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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4811/2023 R.G. sul ricorso depositato il 12/10/2023 proposto da (difeso dall'Avv. Sirio Parte_1
Solidoro) nei confronti di Controparte_1
, difeso dai funzionari;
[...] Controparte_2
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio , così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda . Spese compensate per intero.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accertare e dichiarare il diritto ad essere reclutato in ruolo per la classe di concorso A033 per la provincia di , nonché ove occorra per le altre classi di concorso per le quali è inserito Controparte_2 nella Prima Fascia delle GPS di , fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Controparte_2 giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva non come ostacolo all'assunzione in ruolo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
3) disapplicare ove occorre gli atti allegati ed indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
4) condannare la parte pubblica ad emanare ogni atto o provvedimento necessario al fine di permettere l'immissione in ruolo del ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
Parte ricorrente deduceva che:
agiva per la disapplicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per le classi di concorso A033 (Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola secondaria di II grado),
A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica nella scuola secondaria di II grado), A020
1 (Fisica nella scuola secondaria di II grado), A032 (Scienze della geologia e della mineralogia nella scuola secondaria di II grado), A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado), A047 (Scienze Matematiche Applicate nella scuola secondaria di II grado) e A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), come pubblicate dall' sul sito istituzionale (doc. 1). Nonché ove occorra Controparte_3 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (doc.2) e del decreto n. 51/2023 (doc.3);
prestava al momento del ricorso servizio presso l' di Controparte_4
per la classe di concorso A033 (Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola Controparte_2 secondaria di II grado) con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 31/08/2024, docente con titolo conseguito all'estero in Romania, per l'insegnamento nelle seguenti classi di concorso: A033
(Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola secondaria di II grado), A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica nella scuola secondaria di II grado), A020 (Fisica nella scuola secondaria di II grado), A032 (Scienze della geologia e della mineralogia nella scuola secondaria di II grado),
A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado), A047 (Scienze Matematiche Applicate nella scuola secondaria di II grado) e A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado);.
in relazione al predetto titolo, il ricorrente ha già inviato la domanda di riconoscimento, ma senza che il abbia ad oggi provveduto a fornire risposta, con la conseguenza che il Tar del Lazio ha CP_1 dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla parte pubblica ed ha pertanto nominato il Commissario ad acta affinché si esprima sull'istanza del docente.
Parte resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda .
Evidenziava che confermava la legittimità delle operazioni di reclutamento effettuate per l'a.s.
2023/2024 rilevando , peraltro , che l ricorrente non contesta i provvedimenti adottati nell'ambito delle operazioni riferite alla procedura di conferimento incarichi di supplenza e di stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, né peraltro aspetti inerenti la valutazione della domanda inoltrata in
G.P.S. né la sua posizione in graduatoria, ma chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia in quanto ritiene che le norme in questione sia viziate di illegittimità costituzionale.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è rigettato.
2 Parte ricorrente , inserito nelle graduatorie per le supplenze scolastiche GPS prima fascia , con contratto di lavoro fino al 31 agosto 2024 in classe di concorso A033 e titolo conseguito all'estero agisce in giudizio affinché venga riconosciuto che il proprio inserimento con riserva nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di (in avanti GPS), avvenuto in forza del Controparte_2 titolo estero, possa permettere l'assunzione in ruolo senza che la riserva funga da ostacolo, e, d'altro lato, rivendica altresì il fatto che l'art 5 comma 5 del Dl n. 44/2023 conv in l. n. 74/2023 debba estendere l'immissione in ruolo anche ai i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per la materia comune, come l'odierno ricorrente, e non solo per il sostegno.
Lamenta che sulla richiesta di riconoscimento del titolo estero il non aveva ancora accolto CP_1 la domanda restando in silenzio e l'inserimento con riserva sul riconoscimento titolo estero per la assunzione in ruolo nella materia comune era discriminatorio rispetto alla materia del sostegno che invece consente l'assunzione in ruolo a coloro collocati con riserva.
Deduce in particolare la Violazione del principio di non contraddizione – violazione dei principi fondamentali – violazione della direttiva 70/99CE –violazione della direttiva 36/2005 - violazione e/o falsa applicazione del d. lgs n. 59/2017- violazione e/o falsa applicazione della legge 107/2015 - violazione e/o falsa applicazione del d. lgs. n. 297/1994 – d.l. 73/2021 convertito in l. n. 106/2021. art 59 co. 4.
***
Tanto premesso in sostanza il ricorrente contesta una legge dello Stato che differenzia il trattamento nell'assunzione in ruolo docenti nell'ipotesi di titolo estero ancora sottoposto a valutazione di convalida differenziando la disciplina tra il sostegno e la materia comune .
In particolare chiede sollevarsi questione di costituzione incidentale per l'art. 5 comma 5 del Dl n.
44/2023 conv in l. n. 74/2023 a suo dire in contrasto non soltanto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di buon andamento ex art. 97 Cost., ma anche con la direttiva comunitaria 70/99CE, la quale scaturisce dall'esigenza di eliminare qualunque discriminazione tra docenti che svolgono la medesima mansione.
****
Ad avviso del decidente tuttavia si censura una tipica discrezionalità del legislatore di programmare e disciplinare le assunzioni in ruolo . La scelta dei titoli per assumere in ruolo non è fissata dalla
Costituzione per cui il legislatore può assumere, secondo la propria discrezionalità , le modalità e requisiti di accesso al pubblico impiego.
3 La normativa eurounitaria non impone al legislatore nazionale l'equiparazione delle modalità di assunzione tra sostegno e ordinario .
La questione di costituzionalità rispetto all'art 5 comma 5 del d.l. 44/23 conv. dalla legge 74/2023 è posta per violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., di buon andamento ex art. 97
Cost. e della direttiva comunitaria 70/99CE che stabilisce i requisiti minimi in materia di lavoro
a tempo determinato, al fine di garantire la parità di trattamento dei lavoratori e impedire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro di tipo analogo.
Rispetto alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale è regola che questa deve necessariamente passare attraverso un vaglio stringente delle argomentazioni poste a sostegno della stessa sotto il profilo della non manifesta infondatezza e della decisività.
Rispetto al primo profilo il tenore della norma riportata all'art. 5 comma 5 del d.l. 44/23 individua chiaramente il range temporale e i soggetti a cui si applica:
“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2023”.
Si tratta chiaramente di una normativa che è stata introdotta innanzi a circostanze di necessità e urgenza che hanno reso necessario la sua adozione tramite decreto legge da parte del Governo al fine di ricoprire i posti di sostegno vacanti disponibili per far fronte all'esigenza di dare maggior supporto a coloro che per deficit cognitivi hanno difficoltà nell'apprendimento. Quindi, si tratta di una disposizione speciale che non mira a dettare regole generali in materia di accesso all'insegnamento, quanto piuttosto è qualificabile come una normativa settoriale applicabile per il periodo scolastico
2023/2024 e solo nei confronti degli insegnanti abilitati al sostegno o a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento al sostegno entro il 30 giugno 2023, nel pieno rispetto della discrezionalità del legislatore.
Detto ciò, il ricorrente appartiene alla categoria degli insegnanti in materie comuni e rileva che, a causa di una presunta disparità di trattamento tra docenti di sostegno e docenti in materie comuni, gli
è preclusa l'immissione in ruolo che gli permetterebbe di coprire il fabbisogno del personale docente,
4 come diversamente accade per i docenti di sostegno, i quali sono assunti su cattedre libere allo scopo di evitare il consolidamento del precariato scolastico. Pertanto, si duole del fatto che se tale schema normativo vale per i docenti di sostegno, non è dato comprendere perché non possa valere per chi insegna la materia comune.
La figura dei docenti di sostegno si differenzia da quella dei docenti di materie comuni per gli ambiti e finalità della loro azione .
I docenti di sostegno( dlgs n. 66 del 1917 ) hanno funzione di rendere possibile l'apprendimento degli alunni con difficoltà cognitive, ovvero di valutare le caratteristiche, le abilità e difficoltà degli allievi con disabilità o disturbi, stabilire un piano educativo individuale con obiettivi e programmi didattici, preparare lezioni, attività e materiale per il sostegno scolastico, utilizzare strategie e modalità di insegnamento adeguate alle caratteristiche degli alunni e verificare il livello di apprendimento degli studenti.
Di conseguenza è da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta in questi termini, in quanto non è ravvisabile alcuna lesione del principio di uguaglianza e del principio del buon andamento, atteso che la norma ex art. 5 comma 5 del dlg 44/23 costituisce norma settoriale e non generale e la sua ratio è ravvisabile nella necessità di ricoprire i posti disponibili per gli insegnanti di sostegno e non in generale i posti vacanti per insegnanti delle diverse categorie.
Apprezzamento differenziato dell'urgenza di coprire i posti in un settore rispetto ad altro che non appare svolto con illogicità o irragionevolezza da parte del legislatore .
La manifesta infondatezza della questione esime dal vaglio di decisività della questione.
In merito alla questione posta da parte ricorrente di raffronto con l'ordinamento eurounitario
,dovrebbe intendersi in termini di contrasto tra la norma nazionale riportata all'art 5 comma 5 del dlg
44/23 e le norme comunitaria dettate dalla direttiva 70/99CE.
Bisogna considerare che parte ricorrente non individua in maniera puntuale i termini del contrasto tra normativa nazionale e normativa comunitaria, ma sul punto giova precisare che la direttiva comunitaria stabilisce i requisiti minimi in materia di lavoro a tempo determinato da raggiungere per lo Stato Italiano, al fine di garantire la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e impedire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e che è stata recepita in Italia tramite il dlgs 368 del 2001, poi abrogato e la relativa normativa è confluita nel dlgs 81/2015. Quindi la
5 normativa comunitaria tratta il tema dei contratti a tempo determinato individuando stringenti limiti alla loro adozione e assicurando una parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Non si comprende che termini può porsi il contrasto, dato che la normativa italiana qui è settoriale, riguarda l'accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quella comunitaria dispone in generale sull'assunzione dei lavoratori a tempo determinato nella P.A..
In ultimo deve ritenersi inconferente il precedente del Tribunale di Pavia( sent n. 271 /2024) depositato dalla parte ricorrente . Come risulta dalla detta sentenza , in quel caso il docente è di sostegno e il diritto riconosciuto è < a partecipare con riserva al piano di assunzioni secondo le disposizioni della L. n. 15/2022 in relazione alle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Sostegno di Prima Fascia, > situazione ben diversa dal ricorrente che invece è collocato all'interno del settore di docenza di tipo comune .
In definitiva risultando che l'adozione degli atti da parte del , risponde alle regole poste CP_1 dalla legge che non appare in contrasto con i principi della Costituzione italiana né della normativa eurounitaria , la domanda va rigettata .
Spese del giudizio compensate per intero in ragione della complessità e novità della questione .
Reggio Calabria 3.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4811/2023 R.G. sul ricorso depositato il 12/10/2023 proposto da (difeso dall'Avv. Sirio Parte_1
Solidoro) nei confronti di Controparte_1
, difeso dai funzionari;
[...] Controparte_2
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio , così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda . Spese compensate per intero.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) accertare e dichiarare il diritto ad essere reclutato in ruolo per la classe di concorso A033 per la provincia di , nonché ove occorra per le altre classi di concorso per le quali è inserito Controparte_2 nella Prima Fascia delle GPS di , fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Controparte_2 giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva non come ostacolo all'assunzione in ruolo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
3) disapplicare ove occorre gli atti allegati ed indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
4) condannare la parte pubblica ad emanare ogni atto o provvedimento necessario al fine di permettere l'immissione in ruolo del ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
Parte ricorrente deduceva che:
agiva per la disapplicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per le classi di concorso A033 (Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola secondaria di II grado),
A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica nella scuola secondaria di II grado), A020
1 (Fisica nella scuola secondaria di II grado), A032 (Scienze della geologia e della mineralogia nella scuola secondaria di II grado), A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado), A047 (Scienze Matematiche Applicate nella scuola secondaria di II grado) e A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), come pubblicate dall' sul sito istituzionale (doc. 1). Nonché ove occorra Controparte_3 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (doc.2) e del decreto n. 51/2023 (doc.3);
prestava al momento del ricorso servizio presso l' di Controparte_4
per la classe di concorso A033 (Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola Controparte_2 secondaria di II grado) con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 31/08/2024, docente con titolo conseguito all'estero in Romania, per l'insegnamento nelle seguenti classi di concorso: A033
(Scienze e Tecnologie Aeronautiche nella scuola secondaria di II grado), A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica nella scuola secondaria di II grado), A020 (Fisica nella scuola secondaria di II grado), A032 (Scienze della geologia e della mineralogia nella scuola secondaria di II grado),
A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado), A047 (Scienze Matematiche Applicate nella scuola secondaria di II grado) e A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado);.
in relazione al predetto titolo, il ricorrente ha già inviato la domanda di riconoscimento, ma senza che il abbia ad oggi provveduto a fornire risposta, con la conseguenza che il Tar del Lazio ha CP_1 dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla parte pubblica ed ha pertanto nominato il Commissario ad acta affinché si esprima sull'istanza del docente.
Parte resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda .
Evidenziava che confermava la legittimità delle operazioni di reclutamento effettuate per l'a.s.
2023/2024 rilevando , peraltro , che l ricorrente non contesta i provvedimenti adottati nell'ambito delle operazioni riferite alla procedura di conferimento incarichi di supplenza e di stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, né peraltro aspetti inerenti la valutazione della domanda inoltrata in
G.P.S. né la sua posizione in graduatoria, ma chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia in quanto ritiene che le norme in questione sia viziate di illegittimità costituzionale.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è rigettato.
2 Parte ricorrente , inserito nelle graduatorie per le supplenze scolastiche GPS prima fascia , con contratto di lavoro fino al 31 agosto 2024 in classe di concorso A033 e titolo conseguito all'estero agisce in giudizio affinché venga riconosciuto che il proprio inserimento con riserva nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di (in avanti GPS), avvenuto in forza del Controparte_2 titolo estero, possa permettere l'assunzione in ruolo senza che la riserva funga da ostacolo, e, d'altro lato, rivendica altresì il fatto che l'art 5 comma 5 del Dl n. 44/2023 conv in l. n. 74/2023 debba estendere l'immissione in ruolo anche ai i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per la materia comune, come l'odierno ricorrente, e non solo per il sostegno.
Lamenta che sulla richiesta di riconoscimento del titolo estero il non aveva ancora accolto CP_1 la domanda restando in silenzio e l'inserimento con riserva sul riconoscimento titolo estero per la assunzione in ruolo nella materia comune era discriminatorio rispetto alla materia del sostegno che invece consente l'assunzione in ruolo a coloro collocati con riserva.
Deduce in particolare la Violazione del principio di non contraddizione – violazione dei principi fondamentali – violazione della direttiva 70/99CE –violazione della direttiva 36/2005 - violazione e/o falsa applicazione del d. lgs n. 59/2017- violazione e/o falsa applicazione della legge 107/2015 - violazione e/o falsa applicazione del d. lgs. n. 297/1994 – d.l. 73/2021 convertito in l. n. 106/2021. art 59 co. 4.
***
Tanto premesso in sostanza il ricorrente contesta una legge dello Stato che differenzia il trattamento nell'assunzione in ruolo docenti nell'ipotesi di titolo estero ancora sottoposto a valutazione di convalida differenziando la disciplina tra il sostegno e la materia comune .
In particolare chiede sollevarsi questione di costituzione incidentale per l'art. 5 comma 5 del Dl n.
44/2023 conv in l. n. 74/2023 a suo dire in contrasto non soltanto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di buon andamento ex art. 97 Cost., ma anche con la direttiva comunitaria 70/99CE, la quale scaturisce dall'esigenza di eliminare qualunque discriminazione tra docenti che svolgono la medesima mansione.
****
Ad avviso del decidente tuttavia si censura una tipica discrezionalità del legislatore di programmare e disciplinare le assunzioni in ruolo . La scelta dei titoli per assumere in ruolo non è fissata dalla
Costituzione per cui il legislatore può assumere, secondo la propria discrezionalità , le modalità e requisiti di accesso al pubblico impiego.
3 La normativa eurounitaria non impone al legislatore nazionale l'equiparazione delle modalità di assunzione tra sostegno e ordinario .
La questione di costituzionalità rispetto all'art 5 comma 5 del d.l. 44/23 conv. dalla legge 74/2023 è posta per violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., di buon andamento ex art. 97
Cost. e della direttiva comunitaria 70/99CE che stabilisce i requisiti minimi in materia di lavoro
a tempo determinato, al fine di garantire la parità di trattamento dei lavoratori e impedire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro di tipo analogo.
Rispetto alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale è regola che questa deve necessariamente passare attraverso un vaglio stringente delle argomentazioni poste a sostegno della stessa sotto il profilo della non manifesta infondatezza e della decisività.
Rispetto al primo profilo il tenore della norma riportata all'art. 5 comma 5 del d.l. 44/23 individua chiaramente il range temporale e i soggetti a cui si applica:
“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2023”.
Si tratta chiaramente di una normativa che è stata introdotta innanzi a circostanze di necessità e urgenza che hanno reso necessario la sua adozione tramite decreto legge da parte del Governo al fine di ricoprire i posti di sostegno vacanti disponibili per far fronte all'esigenza di dare maggior supporto a coloro che per deficit cognitivi hanno difficoltà nell'apprendimento. Quindi, si tratta di una disposizione speciale che non mira a dettare regole generali in materia di accesso all'insegnamento, quanto piuttosto è qualificabile come una normativa settoriale applicabile per il periodo scolastico
2023/2024 e solo nei confronti degli insegnanti abilitati al sostegno o a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento al sostegno entro il 30 giugno 2023, nel pieno rispetto della discrezionalità del legislatore.
Detto ciò, il ricorrente appartiene alla categoria degli insegnanti in materie comuni e rileva che, a causa di una presunta disparità di trattamento tra docenti di sostegno e docenti in materie comuni, gli
è preclusa l'immissione in ruolo che gli permetterebbe di coprire il fabbisogno del personale docente,
4 come diversamente accade per i docenti di sostegno, i quali sono assunti su cattedre libere allo scopo di evitare il consolidamento del precariato scolastico. Pertanto, si duole del fatto che se tale schema normativo vale per i docenti di sostegno, non è dato comprendere perché non possa valere per chi insegna la materia comune.
La figura dei docenti di sostegno si differenzia da quella dei docenti di materie comuni per gli ambiti e finalità della loro azione .
I docenti di sostegno( dlgs n. 66 del 1917 ) hanno funzione di rendere possibile l'apprendimento degli alunni con difficoltà cognitive, ovvero di valutare le caratteristiche, le abilità e difficoltà degli allievi con disabilità o disturbi, stabilire un piano educativo individuale con obiettivi e programmi didattici, preparare lezioni, attività e materiale per il sostegno scolastico, utilizzare strategie e modalità di insegnamento adeguate alle caratteristiche degli alunni e verificare il livello di apprendimento degli studenti.
Di conseguenza è da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta in questi termini, in quanto non è ravvisabile alcuna lesione del principio di uguaglianza e del principio del buon andamento, atteso che la norma ex art. 5 comma 5 del dlg 44/23 costituisce norma settoriale e non generale e la sua ratio è ravvisabile nella necessità di ricoprire i posti disponibili per gli insegnanti di sostegno e non in generale i posti vacanti per insegnanti delle diverse categorie.
Apprezzamento differenziato dell'urgenza di coprire i posti in un settore rispetto ad altro che non appare svolto con illogicità o irragionevolezza da parte del legislatore .
La manifesta infondatezza della questione esime dal vaglio di decisività della questione.
In merito alla questione posta da parte ricorrente di raffronto con l'ordinamento eurounitario
,dovrebbe intendersi in termini di contrasto tra la norma nazionale riportata all'art 5 comma 5 del dlg
44/23 e le norme comunitaria dettate dalla direttiva 70/99CE.
Bisogna considerare che parte ricorrente non individua in maniera puntuale i termini del contrasto tra normativa nazionale e normativa comunitaria, ma sul punto giova precisare che la direttiva comunitaria stabilisce i requisiti minimi in materia di lavoro a tempo determinato da raggiungere per lo Stato Italiano, al fine di garantire la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e impedire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e che è stata recepita in Italia tramite il dlgs 368 del 2001, poi abrogato e la relativa normativa è confluita nel dlgs 81/2015. Quindi la
5 normativa comunitaria tratta il tema dei contratti a tempo determinato individuando stringenti limiti alla loro adozione e assicurando una parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Non si comprende che termini può porsi il contrasto, dato che la normativa italiana qui è settoriale, riguarda l'accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quella comunitaria dispone in generale sull'assunzione dei lavoratori a tempo determinato nella P.A..
In ultimo deve ritenersi inconferente il precedente del Tribunale di Pavia( sent n. 271 /2024) depositato dalla parte ricorrente . Come risulta dalla detta sentenza , in quel caso il docente è di sostegno e il diritto riconosciuto è < a partecipare con riserva al piano di assunzioni secondo le disposizioni della L. n. 15/2022 in relazione alle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Sostegno di Prima Fascia, > situazione ben diversa dal ricorrente che invece è collocato all'interno del settore di docenza di tipo comune .
In definitiva risultando che l'adozione degli atti da parte del , risponde alle regole poste CP_1 dalla legge che non appare in contrasto con i principi della Costituzione italiana né della normativa eurounitaria , la domanda va rigettata .
Spese del giudizio compensate per intero in ragione della complessità e novità della questione .
Reggio Calabria 3.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6