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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1291, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 2671/2023, pubblicata in data 30/06/2023, del Tribunale di Bari in composizione monocratica, TRA
elettivamente domiciliata in Sammichele di Bari alla via Parte_1 della Resistenza n. 69 presso lo studio dell'avv. , da cui è Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello,
– appellante / appellata incidentale– E
elettivamente domiciliato in Bari alla via F. S. Abbrescia Controparte_1 n. 83/B presso l'avv. Antonio Leonardo Deramo, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ,
– appellato / appellante incidentale – Con provvedimento in data 15/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 2671/2023, pubblicata in data 30/0 6/2023, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando , nel procedimento n. 13758/2021 R.G. Trib., sulla domanda proposta da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 26/10/2021, nei confronti di Controparte_1
[l'attrice, premesso di essere proprietaria di un fabbricato sito in Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 63 (individuato in catasto al fg. 6, part. 495), che il convenuto (proprietario del fabbricato confinante sito in Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 65, individuato in catasto al fg. 6, p.lla 258) nel 2020 aveva realizzato un bagno nel proprio vano sottoscala addossando al muro di confine il lavabo, il bidet e il water ed incassando la cassetta di scarico nel detto muro di confine , che dunque le tubazioni erano state posizionate in violazione delle distanze previste dall'art. 889 c.c. (provocando “scrosci d'acqua soprattutto nelle ore notturne”), tutto ciò premesso, aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni : A) accertare e dichiarare che tutte le tubazioni , di acque pure e di acque luride , nel bagno del convenuto erano state collocate nel muro di confine e quindi in violazione di quanto previsto dall'art. 889 c.c.; B) condannare il convenuto alla rimozione delle tubazioni
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dal muro confinante;
C) condannare il convenuto alla rifusione delle spese processuali. Il convenuto, costituitosi in giudizio, si era opposto all'accoglimento della domanda, eccependo l'usucapione ventennale della servitù avente ad oggetto il mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore a quella stabilit a dalla legge (in quanto il bagno in questione era stato allocato nella sua attuale posizione sin dal 1959, contestualmente all'edificazione dell'immobile di lui convenuto, ossia quando il confinante f abbricato di proprietà dell'attrice, realizzato tra il 1982 ed il 1987, ancora non esisteva) e d in ogni caso deducendo l'infondatezza della domanda alla luce dell'interpretazione dell'art. 889 c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ( poiché trattavasi di impianti essenziali ad un'adeguata vivibilità dell'appartamento, secondo moderni criteri di abitabilità, che non comportavano un reale pregiudizio per l'attrice)], così provvedeva: 1) rigettava la domanda;
2) condannava l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle processuali, che liquidava in €. 1.900,00, tutti per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) poneva gli oneri peritali, come liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice, con conseguente restituzione al convenuto di quanto eventualmente anticipato a tale titolo. A sostegno della decisione il Giudice di prim o grado osservava (pagg. 3 e ss.): «IV. … la domanda fondata sul disposto dell'art. 889 c.c. non può essere accolta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. Osserva il Tribunale che dagli esiti dell'esperita c.t.u., a cura dell'Ing. CP_2
, è emerso tra l'altro che: a) gli immobili delle parti sono adiacenti e
[...] confinanti;
b) l'immobile del convenuto comprende attualmente 2 vani bagno e che quello oggetto di valutazione, posto nel sottoscala in confine con l'appartamento di parte attrice “è riportato sul progetto dell'abitazione, presentato al Comune competente nel lontano 1959” (v. pag. 5 c.t.u., e relativi allegati n. 3, 4 e 5); c) le tubazioni per cui è causa sono poste a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 889 cod. civ.; d) l'immobile dell'attrice, in confine
“con il bagno oggetto di valutazione” è stato edificato “successivamente a quello del convenuto”; tale circostanza, oltre ad essere stata riferita dalle stesse parti al consulente officiato nel corso delle operazioni peritali, non è nemmeno contestata ed è dunque imposta al giudice come fatto pacifico. L'art. 889, 1° co., prescrive la distanza di due metri dal confine per l 'apertura di «pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime». Il 2 ° co., invece, impone la distanza di un metro dal confine per «tubi d'acqua pura o lurida» e per «quelli di gas e simili e loro diramazioni». Le opere in questione sono infatti ritenute potenzialmente dannose, perché idonee a produrre infiltrazioni, di liquidi o di gas nel fondo del vicino. Orbene, se è vero che l'ubicazione di tali opere ad una distanza minore rispetto a quella prevista dalla legge, se protratta per oltre venti1, può dar luogo all'acquisto per usucapione del diritto di servitù a mantenerle (come preteso dal convenuto), è anche vero che qualora si tratti di tubi posti all'interno di muri e quindi non visibili, tale modo di acquisto non può essere invocato a mente dell'art. 1061 c.c., trattandosi all'evidenza di servitù non apparente. Tuttavia, è noto che il sistema delle distanze opera nel codice civile attraverso il così detto principio o diritto di “prevenzione”, che esprime la facoltà di scelta, riconosciuta al primo edificante di costruire sul confine. Il principio, frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è stato desunto dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 cod. civ., in
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base al quale nell'ipotesi di due fondi contigui, chi dei due proprietari costruisca per primo determina quelle che possono essere le alternative ancora aperte all'altro proprietario. In altri termini il principio della prevenzione ha lo scopo di regolare armonicamente i rapporti tra le costruzioni che insistono su fondi contigui ed imporre a colui che costruisce dopo, di adeguarsi alle scelte del vicino che ha costruito per primo sul c onfine, ponendolo di fronte all'alternativa di costruire in aderenza, imponendo la comunione forzosa del muro di confine allo scopo di fabbricarvi contro, o di arretrare in modo da assicurare il distacco previsto dalla legge o dal regolamento edilizio. All a luce di tale principio, in tema di distanze tra costruzioni realizzate su fondi finitimi, incombe sulla parte che chiede l'arretramento provare di aver edificato per primo, così da imporre al prevenuto il rispetto delle distanze (cfr. Cass. Civ. n. 11899/2002; Cass. Civ. n. 6058/1982). Nel caso di specie, per converso, è stata raggiunta la prova che è il convenuto ad aver edificato per primo sul confine, così da consentire al proprietario che ha costruito per secondo (l'attrice prevenuta) di costruire o nel rispetto della distanza minima dal confine imposta dalla legge, oppure in aderenza o appoggio (come è accaduto nella specie) ma senza che questa possa pretendere, ovviamente, il rispetto delle distanze da parte del vic ino preveniente. In definitiva, avendo il costruttore dell'immobile attoreo optato per l'edificazione in aderenza alla costruzione preesistente, essa attrice non può imporre il rispetto delle distanze da parte del convenuto che ha edificato per primo, con conseguente rigetto della domanda. V. Le spese di giudizio nonché le spese di C.T.U. seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate nella misura indicat a in dispositivo, in assenza di nota specifica, secondo la vigente tariffa come aggiornata dal d.m. n. 147/2022 (complessità bassa) avuto riguardo alla natura della controversia ed al relativo valore, posto che la risoluzione della presente controversia non ha comportato l'esame di complesse questioni giuridiche.». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. con atto di citazione notificato in data 19/ 10/2023, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di avverso la predetta Controparte_1 sentenza, chiedendo a questa Corte di voler , in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) accogliere la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, condannare il convenuto alla rifusione delle spese processuali e porre a carico del convenuto gli oneri peritali;
2) condannare l'appellato alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado. I.B.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, si costituiva in giudizio, in via Controparte_1 preliminare eccependo l'inammissibilità dell'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito deducendo l'infondatezza dell'appello principale e proponendo appello incidentale. Pertanto, chiedeva a questa Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello principale;
b) in linea gradata e nel merito, rigettare l'appello principale, occorrendo previo accoglimento dell'appello incidentale e della correlativa eccezione di usucapione, con conseguente accertamento del diritto di lui appellante incidentale di mantenere il bagno e le tubazioni de quibus nell'attuale posizione e conformazione nonché con ogni conseguente statuizione di legge;
c) condannare l'appellante alla rifusione di spese e competenze del giudizio di secondo grado .
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I.B.
3. Con provvedimento in data 15/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LE QU EST IONI PREL IM IN ARI. II.A.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. II.A.
1.a. L'appellato, con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. II.A.
1.b. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte2, non è fondata. II.A.
1.c. L'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte – come nel caso in esame – successivamente al 28/02/20233] recita: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata .» {del tutto analogamente, l'art. 434 c.p.c. [nel testo novel lato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20234], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve
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indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»}. II.A.
1.d. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”5. II.A.
1.e. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma appl icabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata6. II.A.
1.f. Ciò posto, la Corte osserva che nell'atto di appello, Parte_1 ha esposto con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità dell'appello è quello concernente il merito, ossia la verifica della fondatezza o infondatezza delle argomentazioni formulate con l'impugnazione). II.A.
1.g. L'eccezione in esame, pertanto, va disattesa. II.A.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c.
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II.A.
2.a. L'appellato, con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. II.A.
2.b. L'art. 348 bis c.p.c. [inserito dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012) e novellato dall'art. 3 comma 26° lett. h) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20237] recita: «Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis. Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.». L'art. 350 comma 3° c.p.c. [nel testo da ultimo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. g) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20238] prevede che «Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.». L'art. 350 bis c.p.c. [inserito dall'art. 3 comma 26° lett. h) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20239] dispone, al comma 1°, che «Nei casi di cui agli articoli 348 -bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.». II.A.
2.c. Orbene, così ricostruito il quadro normativo, la Corte osserva: i) che l'art. 348 bis c.p.c. non prevede una causa di inammissibilità dell'impugnazione, ma si limita a consentire al Giudice l'utilizzo del modulo decisionale di cui all'art. 350 bis c.p.c. (in luogo del modulo decisionale ordinario) allorquando l'impugnazione risulti inammissibile o manifestamente infondata;
ii) che l'appellato, con la comparsa di costituzione e risposta, ha proposto anche appello incidentale, il che già ex se rendeva inaccoglibile, per intrinseca contraddittorietà, l'eccezione qui in esame (difatti l'art. 348 bis comma 2° c.p.c. consente di provvedere ai sensi dell'art. 348 bis comma 1° c.p.c. soltanto se sia inammissibile o manifestamente infondata non solo l'impugnazione principale, ma anche quella incidentale); iii) che questa Corte ha comunque disposto la discussione orale della causa (cioè ha adottato il modulo decisionale di cui all'art. 350 bis c.p.c.), sebbene ai sensi non del comb. disp. artt. 348 bis, 350 comma 3° periodo primo e
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350 bis c.p.c. (norme invocate dall'eccipiente), bensì del comb. disp. artt. 350 comma 3° periodo secondo e 350 bis c.p.c. (v. ordinanze collegiali in date 20/02/2024 e 15/04/2025 , la pronuncia delle quali ha ictu oculi determinato, proprio per la ragione testé esposta, il venir meno dell'interesse dell'appellato all'eccezione de qua, quantunque 'tralatiziamente' riproposta dalla parte eccipiente anche con le difese scritte conclusive). II.A.
2.d. Anche l'eccezione qui in esame, pertanto, va disattesa. II.B. L'APPELL O PRIN CIPALE. II.B.
1. a sostegno dell'appello, ha enunciato un unico motivo Parte_1 (“Violazione e falsa applicazione del principio della prevenzione di cui agli artt. 873, 874, 875 ed 877 in riferimento all'art. 889 c.c.”), deducendo: che il Giudice di primo grado condivise la relazione e le conclusioni del c.t.u. (che aveva accertato la lamentata violazione dell'art. 889 c.c.), ma rigettò, in applicazione del principio o diritto di “prevenzione” (il quale, frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, era stato desunto dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c.), la domanda proposta da lei attrice, affermando che il convenuto aveva edificato per primo sul confine, sicché ella attrice, avendo successivamente costruito in aderenza alla preesistente costruzione del convenuto, non poteva imporre a quest'ultimo il rispetto delle distanze;
che l'affermazione del Giudice di primo grado era errata, poiché il principio di prevenzione non si applicava all'art. 889 c.c. II.B.
2. Il motivo è fondato. II.B.
2.a. L'art. 889 c.c. recita: «Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina
o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette . Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali .». La Corte suprema (al cui insegnamento, pienamente condivis o da questa Corte, si intende dare continuità) ha chiarito:
♠ che “In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d 'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria.”10;
♠ che “La convenzione con cui il proprietario del fondo autorizza il vicino confinante ad eseguire le opere previste dall 'art. 889 cod. civ. a distanza inferiore a quella prescritta da tale norma, deve ritenersi consentita essendo tale normativa dettata a tutela di interessi privati e non anche a salvaguardare l'interesse pubblico;
tuttavia detta convenzione deve essere redatta in forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 4 cod. civ.), dando luogo alla costituzione di una vera e propria servitù prediale a carico del fondo che viene a subire la menomazione di carattere reale e a vantaggio dello
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altro fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio …”11;
♠ che “A differenza della disciplina dettata dall 'art. 573 del codice civile del 1865, il quale stabiliva per l 'impianto di tubi il rispetto delle distanze solo se sul confine esisteva un muro comune od altrui e, conseguentemente, non prevedeva un obbligo di distanza nel caso in cui sul confine esistesse un muro di proprietà esclusiva del proprietario dei tubi, l 'art. 889 del codice civile vigente impone il rispetto della distanza anche se sul confine vi sia un muro di proprietà esclusiva di chi appone le tub azioni.”12 e persino “se sul confine non insista alcuna costruzione ”13 o se il confine sia “non … con un altro fondo privato, ma con una pubblica via ”14. II.B.
2.b. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
♣ che risulta inoppugnabilmente accertat o dal c.t.u., ing. , che Controparte_2 le tubazioni dell'impianto idrico/fognario a servizio delle utenze sanitarie (vaso, bidet, lavabo, doccia) e del termoarredo presenti nel bagno dell'unità immobiliare dell'appellato oggetto di valutazione (fotografie nn. 3, 5, 6, 7)
“sono installate in parte all 'interno della parete ed in parte a pavimento ad una distanza quindi variabile rispetto alla parete di confine con la proprietà dell'attrice signora e comunque certamente in ogni caso Parte_1 INFERIORE rispetto a quella minima prevista dall 'art. 889 del codice civile che prevede una distanza di almeno 1.00 m.”15;
♣ che tra le parti non risulta mai stipulata per iscritto alcuna convenzione che autorizzasse l'appellato a posizionare le predette tubazioni a servizio dei sanitari e del termoarredo a distanza inferiore a quella minima prevista dall'art. 889 comma 2° c.c. (“almeno un metro dal confine”);
♣ che il fatto che le distanze previste dall 'art. 889 c.c. debbano essere osservate 'in ogni caso' – a prescindere, cioè, dalla circostanza che sul confine esista un muro (comune, altrui o di proprietà esclusiva di chi appone le tubazioni) e/o dalla circostanza che sul confine non insista alcuna costruzione e/o addirittura il confine sia con una pubblica via e non con un altro fondo privato (v. sopra) – comporta, inevitabilmente, l'inapplicabilità
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del “principio di prevenzione” (a tal riguardo appare significativo che non risulti essere stata mai affermata dalla giurisprudenza di legittimità , né sostenuta dalla dottrina, l'applicabilità del principio di prevenzione in materia di distanze ex art. 889 c.c.), sul quale il Giudice di primo grado, pur prendendo atto dell'accertata violazione dell 'art. 889 comma 2° c.c., fondò il rigetto della domanda proposta dalla (in particolare Parte_1 affermando che, avendo costei costruito successivamente in aderenza alla preesistente costruzione del , i danti causa del e lo CP_1 CP_1 stesso avrebbero acquisito il diritto di mantenere le tubazioni CP_1 nell'attuale posizione, ossia a distanza inferiore a quella minima prevista dall'art. 889 comma 2° c.c. ). A quanto sopra esposto consegue che erroneamente il Giudice di prime cure rigettò la domanda della in forza del principio di prevenzione. Parte_1 II.B.
2.c. Né ostava all'accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1 (che riguardava, come può evincersi dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, “tutte” le tubazioni di acque pure e luride presenti nel bagno de quo, quindi anche le tubazioni a servizio di doccia e termoarredo, quantunque non esplicitamente menzionati) l'assunto del secondo cui CP_1
“La giurisprudenza sia di legittimità sia di merito ha operato una interpretazione evolutiva dell'art. 889 cod. civ. ed ha, così, precisato che la disposizione non opera nel caso di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene (in tal senso, Cass. n. 17549 del 28.6.2019)”16, per la semplice ragione che la pronuncia menzionata dal ( a cui possono CP_1 aggiungersene, per vero, altre conformi) riguarda gli edifici in condominio, nei quali la distanza minima prevista dall'art. 889 comma 2° c.c. può essere derogat a per l'incompatibilità del rispetto di detta distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini17 (allorquando, come detto, si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene18), situazione di certo non ravvisabile nel caso qui in esame, posto che gli immobili delle parti, come chiarito anche dal c.t.u. all'esito dell'espletamento dei necessari sopralluoghi e delle opportune verifiche, sono semplicemente confinanti/adiacenti e non costituiscono un
CP_3
II.B.
3. In definitiva, il Giudice di prime cure, una volta affermata l'infondatezza dell'eccezione di usucapione formulata dal convenuto (sulla quale si tornerà più oltre, avendo il convenuto riproposto tale eccezione con l'appello incidentale) ed accertata l'inosservanza della distanza stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c., avrebbe dovuto semplicemente accogliere la domanda proposta dall'attrice,
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anziché rigettarla sulla base di un principio (prevenzione) non applicabile nel caso in esame con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 889 c.c. II.C. L'APPELL O INC IDEN TALE. II.C.1. con la comparsa di costituzione e risposta con Controparte_1 appello incidentale depositata in data 18/01/2024, ha riproposto l'eccezione di usucapione rigettata dal Giudice di primo grado . A sostegno dell'impugnazione incidentale (il cui eventuale accoglimento renderebbe, con tutta evidenza, inaccoglibile la domanda riproposta dalla con l'appello principale, sia pure per ragione diversa da quell a Parte_1 affermata dal Giudice di prime cure) , il ha dedotto: che il Giudice di CP_1 primo grado fondò il rigetto dell'eccezione di usucapione (avente per oggetto la servitù di tenere il bagno de quo e le relative tubazioni infisse nel muro di confine, nell'attuale posizione e a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile) sull'erroneo presupposto che la servitù in esame fosse “non apparente” e, quindi, non usucapibile, ex art. 1061 c.c.; che il Giudice di primo grado confuse la “visibilità” di un'opera con il concetto giuridico di “apparenza”; che la giurisprudenza aveva da tempo chiarito che il requisito dell'apparenza, necessario per potersi configurare l'acquisto per usucapion e ai sensi dell'art. 1061 c.c., doveva consistere nella presenza di segni visibili di opere permanenti che rivelassero l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass., n. 11834/2021; Cass., n. 25355/2017; Cass., n. 7004/2017; Trib. Napoli-Nord, n. 3618/2022); che, quindi, non rilevava la visibilità dell'opera nel suo complesso, ma doveva essere manifesta la sua funzionalità rispetto al vantaggio del fondo dominante, sicché era necessario un quid pluris rispetto alla semplice visibilità che dimostrasse la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù ; che le opere, soprattutto se trattavasi di tubazioni (come nel caso in esame), non dovevano necessariamente essere “a vista” – non essendo nemmeno indispensabile che il proprietario del fondo asservito fosse a conoscenza dell'esistenza dei tubi interrati – essendo sufficiente la loro obiettiva ed inequivoca destinazione a servire altro fondo (Cass., n. 14292/2017); che la vicenda esaminata in detta pronuncia (la Corte suprema aveva ritenuto la natura apparente di una servitù di tubatura idrica collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che fungeva da fondo servente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo in occasione dello svolgimento di lavori edili) era sovrapponibile al caso de quo, posto che nel 1998, nel corso di alcuni lavori di scavo ed ampliamento del proprio immobile, la ditta incaricata dalla aveva danneggiato proprio le tubazioni che Parte_1 egli aveva posto nel muro a servizio del bagno, tubazioni che erano CP_1 state riparate a cura e spese della stessa [la quale aveva ammesso Parte_1 tale circostanza con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., ove si leggeva:
“Ad onor del vero si deve riconoscere che allorquando la sig.ra Parte_1 eseguì i lavori di ampliamento del proprio fabbricato (demolizione scala esterna, scavo di cantina e realizzazione di scala interna) in aderenza al fabbricato confinante del Sig. venne scoperta l'esistenza di un tubo in Controparte_1 ferro zincato di acqua potabile che correva nella proprietà ma a Parte_1 servizio del fabbricato Detta tubazione serve ad approvvigionare di CP_1 acqua potabile il WC del sig. esistente nei vani di ampliamento del suo CP_1 fabbricato, confinante con le aree esterne dell'attrice Detto tubo Controparte_4 venne agganciato dalla benna demolitrice a metà del vano scala del vano cantina.”]; che, in definitiva, nella fattispecie vi era la presenza inequivoca di una servitù “continua” (poiché esercitata in modo continuato) ed “apparente” (per
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la presenza di stabili opere di conduzione dell'acqua), dunque pacificamente usucapibile;
che i presupposti dell'usucapione sussistevano, poiché i genitori di lui appellante incidentale avevano realizzato il bagno e le tubazioni oggetto di controversia contestualmente all'edificazione dell'immobile, assentita con regolare licenza edilizia, nel 1959 (dalle tavole progettuali si evinceva che il bagno era allocato nell'identica posizione, con incasso delle relative tubazioni nel muro di confine, in quanto la conformazione dell'immobile, almeno per quel che riguardava la parte confinante con la era rimasta immutata Parte_1 rispetto all'originaria costruzion e, salvo “naturali” e più che legittimi lavori di manutenzione ed adeguamento a norme sanitarie;
inoltre, allorché i genitori di lui appellante incidentale avevano realizzato la costruzione, il confine a ridosso del bagno de quo era totalmente inedificato, poiché la aveva realizzato Parte_1 la propria costruzione tra il 1982 e il 1987 ), sicché (a) per oltre trent'anni la aveva tollerato la presenza del wc e delle tubature nell'attuale Parte_1 conformazione (con conseguente acquiescenza e rinuncia al diritto di far valere la violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c.), (b) correlativamente egli appellante incidentale aveva usucapito il diritto di tenere il bagno de quo e le relative tubazioni infisse nel muro di confine nell'attuale posizione, (c) la sostituzione dei servizi e delle tubazioni con elementi più moderni di certo non aveva fatto venir meno la servitù così come usucapita ( potendo il proprietario del fondo dominante eseguire le opere necessarie per conservare la servitù). II.C.
2. L'appello incidentale (con il quale il ha rip roposto l'eccezione CP_1 di usucapione proposta in primo grado con la comparsa di risposta depositata in data 17/01/2022, rigettata dal Giudice di prime cure) non è fondato. II.C.
2.a. L'art. 1061 c.c. recita: «Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.». Dal chiaro tenore del testo normativo discende che l a mancanza di “opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio” rende le servitù “non apparenti” e, quindi, non suscettibili di acquisto per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia). II.C.
2.b. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto, che nel caso in esame non vi sono (né risultano esservi mai state) opere visibili e permanenti comprovanti che i sanitari (vaso, bidet, lavabo, doccia) e le relative tubazioni (idriche-fognarie) presenti nel bagno oggetto di valutazione (ossia nel 'primo' bagno dell'unità immobiliare del , raffigurato nelle fotografie CP_1 nn. 3, 5, 6, 7 alle pagg. 7, 9, 10, 11 della relazione peritale) nonché il termoarredo e le relative tubazioni di alimentazione / adduzione idrica (circuito di mandata e ritorno) presenti nel medesimo bagno, fossero stati installati, ad una distanza inferiore a quella minima stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c. (e dunque 'illegale'), nel 1959 (epoca di realizzazione del fabbricato del ) o CP_1 comunque almeno venti anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado (giusta atto di citazione notificato dalla al in data Parte_1 CP_1 26/10/2021), così determinando il perfezionamento dell'acquisto per usucapione del relativo diritto di servitù in favore dell'immobile del (ossia CP_1 l'acquisto del diritto di tenere gli apparecchi igienico -sanitari e le relative tubazioni a meno di 1 metro dal confine). II.C.
2.c. A diversa conclusione non può portare la circostanza, dedotta nell'appello incidentale, secondo cui nel 1998 la nel corso di alcuni Parte_1
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lavori di scavo ed ampliamento del proprio immobile, aveva danneggiato le tubazioni poste nel muro del a servizio dei due bagni e della cucina CP_1 di quest'ultimo, tubazioni poi riparate dalla a proprie cura e spese Parte_1 (ciò, secondo il , porterebbe ad affermare che la servitù era apparente CP_1 e dunque usucapibile), perché se è vero che la nella memoria ex Parte_1 art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. depositata in data 10/03/2022 , aveva parzialmente riconosciuto tale circostanza [oltretutto limitatamente ad un tubo di acqua potabile a servizio del 'secondo' bagno del 20: “Ad onor del vero si CP_1 deve riconoscere che allorquando la sig.ra eseguì i lavori di Parte_1 ampliamento del proprio fabbricato (demolizione scala esterna, scavo di cantina e realizzazione di scala interna) in aderenza al fabbricato confinante del Sig .
venne scoperta l'esistenza di un tubo in ferro zincato di Controparte_1 acqua potabile che correva nella proprietà ma a servizio del fabbricato Parte_1
Detta tubazione serve ad approvvigionare di acqua potabile il WC del CP_1 sig. esistente nei vani di ampliamento del suo fabbricato, confinante con CP_1 le aree esterne dell'attrice . Detto tubo venne agganciato dalla Parte_1 benna demolitrice a metà del vano scala del vano cantina. … Allorquando l'escavatore ruppe il tubo di acqua potabile che corre nella proprietà Parte_1 il Sig. si ribellò adducendo di non potersi lavare, quindi unico bagno CP_1 esistente e funzionante era l'altro situato sul retro della propria abitazione e sempre a confine con il giardino dell'attrice; …”]21, è però altrettanto vero che la circostanza de qua non era certo sufficiente a dimostrare che gli apparecchi igienico-sanitari e le relative tubazioni idriche-fognarie nonché il termoarredo e le relative tubazioni di alimentazione / adduzione idrica (circuito di mandata e ritorno) installati all'interno del 'primo' bagno del , oggetto della CP_1 domanda giudiziale proposta dalla ( che invece, con l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di pri mo grado, non si era doluta del passaggio, nella sua proprietà, del tubo di acqua potabile a servizio dell'immobile del
, costituente servitù di tubatura idrica), fossero stati visibilmente e CP_1 permanentemente installati ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c. (dunque 'illegale') in guisa tale da legittimare l'acquisto della relativa servitù per usucapione (in forza del possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus utendi iure servitutis, ultraventennale, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore ), con conseguente irrilevanza dei mezzi di prova orale indicati dal nel primo grado di giudizio (e reiterati dal CP_1
nel presente grado di giudizio) al fine di dimostrare la circo stanza de CP_1 qua. È opportuno osservare, aggiuntivamente, che, in una vicenda analoga a quella qui in esame [alla quale, al contrario, non può essere assimilata la vicenda oggetto della pronuncia menzionata dall'appellante incidentale (Cass., n. 14292/2017), concernente servitù di tubatura idrica e non servitù ex art. 889 comma 2° c.c. ], la Corte suprema ha (condivisibilmente) affermato che “Il requisito dell''apparenza' delle servitù, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per
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usucapione (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili, di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente”, precisando che “La 'visibilità' delle opere integra, pertanto, un elemento obiettivo, che non può essere sostituito dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere n é da segni esteriori che, pur lasciando supporre l'esistenza di opere, non siano idonee a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi” (sulla scorta di tale princi pio, la Corte suprema ha confermato la decisione dei Giudici del merito che avevano ritenuto acquistata per usucapione la servitù relativa ai soli tubi di scarico, visibili dal proprietario della casa vicina, e non pure agli apparecchi igienic o-sanitari, posti all'interno dell'abitazione e non visibili dall'esterno, a nulla rilevando che i predetti tubi ne lasciassero supporre l'esistenza, in quanto essi non rivelavano altresì, e tanto meno in modo inequivoco, se tali apparecchi fossero sistemati a distanza irregolare oppure regolare rispetto al confine tra i due edifici )22. II.C.
2.d. In definitiva, ineccepibilmente il Giudice di primo grado giudicò infondata l'eccezione di usucapione proposta dal . CP_1 II.C.
3. A quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello incidentale. II.D. CONC LUS IO NI. II.D.1. In conclusione, l'appello incidentale va rigettato;
l'appello principale va invece accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della decisione impugnata, della domanda proposta dalla on l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado. II.D.
2. Alla riforma della sentenza appellata non può che conseguire, ex art. 336 c.p.c., il regolamento ex novo (sempre in riforma della sentenza appellata) delle spese del primo grado di giudizio [liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c., per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale, applicando, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema23, la tabella “2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” allegata al D.M. Giustizia n. 55/201424 e succ. modd.25, avuto riguardo al valore indeterminabile (c.d. complessità bassa) della controversia] e degli oneri peritali (che, come liquidati con decreto in data 24/03/2023 del Giudice di primo grado, vanno posti per intero
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a carico del ). CP_1 II.E. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO. Le spese del presente grado di giudizio {liquidate come da dispositivo per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ invero, non risultano svolte nel giudizio d'appello attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201426 e succ. modd.27, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase28], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema29, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore indeterminabile (c.d. complessità bassa) della controversia – dei 26 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 27 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 28 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 29 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno parimenti regolate in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. II.F. LA D ISPOSIZION E DI CU I ALL'ART.13 C O MMA 1° QU AT ER D EL D.P.R. N.115/2002. In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale e dell'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)30, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché il sia tenuto a versare un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione31, 30 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 31 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo
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precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1291/2023 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 19/10/2023, nei confronti di Controparte_1 nonché B) sull'appello incidentale proposto da con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 2671/2023, pubblicata in data 30/06/2023, del Tribunale di Bari in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello sub B);
2) accoglie l'appello sub A) e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 26/10/2021, nei confronti di CP_1 e, per l'effetto:
[...] a) dichiara che i tubi idrico-fognari a servizio dei sanitari (vaso, bidet, lavabo, doccia) ed i tubi di alimentazione / adduzione idrica (circuito di mandata e ritorno) a servizio del termoarredo installati nel vano bagno dell'unità immobiliare di sita in Controparte_1 Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 65 (individuata in catasto al fg. 6, p.lla 258), raffigurato nelle fotografie nn. 3, 5, 6, 7 alle pagg. 7, 9, 10, 11 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing.
depositata in data 21/03/2023, sono collocati ad una Controparte_2 distanza dal confine con l'unità immobiliare di Parte_1 sita in Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 63 (individuata in catasto al fg. 6, p.lla 258), inferiore a quella minima di un metro stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c.; b) condanna alla rimozione dei predetti tubi o, in Controparte_1 alternativa, allo spostamento degli stessi in modo tale da osservare la distanza stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c.; c) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi €. 4.325,00 (euro quattromilatrecentoventicinque/00), di cui €. 125,00 per esborsi ed €. 4.200,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
d) pone gli oneri peritali, come liquidati con decreto in data 24/03/2023 del Giudice di primo grado, per intero a carico di CP_1
[...] 3) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€. 3.974,00 (euro tremilanovecentosettantaquattro/00), di cui €. 174,00 per esborsi ed €. 3.800,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A.
unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
Proc. n. 1291/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 13/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1291/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 anni (N.d.E.). 2 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 3 infatti, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (così il comma 1°, che, in mancanza di ulteriori specificazioni, non può che riferirsi ai procedimenti 'di primo grado'), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (così il comma 4°, che invece fa specifico riferimento ai procedimenti di appello). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta successivamente al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lg. n. 149/2022 [è opportuno precisare che è vero che l'art. 342 c.p.c. è stato da ultimo novellato anche dall'art. 3 comma 5° lett. h) n. 1) del D.Lg. n. 164/2024, ma è altrettanto vero che, essendo l'impugnazione anteriore alla data di efficacia del D.Lg. n. 164/2024, l'atto di appello, tenuto conto del principio di irretroattività della legge e di quello secondo cui tempus regit actum, non può che essere regolato dalle norme vigenti anteriormente al D.Lg. n. 164/2024]. 4 v. nota precedente. 5 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., sez. un., ord. n. 36481/2022; Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. In senso conforme, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021; Cass., ord. n. 21401/2021. 6 così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit. Nel medesimo senso, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021, cit., secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”. 7 infatti, come già ricordato in precedenza, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (comma 1°), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (comma 4°). Orbene, l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta successivamente al 28/02/2023, sicché l'art. 348 bis c.p.c. trova applicazione nel testo attualmente vigente. 8 v. nota precedente. 9 v. nota precedente. 10 così Cass., n. 14273/2019. In senso conforme Cass., ord. n. 20046/2018; Cass., n. 6235/2010; Cass., n. 2558/2009; Cass., n. 12491/1995 (confermativa della sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la tubazione fosse dotata di dispositivi idonei ad impedire infiltrazioni). 11 così Cass., n. 6575/1984. In senso conforme Cass., n. 6712/1994; Cass., n. 1559/1981. 12 così Cass., n. 1013/1980. Cfr., altresì, Cass., n. 2479/1987, che ha precisato che “Ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previste dagli artt. 889, 890 cod. civ. con riguardo ai manufatti ivi elencati (pozzi, cisterne ecc.), ove il muro divisorio esistente sul confine si appartenga in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza deve essere misurata tra quest'ultimo ed il confine effettivo;
mentre, qualora il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto, essendo in tal caso il confine costituito dal detto muro e non dalla sua linea mediana, dacché l'intero muro, in quanto indiviso, si considera anche altrui rispetto al proprietario del fondo nel quale è ubicata l'opera in questione”. 13 così Cass., n. 199/1976, secondo cui “Ai sensi dell'art 889, secondo comma, cod. civ., i tubi dell'impianto di riscaldamento devono essere collocati alla distanza di almeno un metro dal confine, e ciò sia se esista muro divisorio, sia se il muro di confine appartenga esclusivamente al proprietario dell'immobile nel quale si trovi detto impianto, sia se sul confine non insista alcuna costruzione”. Analogamente, in precedenza, Cass., n. 1906/1963 aveva statuito che, ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previsto dall'art. 889 c.c., è irrilevante la circostanza che il confine tra le proprietà limitrofe non sia edificato (in senso conforme Cass., n. 2091/1961). 14 così Cass., n. 12738/2000. 15 v. pag. 23 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Si precisa che l'enfasi (grassetto e CP_2 maiuscolo) è presente nel testo originale dell'elaborato peritale (N.d.E.). 16 così il convenuto alla pag. 5 della “comparsa di costituzione e risposta (con eccezione di usucapione)” depositata in data 17/01/2022 nel giudizio di primo grado. L'assunto è stato ribadito dal anche nel presente grado di giudizio (v. pagg.
6-7 della “comparsa di costituzione e CP_1 risposta con appello incidentale” depositata in data 18/01/2024). 17 così Cass., ord. n. 29644/2020. 18 così Cass., n. 8801/1999. In senso conforme Cass., ord. n. 17549/2019; Cass., ord. n. 13313/2009. 19 v. pag. 22 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . CP_2 20 il secondo bagno del , non oggetto di disputa tra le parti, è quello raffigurato nelle CP_1 fotografie 8-9, alle pagg. 12-13, della relazione del c.t.u. ing. . CP_2 21 v. pagg.
1-2 e 3 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. depositata dalla n Parte_1 data 10/03/2022. 22 così Cass., n. 9038/1987. In senso conforme Cass., n. 1028/1984 [che ha chiarito che il requisito dell'apparenza, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per usucapione (art. 1061 c.c.), deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili, indicativi del collegamento tra l'esercizio della servitù e le opere permanenti che ne sono mezzo necessario e ne rivelano univocamente la sussistenza]; Cass., n. 3695/1989. In senso analogo Cass., n. 6522/1993, che, con riferimento alla servitù per destinazione del padre di famiglia (parimenti soggetta all'art. 1061 c.c.), ha precisato che “Il requisito della apparenza della situazione di asservimento necessaria per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è legato, ai sensi dell'art. 1061 comma secondo cod. civ., alla oggettiva visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù e prescinde, quindi, dalla conoscenza, in concreto, della loro esistenza da parte del proprietario del fondo che si assume asservito, dipendendo, piuttosto, da univoci segni obbiettivamente visibili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, dall'esterno o da un luogo in cui il proprietario del predetto fondo abbia potere di accedere liberamente.”. 23 v. infra, nota 29. 24 v. infra, nota 26. 25 v. infra, nota 27.
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1291, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 2671/2023, pubblicata in data 30/06/2023, del Tribunale di Bari in composizione monocratica, TRA
elettivamente domiciliata in Sammichele di Bari alla via Parte_1 della Resistenza n. 69 presso lo studio dell'avv. , da cui è Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello,
– appellante / appellata incidentale– E
elettivamente domiciliato in Bari alla via F. S. Abbrescia Controparte_1 n. 83/B presso l'avv. Antonio Leonardo Deramo, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ,
– appellato / appellante incidentale – Con provvedimento in data 15/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 2671/2023, pubblicata in data 30/0 6/2023, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando , nel procedimento n. 13758/2021 R.G. Trib., sulla domanda proposta da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 26/10/2021, nei confronti di Controparte_1
[l'attrice, premesso di essere proprietaria di un fabbricato sito in Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 63 (individuato in catasto al fg. 6, part. 495), che il convenuto (proprietario del fabbricato confinante sito in Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 65, individuato in catasto al fg. 6, p.lla 258) nel 2020 aveva realizzato un bagno nel proprio vano sottoscala addossando al muro di confine il lavabo, il bidet e il water ed incassando la cassetta di scarico nel detto muro di confine , che dunque le tubazioni erano state posizionate in violazione delle distanze previste dall'art. 889 c.c. (provocando “scrosci d'acqua soprattutto nelle ore notturne”), tutto ciò premesso, aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni : A) accertare e dichiarare che tutte le tubazioni , di acque pure e di acque luride , nel bagno del convenuto erano state collocate nel muro di confine e quindi in violazione di quanto previsto dall'art. 889 c.c.; B) condannare il convenuto alla rimozione delle tubazioni
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dal muro confinante;
C) condannare il convenuto alla rifusione delle spese processuali. Il convenuto, costituitosi in giudizio, si era opposto all'accoglimento della domanda, eccependo l'usucapione ventennale della servitù avente ad oggetto il mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore a quella stabilit a dalla legge (in quanto il bagno in questione era stato allocato nella sua attuale posizione sin dal 1959, contestualmente all'edificazione dell'immobile di lui convenuto, ossia quando il confinante f abbricato di proprietà dell'attrice, realizzato tra il 1982 ed il 1987, ancora non esisteva) e d in ogni caso deducendo l'infondatezza della domanda alla luce dell'interpretazione dell'art. 889 c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ( poiché trattavasi di impianti essenziali ad un'adeguata vivibilità dell'appartamento, secondo moderni criteri di abitabilità, che non comportavano un reale pregiudizio per l'attrice)], così provvedeva: 1) rigettava la domanda;
2) condannava l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle processuali, che liquidava in €. 1.900,00, tutti per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) poneva gli oneri peritali, come liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice, con conseguente restituzione al convenuto di quanto eventualmente anticipato a tale titolo. A sostegno della decisione il Giudice di prim o grado osservava (pagg. 3 e ss.): «IV. … la domanda fondata sul disposto dell'art. 889 c.c. non può essere accolta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. Osserva il Tribunale che dagli esiti dell'esperita c.t.u., a cura dell'Ing. CP_2
, è emerso tra l'altro che: a) gli immobili delle parti sono adiacenti e
[...] confinanti;
b) l'immobile del convenuto comprende attualmente 2 vani bagno e che quello oggetto di valutazione, posto nel sottoscala in confine con l'appartamento di parte attrice “è riportato sul progetto dell'abitazione, presentato al Comune competente nel lontano 1959” (v. pag. 5 c.t.u., e relativi allegati n. 3, 4 e 5); c) le tubazioni per cui è causa sono poste a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 889 cod. civ.; d) l'immobile dell'attrice, in confine
“con il bagno oggetto di valutazione” è stato edificato “successivamente a quello del convenuto”; tale circostanza, oltre ad essere stata riferita dalle stesse parti al consulente officiato nel corso delle operazioni peritali, non è nemmeno contestata ed è dunque imposta al giudice come fatto pacifico. L'art. 889, 1° co., prescrive la distanza di due metri dal confine per l 'apertura di «pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime». Il 2 ° co., invece, impone la distanza di un metro dal confine per «tubi d'acqua pura o lurida» e per «quelli di gas e simili e loro diramazioni». Le opere in questione sono infatti ritenute potenzialmente dannose, perché idonee a produrre infiltrazioni, di liquidi o di gas nel fondo del vicino. Orbene, se è vero che l'ubicazione di tali opere ad una distanza minore rispetto a quella prevista dalla legge, se protratta per oltre venti1, può dar luogo all'acquisto per usucapione del diritto di servitù a mantenerle (come preteso dal convenuto), è anche vero che qualora si tratti di tubi posti all'interno di muri e quindi non visibili, tale modo di acquisto non può essere invocato a mente dell'art. 1061 c.c., trattandosi all'evidenza di servitù non apparente. Tuttavia, è noto che il sistema delle distanze opera nel codice civile attraverso il così detto principio o diritto di “prevenzione”, che esprime la facoltà di scelta, riconosciuta al primo edificante di costruire sul confine. Il principio, frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è stato desunto dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 cod. civ., in
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base al quale nell'ipotesi di due fondi contigui, chi dei due proprietari costruisca per primo determina quelle che possono essere le alternative ancora aperte all'altro proprietario. In altri termini il principio della prevenzione ha lo scopo di regolare armonicamente i rapporti tra le costruzioni che insistono su fondi contigui ed imporre a colui che costruisce dopo, di adeguarsi alle scelte del vicino che ha costruito per primo sul c onfine, ponendolo di fronte all'alternativa di costruire in aderenza, imponendo la comunione forzosa del muro di confine allo scopo di fabbricarvi contro, o di arretrare in modo da assicurare il distacco previsto dalla legge o dal regolamento edilizio. All a luce di tale principio, in tema di distanze tra costruzioni realizzate su fondi finitimi, incombe sulla parte che chiede l'arretramento provare di aver edificato per primo, così da imporre al prevenuto il rispetto delle distanze (cfr. Cass. Civ. n. 11899/2002; Cass. Civ. n. 6058/1982). Nel caso di specie, per converso, è stata raggiunta la prova che è il convenuto ad aver edificato per primo sul confine, così da consentire al proprietario che ha costruito per secondo (l'attrice prevenuta) di costruire o nel rispetto della distanza minima dal confine imposta dalla legge, oppure in aderenza o appoggio (come è accaduto nella specie) ma senza che questa possa pretendere, ovviamente, il rispetto delle distanze da parte del vic ino preveniente. In definitiva, avendo il costruttore dell'immobile attoreo optato per l'edificazione in aderenza alla costruzione preesistente, essa attrice non può imporre il rispetto delle distanze da parte del convenuto che ha edificato per primo, con conseguente rigetto della domanda. V. Le spese di giudizio nonché le spese di C.T.U. seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate nella misura indicat a in dispositivo, in assenza di nota specifica, secondo la vigente tariffa come aggiornata dal d.m. n. 147/2022 (complessità bassa) avuto riguardo alla natura della controversia ed al relativo valore, posto che la risoluzione della presente controversia non ha comportato l'esame di complesse questioni giuridiche.». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. con atto di citazione notificato in data 19/ 10/2023, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di avverso la predetta Controparte_1 sentenza, chiedendo a questa Corte di voler , in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) accogliere la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, condannare il convenuto alla rifusione delle spese processuali e porre a carico del convenuto gli oneri peritali;
2) condannare l'appellato alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado. I.B.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, si costituiva in giudizio, in via Controparte_1 preliminare eccependo l'inammissibilità dell'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito deducendo l'infondatezza dell'appello principale e proponendo appello incidentale. Pertanto, chiedeva a questa Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello principale;
b) in linea gradata e nel merito, rigettare l'appello principale, occorrendo previo accoglimento dell'appello incidentale e della correlativa eccezione di usucapione, con conseguente accertamento del diritto di lui appellante incidentale di mantenere il bagno e le tubazioni de quibus nell'attuale posizione e conformazione nonché con ogni conseguente statuizione di legge;
c) condannare l'appellante alla rifusione di spese e competenze del giudizio di secondo grado .
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I.B.
3. Con provvedimento in data 15/04/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, riservava la causa per la decisione. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LE QU EST IONI PREL IM IN ARI. II.A.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. II.A.
1.a. L'appellato, con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. II.A.
1.b. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte2, non è fondata. II.A.
1.c. L'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte – come nel caso in esame – successivamente al 28/02/20233] recita: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata .» {del tutto analogamente, l'art. 434 c.p.c. [nel testo novel lato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20234], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve
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indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»}. II.A.
1.d. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”5. II.A.
1.e. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma appl icabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata6. II.A.
1.f. Ciò posto, la Corte osserva che nell'atto di appello, Parte_1 ha esposto con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità dell'appello è quello concernente il merito, ossia la verifica della fondatezza o infondatezza delle argomentazioni formulate con l'impugnazione). II.A.
1.g. L'eccezione in esame, pertanto, va disattesa. II.A.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c.
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II.A.
2.a. L'appellato, con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. II.A.
2.b. L'art. 348 bis c.p.c. [inserito dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012) e novellato dall'art. 3 comma 26° lett. h) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20237] recita: «Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis. Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.». L'art. 350 comma 3° c.p.c. [nel testo da ultimo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. g) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20238] prevede che «Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.». L'art. 350 bis c.p.c. [inserito dall'art. 3 comma 26° lett. h) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20239] dispone, al comma 1°, che «Nei casi di cui agli articoli 348 -bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.». II.A.
2.c. Orbene, così ricostruito il quadro normativo, la Corte osserva: i) che l'art. 348 bis c.p.c. non prevede una causa di inammissibilità dell'impugnazione, ma si limita a consentire al Giudice l'utilizzo del modulo decisionale di cui all'art. 350 bis c.p.c. (in luogo del modulo decisionale ordinario) allorquando l'impugnazione risulti inammissibile o manifestamente infondata;
ii) che l'appellato, con la comparsa di costituzione e risposta, ha proposto anche appello incidentale, il che già ex se rendeva inaccoglibile, per intrinseca contraddittorietà, l'eccezione qui in esame (difatti l'art. 348 bis comma 2° c.p.c. consente di provvedere ai sensi dell'art. 348 bis comma 1° c.p.c. soltanto se sia inammissibile o manifestamente infondata non solo l'impugnazione principale, ma anche quella incidentale); iii) che questa Corte ha comunque disposto la discussione orale della causa (cioè ha adottato il modulo decisionale di cui all'art. 350 bis c.p.c.), sebbene ai sensi non del comb. disp. artt. 348 bis, 350 comma 3° periodo primo e
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350 bis c.p.c. (norme invocate dall'eccipiente), bensì del comb. disp. artt. 350 comma 3° periodo secondo e 350 bis c.p.c. (v. ordinanze collegiali in date 20/02/2024 e 15/04/2025 , la pronuncia delle quali ha ictu oculi determinato, proprio per la ragione testé esposta, il venir meno dell'interesse dell'appellato all'eccezione de qua, quantunque 'tralatiziamente' riproposta dalla parte eccipiente anche con le difese scritte conclusive). II.A.
2.d. Anche l'eccezione qui in esame, pertanto, va disattesa. II.B. L'APPELL O PRIN CIPALE. II.B.
1. a sostegno dell'appello, ha enunciato un unico motivo Parte_1 (“Violazione e falsa applicazione del principio della prevenzione di cui agli artt. 873, 874, 875 ed 877 in riferimento all'art. 889 c.c.”), deducendo: che il Giudice di primo grado condivise la relazione e le conclusioni del c.t.u. (che aveva accertato la lamentata violazione dell'art. 889 c.c.), ma rigettò, in applicazione del principio o diritto di “prevenzione” (il quale, frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, era stato desunto dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c.), la domanda proposta da lei attrice, affermando che il convenuto aveva edificato per primo sul confine, sicché ella attrice, avendo successivamente costruito in aderenza alla preesistente costruzione del convenuto, non poteva imporre a quest'ultimo il rispetto delle distanze;
che l'affermazione del Giudice di primo grado era errata, poiché il principio di prevenzione non si applicava all'art. 889 c.c. II.B.
2. Il motivo è fondato. II.B.
2.a. L'art. 889 c.c. recita: «Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina
o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette . Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali .». La Corte suprema (al cui insegnamento, pienamente condivis o da questa Corte, si intende dare continuità) ha chiarito:
♠ che “In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d 'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria.”10;
♠ che “La convenzione con cui il proprietario del fondo autorizza il vicino confinante ad eseguire le opere previste dall 'art. 889 cod. civ. a distanza inferiore a quella prescritta da tale norma, deve ritenersi consentita essendo tale normativa dettata a tutela di interessi privati e non anche a salvaguardare l'interesse pubblico;
tuttavia detta convenzione deve essere redatta in forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 4 cod. civ.), dando luogo alla costituzione di una vera e propria servitù prediale a carico del fondo che viene a subire la menomazione di carattere reale e a vantaggio dello
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altro fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio …”11;
♠ che “A differenza della disciplina dettata dall 'art. 573 del codice civile del 1865, il quale stabiliva per l 'impianto di tubi il rispetto delle distanze solo se sul confine esisteva un muro comune od altrui e, conseguentemente, non prevedeva un obbligo di distanza nel caso in cui sul confine esistesse un muro di proprietà esclusiva del proprietario dei tubi, l 'art. 889 del codice civile vigente impone il rispetto della distanza anche se sul confine vi sia un muro di proprietà esclusiva di chi appone le tub azioni.”12 e persino “se sul confine non insista alcuna costruzione ”13 o se il confine sia “non … con un altro fondo privato, ma con una pubblica via ”14. II.B.
2.b. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
♣ che risulta inoppugnabilmente accertat o dal c.t.u., ing. , che Controparte_2 le tubazioni dell'impianto idrico/fognario a servizio delle utenze sanitarie (vaso, bidet, lavabo, doccia) e del termoarredo presenti nel bagno dell'unità immobiliare dell'appellato oggetto di valutazione (fotografie nn. 3, 5, 6, 7)
“sono installate in parte all 'interno della parete ed in parte a pavimento ad una distanza quindi variabile rispetto alla parete di confine con la proprietà dell'attrice signora e comunque certamente in ogni caso Parte_1 INFERIORE rispetto a quella minima prevista dall 'art. 889 del codice civile che prevede una distanza di almeno 1.00 m.”15;
♣ che tra le parti non risulta mai stipulata per iscritto alcuna convenzione che autorizzasse l'appellato a posizionare le predette tubazioni a servizio dei sanitari e del termoarredo a distanza inferiore a quella minima prevista dall'art. 889 comma 2° c.c. (“almeno un metro dal confine”);
♣ che il fatto che le distanze previste dall 'art. 889 c.c. debbano essere osservate 'in ogni caso' – a prescindere, cioè, dalla circostanza che sul confine esista un muro (comune, altrui o di proprietà esclusiva di chi appone le tubazioni) e/o dalla circostanza che sul confine non insista alcuna costruzione e/o addirittura il confine sia con una pubblica via e non con un altro fondo privato (v. sopra) – comporta, inevitabilmente, l'inapplicabilità
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del “principio di prevenzione” (a tal riguardo appare significativo che non risulti essere stata mai affermata dalla giurisprudenza di legittimità , né sostenuta dalla dottrina, l'applicabilità del principio di prevenzione in materia di distanze ex art. 889 c.c.), sul quale il Giudice di primo grado, pur prendendo atto dell'accertata violazione dell 'art. 889 comma 2° c.c., fondò il rigetto della domanda proposta dalla (in particolare Parte_1 affermando che, avendo costei costruito successivamente in aderenza alla preesistente costruzione del , i danti causa del e lo CP_1 CP_1 stesso avrebbero acquisito il diritto di mantenere le tubazioni CP_1 nell'attuale posizione, ossia a distanza inferiore a quella minima prevista dall'art. 889 comma 2° c.c. ). A quanto sopra esposto consegue che erroneamente il Giudice di prime cure rigettò la domanda della in forza del principio di prevenzione. Parte_1 II.B.
2.c. Né ostava all'accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1 (che riguardava, come può evincersi dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, “tutte” le tubazioni di acque pure e luride presenti nel bagno de quo, quindi anche le tubazioni a servizio di doccia e termoarredo, quantunque non esplicitamente menzionati) l'assunto del secondo cui CP_1
“La giurisprudenza sia di legittimità sia di merito ha operato una interpretazione evolutiva dell'art. 889 cod. civ. ed ha, così, precisato che la disposizione non opera nel caso di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene (in tal senso, Cass. n. 17549 del 28.6.2019)”16, per la semplice ragione che la pronuncia menzionata dal ( a cui possono CP_1 aggiungersene, per vero, altre conformi) riguarda gli edifici in condominio, nei quali la distanza minima prevista dall'art. 889 comma 2° c.c. può essere derogat a per l'incompatibilità del rispetto di detta distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini17 (allorquando, come detto, si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene18), situazione di certo non ravvisabile nel caso qui in esame, posto che gli immobili delle parti, come chiarito anche dal c.t.u. all'esito dell'espletamento dei necessari sopralluoghi e delle opportune verifiche, sono semplicemente confinanti/adiacenti e non costituiscono un
CP_3
II.B.
3. In definitiva, il Giudice di prime cure, una volta affermata l'infondatezza dell'eccezione di usucapione formulata dal convenuto (sulla quale si tornerà più oltre, avendo il convenuto riproposto tale eccezione con l'appello incidentale) ed accertata l'inosservanza della distanza stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c., avrebbe dovuto semplicemente accogliere la domanda proposta dall'attrice,
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anziché rigettarla sulla base di un principio (prevenzione) non applicabile nel caso in esame con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 889 c.c. II.C. L'APPELL O INC IDEN TALE. II.C.1. con la comparsa di costituzione e risposta con Controparte_1 appello incidentale depositata in data 18/01/2024, ha riproposto l'eccezione di usucapione rigettata dal Giudice di primo grado . A sostegno dell'impugnazione incidentale (il cui eventuale accoglimento renderebbe, con tutta evidenza, inaccoglibile la domanda riproposta dalla con l'appello principale, sia pure per ragione diversa da quell a Parte_1 affermata dal Giudice di prime cure) , il ha dedotto: che il Giudice di CP_1 primo grado fondò il rigetto dell'eccezione di usucapione (avente per oggetto la servitù di tenere il bagno de quo e le relative tubazioni infisse nel muro di confine, nell'attuale posizione e a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile) sull'erroneo presupposto che la servitù in esame fosse “non apparente” e, quindi, non usucapibile, ex art. 1061 c.c.; che il Giudice di primo grado confuse la “visibilità” di un'opera con il concetto giuridico di “apparenza”; che la giurisprudenza aveva da tempo chiarito che il requisito dell'apparenza, necessario per potersi configurare l'acquisto per usucapion e ai sensi dell'art. 1061 c.c., doveva consistere nella presenza di segni visibili di opere permanenti che rivelassero l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass., n. 11834/2021; Cass., n. 25355/2017; Cass., n. 7004/2017; Trib. Napoli-Nord, n. 3618/2022); che, quindi, non rilevava la visibilità dell'opera nel suo complesso, ma doveva essere manifesta la sua funzionalità rispetto al vantaggio del fondo dominante, sicché era necessario un quid pluris rispetto alla semplice visibilità che dimostrasse la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù ; che le opere, soprattutto se trattavasi di tubazioni (come nel caso in esame), non dovevano necessariamente essere “a vista” – non essendo nemmeno indispensabile che il proprietario del fondo asservito fosse a conoscenza dell'esistenza dei tubi interrati – essendo sufficiente la loro obiettiva ed inequivoca destinazione a servire altro fondo (Cass., n. 14292/2017); che la vicenda esaminata in detta pronuncia (la Corte suprema aveva ritenuto la natura apparente di una servitù di tubatura idrica collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che fungeva da fondo servente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo in occasione dello svolgimento di lavori edili) era sovrapponibile al caso de quo, posto che nel 1998, nel corso di alcuni lavori di scavo ed ampliamento del proprio immobile, la ditta incaricata dalla aveva danneggiato proprio le tubazioni che Parte_1 egli aveva posto nel muro a servizio del bagno, tubazioni che erano CP_1 state riparate a cura e spese della stessa [la quale aveva ammesso Parte_1 tale circostanza con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., ove si leggeva:
“Ad onor del vero si deve riconoscere che allorquando la sig.ra Parte_1 eseguì i lavori di ampliamento del proprio fabbricato (demolizione scala esterna, scavo di cantina e realizzazione di scala interna) in aderenza al fabbricato confinante del Sig. venne scoperta l'esistenza di un tubo in Controparte_1 ferro zincato di acqua potabile che correva nella proprietà ma a Parte_1 servizio del fabbricato Detta tubazione serve ad approvvigionare di CP_1 acqua potabile il WC del sig. esistente nei vani di ampliamento del suo CP_1 fabbricato, confinante con le aree esterne dell'attrice Detto tubo Controparte_4 venne agganciato dalla benna demolitrice a metà del vano scala del vano cantina.”]; che, in definitiva, nella fattispecie vi era la presenza inequivoca di una servitù “continua” (poiché esercitata in modo continuato) ed “apparente” (per
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la presenza di stabili opere di conduzione dell'acqua), dunque pacificamente usucapibile;
che i presupposti dell'usucapione sussistevano, poiché i genitori di lui appellante incidentale avevano realizzato il bagno e le tubazioni oggetto di controversia contestualmente all'edificazione dell'immobile, assentita con regolare licenza edilizia, nel 1959 (dalle tavole progettuali si evinceva che il bagno era allocato nell'identica posizione, con incasso delle relative tubazioni nel muro di confine, in quanto la conformazione dell'immobile, almeno per quel che riguardava la parte confinante con la era rimasta immutata Parte_1 rispetto all'originaria costruzion e, salvo “naturali” e più che legittimi lavori di manutenzione ed adeguamento a norme sanitarie;
inoltre, allorché i genitori di lui appellante incidentale avevano realizzato la costruzione, il confine a ridosso del bagno de quo era totalmente inedificato, poiché la aveva realizzato Parte_1 la propria costruzione tra il 1982 e il 1987 ), sicché (a) per oltre trent'anni la aveva tollerato la presenza del wc e delle tubature nell'attuale Parte_1 conformazione (con conseguente acquiescenza e rinuncia al diritto di far valere la violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c.), (b) correlativamente egli appellante incidentale aveva usucapito il diritto di tenere il bagno de quo e le relative tubazioni infisse nel muro di confine nell'attuale posizione, (c) la sostituzione dei servizi e delle tubazioni con elementi più moderni di certo non aveva fatto venir meno la servitù così come usucapita ( potendo il proprietario del fondo dominante eseguire le opere necessarie per conservare la servitù). II.C.
2. L'appello incidentale (con il quale il ha rip roposto l'eccezione CP_1 di usucapione proposta in primo grado con la comparsa di risposta depositata in data 17/01/2022, rigettata dal Giudice di prime cure) non è fondato. II.C.
2.a. L'art. 1061 c.c. recita: «Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.». Dal chiaro tenore del testo normativo discende che l a mancanza di “opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio” rende le servitù “non apparenti” e, quindi, non suscettibili di acquisto per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia). II.C.
2.b. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto, che nel caso in esame non vi sono (né risultano esservi mai state) opere visibili e permanenti comprovanti che i sanitari (vaso, bidet, lavabo, doccia) e le relative tubazioni (idriche-fognarie) presenti nel bagno oggetto di valutazione (ossia nel 'primo' bagno dell'unità immobiliare del , raffigurato nelle fotografie CP_1 nn. 3, 5, 6, 7 alle pagg. 7, 9, 10, 11 della relazione peritale) nonché il termoarredo e le relative tubazioni di alimentazione / adduzione idrica (circuito di mandata e ritorno) presenti nel medesimo bagno, fossero stati installati, ad una distanza inferiore a quella minima stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c. (e dunque 'illegale'), nel 1959 (epoca di realizzazione del fabbricato del ) o CP_1 comunque almeno venti anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado (giusta atto di citazione notificato dalla al in data Parte_1 CP_1 26/10/2021), così determinando il perfezionamento dell'acquisto per usucapione del relativo diritto di servitù in favore dell'immobile del (ossia CP_1 l'acquisto del diritto di tenere gli apparecchi igienico -sanitari e le relative tubazioni a meno di 1 metro dal confine). II.C.
2.c. A diversa conclusione non può portare la circostanza, dedotta nell'appello incidentale, secondo cui nel 1998 la nel corso di alcuni Parte_1
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lavori di scavo ed ampliamento del proprio immobile, aveva danneggiato le tubazioni poste nel muro del a servizio dei due bagni e della cucina CP_1 di quest'ultimo, tubazioni poi riparate dalla a proprie cura e spese Parte_1 (ciò, secondo il , porterebbe ad affermare che la servitù era apparente CP_1 e dunque usucapibile), perché se è vero che la nella memoria ex Parte_1 art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. depositata in data 10/03/2022 , aveva parzialmente riconosciuto tale circostanza [oltretutto limitatamente ad un tubo di acqua potabile a servizio del 'secondo' bagno del 20: “Ad onor del vero si CP_1 deve riconoscere che allorquando la sig.ra eseguì i lavori di Parte_1 ampliamento del proprio fabbricato (demolizione scala esterna, scavo di cantina e realizzazione di scala interna) in aderenza al fabbricato confinante del Sig .
venne scoperta l'esistenza di un tubo in ferro zincato di Controparte_1 acqua potabile che correva nella proprietà ma a servizio del fabbricato Parte_1
Detta tubazione serve ad approvvigionare di acqua potabile il WC del CP_1 sig. esistente nei vani di ampliamento del suo fabbricato, confinante con CP_1 le aree esterne dell'attrice . Detto tubo venne agganciato dalla Parte_1 benna demolitrice a metà del vano scala del vano cantina. … Allorquando l'escavatore ruppe il tubo di acqua potabile che corre nella proprietà Parte_1 il Sig. si ribellò adducendo di non potersi lavare, quindi unico bagno CP_1 esistente e funzionante era l'altro situato sul retro della propria abitazione e sempre a confine con il giardino dell'attrice; …”]21, è però altrettanto vero che la circostanza de qua non era certo sufficiente a dimostrare che gli apparecchi igienico-sanitari e le relative tubazioni idriche-fognarie nonché il termoarredo e le relative tubazioni di alimentazione / adduzione idrica (circuito di mandata e ritorno) installati all'interno del 'primo' bagno del , oggetto della CP_1 domanda giudiziale proposta dalla ( che invece, con l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di pri mo grado, non si era doluta del passaggio, nella sua proprietà, del tubo di acqua potabile a servizio dell'immobile del
, costituente servitù di tubatura idrica), fossero stati visibilmente e CP_1 permanentemente installati ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c. (dunque 'illegale') in guisa tale da legittimare l'acquisto della relativa servitù per usucapione (in forza del possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus utendi iure servitutis, ultraventennale, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore ), con conseguente irrilevanza dei mezzi di prova orale indicati dal nel primo grado di giudizio (e reiterati dal CP_1
nel presente grado di giudizio) al fine di dimostrare la circo stanza de CP_1 qua. È opportuno osservare, aggiuntivamente, che, in una vicenda analoga a quella qui in esame [alla quale, al contrario, non può essere assimilata la vicenda oggetto della pronuncia menzionata dall'appellante incidentale (Cass., n. 14292/2017), concernente servitù di tubatura idrica e non servitù ex art. 889 comma 2° c.c. ], la Corte suprema ha (condivisibilmente) affermato che “Il requisito dell''apparenza' delle servitù, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per
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usucapione (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili, di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente”, precisando che “La 'visibilità' delle opere integra, pertanto, un elemento obiettivo, che non può essere sostituito dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere n é da segni esteriori che, pur lasciando supporre l'esistenza di opere, non siano idonee a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi” (sulla scorta di tale princi pio, la Corte suprema ha confermato la decisione dei Giudici del merito che avevano ritenuto acquistata per usucapione la servitù relativa ai soli tubi di scarico, visibili dal proprietario della casa vicina, e non pure agli apparecchi igienic o-sanitari, posti all'interno dell'abitazione e non visibili dall'esterno, a nulla rilevando che i predetti tubi ne lasciassero supporre l'esistenza, in quanto essi non rivelavano altresì, e tanto meno in modo inequivoco, se tali apparecchi fossero sistemati a distanza irregolare oppure regolare rispetto al confine tra i due edifici )22. II.C.
2.d. In definitiva, ineccepibilmente il Giudice di primo grado giudicò infondata l'eccezione di usucapione proposta dal . CP_1 II.C.
3. A quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello incidentale. II.D. CONC LUS IO NI. II.D.1. In conclusione, l'appello incidentale va rigettato;
l'appello principale va invece accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della decisione impugnata, della domanda proposta dalla on l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado. II.D.
2. Alla riforma della sentenza appellata non può che conseguire, ex art. 336 c.p.c., il regolamento ex novo (sempre in riforma della sentenza appellata) delle spese del primo grado di giudizio [liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell'art. 91 c.p.c., per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale, applicando, in conformità dell'insegnamento della Corte suprema23, la tabella “2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” allegata al D.M. Giustizia n. 55/201424 e succ. modd.25, avuto riguardo al valore indeterminabile (c.d. complessità bassa) della controversia] e degli oneri peritali (che, come liquidati con decreto in data 24/03/2023 del Giudice di primo grado, vanno posti per intero
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a carico del ). CP_1 II.E. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO. Le spese del presente grado di giudizio {liquidate come da dispositivo per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [ invero, non risultano svolte nel giudizio d'appello attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201426 e succ. modd.27, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase28], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema29, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore indeterminabile (c.d. complessità bassa) della controversia – dei 26 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 27 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 28 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 29 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno parimenti regolate in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. II.F. LA D ISPOSIZION E DI CU I ALL'ART.13 C O MMA 1° QU AT ER D EL D.P.R. N.115/2002. In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale e dell'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)30, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché il sia tenuto a versare un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione31, 30 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 31 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo
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precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1291/2023 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 19/10/2023, nei confronti di Controparte_1 nonché B) sull'appello incidentale proposto da con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 18/01/2024, nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 2671/2023, pubblicata in data 30/06/2023, del Tribunale di Bari in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello sub B);
2) accoglie l'appello sub A) e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 26/10/2021, nei confronti di CP_1 e, per l'effetto:
[...] a) dichiara che i tubi idrico-fognari a servizio dei sanitari (vaso, bidet, lavabo, doccia) ed i tubi di alimentazione / adduzione idrica (circuito di mandata e ritorno) a servizio del termoarredo installati nel vano bagno dell'unità immobiliare di sita in Controparte_1 Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 65 (individuata in catasto al fg. 6, p.lla 258), raffigurato nelle fotografie nn. 3, 5, 6, 7 alle pagg. 7, 9, 10, 11 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing.
depositata in data 21/03/2023, sono collocati ad una Controparte_2 distanza dal confine con l'unità immobiliare di Parte_1 sita in Sammichele di Bari alla via Giuseppe Mazzini n. 63 (individuata in catasto al fg. 6, p.lla 258), inferiore a quella minima di un metro stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c.; b) condanna alla rimozione dei predetti tubi o, in Controparte_1 alternativa, allo spostamento degli stessi in modo tale da osservare la distanza stabilita dall'art. 889 comma 2° c.c.; c) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi €. 4.325,00 (euro quattromilatrecentoventicinque/00), di cui €. 125,00 per esborsi ed €. 4.200,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
d) pone gli oneri peritali, come liquidati con decreto in data 24/03/2023 del Giudice di primo grado, per intero a carico di CP_1
[...] 3) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€. 3.974,00 (euro tremilanovecentosettantaquattro/00), di cui €. 174,00 per esborsi ed €. 3.800,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A.
unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 13/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1291/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 anni (N.d.E.). 2 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 3 infatti, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (così il comma 1°, che, in mancanza di ulteriori specificazioni, non può che riferirsi ai procedimenti 'di primo grado'), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (così il comma 4°, che invece fa specifico riferimento ai procedimenti di appello). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta successivamente al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lg. n. 149/2022 [è opportuno precisare che è vero che l'art. 342 c.p.c. è stato da ultimo novellato anche dall'art. 3 comma 5° lett. h) n. 1) del D.Lg. n. 164/2024, ma è altrettanto vero che, essendo l'impugnazione anteriore alla data di efficacia del D.Lg. n. 164/2024, l'atto di appello, tenuto conto del principio di irretroattività della legge e di quello secondo cui tempus regit actum, non può che essere regolato dalle norme vigenti anteriormente al D.Lg. n. 164/2024]. 4 v. nota precedente. 5 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., sez. un., ord. n. 36481/2022; Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. In senso conforme, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021; Cass., ord. n. 21401/2021. 6 così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit. Nel medesimo senso, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021, cit., secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”. 7 infatti, come già ricordato in precedenza, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (comma 1°), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (comma 4°). Orbene, l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta successivamente al 28/02/2023, sicché l'art. 348 bis c.p.c. trova applicazione nel testo attualmente vigente. 8 v. nota precedente. 9 v. nota precedente. 10 così Cass., n. 14273/2019. In senso conforme Cass., ord. n. 20046/2018; Cass., n. 6235/2010; Cass., n. 2558/2009; Cass., n. 12491/1995 (confermativa della sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la tubazione fosse dotata di dispositivi idonei ad impedire infiltrazioni). 11 così Cass., n. 6575/1984. In senso conforme Cass., n. 6712/1994; Cass., n. 1559/1981. 12 così Cass., n. 1013/1980. Cfr., altresì, Cass., n. 2479/1987, che ha precisato che “Ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previste dagli artt. 889, 890 cod. civ. con riguardo ai manufatti ivi elencati (pozzi, cisterne ecc.), ove il muro divisorio esistente sul confine si appartenga in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza deve essere misurata tra quest'ultimo ed il confine effettivo;
mentre, qualora il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto, essendo in tal caso il confine costituito dal detto muro e non dalla sua linea mediana, dacché l'intero muro, in quanto indiviso, si considera anche altrui rispetto al proprietario del fondo nel quale è ubicata l'opera in questione”. 13 così Cass., n. 199/1976, secondo cui “Ai sensi dell'art 889, secondo comma, cod. civ., i tubi dell'impianto di riscaldamento devono essere collocati alla distanza di almeno un metro dal confine, e ciò sia se esista muro divisorio, sia se il muro di confine appartenga esclusivamente al proprietario dell'immobile nel quale si trovi detto impianto, sia se sul confine non insista alcuna costruzione”. Analogamente, in precedenza, Cass., n. 1906/1963 aveva statuito che, ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previsto dall'art. 889 c.c., è irrilevante la circostanza che il confine tra le proprietà limitrofe non sia edificato (in senso conforme Cass., n. 2091/1961). 14 così Cass., n. 12738/2000. 15 v. pag. 23 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Si precisa che l'enfasi (grassetto e CP_2 maiuscolo) è presente nel testo originale dell'elaborato peritale (N.d.E.). 16 così il convenuto alla pag. 5 della “comparsa di costituzione e risposta (con eccezione di usucapione)” depositata in data 17/01/2022 nel giudizio di primo grado. L'assunto è stato ribadito dal anche nel presente grado di giudizio (v. pagg.
6-7 della “comparsa di costituzione e CP_1 risposta con appello incidentale” depositata in data 18/01/2024). 17 così Cass., ord. n. 29644/2020. 18 così Cass., n. 8801/1999. In senso conforme Cass., ord. n. 17549/2019; Cass., ord. n. 13313/2009. 19 v. pag. 22 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . CP_2 20 il secondo bagno del , non oggetto di disputa tra le parti, è quello raffigurato nelle CP_1 fotografie 8-9, alle pagg. 12-13, della relazione del c.t.u. ing. . CP_2 21 v. pagg.
1-2 e 3 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. depositata dalla n Parte_1 data 10/03/2022. 22 così Cass., n. 9038/1987. In senso conforme Cass., n. 1028/1984 [che ha chiarito che il requisito dell'apparenza, richiesto ai fini dell'acquisto delle servitù per usucapione (art. 1061 c.c.), deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili, indicativi del collegamento tra l'esercizio della servitù e le opere permanenti che ne sono mezzo necessario e ne rivelano univocamente la sussistenza]; Cass., n. 3695/1989. In senso analogo Cass., n. 6522/1993, che, con riferimento alla servitù per destinazione del padre di famiglia (parimenti soggetta all'art. 1061 c.c.), ha precisato che “Il requisito della apparenza della situazione di asservimento necessaria per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è legato, ai sensi dell'art. 1061 comma secondo cod. civ., alla oggettiva visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù e prescinde, quindi, dalla conoscenza, in concreto, della loro esistenza da parte del proprietario del fondo che si assume asservito, dipendendo, piuttosto, da univoci segni obbiettivamente visibili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, dall'esterno o da un luogo in cui il proprietario del predetto fondo abbia potere di accedere liberamente.”. 23 v. infra, nota 29. 24 v. infra, nota 26. 25 v. infra, nota 27.