Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3819/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proposto da
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da avv.ti Giuseppe Bonsegna e Alessandro Bonarrigo;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Stefano Parlati;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere genitori di Per_1
(Casarano, 01/09/2014).
[...]
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti (ricorso depositato in data 13/09/2024). In particolare, hanno convenuto che:
1) Il figlio minorenne, viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori ed avrà collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Taviano, alla via Giacomo Puccini, n. 11, di proprietà della stessa sig.ra . Parte_1
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la potestà separatamente quando ciascuno avrà il figlio presso di sé. In ogni caso, ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro eventuali circostanze che possano influire sullo sviluppo psico -fisico e morale del minore. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'educazione, alla salute ed all'istruzione dovranno essere concordate da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore, in caso di malattia del figlio, dovrà concordare con l'altro l'assistenza medico - specialistica necessaria, fatta eccezione nei casi di estrema urgenza.
2) I sig.ri e , inoltre, si Controparte_1 Parte_1 impegnano, con reciproco rispetto, estrema lealtà e collaborazione, ad informarsi vicendevolmente in merito alle scelte più importati della vita del figlio, a non impedire i rapporti genitoriali con il figlio e a non denigrare l'altra figura genitoriale nei confronti del figlio.
3) Il sig. , in ragione della situazione economica attuale, Controparte_1 risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso, si impegna a versare la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00), da rivalutarsi ogni anno, a partire da gennaio 2025, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore , oltre al pagamento del 50% Per_1 delle spese straordinarie, che la sig.ra dovrà puntualmente Parte_1 documentare, così come individuate dal noto protocollo adottato dal
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Tribunale di Lecce. Per le spese straordinarie, stesso impegno di rimborso al 50% viene preso dalla sig.ra in caso di Parte_1 anticipazione da parte del sig. riguardo alle spese CP_2 straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra
[...]
. Parte_1
5) Le parti avranno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo, sempre, a conoscenza l'altra parte di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
6) Il sig. avrà il diritto di visita e di frequentazione del Controparte_1 figlio secondo le seguenti modalità: il sig. potrà Controparte_1 vedere e tenere con sé il figlio minore in ogni occasione possibile ma, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dello stesso figlio che dovessero successivamente intervenire.
In ogni caso, due giorni a settimana dalle 16,15 (ovvero dall'uscita da scuola nel periodo scolastico – il figlio attualmente frequenta la scuola elementare, deve iniziare a frequentare il V anno, presso l'istituto
“Aldo Moro”, in Taviano) sino alle 20,00 nel periodo in cui è in vigore l'ora solare e dalle 16:15 (ovvero dall'uscita da scuola nel periodo scolastico) sino alle 21,00 nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.
Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio nei fine settimana, alternativamente con la madre, dal sabato mattina fino alla domenica alle 20:00; - durante il periodo feriale, il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio minore complessivamente per trenta giorni, ovvero in diverso periodo eventualmente concordato tra i coniugi entro il 31
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maggio di ogni anno. - durante il periodo natalizio, il figlio minore trascorrerà le festività con i genitori, ad anni alterni, dal 22 dicembre al 28 dicembre con l'uno e dal 29 dicembre al 7 gennaio, con l'altro - durante il periodo pasquale, il figlio verrà tenuto dai genitori, Per_1 presso le rispettive abitazioni, alternando annualmente, dal Giovedì
Santo al Sabato Santo e dal sabato sera al martedì. Resta ferma la possibilità per le parti, in ragione delle rispettive esigenze lavorative, di stabilire di comune accordo differenti periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore - Il figlio trascorrerà la Festa del Papà, Per_1 ossia il 19 marzo di ogni anno, con il padre e la Festa della Mamma con la madre, anche quando quest'ultimo giorno dovesse coincidere con uno dei giorni di visita del padre. In tal caso, il diritto di visita del padre sarà esercitato nell'occasione immediatamente successiva. -
Resta inteso che tutti i predetti periodi dovranno, di volta in volta, essere compatibili con la volontà, le abitudini e gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio . Per_1
7) Le parti si danno reciprocamente atto che le presenti statuizioni vengono prese al fine di garantire il diritto del minore a continuare ad avere da parte di entrambi i genitori ogni cura, educazione ed istruzione ed a conservare rapporti continui e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8) Le parti si impegnano a rilasciarsi i consensi necessari per il rilascio o rinnovo del passaporto e la iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere, il quale nulla ha opposto (parere del 01/10/2024).
1.3.- All'udienza del 12/11/2024, il giudice delegato, sentite le parti e raccolta conferma delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, ha rimesso la causa in decisione.
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2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3819/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 13/09/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 25/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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