Articolo 874 del Codice civile
Articolo 873Articolo 875
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19 aprile 1942
Art. 874.

(Comunione forzosa del muro sul confine).

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo' chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purche' lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta'. Per ottenere la comunione deve pagare la meta' del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta' del valore del suolo su cui il muro e' costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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