Sentenza 15 maggio 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi di alienazione di un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., il successore a titolo particolare che invochi l'acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale può, in virtù del principio dell'accessione di cui al secondo comma dell'art.1146 cod. civ., unire al proprio possesso quello del suo dante causa, giacchè in materia di servitù - trattandosi di un diritto di natura reale - occorre fare riferimento al dato obiettivo del rapporto tra i fondi, non assumendo rilievo le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario; d'altra parte, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (come appunto quella in oggetto), è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2006, n. 11131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11131 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA IL, ZA AN RILVA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato SMIROLDO Antonino che le difende in unione all'avv. DE MAIO Amedeo, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OR ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BENNICELLI 27, presso lo studio(dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo difende unitamente all'avvocato DAL DOSSO SARA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1060/2002 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 26/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2005 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito l'Avvocato SMIROLDO Antonio, difensore delle ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 21 ed il 23/07/1988, CI ND conveniva ZA LL e ZA AE innanzi al Tribunale di Verona.
L'attore esponeva di essere proprietario di un immobile, sito in Ronco all'Adige, confinante in parte con la proprietà delle ZA, le quali avevano costruito un'autorimessa, circa dieci anni prima, sul confine (ed anzi invadendo seppure in piccola parte - la proprietà di esso CI), in violazione della normativa regolamentare sulle distanze: chiedeva pertanto la condanna delle convenute a demolire tale costruzione.
Le convenute, costituitesi, assumevano di avere usucapito il diritto di tenere la costruzione nella posizione in cui la stessa si trovava, avendo pacificamente posseduto e goduto dell'immobile fin dall'anno 1965, e chiedevano pertanto il rigetto dell'avversa domanda. Con sentenza n. 1539/1993 l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda del CI, condannava le convenute ad arretrare il manufatto adibito a garage.
I primi Giudici ritenevano per un verso dimostrato che l'autorimessa era stata costruita sul confine dei fondi, ad una distanza di mt. 1,80 dalla casa dell'attore, in violazione del vigente PRG del Comune di Ronco all'Adige che impone il distacco di dieci metri fra le costruzioni e di cinque metri dal confine;
per altro verso, sfornita di prova l'eccezione di avvenuta usucapione del diritto di mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale.
2 La sentenza veniva impugnata dalle ZA.
All'esito del relativo giudizio, nel corso del quale si costituiva il CI chiedendo il rigetto dell'impugnazione, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1060/2002, depositata il 26/07/2002, rigettava l'appello, confermando in toto la sentenza di prime cure. A sostegno del raggiunto convincimento i Giudici di appello osservavano quanto segue.
Le appellanti avevano acquistato la proprietà del garage, insieme alla proprietà del terreno di cui esso è pertinenza, nel corso del 1971, ma non avevano dimostrato di avere esercitato sull'immobile de quo, attraverso i precedenti proprietari del terreno, un possesso idoneo all'usucapione, fin dal 1965: epoca in cui ne avevano acquisito la disponibilità, ma a solo titolo di detenzione - in forza di contratto locazione con i proprietari fratelli RI - ed avevano altresì eretto la costruzione sul terreno stesso. In particolare, ad avviso della Corte di meritorie appellanti non avrebbero dimostrato che i precedenti proprietari avevano acconsentito alla nuova costruzione e l'avevano accettata con l'inequivoca volontà di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale;
e neppure di avere compiuto, fino al 1971 - alcun atto di mutamento della detenzione in possesso, con relativo disconoscimento del possesso dei f.lli RI.
3 La sentenza, notificata il 24/10/2002, è stata impugnata per cassazione dalle ZA con congiunto ricorso notificato il 16/12/2002 e sostenuto da un articolato mezzo di censura, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il CI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente, va rilevato che, con il ricorso, è stata chiesta a questa Corte la sospensione dell'esecuzione della sentenza. L'istanza è inammissibile, in quanto l'art. 373 c.p.c., comma 1 prevede che la stessa sia rivolta unicamente al Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (nella specie, la Corte di Appello di Venezia).
5 Ciò posto, va osservato che le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1146 c.c., comma 2 ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I Giudici di appello, anche in conseguenza di una non corretta interpretazione delle risultanze della prova testimoniale espletata - dalla quale sarebbe invece emerso che la madre delle ricorrenti aveva avuto il permesso dai f.lli RI di erigere sul terreno di loro proprietà la costruzione ora contestata avrebbero erroneamente escluso l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere la costruzione stessa a distanza inferiore a quella legale. Al riguardo, non avrebbero tenuto adeguatamente conto della circostanza che il possesso sull'edificio, eretto da esse ZA nel 1965 con il consenso dei proprietari del terreno era stato comunque esercitato dai proprietari stessi.
Di conseguenza, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrato il diritto di esse appellanti di unire al proprio possesso quello dei loro autori al fine di acquisire per usucapione il diritto di tenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Le censure sono fondate.
In proposito, i Giudici di appello hanno ritenuto che le ZA, avendo invocato un possesso anteriore c.d. "mediato" (esercitato cioè, nella specie, dai proprietari del fondo, i f.lli RI) avrebbero dovuto dimostrare che gli stessi avevano acconsentito alla nuova costruzione e l'avevano accettata: in tal modo soltanto potendo ritenersi comprovato, in capo agli stessi, l'animus possidendi necessario ai fini dell'usucapione. Sicché, non avendo le appellanti fornito tale prova a mezzo di testimoni ne' in altro modo e neppure fornito quella di un mutamento della detenzione in possesso mediante atti di disconoscimento del possesso dei f.lli RI;
conseguentemente le stesse non potevano invocare, con riguardo al periodo dal 1965-1971, alcun possesso ad usucapionem. L'impostazione da cui muove la Corte veneziana, e le considerazioni dalla stessa svolte a sostegno del raggiunto convincimento non appaiono condivisibili.
Invero, il problema di fondo posto al suo esame era rappresentato dall'accertamento della esistenza o meno di un diritto - acquistato per usucapione dalle ZA - a mantenere a distanza inferiore a quella legale l'edificio ad uso autorimessa dalle stesse costruito nel 1965 sul fondo condotto in locazione e del quale fino al 1971 rimasero proprietari i f.lli RI.
Orbene, in materia di servitù, è pacifico che, trattandosi di un diritto reale, occorre avere riguardo unicamente al dato oggettivo del rapporto tra i fondi e non assume pertanto rilievo il dato soggettivo, concernente cioè le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario a tale esercizio;
e, nella specie - per quanto risulta dalla impugnata decisione - i f.lli RI, fino al momento in cui vendettero il terreno alle ZA, esercitarono un possesso pacifico e continuativo: non solo sul terreno concesso in locazione alle ZA ma anche, all'evidenza (per il principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c.), sull'edificio ad uso autorimessa eretto dalle medesime ZA, le quali detenevano il terreno all'indicato titolo.
Pertanto, - nel valutare la riconvenzionale delle appellanti, che avevano chiesto di unire il proprio possesso a quello del precedente proprietario non poteva attribuirsi valore decisivo alla mancanza di prova di un consenso dei f.lli RI: il cui possesso ininterrotto e pacifico (non risultando dall'impugnata sentenza, che, nel periodo 1965-1971 sia stato oggetto di contestazione da parte del CI, proprietario-possessore del fondo finitimo) già si estendeva all'edificio sovrastante il terreno di loro proprietà. Del pari, non poteva attribuirsi analogo decisivo rilievo alla mancanza di atti di mutamento della detenzione in possesso da parte della ZA, stante l'operatività del principio della continuazione del possesso in capo al successore a titolo particolare fissato dall'art. 146 c.c., comma 2. D'altro canto, occorreva tenere conto che, al fine dell'usucapione di una servitù continua (come quella di specie), si richiede l'esistenza, per la prevista durata ventennale, di opere, visibili e permanenti, destinate al suo esercizio (Cass. 10984/1998); e che nella specie un'opera del genere, per quanto accertato dagli stessi Giudici di appello, è effettivamente esistita nell'arco di tempo compreso fra il 1965 ed il 1971 (data della vendita alle ZA del terreno sul quale - come già osservato - era stato dalle stesse costruito, nel 1965, l'edificio ad uso autorimessa per cui è controversia). Tale situazione doveva pertanto essere presa in considerazione dai Giudici del gravame anche ai fini dell'accertamento dell'animus possidendi in capo ai f.lli RI, danti causa delle ZA.
La Corte territoriale invece non risulta avere preso in considerazione, ai fini della formazione del proprio convincimento, tutti tali dati. Pertanto il convincimento stesso, così come formatosi e reso manifesto nella impugnata sentenza, non appare coerente con le obbiettive risultanze di causa;
anche laddove si è valutata la deposizione di una stretta congiunta delle appellanti come non idonea a sostenere, di per se stessa, "in assenza di altri elementi", la pretesa delle appellanti medesime, laddove ulteriori elementi di valutazione esistevano e se ne doveva perciò tenere conto o comunque spiegarne l'eventuale irrilevanza ai fini della decisione.
6 Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto, sussistendo i denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione. Conseguentemente, deve essere cassata l'impugnata sentenza: con rinvio - occorrendo ai fini del decidere ulteriori accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede - ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006