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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14295 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa RA MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67084 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
e , tutti elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, via Alberico II n. 33, presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Amaini ed
AN NZ, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto introduttivo attori e
Controparte_1 convenuto contumace e
in persona del Controparte_2 Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
[...] domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto nonché
in persona del Controparte_4 CP_5 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1. Con l'atto introduttivo della lite i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 assumendo di agire in qualità di eredi del sig. , hanno citato in Persona_1 giudizio la Repubblica tedesca chiedendo che sia: CP_1
«1) Accertare e dichiarare la lesione dei diritti inviolabili della persona del Cap.le
, nonché degli stessi attori, ad opera delle forze del Terzo Reich per Parte_3
i fatti oggetto di causa;
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2) Accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore, quale successore del
[...]
Terzo Reich, per i fatti tutti oggetto di causa;
3) Accertare e dichiarare quindi, che è diritto dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 ottenere, iure proprio e iure hereditatis, la liquidazione del giusto risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti dal padre e da loro stessi per i fatti oggetto di causa, e, per l'effetto e per quanto ritenuto necessario ai fini dell'accesso al Fondo istituito ex art. 43
D.L. n. 36/2022;
4) condannare la , in persona Controparte_1 dell'Ambasciatore accreditato pro tempore, elettivamente domiciliato in 00185 Roma, Via San
Martino della Battaglia 4, e la , in persona della del Controparte_6 CP_2
Ministri, CF , e in persona del CP_2 P.IVA_1 Controparte_4
CF , rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
[...] P.IVA_2 per legge in 00186 Roma, Via Dei Portoghesi, 12, a corrispondere, in favore degli attori
e , la somma di €.50.000,00 ciascuno, così per Parte_1 Parte_2 un totale di €.100.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per i fatti tutti oggetto di causa, o quella diversa somma, ritenuta di giustizia e/o di equità, somma già così valutata all'attualità»
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto:
(a) di essere figli ed eredi di , nato a [...] l'[...] e Persona_1 deceduto a San Bonifacio (VR) il 05 febbraio 2016;
(b) che in particolare il sig. , studente di lettere antiche, venendo Persona_1 chiamato alle armi, entrava nel 61° Reggimento Fanteria del Distretto Militare di
Verona con matricola n. 1659;
(c) che in data 01 settembre 1942, con la qualifica di Caporale Maggiore, il sig.
veniva trasferito al 1° Reggimento Fanteria presso il Comando Persona_1
Militare di ET (TN) con matricola 136958;
(d) che in data 09 settembre 1943, mentre si trovava in Caserma del proprio reggimento a Trento, il sig. veniva derubato e catturato dalle Persona_1
FF.AA. tedesche per essere poi tradotto in CP_1
(e) che in il sig. veniva internato nel campo di concentramento CP_1 Per_1
Stalag XVII-A di IS (Vienna – Austria), con matricola di prigionia n.
R36958, per essere costretto a svolgere attività lavorativa coatta come tornitore, trascorrendo lunghi periodi senza cibo né acqua;
(f) che in data 05 aprile 1945 il sig. riusciva ad evadere, fino al Per_1 raggiungimento della propria residenza il 15 aprile 1945; il tutto in pessime condizioni di salute, magro e senza la voglia di esternare ai propri familiari la propria esperienza e di continuare gli studi;
(g) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani secondo le leggi naziste, non potevano godere delle prerogative e dello status di prigionieri di guerra, essendo così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa e dei diritti garantiti
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dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, tra cui in particolare la
Convenzione di Ginevra del 1929;
(h) che il sig. era stato esposto a lavori forzati usuranti, senza alcuna Per_1 retribuzione, senza ricevere un vitto sufficiente, senza potersi astenere dal lavoro, sì da doversi configurare la sua riduzione in schiavitù e un crimine di guerra imputabile alla Germania nazista.
Ancora, parti attrici hanno aggiunto che, considerando i diciannove mesi di prigionia sofferti in il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal CP_1 genitore, per le condizioni di vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente ed in solido in complessivi € 100.000,00.
1.2. La si è costituita in giudizio unitamente Controparte_2 al , a , Controparte_4 Controparte_7 chiedendo rigetto della domanda.
In particolare, l'Avvocatura ha eccepito:
- in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della Federale CP_1 Contr ED e della medesima, essendo il Controparte_2
l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e in tal veste successore ex lege della
Repubblica Federale, nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del
Terzo Reich;
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, comma 3, c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947, comma 3, c.c.
Nel merito, ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; ha chiesto in subordine di considerare quanto aliunde perceptum a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_4 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
Controparte_2
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
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c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa.
Spese vinte.»
La Repubblica Federale tedesca, cui l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l , ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione Controparte_9 degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1. Al fine di esaminare la questione di giurisdizione che, ove risolta affermativamente, consente al tribunale di affermarsi munito della potestas iudicandi per i fatti che sono motivo del contendere, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con CP_1 particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n.
5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
come noto, l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra
Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
La Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile
– oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
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Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute CP_1 lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia; quest'ultima, con la sentenza del 03.02.2012 Jurisdictional Immunities of the
State; Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni CP_1 derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, l'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il
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diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro
l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost.
Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte
Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale.
Cosicché, si è affermato che il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un.,
28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n.
762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2. La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti
"iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori
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universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un.,
28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello
Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto che il genitore, anziché essere trattato come prigioniero di guerra veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità in violazione della Convenzione di
Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito, ed il potere- dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3. Va poi disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale ED, ha realizzato una particolare ipotesi di
«meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini
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italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. CP_1 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del CP_1 presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
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In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«… l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica,
e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che CP_1 il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. CP_1 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1 detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_1
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di Contr natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al
Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario)
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debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n.
7371) che anche il può essere evocato in Controparte_4 giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della CP_10 condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia instaurato un CP_1 litisconsorzio per l'appunto facoltativo ex latere debitoris non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass., sez.
3, ord. 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le questioni di Controparte_4 contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4. Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di fonte consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla
Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
10 11
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime.
In questa si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il
26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di
SS RL e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle Persona_2
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che
i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report,
4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti
l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le Per_3 leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per
Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro
l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti
l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto
11 12
lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della
International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle
Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del
1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_3 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la
"inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai Per_4 giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Per_5
Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3,
06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite.
12 13
3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato (v. 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di eredi di
, vantata in giudizio da e per Persona_1 Parte_1 Parte_2 ottenere rifusione del danno patito dal genitore, Internato Militare Italiano (IMI) deportato in in un campo di lavoro. CP_1
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 3, ord. del 29/05/2025, n. 14288 - che:
«Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.»
Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che le odierne parti attrici siano eredi ab intestato di , grazie alla documentazione esibita Persona_1 in atti.
Infatti, è documentato che sia nato a [...] il 24 Parte_1 gennaio 1954 e sia anch'essa nata ivi, il 24 aprile 1957, entrambi da Parte_2
e da (v. il certificato di stato di famiglia Persona_1 Persona_6 storico allegato n. 1 all'atto di citazione). Ragion per cui, è documentato che le odierne parte attrici siano figli e discendenti in linea retta di , Persona_1 deceduto il 05 febbraio 2026 a San Bonifacio (VR) e pertanto eredi legittimi.
Dimostrato il rapporto di parentela con , e sussistendo un titolo Persona_1 legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo alle odierne parti attrici.
È il caso di aggiungere, ove mai necessario, che la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2. Ad avviso del Tribunale, è dimostrato e risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa degli attori, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. allegato 2 all'atto di citazione) e perdurato dall'9 settembre 1943 al 5 aprile 1945, per un totale di 574 giorni.
Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), ed in tesi perpetrati ai danni degli Internati Militari Italiani (IMI) va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”.
A termini dell'art. 1:
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«
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 CP_1 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la
Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio».
Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben CP_1 lontane da quelle che avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929.
Conseguentemente, può accreditarsi che la codificazione, in norma di diritto positivo, delle condizioni di internamento imposte ai militari italiani, sì come attestate dalle fonti storiche, testimoni l'avvenuta e compita acquisizione di tale sapere alla coscienza sociale, in modo da poterlo considerare fatto notorio (art. 115
c.p.c.).
D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische
Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra.
In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra CP_11 italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929.
Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia
(art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi
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supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11).
Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro; inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri
e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti.
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che il sig. , nato a Persona_1
Lonigo (VR) l'1° aprile 1917, chiamato alle armi nel 61° Reggimento Fanteria del
Distretto Militare di Verona con matricola n. 1659 e successivamente con la qualifica di Caporale Maggiore nel 1° Reggimento Fanteria presso il Comando Militare di
ET (TN) con matricola 136958, veniva ivi da ultimo catturato in data 09 settembre 1943 ed internato in fino alla data del 5 aprile 1945 (v. foglio CP_1 matricolare caratteristico allegato n.2 all'atto di citazione).
Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalle parti attrici, sì come accreditati dalle fonti storiche e dallo stesso legislatore italiano, nella norma di diritto positivo sopra richiamata, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata
15 16
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa delle odierne parti attrici consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto.
3.3. Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 74.763,50 (€ 130,25 x 574 giorni di internamento sofferto tra il 9 settembre 1943 e il 5 aprile 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente delle odierne attrici, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultime.
Tale importo è da intendersi complessivo e liquidato all'attualità, e sarà assegnato alle eredi pro quota (di ½), avendone fatto esplicita richiesta in citazione le parti attrici, così rinunciando, con comportamento tacito ma concludente, alla solidarietà.
3.4. Non può essere riconosciuto invece, alle parti attrici, il danno asseritamente patito iure proprio, a cagione delle condizioni fisiopsichiche in cui il sig. Per_1
avrebbe trascorso la sua vita dopo il ritorno in Patria;
difatti, tale danno
[...] risulta insufficientemente delineato sia nella citazione - in cui è presente un solo fugace accenno alle pretese vantate iure proprio, non meglio descritte – sia nella prima memoria di appendice scritta all'udienza di trattazione, ove si allude al fatto che gli attori avrebbero “evidentemente dovuto subire le ripercussioni di una così tragica esperienza”, senz'altro aggiungere.
D'altronde, è documentato che gli attuali attori ed eredi del sig. Persona_1 non fossero ancora venuti ad esistenza, all'epoca dei fatti che sono occasione del contendere, dato che il sig. e la sig.ra ebbero i natali Parte_1 Parte_2 rispettivamente nel 1954 e nel 1957.
Tale domanda, pertanto, non può essere accolta, perché inevaso l'onere (minimo) di allegazione gravante sulla parte che si deduca danneggiata.
3.5. Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, è stata esibita al tribunale della documentazione (v. all. 3C-3D all'atto di citazione) che tuttavia non consente di procedere, già in questa sede, all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già
16 17
eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna.
Tuttavia, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del giudizio deve subire, in sede di accesso al Fondo (quindi nella appropriata sede amministrativa), la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge
10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno
2023 (art. 32).
4. Si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda delle parti attrici e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condanna la al pagamento della somma di: Controparte_1
(i) € 37.381,75 oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, in favore di;
Parte_1
(ii) € 37.381,75 oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, in favore di;
Parte_2
- condanna la in solido col Controparte_1 [...]
, alla rifusione, in favore delle parti attrici, delle spese Controparte_4 del grado, che liquida in € 759,00 per esborsi, € 7.052,00 per compensi tariffari oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Francesco Amaini ed AN NZ in solido tra loro, quali procuratori antistatari delle parti attrici.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Giudice
RA MP
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, CP_1 purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa RA MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67084 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
e , tutti elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, via Alberico II n. 33, presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Amaini ed
AN NZ, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto introduttivo attori e
Controparte_1 convenuto contumace e
in persona del Controparte_2 Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
[...] domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto nonché
in persona del Controparte_4 CP_5 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1. Con l'atto introduttivo della lite i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 assumendo di agire in qualità di eredi del sig. , hanno citato in Persona_1 giudizio la Repubblica tedesca chiedendo che sia: CP_1
«1) Accertare e dichiarare la lesione dei diritti inviolabili della persona del Cap.le
, nonché degli stessi attori, ad opera delle forze del Terzo Reich per Parte_3
i fatti oggetto di causa;
1 2
2) Accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore, quale successore del
[...]
Terzo Reich, per i fatti tutti oggetto di causa;
3) Accertare e dichiarare quindi, che è diritto dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 ottenere, iure proprio e iure hereditatis, la liquidazione del giusto risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti dal padre e da loro stessi per i fatti oggetto di causa, e, per l'effetto e per quanto ritenuto necessario ai fini dell'accesso al Fondo istituito ex art. 43
D.L. n. 36/2022;
4) condannare la , in persona Controparte_1 dell'Ambasciatore accreditato pro tempore, elettivamente domiciliato in 00185 Roma, Via San
Martino della Battaglia 4, e la , in persona della del Controparte_6 CP_2
Ministri, CF , e in persona del CP_2 P.IVA_1 Controparte_4
CF , rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
[...] P.IVA_2 per legge in 00186 Roma, Via Dei Portoghesi, 12, a corrispondere, in favore degli attori
e , la somma di €.50.000,00 ciascuno, così per Parte_1 Parte_2 un totale di €.100.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per i fatti tutti oggetto di causa, o quella diversa somma, ritenuta di giustizia e/o di equità, somma già così valutata all'attualità»
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto:
(a) di essere figli ed eredi di , nato a [...] l'[...] e Persona_1 deceduto a San Bonifacio (VR) il 05 febbraio 2016;
(b) che in particolare il sig. , studente di lettere antiche, venendo Persona_1 chiamato alle armi, entrava nel 61° Reggimento Fanteria del Distretto Militare di
Verona con matricola n. 1659;
(c) che in data 01 settembre 1942, con la qualifica di Caporale Maggiore, il sig.
veniva trasferito al 1° Reggimento Fanteria presso il Comando Persona_1
Militare di ET (TN) con matricola 136958;
(d) che in data 09 settembre 1943, mentre si trovava in Caserma del proprio reggimento a Trento, il sig. veniva derubato e catturato dalle Persona_1
FF.AA. tedesche per essere poi tradotto in CP_1
(e) che in il sig. veniva internato nel campo di concentramento CP_1 Per_1
Stalag XVII-A di IS (Vienna – Austria), con matricola di prigionia n.
R36958, per essere costretto a svolgere attività lavorativa coatta come tornitore, trascorrendo lunghi periodi senza cibo né acqua;
(f) che in data 05 aprile 1945 il sig. riusciva ad evadere, fino al Per_1 raggiungimento della propria residenza il 15 aprile 1945; il tutto in pessime condizioni di salute, magro e senza la voglia di esternare ai propri familiari la propria esperienza e di continuare gli studi;
(g) che i militari dell'esercito italiano, definiti Internati Militari Italiani secondo le leggi naziste, non potevano godere delle prerogative e dello status di prigionieri di guerra, essendo così deprivati dell'assistenza della Croce Rossa e dei diritti garantiti
2 3
dalle Convenzioni internazionali all'epoca già vigenti, tra cui in particolare la
Convenzione di Ginevra del 1929;
(h) che il sig. era stato esposto a lavori forzati usuranti, senza alcuna Per_1 retribuzione, senza ricevere un vitto sufficiente, senza potersi astenere dal lavoro, sì da doversi configurare la sua riduzione in schiavitù e un crimine di guerra imputabile alla Germania nazista.
Ancora, parti attrici hanno aggiunto che, considerando i diciannove mesi di prigionia sofferti in il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal CP_1 genitore, per le condizioni di vessazione, deprivazione, degrado, spregio della dignità umana impostegli, potesse essere liquidato equitativamente ed in solido in complessivi € 100.000,00.
1.2. La si è costituita in giudizio unitamente Controparte_2 al , a , Controparte_4 Controparte_7 chiedendo rigetto della domanda.
In particolare, l'Avvocatura ha eccepito:
- in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della Federale CP_1 Contr ED e della medesima, essendo il Controparte_2
l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e in tal veste successore ex lege della
Repubblica Federale, nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del
Terzo Reich;
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, comma 3, c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947, comma 3, c.c.
Nel merito, ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; ha chiesto in subordine di considerare quanto aliunde perceptum a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_4 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
Controparte_2
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
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c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa.
Spese vinte.»
La Repubblica Federale tedesca, cui l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l , ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione Controparte_9 degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1. Al fine di esaminare la questione di giurisdizione che, ove risolta affermativamente, consente al tribunale di affermarsi munito della potestas iudicandi per i fatti che sono motivo del contendere, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con CP_1 particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n.
5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
come noto, l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra
Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
La Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile
– oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
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Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute CP_1 lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia; quest'ultima, con la sentenza del 03.02.2012 Jurisdictional Immunities of the
State; Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni CP_1 derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, l'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il
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diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro
l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost.
Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte
Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale.
Cosicché, si è affermato che il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un.,
28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n.
762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2. La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti
"iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori
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universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un.,
28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello
Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto che il genitore, anziché essere trattato come prigioniero di guerra veniva deprivato dell'assistenza della Croce Rossa e delle minime condizioni di sussistenza, nonché esposto a lavori forzati e usuranti senz'alcuna retribuzione, subendo quotidiane vessazioni e il totale spregio della sua dignità in violazione della Convenzione di
Ginevra del 1929, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito, ed il potere- dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3. Va poi disaminata la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale ED, ha realizzato una particolare ipotesi di
«meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini
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italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. CP_1 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del CP_1 presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
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In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«… l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica,
e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che CP_1 il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. CP_1 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1 detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_1
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di Contr natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al
Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario)
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debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n.
7371) che anche il può essere evocato in Controparte_4 giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della CP_10 condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia instaurato un CP_1 litisconsorzio per l'appunto facoltativo ex latere debitoris non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass., sez.
3, ord. 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le questioni di Controparte_4 contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4. Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di fonte consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla
Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
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In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime.
In questa si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il
26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di
SS RL e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione delle Persona_2
Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che
i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report,
4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti
l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le Per_3 leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per
Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro
l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti
l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto
11 12
lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della
International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle
Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del
1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_3 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la
"inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai Per_4 giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Per_5
Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3,
06/12/2024, n. 31378).
3. merito della lite.
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3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato (v. 2^ memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di eredi di
, vantata in giudizio da e per Persona_1 Parte_1 Parte_2 ottenere rifusione del danno patito dal genitore, Internato Militare Italiano (IMI) deportato in in un campo di lavoro. CP_1
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 3, ord. del 29/05/2025, n. 14288 - che:
«Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.»
Ciò premesso in diritto, in fatto deve ritenersi dimostrato che le odierne parti attrici siano eredi ab intestato di , grazie alla documentazione esibita Persona_1 in atti.
Infatti, è documentato che sia nato a [...] il 24 Parte_1 gennaio 1954 e sia anch'essa nata ivi, il 24 aprile 1957, entrambi da Parte_2
e da (v. il certificato di stato di famiglia Persona_1 Persona_6 storico allegato n. 1 all'atto di citazione). Ragion per cui, è documentato che le odierne parte attrici siano figli e discendenti in linea retta di , Persona_1 deceduto il 05 febbraio 2026 a San Bonifacio (VR) e pertanto eredi legittimi.
Dimostrato il rapporto di parentela con , e sussistendo un titolo Persona_1 legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo alle odierne parti attrici.
È il caso di aggiungere, ove mai necessario, che la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2. Ad avviso del Tribunale, è dimostrato e risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa degli attori, durante il periodo di internamento documentato dal foglio matricolare in atti (v. allegato 2 all'atto di citazione) e perdurato dall'9 settembre 1943 al 5 aprile 1945, per un totale di 574 giorni.
Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), ed in tesi perpetrati ai danni degli Internati Militari Italiani (IMI) va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”.
A termini dell'art. 1:
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«
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 CP_1 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la
Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio».
Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n. 6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben CP_1 lontane da quelle che avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929.
Conseguentemente, può accreditarsi che la codificazione, in norma di diritto positivo, delle condizioni di internamento imposte ai militari italiani, sì come attestate dalle fonti storiche, testimoni l'avvenuta e compita acquisizione di tale sapere alla coscienza sociale, in modo da poterlo considerare fatto notorio (art. 115
c.p.c.).
D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische
Militärinternierte – IMI proprio per sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra.
In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra CP_11 italiani" dovessero essere denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929.
Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia
(art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi
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supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11).
Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro; inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri
e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti.
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che il sig. , nato a Persona_1
Lonigo (VR) l'1° aprile 1917, chiamato alle armi nel 61° Reggimento Fanteria del
Distretto Militare di Verona con matricola n. 1659 e successivamente con la qualifica di Caporale Maggiore nel 1° Reggimento Fanteria presso il Comando Militare di
ET (TN) con matricola 136958, veniva ivi da ultimo catturato in data 09 settembre 1943 ed internato in fino alla data del 5 aprile 1945 (v. foglio CP_1 matricolare caratteristico allegato n.2 all'atto di citazione).
Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalle parti attrici, sì come accreditati dalle fonti storiche e dallo stesso legislatore italiano, nella norma di diritto positivo sopra richiamata, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata
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commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa delle odierne parti attrici consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto.
3.3. Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 74.763,50 (€ 130,25 x 574 giorni di internamento sofferto tra il 9 settembre 1943 e il 5 aprile 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente delle odierne attrici, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultime.
Tale importo è da intendersi complessivo e liquidato all'attualità, e sarà assegnato alle eredi pro quota (di ½), avendone fatto esplicita richiesta in citazione le parti attrici, così rinunciando, con comportamento tacito ma concludente, alla solidarietà.
3.4. Non può essere riconosciuto invece, alle parti attrici, il danno asseritamente patito iure proprio, a cagione delle condizioni fisiopsichiche in cui il sig. Per_1
avrebbe trascorso la sua vita dopo il ritorno in Patria;
difatti, tale danno
[...] risulta insufficientemente delineato sia nella citazione - in cui è presente un solo fugace accenno alle pretese vantate iure proprio, non meglio descritte – sia nella prima memoria di appendice scritta all'udienza di trattazione, ove si allude al fatto che gli attori avrebbero “evidentemente dovuto subire le ripercussioni di una così tragica esperienza”, senz'altro aggiungere.
D'altronde, è documentato che gli attuali attori ed eredi del sig. Persona_1 non fossero ancora venuti ad esistenza, all'epoca dei fatti che sono occasione del contendere, dato che il sig. e la sig.ra ebbero i natali Parte_1 Parte_2 rispettivamente nel 1954 e nel 1957.
Tale domanda, pertanto, non può essere accolta, perché inevaso l'onere (minimo) di allegazione gravante sulla parte che si deduca danneggiata.
3.5. Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, è stata esibita al tribunale della documentazione (v. all. 3C-3D all'atto di citazione) che tuttavia non consente di procedere, già in questa sede, all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già
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eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna.
Tuttavia, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del giudizio deve subire, in sede di accesso al Fondo (quindi nella appropriata sede amministrativa), la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge
10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno
2023 (art. 32).
4. Si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda delle parti attrici e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condanna la al pagamento della somma di: Controparte_1
(i) € 37.381,75 oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, in favore di;
Parte_1
(ii) € 37.381,75 oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, in favore di;
Parte_2
- condanna la in solido col Controparte_1 [...]
, alla rifusione, in favore delle parti attrici, delle spese Controparte_4 del grado, che liquida in € 759,00 per esborsi, € 7.052,00 per compensi tariffari oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Francesco Amaini ed AN NZ in solido tra loro, quali procuratori antistatari delle parti attrici.
Roma, 16 ottobre 2025
Il Giudice
RA MP
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, CP_1 purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».