Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante finalizzate ad inficiare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È quindi indispensabile che l'atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilità di rinviare l'esposizione delle argomentazioni ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l'atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione. La violazione di tale principio comporta la inammissibilità del gravame rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10401 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RG e CI NA. elettivamente domiciliati in Roma, Via Clitunno n. 51. presso l'avv. Franco Ongaro, che li difende, unitamente all'avv. Giancarlo Tonetto. in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
EF RB, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castro Pretorio n. 25, presso l'avv. Vincenzo Mesiano, che la difende, unitamente all'avv. Aldo Pivato. in forza di mandato in atti:
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 1^ dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21 marzo 1987 GI e VA CI, premesso di essere proprietari di un appartamento sito all'ultimo piano del palazzo Belloni Battagia sito in Venezia, Santa Croce 1783 esponevano che, immediatamente al di sotto di tale immobile, vi era l'unità appartenente per la nuda proprietà a BA ST, i cui genitori ne erano usufruttuari. Nel corso di lavori di restauro e di ristrutturazione la AN aveva eliminato una parte del soffitto preesistente e aveva occupato una zona del loro soprastante appartamento, fino alla linea di gronda. E poiché la AN pretendeva di essere proprietaria del volume accorpato, citavano la stessa dinanzi al Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse emessa sentenza di accertamento della loro titolarità del volume di metri 4.38 x 0,80 x 1.40, accorpato dalla AN al di lei appartamento, nonché la condanna della stessa a ripristinare il soffitto dell'appartamento di loro proprietà.
La AN, costituitasi, chiedeva il rigetto delle avverse domande, rilevando che il volume indicato nella citazione era del tutto separato dall'immobile di proprietà degli attori - che non vi avevano accesso - e che lo stesso da un lato costituiva la parte superiore del preesistente soffitto e del sottostante vano, dall'altro era inutilizzabile dagli attori, in quanto dalla stessa esposizione fatta dai CI risultava essere alto solo m.
0.80 nella parte più elevata. In via riconvenzionale chiedevano la rimozione di alcuni tubi posti dagli attori a distanza inferiore a quanto disposto dall'art. 889 c.c. All'esito il tribunale, con sentenza del 25 gennaio 1994, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. A seguito di impugnazione dei CI, cui resisteva la AN, la Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 1^ dicembre 1988, dichiarava inammissibile il gravame, ponendo le spese del giudizio a carico degli appellanti.
La corte rilevava per quanto interessa in questa sede - che gli appellanti si erano limitati a sostenere testualmente che "la decisione del Tribunale di Venezia è ingiusta e illegittima e dovrà essere riformata. 1) Infatti. la porzione di sottotetto oggetto di causa, anche per le osservazioni giurisprudenziali richiamate, è di esclusiva proprietà degli attori. Si osservano, in particolare, i risultati della tecnica d'ufficio e l'istruttoria orale sulla quale il Tribunale di Venezia non spende la minima parola. E per evidenti ragioni di sinteticità ci riportiamo a quanto scritto nella comparsa conclusionale 11.1.94, rilevando come vi sia omessa pronuncia su molte delle questioni prospettate."
Osservava quindi la corte che, per costante giurisprudenza, nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi, e tale specificità esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, per cui alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è quindi sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni impugnate, ma occorre anche, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata. L'inosservanza di tale precetto comportava nella specie l'inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio, e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte. poiché le ragioni del gravame devono essere esposte nell'atto di appello e non nell'ulteriore corso del giudizio, ne' tanto meno nella comparsa conclusionale, poiché i limiti di devoluzione della controversia sono fissati rigidamente con l'atto di appello. Tali considerazioni, secondo la corte, rendevano anche inammissibili le istanze istruttorie contenute in una memoria datata 23 ottobre 1995, tra l'altro depositata nella prima udienza dinanzi al c.i. senza alcuna autorizzazione, e senza che fossero neppure indicati i testimoni. Gli argomenti contenuti nella comparsa conclusionale - costituenti le ragioni del gravame - non potevano essere prese in esame, essendo la funzione di tale comparsa solo quella di illustrare le posizioni precedentemente assunte dalla parte, e non quella di formulare conclusioni o esprimere istanze che non siano state chiaramente manifestate in precedenza. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza GI e VA CI, in base a due motivi di ricorso, contrastati dal controricorso della AN, che ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. i ricorrenti anzitutto contestano di non avere esposto nell'atto di appello gli specifici motivi del gravame, ed inoltre sostengono che la disposizione di cui sopra va interpretata alla stregua dell'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Nella specie tale esigenza era stata soddisfatta con l'atto di impugnazione, manifestante la volontà di impugnare la sentenza di primo grado nella sua interezza, o comunque nell'unico punto dedotto in causa, costituito dall'accertamento della proprietà del sottotetto. Comunque, anche volendo ritenere che nella specie l'atto di appello difettava dei requisiti di cui all'art. 3422 c.p.c., tale vizio non avrebbe comportato l'inammissibilità del gravame, ma la sua nullità, sanata a seguito della costituzione in giudizio dell'appellata.
Il motivo non è fondato.
L'art. 342 c.p.c. pone infatti l'onere della specificità dei motivi di appello, al fine di delimitare l'ambito della cognizione del giudice dell'impugnazione e di consentire un esame puntuale delle censure mosse alla sentenza impugnata. Tale onere è assolto solamente se l'atto di appello contiene articolate ragioni di censura su punti specifici della sentenza di primo grado, posto che il giudizio di appello ha natura di revisio prioris istantiae, alla stregua dei motivi di gravame, e non consente quindi la generica richiesta di un nuovo giudizio. Ciò significa, ovviamente, che non sia consentita l'impugnazione integrale della sentenza di primo grado, ma le ragioni del gravame devono essere comunque indicate dettagliatamente e senza alcun rinvio generico alle difese svolte in primo grado. Va infatti tenuto presente che il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono. È quindi indispensabile che l'atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, senza la possibilità di rinviare l'esposizione di tali argomentazioni ad un momento successivo del giudizio, o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l'atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione. La violazione di tale principio comporta l'inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte (vedasi: Cass. Sez. un., 29 gennaio 2000 n. 16; Sez. III, 24 marzo 2000 n. 3539; Sez. I, 24 settembre 1999, n. 10493; Sez. III, 26 giugno 1998 n. 6335). A tali considerazioni va solamente aggiunto che la mancanza di specificità dei motivi di appello proposti dinanzi alla Corte di appello di Venezia dagli attuali ricorrenti risulta più che evidente dalla trascrizione degli stessi fatta nella sentenza impugnata, risolvendosi in alcune affermazioni apodittiche di segno contrario a quello delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, senza alcuna confutazione delle argomentazioni che sorreggevano le decisioni prese dal primo giudice, e con un (inammissibile) rinvio a quanto scritto nella comparsa conclusionale 11.1.94, rilevando come vi sia omessa pronuncia su molte delle questioni prospettate. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. i ricorrenti sostengono che la corte di appello, dichiarando l'inammissibilità dell'appello da loro proposto, avrebbe confermato la decisione del tribunale, che aveva dichiarato la esclusiva proprietà del sottotetto oggetto della controversia in capo alla AN. Tale decisione era tuttavia contraria ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza, secondo cui il sottotetto di un edificio può considerarsi una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando esso assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strumentali tali da consentirne l'utilizzazione da parte di tutti i condomini come vano autonomo.
Il motivo è inammissibile in quanto con esso i ricorrenti cercano di introdurre censure alla sentenza di primo grado, che non possono avere ingresso in questa sede.
L'infondatezza o inammissibilità dei motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio. che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 327.500 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001