Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 2
Con i motivi di appello, la parte deve rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e specifiche, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, e ciò anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, essendo onere dell'appellante contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza al fine di incrinare il fondamento logico - giuridico di queste. La mancanza di specificità dei motivi di appello comporta la inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado.
Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, deve ritenersi che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 412 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410-bis cod. proc. civ., la presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall'avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte. Tale comunicazione è invece necessaria, ai sensi dell'art. 410, comma secondo, cod. proc. civ., perché si verifichi la interruzione della prescrizione e la sospensione, per il periodo ivi indicato, di ogni termine di decadenza.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI FernNDo - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RI, quale accomNDataria e legale rappresentante della ditta " BODY AND SOUL " di EL RI & C. S.A.S.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. GONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MINELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANIBNE 14, presso lo studio dell'avvocato RENATO RECCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FAGETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 275/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/11/00 R.G.N. 98/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato COGLITORE EMANUELE per delega LUIGI MANZI;
udito l'Avvocato MICHELINO LUISE per delega RENATO RECCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Corno dinanzi al quale NE GA aveva convenuto la DY ND SO s.a.s. con sentenza non definitiva dichiarò che fra l'attrice e la convenuta era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dalla primavera del 1992 al 14 gennaio 1995, inizialmente a tempo parziale, con una retribuzione di lire 5000 orarie, che eventuali crediti della lavoratrice erano oggetto di prescrizione quinquennale, solo a far tempo alla cessazione del rapporto;
che, infine, a quest'ultimo non potevano applicarsi i contratti collettivi del settore ma solo l'articolo 36 della Costituzione. Con sentenza definitiva il tribunale, dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva e rigettata l'eccezione di prescrizione estintiva, ha condannò la DY ND SO a pagare alla GA la somma di lire 20 milioni onnicomprensive, equitativamente determinata ex art. 36 Cost. Entrambe le sentenze sono state appellate dalla società. La lavoratrice si è costituita a resistere. La Corte d'appello di Milano riuniti i due gravami li ha rigettati entrambi. A fondamento dell'appello la parte appellante, per ciò che ancora interessa,aveva lamentato per un verso la genericità delle deduzioni istruttorie della lavoratrice, e la mancata prova della convocazione di essa appellante ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e per altro verso l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale attribuendo rilievo alle sole deposizioni di testi, per altro di dubbia attendibilità, favorevoli all'attrice, senza dare alcun peso a quelle contrarie, e nel non dar corso alla audizione degli altri testi.
Nel resistere all'appello, chiedendone il rigetto, la CA aveva posto in rilievo la mancata impugnazione della pronunzia concernente la prescrizione, deducendo, in sostanza, l'intervento giudicato in proposito.
La Corte milanese ha osservato anzitutto che a norma dell'articolo 410 cod. procedura civile il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e, trascorso vanamente tale termine, si considera comunque espletato ai fini della procedibilità della domNDa giudiziaria. Al momento della introduzione della causa il termine anzidetto era trascorso e quindi non aveva rilievo che la società fosse stata o meno convocata dalla autorità amministrativa dinanzi alla quale il tentativo si svolge.
Quanto alla genericità delle deduzioni istruttorie, la corte ha osservato che l'unica carenza in tal senso riscontrabile nel ricorso di primo grado poteva essere costituita dalla omessa indicazione dei periodi in cui il lavoro della GA sarebbe stato espletato per venti ore settimanali, omissione comprensibile dato il la tempo trascorso dalla cessazione del rapporto. Ad ogni modo, secondo la Corte, essendo stata puntualmente specificata la durata del rapporto, il diritto di difesa della controparte, cui è finalizzate di sito dell'articolo 244 cod. procedura civile, poteva trovare piena attuazione.
Circa la mancata audizione dei testi di residui di giudice di merito osservato che dei verbali di causa non risultava che la società, come avrebbe dovuto fare a norma dell'articolo 157 del codice di rito civile, applicabile anche il rito del lavoro, avesse contrastato il provvedimento implicito di chiusura dell'istruzione, aggiungendo che comunque la riduzione delle liste testimoniali costituisce un potere discrezionale del giudice esercitabile anche per implicito nel corso dell'espletamento della prova.
Il credito accordato dal giudice di primo grado ad alcune testimonianze a scapito di altre, benché, secondo l'appellante, le prime non fossero circostanziate, è stato ritenuto ben giustificato dalla Corte milanese, che ha osservato al riguardo come fosse puntuale la deposizione del teste FE, conoscente di lunga data sia dell'attrice che della figlia della soda accomNDataria della società convenuta, il quale aveva confermato la versione dei fatti della GA, versione che aveva trovato riscontro anche nella testimonianza Di IA, dalla quale era risultato che il teste aveva visto in alcune occasioni la GA chiudere il negozio, con conseguente riscontro anche della circostanza, allegata dalla lavoratrice e suffragata nella testimonianza OZ, che la prima fosse sola nell'esercizio, raramente essendo presente la socia accomNDataria, il che, secondo la corte, implicava l'esistenza di un vincolo orario.
In tale quadro apparivano perciò inattendibili le deposizioni contrarie, ma, considerato che vi era un periodo del rapporto svoltosi a tempo parziale, era giustificabile che qualche teste avesse riferito che la GA avesse lavorato, sempre a tempo parziale, in un emporio di scarpe, prestNDo ivi la propria opera anche il sabato, giorno nel quale era risultato che, per 5 o 6 mesi, non avesse lavorato presso il negozio della DY ND SO. Infine, secondo la Corte territoriale la società appellante non poteva dolersi della condanna al pagamento di lire 20 milioni, importo ridotto di più della metà rispetto a quello calcolato dal consulente tecnico d'ufficio, per tener conto ampiamente della prestazione a tempo parziale resa dalla GA ad altro datore di lavoro per 5 o 6 mesi: l'eccezione di prescrizione presuntiva proposta dalla appellante era incompatibile, infatti, con l'ammissione del debitore che il credito non si sia estinto, situazione ricorrente anche nel caso in cui il debitore neghi implicitamente l'esistenza del credito oggetto della domNDa ovvero eccepisca che il credito non sia insorto.
L'eccezione di prescrizione era, invece, tardiva, non essendo stata svolta nella memoria di costituzione.
RI ZA, quale accomNDataria e legale rappresentante della " DY ND SO e c. s.a.s., chiede la cassazione della sentenza, sulla base di 5 motivi di ricorso.
La GA resiste con controricorso, deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, per difetto di valida procura, provenendo questa da soggetto privo della qualità di legale rappresentante della società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di valida procura, è infondata in base a quel che risulta dai documenti prodotti ex art. 372 dalla società ricorrente (certificazione dell'Ufficio del registro delle imprese del 22 ottobre 2001). Con il primo motivo di ricorso, denunziNDo violazione e falsa applicazione dell'art 410 e 410 bis c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la ricorrente addebita alla sentenza impugnata, per un verso, di non aver considerato che il secondo comma dell'art 410 c.p.c. fa riferimento alla "comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo", lasciNDo intendere quindi che la mera presentazione della richiesta non esaurisce gli obblighi della parte interessata, la quale deve invece, ai fini della validità del tentativo, comunicare alla controparte di averne chiesto l'espletamento, e, per altro verso, di aver trascurato la "ratio" della norma, che, essendo quella di evitare un inutile ritardo a chi intenda procedere in giudizio, non potrebbe ritenersi rispettata per il solo fatto che la parte abbia richiesto il tentativo senza darne notizia alla controparte.
Il motivo è infondato.
Il tentativo di conciliazione, reso ormai obbligatorio in tutte le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. (e, parallelamente, in quelle di cui all'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) opera in esse come condizione di procedibilità della domNDa, a norma dell'art. 412 bis c.p.c.. Viene in tal modo introdotta una ipotesi di giurisdizione condizionata. La legittimità costituzionale di siffatte ipotesi è stata indagata, già con riferimento alla disposizione della legge 11 maggio 1980, n. 108 sulla disciplina dei licenziamenti individuali,
che aveva introdotto una fattispecie di tentativo obbligatorio, limitata alle controversie sui licenziamenti dei lavoratori privi della c.d. tutela reale, nella quale, sul piano legislativo può vedersi l'immediato antecedente della norma ora in esame. Nello scrutinare tale disposizione la Corte Cost. con la sentenza 4 marzo 1992, n. 82, ha stabilito il principio secondo cui "gli oneri e le modalità che condizionano l'esercizio dell'azione non debbono tradursi in una secca subordinazione dell'azione al previo esperimento di una diversa tutela giurisdizionale, costringendo il singolo in un primo tempo a rivolgersi ad un organo non giudiziale". Essa ha ammesso invece la compatibilità con il parametro costituzionale delle limitazioni del diritto di azione alla condizione che siano temporanee, che trovino fondamento nella salvaguardia di interessi generali e siano, un "modo di soddisfazione delle posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso". Nel medesimo ordine di idee la stessa Corte (sentenza 6-13 luglio 2000, n. 276) si è poi mossa dichiarNDo non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile.
In questa seconda occasione, sulla premessa che "l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare "interessi generali", con le dilazioni conseguenti" essa ha persuasivamente ricondotto il tentativo obbligatorio nell'ambito dei mezzi organizzati per "soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitNDo che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento;
dall'altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo". Le indicazioni della giurisprudenza costituzionale additano in sostanza una linea di equilibrio fra un principio di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative.
Ne deriva che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono esser aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata.
L'art 412 stabilisce che "l'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domNDa".
L'art. 410 bis, prevede a sua volta, nel primo comma che "Il tentativo di conciliazione anche se nelle forme previste dai contratti o accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiestale, nel secondo comma, che "trascorso inutilmente tale termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis c.p.c." Il tentativo di conciliazione regolato dall'art. 410 c.p.c. si svolge dinanzi ad una commissione di conciliazione istituita (ora) presso le Direzioni provinciali del lavoro, organi periferici del Ministero del Lavoro.
Nel contesto procedimentale in cui esso deve venir valutato, non si può seriamente metter in dubbio il significato del termine "presentare": esso equivale a sottoporre la domNDa all'organo investito del dovere di dare ad essa il corso necessario. Per contro tale termine non può coprire anche una attività rivolta alla controparte del rapporto. A questa la domNDa conciliativa va comunicata, non presentata.
Il termine in relazione al cui inutile decorso il comma 2 dell'art. 410 c.p.c., utilizzNDo la tecnica della "fictio juris", considera espletato il tentativo decorre certamente dalla "presentazione "della richiesta, così essendo testualmente disposto (attraverso la ripresa anaforica "tale termine").
La tesi della società ricorrente, nell'ipotizzare un'ulteriore attività di comunicazione della richiesta del tentativo (ossia della avvenuta presentazione di tale richiesta) ai fini della procedibilità della domNDa, introduce un requisito non previsto e non ricavabile dal testo della disposizione, così aggravNDo gli oneri della parte che intenda adire il giudice, in contrasto con la stretta interpretazione che, per le già viste ragioni di ordine costituzionale, deve presiedere alla operazione ermeneutica delle norme riguardanti condizioni limitative dell'accesso alla giurisdizione.
Che la mera presentazione della richiesta, in assenza della sua comunicazione, non possa avere gli effetti interruttivi (della prescrizione) e sospensivi (della decadenza) indicati nel secondo comma dell'art. 410 c.p.c. è conseguenza ricavabile senza dubbio dalla esplicita previsione dello stesso articolo che tali effetti riconnette alla detta comunicazione.
Esso apre tuttavia il problema della relativa iniziativa, prospettNDosi, di fronte alla non chiara formulazione del testo, la possibilità che quelle conseguenze si verifichino anche quNDo la comunicazione sia data alla controparte non dal richiedente ma dallo stesso organo incaricato della conciliazione. Da ciò, un'altra ragione di inaccettabilità della tesi qui criticata, posto che la possibilità di una duplice comunicazione renderebbe incerta la esatta individuazione del termine iniziale per il maturarsi della condizione di procedibilità, in contrasto con l'esigenza che questa venga esattamente individuate in ognuno dei suoi presupposti. In ogni caso, che la presentazione della richiesta non abbia di per sè gli effetti indicati nel secondo comma dell'art. 410, essendo a tali fini necessaria anche la comunicazione, costituisce un risultato per nulla extrasistematico, sol che si pensi alla costante distinzione, operata dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al rito del lavoro, tra effetti processuali ed effetti sostanziali del ricorso introduttivo, i primi correlati al deposito del ricorso, i secondi condizionati anche dalla notifica dello stesso (v. fra le molte Cass. 12 dicembre 1990, n. 11812; 17 gennaio 1992, n. 543; 23 novembre
1992, n. 12489; 21 settembre 2000, n. 12507; 8 maggio 2001, n. 6423;) Con il secondo motivo di ricorso denunziNDo...violazione dell'art. 414 c.p.c. la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente ritenuto non generiche le indicazioni del ricorso introduttivo della GA, sul rilievo che, dato il tempo trascorso, la ricorrente avrebbe potuto non ricordare bene le circostanze, senza considerare fra l'altro che nella medesima situazione si veniva a trovare anche la società convenuta, alla quale la genericità delle deduzioni della Garilsi aveva impedito una adeguata difesa.
Il motivo è infondato.
Premesso che la doglianza sembra riguardare non la genericità del ricorso nel suo complesso ma talune delle deduzioni istruttorie, il problema della conseguente violazione dei diritto di difesa è stato affrontato e risolto dalla Corte di merito, in base alla considerazione che le indicazioni carenti riguardavano un periodo limitato e del rapporto, nel quale vi sarebbe stata prestazione di lavoro per venti ore settimanali, mentre per il resto i termini temporali del rapporto erano stati esattamente indicati, sicché vi sarebbe stata piena possibilità di esplicazione del diritto di difesa. A fronte di tali affermazioni la ricorrente non indica per quale specifico aspetto essa ha visto compromesso il proprio diritto di contraddire alle affermazioni della controparte, e per di più, come detto nel controricorso, essa ha articolato a sua volta una prova, dimostrNDo che la lamentata compromissione, come ritenuto dalla Corte milanese, non si era verificata.
Con il terzo motivo di ricorso denunziNDo violazione e falsa applicazione dell'art. 420 c.p.c. carenza di motivazione e sua contraddittorietà in relazione alla mancata assunzione di testimoni ammessi, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto, in modo non conforme alle risultanze degli atti, e comunque senza pronunziarsi sulla inutilità della loro escussione, che il giudice di primo grado avesse legittimamente adottato un provvedimento implicito di riduzione della lista dei testimoni, mentre il giudice di primo grado senza che la DY ND SO avesse rinunziato all'audizione dei propri testi, si era limitato ad ascoltare taluni testi e, senza provvedere a ridurre la lista, aveva poi richiesto la discussione della causa.
Il motivo è infondato.
Esso vorrebbe censurare in questa sede un tipico potere del giudice di merito quale quello di ritenere sufficiente l'istruzione della causa, senza tener presente che l'unico modo di, indiretto, controllo del buon uso di tale potere è quello ottenibile attraverso il (e nei limiti del) controllo sulla motivazione della sentenza adottata in base ad una istruttoria ritenuta congrua, e che invece tale non sia proprio perché non consente al giudice di giustificare la propria decisione.
Con il quarto motivo di ricorso denunziNDo insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione della prova raccolta, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata:
di aver ritenuto che fra le parti vi fosse un rapporto di lavoro, mentre da un lato le prove non avevano in alcun modo dimostrato la sussistenza di un tale rapporto;
di non avere rilevato la palese contraddizione fra le due sentenze, non definitiva e definitiva, di primo grado, la prima delle quali aveva affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro, e la seconda ritenuto, invece, che la GA non avesse dimostrato l'assiduità quotidiana al lavoro, "così palesemente contraddicendo proprio uno degli clementi necessari a definire" il suddetto rapporto;
di aver confuso i riferimenti temporali dei periodi di lavoro part- time e full- time.
Il motivo va disatteso. Per il primo profilo esso è inammissibile perché sottopone a questa Corte una questione di merito, quale quella del concreto riscontro della fattispecie della subordinazione lavorativa, senza censurare i relativi criteri di giudizio da parte del giudice di appello. Per il secondo profilo, anche a prescindere dal fatto che la critica ivi contenuta riguarda in realtà, anche qui inammissibilmente, la sentenza di primo grado, prospetta una contraddizione inesistente, perché l'assiduità o la non assiduità quotidiana al lavoro attengono al profilo dell'esatto adempimento della prestazione, mentre ciò che rileva è che, come accertato dal giudice di merito, la GA avesse l'obbligo di renderla. Per il terzo profilo, si tratta di una critica che mira ad evidenziare una generica disattenzione della Corte, e che tuttavia non si comprende come possa direttamente incidere sul problema della sussistenza o non della subordinazione lavorativa.
Con il quinto motivo di ricorso denunziNDo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la statuizione della sentenza in ordine alla prescrizione il ricorrente addebita alla Corte di merito di aver ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione mentre essa, seppure in via subordinata era contenuta nella memoria di costituzione in primo grado, e di aver poi ragionato con riferimento alla prescrizione presuntiva mentre era stata eccepita la prescrizione estintiva, che ben avrebbe potuto esser ritenuta operante essendo stata contestata la sussistenza stessa del rapporto e perciò anche la data di riferimento del momento finale dello stesso, in rapporto alla quale si sarebbe appunto maturata la prescrizione anzidetta. Il motivo va disatteso perché inammissibile.
Il controricorrente, segnalNDo che le eccezione di prescrizione, presuntiva ed estintiva, erano state riproposte in appello dalla DY ND SO senza tuttavia che con riferimento ad esse fosse formulato idoneo motivo di gravame, ha rilevato che in tal modo sul capo della sentenza di primo grado riguardante le due eccezioni si era formato il giudicato, sicché l'appello sul punto avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile.
QuNDo si debba verificare se si sia formato giudicato, esterno o, come nella specie, interno, il giudice di legittimità ne accerta l'esistenza e la portata con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito. (per tutte Cass. 23 gennaio 2002, n. 735; Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2001, n. 226). Nel proprio appello contro la sentenza non definitiva n. 353/99 del Tribunale di Corno la odierna ricorrente, ha concluso, nel merito affinché fosse respinta la domNDa della GA perché infondata in fatto in diritto, chiedendo in subordine al giudice di appello di "dichiarare prescritte le richieste retributive ed economiche avanzate in relazione agli artt. 2955-2956 e 2948". Delle varie censure sviluppate nell'atto di appello nessuna riguardava tuttavia la decisione del primo giudice in ordine alla prescrizione, decisione consistente nella declaratoria che "eventuali crediti della ricorrente sono oggetto di prescrizione quinquennale, ma solo a far tempo dalla cessazione del rapporto".
Nel successivo appello contro la sentenza definitiva 8/2000 la odierna ricorrente, per ciò che qui rileva, ha ripetuto letteralmente le conclusioni sopratrascritte trascritte ma ha omesso anche in tale caso qualsiasi censura riguardante la pronunzia, ivi contenuta, di inammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva e di rigetto della eccezione di prescrizione estintiva. I motivi d'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. devono essere specifici, il che vuoi dire che essi devono rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e specifiche al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi (Cass. 11 giugno 2001, n. 7849). La specificità dei motivi - richiesta dall'art 342 cod. proc. civ. per la rituale proposizione dell'atto di appello - esige, anche quNDo la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, alla parte volitiva dell'appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. (Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; 30 luglio 2001, n. 10401; 8 agosto 2002, n.
11935). La mancanza di specificità del motivo determina inammissibilità dell'appello, limitatamente al capo della sentenza investito dal motivo privo del suddetto requisito.
La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello nella parte relativa al capo della sentenza concernente le eccezioni di prescrizione, presuntiva ed estintiva.
L'inammissibilità dell'appello non rilevata da giudice di merito può esser dichiarata in sede di legittimità con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia conclusiva del primo grado del procedimento (v. per tutte, fra le altre, Cass. 24 settembre 2002, n. 13881; 31 luglio 2002, n. 11367). L'esistenza del giudicato rende inammissibile il motivo di ricorso in esame.
In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 51,00 oltre euro 2.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004