Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 967
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Con i motivi di appello, la parte deve rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e specifiche, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, e ciò anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, essendo onere dell'appellante contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza al fine di incrinare il fondamento logico - giuridico di queste. La mancanza di specificità dei motivi di appello comporta la inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado.

Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, deve ritenersi che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 412 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410-bis cod. proc. civ., la presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall'avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte. Tale comunicazione è invece necessaria, ai sensi dell'art. 410, comma secondo, cod. proc. civ., perché si verifichi la interruzione della prescrizione e la sospensione, per il periodo ivi indicato, di ogni termine di decadenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 967
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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