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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 890.
(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo' sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita', salubrita' e sicurezza.
(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo' sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita', salubrita' e sicurezza.
Commentari • 97
- 1. Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 agosto 2022 · 233.33316
[…] Distanza idonea fra comignoli In difetto di norme regolamentari che prevedano distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine, il giudice, nel definire la distanza idonea, secondo l'art. 890 c.c., a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza, può far riferimento a quella di due metri prevista dall'art. 889 c.c. […]
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Giurisprudenza • 498
- 1. Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 391Provvedimento: […] • che, quanto alle doglianze sollevate in ordine alla canna fumaria, doveva osservarsi che la sua installazione era soggetta alla disciplina di cui all'art. 890 c.c. e quindi andava posta alla distanza fissata dai regolamenti locali che parte attrice non aveva prodotto e, pertanto, la domanda andava rigettata in quanto non provata; […] Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 cod. civ., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima;Leggi di più...
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