima anche Controparte_3
contumace;
letto il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vasto emesso in data 11.12.2024 e comunicato al ricorrente in data 12.12.2024, nell'ambito del procedimento penale incardinato al n.R.G. TRIB. 1056/2024, a mezzo del quale è stato liquidato il compenso professionale in favore del ricorrente per l'attività di consulenza svolta nel prefato procedimento, per complessivi € 4.005,20 oltre accessori e contributi previdenziali;
ritenute destituite di fondamento le censure al suddetto provvedimento sollevate da parte ricorrente in relazione alla valutazione dell'attività svolta ed al conseguente calcolo di vacazioni e maggiorazioni, atteso che trattasi di una valutazione, rimessa alla discrezionalità del Magistrato, che appare scevra di vizi e incongruenze, tenuto del fatto che il compenso è stato correttamente determinato sulla base del disposto di cui agli artt. 1, 11, 14 e 19 dell'allegato al D.M. n. 115/2002, in quanto per taluni quesiti non è possibile determinare il valore del procedimento, mentre, per gli altri, sono state altrettanto correttamente calcolate nr. 450 vacazioni (la prima di € 14,68 e le altre di €
8,15), considerando nr. 2 vacazioni giornaliere per nr. 225 giorni di attività espletata, anche accordando aumento di 1/3 per la complessità dell'incarico in base all'art. 52 D.P.D. n. 115/2002, nonché l'ulteriore amento del 40% in ragione della pluralità dei consulenti (2), ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 115/2002;
ritenute, altresì, non meritevoli di accoglimento le doglianze del ricorrente in relazione al mancato/insufficiente rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico, atteso che, come documentato agli atti del presente procedimento,
l'Autorità Giudiziaria ha correttamente calcolato le spese di carburante in relazione ai
Km percorsi (946, per viaggi effettuati in data 08.04.2019, da Castelnuovo Vomano a e ritorno, in data 13.05.2019, da Castelnuovo Vomano a Vasto e ritorno, CP_2
nonché in data 22.07.2019, da Castelnuovo Vomano a e ritorno), tenuto conto CP_2
dei corretti conteggi in relazione prezzo medio della benzina per l'anno 2019, pari ad
€ 1,574 per litro, così come ragguagliato ad 1/5, come da tabella ufficiale dell'allora
Ministero per la Transizione Ecologica;
ritenuto, allo stesso modo, non potersi riconoscerne a parte ricorrente le ulteriori spese sostenute, ossia il pedaggio autostradale ed il pagamento della fattura n. 648 del 31.10.
2019 emessa dalla società er € 5.948,72 a titolo di bonifico Controparte_4
effettuato per anticipazione spese, considerato che l'art. 71, comma 2, D.P.R. n.
115/2002 prescrive espressamente che “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese
e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”, così individuando un termine di decadenza - riferibile tanto alla istanza di pagamento dei compensi quanto alla documentazione che deve allegarsi a sostegno della istanza medesima - che deve considerarsi non già ordinatorio, bensì perentorio, ove il ricorrente, per quanto concerne il prefato pedaggio autostradale, non ha depositato in termini la relativa documentazione (avendola prodotta solo nel presente giudizio, quindi oltre i termini di decadenza prescritti), mentre, per quanto concerne la citata fattura, in sede di istanza di liquidazione del compenso, invece che produrre copia contabile del bonifico, ha allegato solamente uno “screenshot” indicante il bonifico stesso, documento privo dei requisiti formali utili a dimostrare l'ordine completo di bonifico e, dunque, l'effettivo avvenuto pagamento per la somma di € 5.948,72, di talché correttamente dette spese non sono state riconosciute, sempre considerando, altresì - per le ragioni già esposte in ordine all'applicazione del comma 2 dell'art. 71 D.P.R. n. 115/2002 - che la documentazione fornita in merito nel presente giudizio va ritenuta tardiva, in quanto offerta oltre i termini di decadenza prescritti in odo perentorio dalla legge;
ritenuto, dunque, sulla base di tutta la documentazione esaminata e delle considerazioni e valutazioni innanzi esposte, che le doglianze di parte ricorrente non possano essere accolte in quanto infondate, di talché deve reputarsi corretto l'impugnato decreto di liquidazione per cui è causa;
ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio debbano essere integralmente compensate nei confronti parti resistenti contumaci - per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile, atteso che le stesse, non essendosi costituite, non hanno spiegato attività difensiva, né, dunque, sostenuto spese processuali (Cass. n.
24750/2013; Cass. n. 20869/2017; Cass. n. 7361/2023) – così come nei confronti della resistente sempre in ragione della non significativa Parte_3
attività processuale svolta e tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso anche nei suoi confronti - mentre, per quanto concerne il rapporto processuale tra parte ricorrente e il resistente , esse debbono seguire la soccombenza e la ON
liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria), nonché dell'applicazione dei parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, aggiungendovi maggiorazione del 6%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara la contumacia delle parti resistenti Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vasto, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Vincenzo Chirico,
Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Silvia Di Nunzio e
[...]
; Controparte_3
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle parti resistenti Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.
Vincenzo Chirico, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Silvia Di Nunzio,
e ; Parte_3 Controparte_3
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed i resistenti contumaci
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Sostituto Procuratore della
Repubblica Dott. Vincenzo Chirico, Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Silvia Di Nunzio e , nonché la resistente costituitasi Controparte_3
Parte_3 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente ON
, delle spese di lite, che liquida in € 1.810,00, oltre spese generali al 15%, IVA
[...]
e CPA solo se dovute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca