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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 133/24 est. Dott.ssa Maria Martina Marchini, decisa all'udienza del 28/10/25 e promossa
DA
Parte_1
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. con sede in Parte_2
Roma alla Via Salaria n. 229, rappresenta e difesa, liti allegata al fascicolo telematico, dall'Avv.to Giuseppe Mazzarella con domicilio digitale iscritto al Re.Gin.De Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/03/1965 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Adriana Vignoni del Foro di Brescia
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello:
“In via principale, ed in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 133/2024 del 30/01/2025, nei termini sopraindicati e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o invalidità dell'atto di precetto notificato il 20/09/23 e che in ogni caso nessuna somma è dovuta all'appellato in virtù della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 11/2021, ovvero dichiarare dovuta quella diversa e minor somma, che l'Ecc.a Corte adita dovesse ritenere equa e giusta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione: Voglia la Corte d'appello adita , ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: RIGETTARE l'appello per come formulato da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio Parte_1 n.133/2024 essendo lo stesso infondato in fatto ed in diritto. DICHIARARE l'inammissibilità della produzione documentale di in relazione ai docc.2-3-4 Parte_1 ai sensi dell'art.437 c.p.c. IN VIA INCIDENTALE, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellato CP_1 ed in parziale riforma della sentenza n.133/2024 Tribunale di Sondrio, ripristinare
[...] l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n.11/2021 Tribunale di Sondrio anche per l'importo di euro 66.759,64 e, per l'effetto, DICHIARARE l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 20/09/2023 per l'intera somma precettata pari ad euro 75.811,01 per sorte capitale, quale residuo dovuto a titolo di pensione di invalidità dal 1/1/2015 al 31/12/2020. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado giudizio e con la compensazione parziale delle spese e compenso professionale del giudizio di primo grado, conformemente al principio della parziale soccombenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ex artt. 615, 617 e 618 bis Parte_1
c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole il 20/09/23 da , Controparte_1 iscritto all'Albo degli Ingegneri di Sondrio e ad con matricola n. 389468 Parte_1 dal 3/5/94, unitamente alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 11/21 - che aveva riconosciuto il diritto del predetto alla pensione di invalidità con decorrenza 1/10/11, ma anche il contro credito vantato dalla Cassa per morosità contributive e sanzioni di legge di cui al decreto ingiuntivo n.15/20 del medesimo , disponendo la compensazione tra le due poste - precetto con il CP_2 quale le era stato intimato di pagare la complessiva somma di € 76.431,14, oltre interessi e spese, con la sentenza n. 133/24 dichiarava l'esistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1 entro i limiti della somma effettivamente dovuta di € 9.051,37 per sorte capitale, oltre a interessi maturati e maturandi fino al saldo e per l'effetto dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Il giudice a quo, dopo aver rigettato la istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dall'opponente per la pendenza del giudizio RG n. 9798/22 avanti alla Suprema Corte avente ad oggetto la impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1143/21, che aveva confermato la pronuncia di primo grado, rigettando sia l'appello principale che l'appello incidentale, disattendeva il motivo sub i) - consistente nella dedotta nullità/inefficacia del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo - affermando, in applicazione del principio di diritto secondo cui “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo…” (cfr. Cass. n. 27424/23), che non solo non aveva allegato le specifiche ragioni per cui il dedotto vizio Parte_1 avrebbe comportato una lesione del suo diritto di difesa ma, alla luce del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di opposizione svolti anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., doveva escludersi che vi fosse stata alcuna violazione dello stesso. Disattendeva, altresì, motivo sub ii) - consistente nella dedotta inesistenza di un valido titolo esecutivo per la genericità della sentenza di primo grado con riferimento alla misura della pretesa economica del contribuente - osservando che l'esatta determinazione del credito a favore del predetto poteva ricavarsi da mere operazioni aritmetiche sulla base dei dati contenuti in sentenza e/o da criteri predeterminati per legge (Cass. n. 11677/05), “come dimostrato dal fatto che
, in esecuzione della sentenza medesima, ha prontamente proceduto con i relativi Parte_1 conteggi, giungendo ad individuare le differenze in favore di relative al Controparte_1 periodo ottobre 2011 - maggio 2021 in € 120.498,46 (cfr. comunicazione in data 28/05/2021, doc. 1 convenuto). È appena il caso di osservare che i conteggi in questione non sono stati contestati nel quantum da e, anzi, sono stati presi a fondamento da quest'ultimo per la Controparte_1 determinazione della somma portata da precetto.”. Disattendeva, ancora, il motivo sub iii) - consistente nella dedotta non debenza della somma portata dal precetto, in quanto relativamente al periodo 2015-2020 la pensione di invalidità era stata sospesa, come da comunicazione del 28/05/221, per superamento dei limiti reddituali ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Generale di Previdenza - affermando che tale fatto non poteva
“essere legittimamente opposto in questa sede, poiché attiene a profili estranei al titolo esecutivo portato ad esecuzione e che non sono stati oggetto del relativo giudizio di merito (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti e rilevata anche dalla Corte d'Appello nell'ambito della sentenza n. 1143/2021, doc. 5 opponente).” Riteneva, invece, parzialmente fondato il motivo sub iv) – consistente nella dedotta non debenza della somma portata dal precetto perché al lordo delle ritenute IRPEF, anziché al netto, per errore di calcolo e per l'esistenza del proprio credito accertato con la medesima sentenza n. 11/21 e già oggetto del decreto ingiuntivo n. 15/20 pari ad € 111.447,09 - osservando che non poteva essere condivisa la eccezione di controparte, secondo cui la avrebbe operato Pt_1 nella propria missiva del 28/5/21 una parziale compensazione per soli € 44.687,45, atteso che “da un lato anche nell'ambito della missiva in questione ha Parte_1 manifestato l'intento di trattenere l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 15/2020 (doc. 1 convenuto), dall'altro ancora in questa sede ha ulteriormente opposto in Parte_1 compensazione l'intero proprio controcredito”.
ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “Inesistenza del titolo esecutivo per genericità della sentenza – Invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 133/24 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha respinto la eccezione di genericità del titolo esecutivo. Sostiene che la pronuncia n. 11/21 del Tribunale di Sondrio “da sola non consente di quantificare il credito dell'appellato, tanto è vero che lo stesso Giudice a tal fine si è avvalso della successiva comunicazione di (P.E.C. del 28/5/21) di esecuzione della sentenza, ma senza Parte_1 leggerla nella sua interezza, avendo omesso del tutto di considerare la parte in cui si dà atto della sospensione della pensione ex art. 22,4 RGP e quindi che non sarebbero stati corrisposti i ratei del periodo 2015 – 2020 (amplius infra),”, richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno del proprio assunto (cfr. Cass. n. 14154/19). Ricorda che il diritto portato dal titolo esecutivo deve anche essere liquido, intendendosi con detta accezione la quantificazione in misura determinata, o ricavabile mediante un mero calcolo aritmetico, dell'oggetto della prestazione di un credito al pagamento di somma di denaro in base agli elementi che risultano dallo stesso titolo: “il fatto che la appellante abbia determinato attraverso programmi Pt_1 informatici gli importi annui “lordi” 7 della pensione anche relativamente agli anni dal 2015 al 2020 (periodo invece oggetto di sospensione ex art.22.4 RGP), comunicati all'appellato con P.E.C. del 28/05/2021, oltre ad essere un fatto successivo (ed estraneo) alla formazione del titolo esecutivo per cui è processo (amplius infra, giacché il superamento dei limiti reddituali è stato accertato e comunicato successivamente al riconoscimento per via giudiziale del diritto alla pensione de quo), non vale certamente ad integrare il requisito della liquidità del credito, con conseguente impossibilità di precettare il pagamento di somme e ancor di più di procedere in executivis…. Ma ancora non si può pretendere di ritenere integrata una sentenza di condanna generica per il solo fatto che , successivamente al deposito della stessa, abbia determinato Parte_1 unilateralmente un ipotetico trattamento pensionistico….” Con il secondo motivo - “Inesistenza del credito precettato per il periodo 2015/2020 - Sospensione della pensione per superamento dei limiti reddituali ex art. 22.4 RGP” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 133/24 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio non ha tenuto conto della sospensione della pensione ex art. 22, 4^ comma RGP per gli anni dal 2015 al 2020 ed ha quindi ritenuto liquido ed esigibile il credito per arretrati pensionistici pure per il suddetto periodo temporale. Sostiene che il primo errore in cui è incorso il giudice a quo sta nell'aver utilizzato un diritto credito inesistente per € 75.811,01 (somma precettata), sommandolo alle altre somme vantate dall'attuale appellato per arretrati pensionistici, per poi operare la compensazione tra le due partite. Inoltre, nell'ottica del gravame, il giudice a quo non ha considerato che prima del riconoscimento giudiziale in favore di del diritto alla Controparte_1 pensione, la domanda del professionista era stata respinta per irregolarità/morosità contributive, per cui il diritto non era ancora sorto e non vi era ragione alcuna per accertare, decretare e comunicare la sospensione di un inesistente diritto a pensione: “solo in esecuzione della suddetta sentenza n.11 del 22/3/2021, con nota/P.E.C. del 28.05.2021 l'Ufficio Direzione Attività Istituzionali di ha Parte_1 comunicato al professionista la liquidazione della ipotetica pensione di invalidità con decorrenza dal 01/10/2011 (ALL. 7 fasc. 1° grado)”. Fa inoltre presente di avere adito nuovamente il Tribunale di Sondrio (RG n. 190/23) in data 21/11/23 per fare accertare la legittimità del provvedimento di sospensione della pensione di invalidità per gli anni 2015, 2016, 2017, 2017,2018, 2019 e 2020 adottato ex art. 22, comma 4, del Regolamento Generale di Previdenza e per fare accertare altresì la legittimità del provvedimento di revoca della pensione di invalidità a far data dall'1/6/21, essendo venuto meno il requisito sanitario, con udienza di discussione fissata per l'11/2/26. Con il terzo motivo - “Inesistenza del credito precettato – Somme calcolate e compensate dal tribunale al lordo delle ritenute irpef – Errato calcolo delle somme dovute” (pag. 14 e seg.) - impugna la sentenza n. 133/24 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha accertato la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione per la (minor) somma di € 9.051.37. Rileva in primis che ha intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 75.811,01, mentre il giudice a quo, nel compensare i reciproci debiti/crediti, ha considerato un credito del citato per € CP_1
120.498,46, perciò maggiore della somma effettivamente precettata. Inoltre, che il giudice di prime cure ha compensato il credito del citato professionista, considerando la somma dovuta al lordo delle trattenute IRPEF, mentre l'appellato avrebbe dovuto precettare le somme dovute a titolo di arretrati per il periodo 2015/2020 al netto delle ritenute IRPEF, che ella è obbligata ad operare quale sostituto d'imposta ex lege;
di conseguenza il Tribunale di Sondrio, sempre operando la compensazione, avrebbe dovuto calcolare le somme per arretrati pensionistici al netto delle ritenute IRPEF. Osserva, poi, che la mancanza di prova del pagamento delle trattenute IRPEF è irrilevante, anzitutto perché l'ente previdenziale non versa all'Erario le ritenute per ogni singolo professionista a cui corrisponde la pensione, ma attraverso flussi telematici opera un versamento cumulativo del monte delle ritenute Irpef operate su tutte le pensioni erogate tempo per tempo. E in secondo luogo, perché il giudice a quo ha completamente trascurato l'art. 23 del DPR n. 600/73, come novellato dall'art. 33 del D.L.vo n. 33/25 e l'art. 32 del citato decreto. Da ultimo, evidenzia che dette ritenute non saranno mai versate, non essendo dovuti i ratei di pensione dal 2015 al 2020.
resiste in giudizio, replicando alle doglianze avversarie. Controparte_1
A sua volta interpone appello incidentale affidandosi a due ordini di censure. Con il primo motivo (pag. 9 e seg.) impugna il capo della sentenza n. 133/24 con cui il Tribunale di Sondrio ha accolto il motivo sub iv) formulato da in Parte_1 sede di opposizione a precetto ed ha dunque effettuato la compensazione tra i reciproci crediti. Evidenzia che non ha mai eccepito la compensazione tra il proprio Parte_1 credito e quello vantato nei suoi confronti, né nel giudizio di primo grado, né nel presente giudizio. Ciò posto, sostiene che “ , solo allorché avrà imputato in compensazione al proprio Parte_1 controcredito le somme tutte dovute all'ing. in virtù della sentenza n.11/2021 Tribunale CP_1 di Sondrio, a prescindere dalla questione relativa alla legittimità o meno della sospensione della pensione dal 2015 al 2020 dalla stessa opposta solo successivamente alla conclusione del Parte_1 giudizio definito in favore dell'ing. dal Tribunale di Sondrio, solo allora potrà affermare di CP_1 nulla dovere all'odierno creditore opposto. E solo allora l'ing. non potrà più vantare CP_1 crediti nei confronti della propria Cassa di Previdenza se non per il minor importo di euro 9.051,37 quale risultato finale dell'operazione di sottrazione di euro 111.447,09, dovuti ad dal Parte_1 per contributi non versati, dagli euro 120.498,46 invece dovuti al da CP_1 CP_1 Parte_1 per gli arretrati pensionistici”. Con il secondo motivo (pag. 12) impugna il capo della sentenza n. 133/24 del Tribunale di Sondrio in punto spese di lite: ”Rispetto ai quattro motivi di opposizione a precetto formulati da , il Tribunale di Sondrio ne ha accolto, peraltro parzialmente, Parte_1 soltanto uno, il iv ). Si ritiene, pertanto, che sul punto la sentenza possa essere riformata con riferimento al disposto dell'art.92 c.p.c. e che, quindi, la compensazione delle spese sia parziale e rapportata al principio di soccombenza per cui sia tenuta alla rifusione di almeno tre quarti delle spese di lite del Parte_1 grado.” La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto all'udienza del 28/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 133/24 del Tribunale di Sondrio che ha rigettato la prima eccezione sollevata da , per cui ora è Parte_1 incontrovertibile che il titolo esecutivo sia costituito dalla sentenza n. 11/21 del Tribunale di Sondrio.
*Inefficacia e invalidità del precetto per genericità della sentenza (I motivo appello principale) La doglianza coglie nel segno. L'orientamento di legittimità consolidato richiede, ai fini della validità del titolo esecutivo, che la prestazione possa essere quantificata senza la necessità di ricorrere ad un nuovo giudizio per stabilirne l'importo. Un credito è dunque liquido quando il suo ammontare è determinato o facilmente determinabile attraverso un mero calcolo matematico basato su elementi certi contenuti nel titolo stesso o in ogni caso attraverso elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. Cass. SU n. 11066/12). Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica ed esaurisce nel solo documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo ammissibile un'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state ivi trattate e possano intendersi come univocamente definite.” (così Cass. n. 29003/24). Nella fattispecie in esame il Tribunale di Sondrio con la pronuncia n. 11/21 ha così statuito: “dichiara che ha diritto a conseguire la richiesta pensione di Controparte_1 invalidità a carico di con decorrenza dall'1.10.2011 in base ai contributi effettivamente Parte_1 corrisposti e conseguentemente, condanna al pagamento a favore del predetto Parte_1 CP_1 della pensione di invalidità dall'1.10.2011 come sopra determinata, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa fino alla data della presente decisione, previamente detratta la somma dovuta ad per contributi non versati e relative sanzioni…”. Parte_1
Gli elementi necessari per stabilire il quantum debeatur del trattamento pensionistico riconosciuto a all'esito della compensazione Controparte_1
(atecnica) con il controcredito vantato dalla portato dal decreto Pt_1 ingiuntivo n. 15/20 pari alla somma capitale di € 111.447,09, non sono contenuti né nel dispositivo, né nella motivazione della citata sentenza;
né emergono dagli atti allegati, poiché non è dato sapere a quanto ammontino gli arretrati vantati dal professionista e ciò a prescindere dalla asserita non debenza dei ratei relativi agli anni 2015/2020 per il superamento da parte del predetto dei limiti reddituali ex art. 22.4 del Regolamento Generale di Previdenza. Inoltre, risulta dall'oggetto dell'appello incidentale, poi rigettato, che vi era contestazione sull'importo annuo della pensione, avendo CP_1
evidenziato come con lettera del 28/5/21 avesse
[...] Parte_1 quantificato la pensione in € 11.000/12.000 lordi all'anno, anziché in € 17.500,00 lordi, come invece indicato nella precedente lettera del 31/8/18, eccependo che il nuovo importo fosse inferiore al minimo, stabilito all'art. 22.2 della delibera del 25-26 marzo 2010. Non si ricavano, quindi, dal procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo qui opposto dati certi da cui ricavare il credito spettante all'attuale appellato. E come correttamente evidenziato da è assolutamente inconferente – Parte_1 nel senso che non permette di colmare tale lacuna - la successiva determinazione operata dall'ente previdenziale, sia perché trattasi di un evento posteriore alla definizione del citato giudizio, sia perché il conteggio è stato effettuato mediante un programma informatico della sulla base di criteri Pt_1 unilateralmente individuati ed applicati. La sentenza n. 11/21 del Tribunale di Sondrio non è pertanto un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ed è inidonea a legittimare l'esecuzione anche con riferimento all'importo di € 9.051,37. L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale comporta l'assorbimento delle ulteriori censure e del gravame incidentale anche in punto spese. Va invero ricordato che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (così Cass. n. 854/25). Le spese del doppio grado del giudizio - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 aggiornato al D.M. 147/22 in base al valore della controversia (52.001/260.000), stante la assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso ex art.4 comma 1 in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 133/24 del Tribunale di Sondrio, dichiara la inefficacia del precetto notificato a il 20/9/23 anche relativamente Parte_1 alla somma capitale di € 9.051,37. Conferma le restanti statuizioni di merito. Condanna alle spese del primo grado, che si liquidano in € Controparte_1
4.200,00 e del secondo grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 133/24 est. Dott.ssa Maria Martina Marchini, decisa all'udienza del 28/10/25 e promossa
DA
Parte_1
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. con sede in Parte_2
Roma alla Via Salaria n. 229, rappresenta e difesa, liti allegata al fascicolo telematico, dall'Avv.to Giuseppe Mazzarella con domicilio digitale iscritto al Re.Gin.De Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/03/1965 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Adriana Vignoni del Foro di Brescia
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello:
“In via principale, ed in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 133/2024 del 30/01/2025, nei termini sopraindicati e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o invalidità dell'atto di precetto notificato il 20/09/23 e che in ogni caso nessuna somma è dovuta all'appellato in virtù della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 11/2021, ovvero dichiarare dovuta quella diversa e minor somma, che l'Ecc.a Corte adita dovesse ritenere equa e giusta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione: Voglia la Corte d'appello adita , ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: RIGETTARE l'appello per come formulato da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio Parte_1 n.133/2024 essendo lo stesso infondato in fatto ed in diritto. DICHIARARE l'inammissibilità della produzione documentale di in relazione ai docc.2-3-4 Parte_1 ai sensi dell'art.437 c.p.c. IN VIA INCIDENTALE, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellato CP_1 ed in parziale riforma della sentenza n.133/2024 Tribunale di Sondrio, ripristinare
[...] l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n.11/2021 Tribunale di Sondrio anche per l'importo di euro 66.759,64 e, per l'effetto, DICHIARARE l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 20/09/2023 per l'intera somma precettata pari ad euro 75.811,01 per sorte capitale, quale residuo dovuto a titolo di pensione di invalidità dal 1/1/2015 al 31/12/2020. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente grado giudizio e con la compensazione parziale delle spese e compenso professionale del giudizio di primo grado, conformemente al principio della parziale soccombenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ex artt. 615, 617 e 618 bis Parte_1
c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole il 20/09/23 da , Controparte_1 iscritto all'Albo degli Ingegneri di Sondrio e ad con matricola n. 389468 Parte_1 dal 3/5/94, unitamente alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 11/21 - che aveva riconosciuto il diritto del predetto alla pensione di invalidità con decorrenza 1/10/11, ma anche il contro credito vantato dalla Cassa per morosità contributive e sanzioni di legge di cui al decreto ingiuntivo n.15/20 del medesimo , disponendo la compensazione tra le due poste - precetto con il CP_2 quale le era stato intimato di pagare la complessiva somma di € 76.431,14, oltre interessi e spese, con la sentenza n. 133/24 dichiarava l'esistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1 entro i limiti della somma effettivamente dovuta di € 9.051,37 per sorte capitale, oltre a interessi maturati e maturandi fino al saldo e per l'effetto dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Il giudice a quo, dopo aver rigettato la istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dall'opponente per la pendenza del giudizio RG n. 9798/22 avanti alla Suprema Corte avente ad oggetto la impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1143/21, che aveva confermato la pronuncia di primo grado, rigettando sia l'appello principale che l'appello incidentale, disattendeva il motivo sub i) - consistente nella dedotta nullità/inefficacia del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo - affermando, in applicazione del principio di diritto secondo cui “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo…” (cfr. Cass. n. 27424/23), che non solo non aveva allegato le specifiche ragioni per cui il dedotto vizio Parte_1 avrebbe comportato una lesione del suo diritto di difesa ma, alla luce del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di opposizione svolti anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., doveva escludersi che vi fosse stata alcuna violazione dello stesso. Disattendeva, altresì, motivo sub ii) - consistente nella dedotta inesistenza di un valido titolo esecutivo per la genericità della sentenza di primo grado con riferimento alla misura della pretesa economica del contribuente - osservando che l'esatta determinazione del credito a favore del predetto poteva ricavarsi da mere operazioni aritmetiche sulla base dei dati contenuti in sentenza e/o da criteri predeterminati per legge (Cass. n. 11677/05), “come dimostrato dal fatto che
, in esecuzione della sentenza medesima, ha prontamente proceduto con i relativi Parte_1 conteggi, giungendo ad individuare le differenze in favore di relative al Controparte_1 periodo ottobre 2011 - maggio 2021 in € 120.498,46 (cfr. comunicazione in data 28/05/2021, doc. 1 convenuto). È appena il caso di osservare che i conteggi in questione non sono stati contestati nel quantum da e, anzi, sono stati presi a fondamento da quest'ultimo per la Controparte_1 determinazione della somma portata da precetto.”. Disattendeva, ancora, il motivo sub iii) - consistente nella dedotta non debenza della somma portata dal precetto, in quanto relativamente al periodo 2015-2020 la pensione di invalidità era stata sospesa, come da comunicazione del 28/05/221, per superamento dei limiti reddituali ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Generale di Previdenza - affermando che tale fatto non poteva
“essere legittimamente opposto in questa sede, poiché attiene a profili estranei al titolo esecutivo portato ad esecuzione e che non sono stati oggetto del relativo giudizio di merito (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti e rilevata anche dalla Corte d'Appello nell'ambito della sentenza n. 1143/2021, doc. 5 opponente).” Riteneva, invece, parzialmente fondato il motivo sub iv) – consistente nella dedotta non debenza della somma portata dal precetto perché al lordo delle ritenute IRPEF, anziché al netto, per errore di calcolo e per l'esistenza del proprio credito accertato con la medesima sentenza n. 11/21 e già oggetto del decreto ingiuntivo n. 15/20 pari ad € 111.447,09 - osservando che non poteva essere condivisa la eccezione di controparte, secondo cui la avrebbe operato Pt_1 nella propria missiva del 28/5/21 una parziale compensazione per soli € 44.687,45, atteso che “da un lato anche nell'ambito della missiva in questione ha Parte_1 manifestato l'intento di trattenere l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 15/2020 (doc. 1 convenuto), dall'altro ancora in questa sede ha ulteriormente opposto in Parte_1 compensazione l'intero proprio controcredito”.
ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “Inesistenza del titolo esecutivo per genericità della sentenza – Invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 133/24 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha respinto la eccezione di genericità del titolo esecutivo. Sostiene che la pronuncia n. 11/21 del Tribunale di Sondrio “da sola non consente di quantificare il credito dell'appellato, tanto è vero che lo stesso Giudice a tal fine si è avvalso della successiva comunicazione di (P.E.C. del 28/5/21) di esecuzione della sentenza, ma senza Parte_1 leggerla nella sua interezza, avendo omesso del tutto di considerare la parte in cui si dà atto della sospensione della pensione ex art. 22,4 RGP e quindi che non sarebbero stati corrisposti i ratei del periodo 2015 – 2020 (amplius infra),”, richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno del proprio assunto (cfr. Cass. n. 14154/19). Ricorda che il diritto portato dal titolo esecutivo deve anche essere liquido, intendendosi con detta accezione la quantificazione in misura determinata, o ricavabile mediante un mero calcolo aritmetico, dell'oggetto della prestazione di un credito al pagamento di somma di denaro in base agli elementi che risultano dallo stesso titolo: “il fatto che la appellante abbia determinato attraverso programmi Pt_1 informatici gli importi annui “lordi” 7 della pensione anche relativamente agli anni dal 2015 al 2020 (periodo invece oggetto di sospensione ex art.22.4 RGP), comunicati all'appellato con P.E.C. del 28/05/2021, oltre ad essere un fatto successivo (ed estraneo) alla formazione del titolo esecutivo per cui è processo (amplius infra, giacché il superamento dei limiti reddituali è stato accertato e comunicato successivamente al riconoscimento per via giudiziale del diritto alla pensione de quo), non vale certamente ad integrare il requisito della liquidità del credito, con conseguente impossibilità di precettare il pagamento di somme e ancor di più di procedere in executivis…. Ma ancora non si può pretendere di ritenere integrata una sentenza di condanna generica per il solo fatto che , successivamente al deposito della stessa, abbia determinato Parte_1 unilateralmente un ipotetico trattamento pensionistico….” Con il secondo motivo - “Inesistenza del credito precettato per il periodo 2015/2020 - Sospensione della pensione per superamento dei limiti reddituali ex art. 22.4 RGP” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 133/24 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio non ha tenuto conto della sospensione della pensione ex art. 22, 4^ comma RGP per gli anni dal 2015 al 2020 ed ha quindi ritenuto liquido ed esigibile il credito per arretrati pensionistici pure per il suddetto periodo temporale. Sostiene che il primo errore in cui è incorso il giudice a quo sta nell'aver utilizzato un diritto credito inesistente per € 75.811,01 (somma precettata), sommandolo alle altre somme vantate dall'attuale appellato per arretrati pensionistici, per poi operare la compensazione tra le due partite. Inoltre, nell'ottica del gravame, il giudice a quo non ha considerato che prima del riconoscimento giudiziale in favore di del diritto alla Controparte_1 pensione, la domanda del professionista era stata respinta per irregolarità/morosità contributive, per cui il diritto non era ancora sorto e non vi era ragione alcuna per accertare, decretare e comunicare la sospensione di un inesistente diritto a pensione: “solo in esecuzione della suddetta sentenza n.11 del 22/3/2021, con nota/P.E.C. del 28.05.2021 l'Ufficio Direzione Attività Istituzionali di ha Parte_1 comunicato al professionista la liquidazione della ipotetica pensione di invalidità con decorrenza dal 01/10/2011 (ALL. 7 fasc. 1° grado)”. Fa inoltre presente di avere adito nuovamente il Tribunale di Sondrio (RG n. 190/23) in data 21/11/23 per fare accertare la legittimità del provvedimento di sospensione della pensione di invalidità per gli anni 2015, 2016, 2017, 2017,2018, 2019 e 2020 adottato ex art. 22, comma 4, del Regolamento Generale di Previdenza e per fare accertare altresì la legittimità del provvedimento di revoca della pensione di invalidità a far data dall'1/6/21, essendo venuto meno il requisito sanitario, con udienza di discussione fissata per l'11/2/26. Con il terzo motivo - “Inesistenza del credito precettato – Somme calcolate e compensate dal tribunale al lordo delle ritenute irpef – Errato calcolo delle somme dovute” (pag. 14 e seg.) - impugna la sentenza n. 133/24 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha accertato la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione per la (minor) somma di € 9.051.37. Rileva in primis che ha intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 75.811,01, mentre il giudice a quo, nel compensare i reciproci debiti/crediti, ha considerato un credito del citato per € CP_1
120.498,46, perciò maggiore della somma effettivamente precettata. Inoltre, che il giudice di prime cure ha compensato il credito del citato professionista, considerando la somma dovuta al lordo delle trattenute IRPEF, mentre l'appellato avrebbe dovuto precettare le somme dovute a titolo di arretrati per il periodo 2015/2020 al netto delle ritenute IRPEF, che ella è obbligata ad operare quale sostituto d'imposta ex lege;
di conseguenza il Tribunale di Sondrio, sempre operando la compensazione, avrebbe dovuto calcolare le somme per arretrati pensionistici al netto delle ritenute IRPEF. Osserva, poi, che la mancanza di prova del pagamento delle trattenute IRPEF è irrilevante, anzitutto perché l'ente previdenziale non versa all'Erario le ritenute per ogni singolo professionista a cui corrisponde la pensione, ma attraverso flussi telematici opera un versamento cumulativo del monte delle ritenute Irpef operate su tutte le pensioni erogate tempo per tempo. E in secondo luogo, perché il giudice a quo ha completamente trascurato l'art. 23 del DPR n. 600/73, come novellato dall'art. 33 del D.L.vo n. 33/25 e l'art. 32 del citato decreto. Da ultimo, evidenzia che dette ritenute non saranno mai versate, non essendo dovuti i ratei di pensione dal 2015 al 2020.
resiste in giudizio, replicando alle doglianze avversarie. Controparte_1
A sua volta interpone appello incidentale affidandosi a due ordini di censure. Con il primo motivo (pag. 9 e seg.) impugna il capo della sentenza n. 133/24 con cui il Tribunale di Sondrio ha accolto il motivo sub iv) formulato da in Parte_1 sede di opposizione a precetto ed ha dunque effettuato la compensazione tra i reciproci crediti. Evidenzia che non ha mai eccepito la compensazione tra il proprio Parte_1 credito e quello vantato nei suoi confronti, né nel giudizio di primo grado, né nel presente giudizio. Ciò posto, sostiene che “ , solo allorché avrà imputato in compensazione al proprio Parte_1 controcredito le somme tutte dovute all'ing. in virtù della sentenza n.11/2021 Tribunale CP_1 di Sondrio, a prescindere dalla questione relativa alla legittimità o meno della sospensione della pensione dal 2015 al 2020 dalla stessa opposta solo successivamente alla conclusione del Parte_1 giudizio definito in favore dell'ing. dal Tribunale di Sondrio, solo allora potrà affermare di CP_1 nulla dovere all'odierno creditore opposto. E solo allora l'ing. non potrà più vantare CP_1 crediti nei confronti della propria Cassa di Previdenza se non per il minor importo di euro 9.051,37 quale risultato finale dell'operazione di sottrazione di euro 111.447,09, dovuti ad dal Parte_1 per contributi non versati, dagli euro 120.498,46 invece dovuti al da CP_1 CP_1 Parte_1 per gli arretrati pensionistici”. Con il secondo motivo (pag. 12) impugna il capo della sentenza n. 133/24 del Tribunale di Sondrio in punto spese di lite: ”Rispetto ai quattro motivi di opposizione a precetto formulati da , il Tribunale di Sondrio ne ha accolto, peraltro parzialmente, Parte_1 soltanto uno, il iv ). Si ritiene, pertanto, che sul punto la sentenza possa essere riformata con riferimento al disposto dell'art.92 c.p.c. e che, quindi, la compensazione delle spese sia parziale e rapportata al principio di soccombenza per cui sia tenuta alla rifusione di almeno tre quarti delle spese di lite del Parte_1 grado.” La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto all'udienza del 28/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 133/24 del Tribunale di Sondrio che ha rigettato la prima eccezione sollevata da , per cui ora è Parte_1 incontrovertibile che il titolo esecutivo sia costituito dalla sentenza n. 11/21 del Tribunale di Sondrio.
*Inefficacia e invalidità del precetto per genericità della sentenza (I motivo appello principale) La doglianza coglie nel segno. L'orientamento di legittimità consolidato richiede, ai fini della validità del titolo esecutivo, che la prestazione possa essere quantificata senza la necessità di ricorrere ad un nuovo giudizio per stabilirne l'importo. Un credito è dunque liquido quando il suo ammontare è determinato o facilmente determinabile attraverso un mero calcolo matematico basato su elementi certi contenuti nel titolo stesso o in ogni caso attraverso elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. Cass. SU n. 11066/12). Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica ed esaurisce nel solo documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo ammissibile un'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state ivi trattate e possano intendersi come univocamente definite.” (così Cass. n. 29003/24). Nella fattispecie in esame il Tribunale di Sondrio con la pronuncia n. 11/21 ha così statuito: “dichiara che ha diritto a conseguire la richiesta pensione di Controparte_1 invalidità a carico di con decorrenza dall'1.10.2011 in base ai contributi effettivamente Parte_1 corrisposti e conseguentemente, condanna al pagamento a favore del predetto Parte_1 CP_1 della pensione di invalidità dall'1.10.2011 come sopra determinata, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa fino alla data della presente decisione, previamente detratta la somma dovuta ad per contributi non versati e relative sanzioni…”. Parte_1
Gli elementi necessari per stabilire il quantum debeatur del trattamento pensionistico riconosciuto a all'esito della compensazione Controparte_1
(atecnica) con il controcredito vantato dalla portato dal decreto Pt_1 ingiuntivo n. 15/20 pari alla somma capitale di € 111.447,09, non sono contenuti né nel dispositivo, né nella motivazione della citata sentenza;
né emergono dagli atti allegati, poiché non è dato sapere a quanto ammontino gli arretrati vantati dal professionista e ciò a prescindere dalla asserita non debenza dei ratei relativi agli anni 2015/2020 per il superamento da parte del predetto dei limiti reddituali ex art. 22.4 del Regolamento Generale di Previdenza. Inoltre, risulta dall'oggetto dell'appello incidentale, poi rigettato, che vi era contestazione sull'importo annuo della pensione, avendo CP_1
evidenziato come con lettera del 28/5/21 avesse
[...] Parte_1 quantificato la pensione in € 11.000/12.000 lordi all'anno, anziché in € 17.500,00 lordi, come invece indicato nella precedente lettera del 31/8/18, eccependo che il nuovo importo fosse inferiore al minimo, stabilito all'art. 22.2 della delibera del 25-26 marzo 2010. Non si ricavano, quindi, dal procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo qui opposto dati certi da cui ricavare il credito spettante all'attuale appellato. E come correttamente evidenziato da è assolutamente inconferente – Parte_1 nel senso che non permette di colmare tale lacuna - la successiva determinazione operata dall'ente previdenziale, sia perché trattasi di un evento posteriore alla definizione del citato giudizio, sia perché il conteggio è stato effettuato mediante un programma informatico della sulla base di criteri Pt_1 unilateralmente individuati ed applicati. La sentenza n. 11/21 del Tribunale di Sondrio non è pertanto un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ed è inidonea a legittimare l'esecuzione anche con riferimento all'importo di € 9.051,37. L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale comporta l'assorbimento delle ulteriori censure e del gravame incidentale anche in punto spese. Va invero ricordato che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (così Cass. n. 854/25). Le spese del doppio grado del giudizio - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 aggiornato al D.M. 147/22 in base al valore della controversia (52.001/260.000), stante la assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso ex art.4 comma 1 in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 133/24 del Tribunale di Sondrio, dichiara la inefficacia del precetto notificato a il 20/9/23 anche relativamente Parte_1 alla somma capitale di € 9.051,37. Conferma le restanti statuizioni di merito. Condanna alle spese del primo grado, che si liquidano in € Controparte_1
4.200,00 e del secondo grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani