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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2173/2023 R.G. sul ricorso depositato l'11/05/2023 proposto da e (difesi dall'avv. Carlo Parte_1 Parte_2
Fiumanò) nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie l'opposizione rideterminando l'importo dovuto nella misura di 3.128,45 euro e nel resto conferma l'ordinanza ingiunzione. CP_ Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: A) Annullare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata e per l'effetto, con qualunque statuizione, rideterminare la sanzione amministrativa nella misura minima edittale prevista dall'art. 24.
D.L.n.48/2023. Con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cod. proc. civ..
Parte ricorrente deduceva sinteticamente che: agiva avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n.OI-001085456, prot. n.
.6700.03/04/2023.0160884, notificata in data 12.04.2023, quale sanzione amministrativa per CP_1 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno dic. 2015 / ott.2016, per il complessivo importo di euro 10.006,60 di cui euro 10.000,00 per sanzione ed euro 6,60 per spese.
1 l'art. 23, comma 1, del Decreto Lavoro (D.L. n.48/2023) ha modificato il suddetto art. 2, comma 1 bis, D.L. n.463/1983, ridimensionando in modo sostanziale la misura della sanzione precedentemente prevista, disponendo che se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
le quote non versate risultavano o ammontanti per il periodo in questione ad euro 2.615,46 (All.n.2),
e non superavano quindi il limite massimo di euro 10.000,00 annui previsti dalla nuova normativa;
sussistevano , nel caso di specie, tutti i presupposti di legge (l'omissione non supera euro 2.615,46) ed i criteri (tenue gravità della violazione euro 2.615,46 - la personalità dell'autore e le sue non fiorenti condizioni economiche in un momento di grave crisi generalizzata) per l'applicazione di CP_ una sanzione più mite rideterminata nella misura del minimo edittale (come già stabilito dall' con l'Ordinanza impugnata) prevista dall'art.24 D.L. n.48/2023.
Si costituiva ed evidenziava di aver rideterminato in autotutela l'importo della sanzione CP_1 amministrativa, per come risultav dal provvedimento che si produceva in allegato.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del dic 2015 /ott 2016 ,
L'unico motivo fatto valere è questione ad euro 2.615,46 (All.n.2), e non superano quindi il limite massimo di euro 10.000,00 annui previsti dalla nuova normativa;
(5) sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge (l'omissione non supera euro
2.615,46) ed i criteri (tenue gravità della violazione euro 2.615,46 - la personalità dell'autore e le sue non fiorenti condizioni economiche in un momento di grave crisi generalizzata) per
l'applicazione di una sanzione più mite rideterminata nella misura del minimo edittale (come già CP_ stabilito dall' con l'Ordinanza impugnata) prevista dall'art.24 D.L. n.48/2023.>.
CP_ Orbene l' ha rideterminato l'importo della sanzione e con provvedimento di rettifica ha indicato
< In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. 6700.03/04/2023.0160884, relativa CP_1 all'annualità 2016, notificata il 12.04.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 14.06.2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 3.128,45. >.
Parte ricorrente ha replicato chiedendo : < A seguito della costituzione in giudizio dell'
[...]
(anche solo l'Istituto e/o l'Ente) avvenuta il 12 gennaio Controparte_1
2025 le opponenti sono venute a conoscenza che dopo la notifica del ricorso in opposizione l'Ente ha provveduto a rettificare in autotutela la sanzione amministrativa impugnata rideterminando
l'importo dovuto in euro 3.128,45, ex art. 2 23, comma 1, D.L. n.48/2023, così come modificato dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. n.463/1983 (Cfr.
All.n.7 fasc. opposto).
Pertanto, la “ e la sig.ra ribaditi e richiamati integralmente i motivi e le Parte_1 Pt_2 deduzioni svolte con il ricorso introduttivo, chiedono anche in accoglimento della presente opposizione l'accertamento del dovuto per come specificato dall'Ente impositore con l'applicazione del minimo edittale di euro 3.128,45, ex art. 23, comma 1, D.L. n.48/2023, così come modificato dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. n.463/1983. Stante quanto oggettivamente acclarato documentalmente si chiede quindi l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del presente giudizio:
A) Annullare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata per quanto esposto in ricorso e, per l'effetto, CP_ considerare dovuta solo la somma rideterminata dall' a seguito della notifica dell'opposizione nella misura minima edittale di euro 3.128,45 prevista dall'art. 23. D.L.n.48/2023. B) Condannare CP_ l' al pagamento di spese e competenze di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cod. proc. civ.. >
Ne deriva l'accoglimento della opposizione perchè il motivo fatto valere fondato , rideterminando il solo importo entro la misura di legge e confermando nel resto l'ordinanza ingiunzione
SPESE
Spese del giudizio per il principio di causalità , atteso che al momento della proposizione della opposizione il motivo era gia fondato in quanto il d.l. n. 48 del 2013 entrato già in vigore il CP_ 5.5.2023, a carico dell' .
Reggio Calabria, 28.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2173/2023 R.G. sul ricorso depositato l'11/05/2023 proposto da e (difesi dall'avv. Carlo Parte_1 Parte_2
Fiumanò) nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie l'opposizione rideterminando l'importo dovuto nella misura di 3.128,45 euro e nel resto conferma l'ordinanza ingiunzione. CP_ Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: A) Annullare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata e per l'effetto, con qualunque statuizione, rideterminare la sanzione amministrativa nella misura minima edittale prevista dall'art. 24.
D.L.n.48/2023. Con condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cod. proc. civ..
Parte ricorrente deduceva sinteticamente che: agiva avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n.OI-001085456, prot. n.
.6700.03/04/2023.0160884, notificata in data 12.04.2023, quale sanzione amministrativa per CP_1 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno dic. 2015 / ott.2016, per il complessivo importo di euro 10.006,60 di cui euro 10.000,00 per sanzione ed euro 6,60 per spese.
1 l'art. 23, comma 1, del Decreto Lavoro (D.L. n.48/2023) ha modificato il suddetto art. 2, comma 1 bis, D.L. n.463/1983, ridimensionando in modo sostanziale la misura della sanzione precedentemente prevista, disponendo che se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
le quote non versate risultavano o ammontanti per il periodo in questione ad euro 2.615,46 (All.n.2),
e non superavano quindi il limite massimo di euro 10.000,00 annui previsti dalla nuova normativa;
sussistevano , nel caso di specie, tutti i presupposti di legge (l'omissione non supera euro 2.615,46) ed i criteri (tenue gravità della violazione euro 2.615,46 - la personalità dell'autore e le sue non fiorenti condizioni economiche in un momento di grave crisi generalizzata) per l'applicazione di CP_ una sanzione più mite rideterminata nella misura del minimo edittale (come già stabilito dall' con l'Ordinanza impugnata) prevista dall'art.24 D.L. n.48/2023.
Si costituiva ed evidenziava di aver rideterminato in autotutela l'importo della sanzione CP_1 amministrativa, per come risultav dal provvedimento che si produceva in allegato.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del dic 2015 /ott 2016 ,
L'unico motivo fatto valere è questione ad euro 2.615,46 (All.n.2), e non superano quindi il limite massimo di euro 10.000,00 annui previsti dalla nuova normativa;
(5) sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge (l'omissione non supera euro
2.615,46) ed i criteri (tenue gravità della violazione euro 2.615,46 - la personalità dell'autore e le sue non fiorenti condizioni economiche in un momento di grave crisi generalizzata) per
l'applicazione di una sanzione più mite rideterminata nella misura del minimo edittale (come già CP_ stabilito dall' con l'Ordinanza impugnata) prevista dall'art.24 D.L. n.48/2023.>.
CP_ Orbene l' ha rideterminato l'importo della sanzione e con provvedimento di rettifica ha indicato
< In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. 6700.03/04/2023.0160884, relativa CP_1 all'annualità 2016, notificata il 12.04.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 14.06.2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 3.128,45. >.
Parte ricorrente ha replicato chiedendo : < A seguito della costituzione in giudizio dell'
[...]
(anche solo l'Istituto e/o l'Ente) avvenuta il 12 gennaio Controparte_1
2025 le opponenti sono venute a conoscenza che dopo la notifica del ricorso in opposizione l'Ente ha provveduto a rettificare in autotutela la sanzione amministrativa impugnata rideterminando
l'importo dovuto in euro 3.128,45, ex art. 2 23, comma 1, D.L. n.48/2023, così come modificato dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. n.463/1983 (Cfr.
All.n.7 fasc. opposto).
Pertanto, la “ e la sig.ra ribaditi e richiamati integralmente i motivi e le Parte_1 Pt_2 deduzioni svolte con il ricorso introduttivo, chiedono anche in accoglimento della presente opposizione l'accertamento del dovuto per come specificato dall'Ente impositore con l'applicazione del minimo edittale di euro 3.128,45, ex art. 23, comma 1, D.L. n.48/2023, così come modificato dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. n.463/1983. Stante quanto oggettivamente acclarato documentalmente si chiede quindi l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del presente giudizio:
A) Annullare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata per quanto esposto in ricorso e, per l'effetto, CP_ considerare dovuta solo la somma rideterminata dall' a seguito della notifica dell'opposizione nella misura minima edittale di euro 3.128,45 prevista dall'art. 23. D.L.n.48/2023. B) Condannare CP_ l' al pagamento di spese e competenze di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cod. proc. civ.. >
Ne deriva l'accoglimento della opposizione perchè il motivo fatto valere fondato , rideterminando il solo importo entro la misura di legge e confermando nel resto l'ordinanza ingiunzione
SPESE
Spese del giudizio per il principio di causalità , atteso che al momento della proposizione della opposizione il motivo era gia fondato in quanto il d.l. n. 48 del 2013 entrato già in vigore il CP_ 5.5.2023, a carico dell' .
Reggio Calabria, 28.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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