Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 2
In tema di distanze fra le costruzioni, incombe a colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione, l'onere della prova di avere costruito per primo.
In tema di distanze legali, solo se i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, vietando la costruzione sullo stesso, non può trovare applicazione il principio della prevenzione; viceversa, qualora tali regolamenti consentano la predetta facoltà di costruire sul confine (in aderenza o in appoggio), come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza da esso, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli artt. 873 e segg. cod. civ., con la conseguente operatività del principio della prevenzione, in base al quale chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altro ha una triplice facoltà alternativa: a) costruire sul confine; b) costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice civile ovvero quella maggiore distanza stabilita dai regolamenti edilizi locali; c) costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, salva in tal caso la possibilità per il vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la metà del valore del muro del vicino, che diventerà comune, e il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11899 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 4117/99 proposto da
GI LV, elettivamente domiciliato in Roma, Via TACITO,90, presso lo studio dell'Avv. MIUCCIO Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Ruggeri come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
GI CO, elettivamente domiciliato, in Roma, Via Virgilio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Mirti della Valle che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 445/98 del 22.10.1998 / 17.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Antonino Ruggeri.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.09.1993, CO GI, proprietario di un fondo rustico, sito nel Comune di Monforte S. Giorgio, premesso che il confinante TO GI aveva costruito, peraltro senza concessione edilizia, un fabbricato a distanza di m. 2,50 dal confine, inferiore a quella di m. 7,50 stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona P. G. il suddetto TO GI al fine di sentirlo condannare a demolire il fabbricato realizzato in violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento dei danni.
Costituitosi, il convenuto GI contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto, assumendo che l'opera da lui realizzata rientrava tra quelle previste dall'art. 6 della L. R. n. 37/85, non soggetta a concessione o autorizzazione sindacale;
e che il Regolamento Edilizio Comunale, per i fondi, come quello in questione, ricadenti nella zona rurale E del piano di fabbricazione, stabiliva che le costruzioni dovevano avere una distanza di m. 7,50 dal confine per le pareti finestrate, mentre nessuna distanza imponeva per le pareti cieche.
Il Tribunale rigettava tutte le richieste dell'attore. Il gravame proposto da CO GI veniva accolto dalla Corte d'appello di Messina che, con sentenza n. 445/98 del 22.10.1998/17.11.1998, in riforma della decisione del Tribunale, condannava TO GI ad arretrare la costruzione a m. 7,50 dal confine.
Per quel che ancora interessa, la Corte d'appello, rilevato che lo strumento edilizio del Comune di Monforte S. Giorgio consentiva la costruzione di fabbricati rurali nella zona E (quella in cui ricadeva l'immobile in questione) con un distacco minimo dal confine di m. 7,50 per le pareti finestrate, mentre nulla prescriveva per le pareti cieche, osservava che la suddetta distanza di m. 7,50 doveva intendersi valere anche per le pareti cieche, atteso che lo spirito della norma era quello di garantire uno spazio libero tra costruzioni.
Disattendeva, poi, la tesi, condivisa dai primi giudici, che il fabbricato doveva ritenersi realizzato sul confine, e quindi legittimo, consentendo lo strumento urbanistico di costruire sul confine con pareti cieche. Al riguardo osservava che il fabbricato, consistente in un vano adibito a deposito per attrezzi agricoli, era stato ritenuto realizzato sul confine solo perché la parete N era collegata con due listelli in legno al muro posto sul confine. Ma era da escludere che si trattava di un organismo unitario dal punto di vista strutturale e funzionale, atteso che il muro fungeva esclusivamente da divisione e il vano da deposito per attrezzi, inoltre lo spazio intercorrente tra la parete N e il muro non era coperto, ne' pavimentato, ne' presentava alcuna sistemazione, mentre lo spessore del muro era di cm. 15 e quello della parete cm. 30;
sicché non si era in presenza di un prolungamento del manufatto fino al confine. Poiché questo era stato costruito senza rispettare la distanza prescritta dal Regolamento Edilizio, il vano doveva arretrare fino alla distanza di m. 7,50 dal confine.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TO GI in base a due motivi, ai quali CO GI ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Questa Corte all'udienza del 9.2.2001 ha disposto l'acquisizione degli strumenti urbanistici, che sono stati trasmessi dal Comune di Monforte S. Giorgio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denuncia falsa applicazione e violazione degli artt. 872, 873 e ss. c.c., del Regolamento Edilizio e del connesso PDF del Comune di Monforte S. Giorgio;
nonché omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Si sostiene che il Regolamento Edilizio e il PDF del Comune di Monforte S. Giorgio, per le costruzioni della Zona rurale, prescrivono il distacco minimo di m. 7,50 dal confine solo per le pareti finestrate, consentendo la costruzione sul confine per le pareti cieche. Il Tribunale così aveva interpretato le norme regolamentari, osservando che la possibilità, nella Zona rurale, di porre sul confine la costruzione a parete cieca derivava dal fatto che non era previsto alcun distacco "contrariamente a quanto avviene per altre zone, nelle quali - come ad esempio, nelle zone di completamento viene regolamentata la distanza anche in detta ipotesi". La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alla valutazione del Tribunale, laddove dalla corretta interpretazione delle norme regolamentari discendeva l'alternativa di porre la costruzione sul confine oppure alla distanza stabilita solo nel caso di parete finestrata.
Quando i regolamenti comunali consentono di costruire su confine, come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza, si versa nell'ipotesi del tutto analoga a quella prevista dagli artt. 873 e ss. c.c., con la conseguente operatività del principio della prevenzione.
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa e difettosa motivazione su punti decisivi, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Si censura la valutazione fatta dalla Corte d'appello che ha ritenuto la costruzione di TO GI distante dal confine, non ravvisando un organismo unitario tra il vano adibito a deposito di attrezzi e il muro divisorio posto sul confine, essendo al riguardo del tutto irrilevante l'operato collegamento tra il vano e il muro con due listelli di legno. Si sostiene che vi sarebbe stata una incompleta valutazione delle risultanze processuali in quanto proprio la qualifica di "divisorio" data al muro, realizzato per un brevissimo tratto sul confine, e il collegamento di questo al vano con un cordolo in mattoni forati, visibile in una delle foto allegate alla c.t.u., avrebbero dovuto far ritenere che si trattava di un'unica costruzione realizzata sul confine.
3.1. Il primo motivo merita accoglimento per quanto di ragione in base alle seguenti considerazioni.
Con esso in sostanza il ricorrente pone due questioni: a) la prima è quella della possibilità, in base alle norme regolamentari, di costruire sul confine;
b) la seconda è quella dell'applicabilità del principio di prevenzione.
3.2. In ordine alla prima questione è da osservare che la Corte d'appello ha ritenuto per implicito che era possibile costruire sul confine, condividendo l'interpretazione che il Tribunale aveva dato delle norme regolamentari, allorché aveva ammesso che nella zona rurale, contrariamente a quanto previsto per le altre zone, era consentito porre sul confine la costruzione a parete cieca. Ma diversamente dal Tribunale, che aveva considerato il vano come costruito sul confine in quanto collegato al muro di divisione ivi posto, e, quindi, regolare, la Corte d'appello, invece, ha ritenuto che il vano non era stato costruito sul confine, essendo del tutto irrilevante il collegamento con il muro divisorio, ma era stato posto a distanza dal confine ed era da ritenere illegittimo perché non rispettava la distanza di m. 7,50 prescritta dal Regolamento Edilizio Comunale.
3.3. Per quanto riguarda la seconda questione va osservato che la Corte d'appello non ha fatto alcun riferimento al principio della prevenzione, che era stato invocato da TO GI, e ne ha escluso implicitamente l'applicabilità con motivazione affatto carente.
In tema di distanze legali, solo se i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, vietando la costruzione sul confine, non può trovare applicazione il principio della prevenzione;
mentre viceversa qualora tali regolamenti (come quello del comune di Monforte S. Giorgio, secondo l'interpretazione data dai giudici di merito per la zona rurale) consentano la predetta facoltà di costruire sul confine (in aderenza o in appoggio), come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata. dagli artt. 873 e ss. del codice civile, con la conseguente non contestabile operatività del principio di prevenzione, in base al quale chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altro ha una triplice facoltà alternativa: a) costruire sul confine;
b) costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice civile ovvero quella maggiore distanza stabilita dai regolamenti edilizi locali;
c) costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni sui fondi finitimi, salva in tal caso la possibilità per il vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la metà del valore del muro del vicino, che diventerà comune, e il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica (cfr. ex plurimis: Cass.
8.11.1998 n. 12103, 13.6.1997 n. 5339; 22. 3. 1996 n. 2473).
3.4. In base a tali principi la Corte d'appello, avendo riconosciuto la possibilità, nella zona in questione, di costruire sul confine, con conseguente operatività del principio della prevenzione, avrebbe dovuto spiegare perché tale principio, che comporta che non può essere disposta la demolizione della costruzione qualora il preveniente si sia avvalso della facoltà (sub e) di costruire con distacco dal confine a distanza inferiore di quella consentita (salva la possibilità per il prevenuto di avanzare la propria fabbrica fino a tale costruzione), in concreto non poteva trovare applicazione.
Invero la prevenzione, cui si informa il sistema del codice civile sui distacchi tra i fabbricati, è determinata dalla priorità
nel tempo del fatto delle costruzioni. Qualora tale priorità non emerga dallo stato dei luoghi e delle cose, incombe a colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione, l'onere di fornire la prova positiva di avere costruito per primo (Cass. 16.5. 1991 n. 5472;
8.2.1986 n. 790; 13.11.82 n. 6058).
4. Il secondo motivo resta assorbito.
5. In conclusione, in base alle considerazioni svolte, la Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezioni della Corte di Appello di Messina che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002