Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2006, n. 11131
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Sentenza 15 maggio 2006

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Nell'ipotesi di alienazione di un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., il successore a titolo particolare che invochi l'acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale può, in virtù del principio dell'accessione di cui al secondo comma dell'art.1146 cod. civ., unire al proprio possesso quello del suo dante causa, giacchè in materia di servitù - trattandosi di un diritto di natura reale - occorre fare riferimento al dato obiettivo del rapporto tra i fondi, non assumendo rilievo le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario; d'altra parte, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (come appunto quella in oggetto), è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2006, n. 11131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11131
    Data del deposito : 15 maggio 2006

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