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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3493/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001864580 IMP. SCOMMESSE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001864580 IMP. SCOMMESSE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001864580 GIOCHI-LOTTERIE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.6.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.3.2025 intimazione di pagamento di € 2.222.756,84 anche per una cartella di pagamento (n. 29320090065348606003) per imposte sulle scommesse ippiche.
Eccepiva la prescrizione della pretesa azionata atteso che la cartella era stata notificata in data
2.11.2009, senza ulteriori atti interruttivi.
Si costituiva ADM eccependo il difetto di giurisidzione del giudice tributario ed opponendosi nel merito.
Si costituiva ADER eccependo il difetto di giurisidzione del giudice tributario ed opponendosi nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte adita è fondata nei limiti di cui infra.
Come dedotto da ADM la pretesa azionata è relativa al pagamento dell'imposta unica dovuta per le scommesse ippiche per gli anni 2000/2005, in favore dello Stato e della Regione, nonché le quote di integrazione al minimo, con relative sanzioni ed interessi. Ha altresì dedotto che in forza di ciascuna convenzione di concessione il concessionario era tenuto a versare all' U.N.I.R.E (oggi A.S.S.I) una quota annuale della raccolta ex art 12 del DPR n. 169/1998, fermo restando che, qualora la quota riscossa in base agli effettivi incassi non avesse raggiunto la quota annuale dovuta, il concessionario avrebbe dovuto integrare, ai sensi dell'art 5 della convenzione di concessione, i versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003.
Non vi è dubbio alcuno che per le somme richieste a titolo di quota annuale della raccolta e integrazione al minimo garantito non sussiste la giurisdizione di questa Corte non trattandosi di entrate di natura tributaria (o assimilabile), ma di indennità/corrispettivo per la fruizione della concessione.
Sussiste invece la giurisdizione per le somme richieste a titolo di imposta unica dovuta per le scommesse ippiche e sanzioni connesse al mancato e/o ritardato pagamento.
In merito a tale voce parte ricorrente si è limitata ad eccepire la maturata prescrizione decennale, tenuto conto che dalla data di notifica della cartella (2.11.2009) alla data di notifica dell'intimazione opposta (13.3.202) sarebbe decorso il termine prescrizionale predetto in assenza di atti interruttivi.
ADER ha tuttavia comprovato (senza che sia stata mossa alcuna contestazione) l'avvenuta notifica in data 21.10.2019 (per compiuta giacenza) di una precedente intimazione.
Evidente quindi che il termine prescrizionale sia stato interrotto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Agenzia Dogane e Monopoli e
ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alle sole somme richieste a titolo di quota annuale della raccolta e integrazione al minimo garantito;
2. assegna alle parti termine di gg 60 per la riassunzione del giudizio innanzi il giudice ordinario competente per territorio e valore;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di ADM e ADER, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 12000.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 13.01.2026
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3493/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001864580 IMP. SCOMMESSE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001864580 IMP. SCOMMESSE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001864580 GIOCHI-LOTTERIE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.6.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.3.2025 intimazione di pagamento di € 2.222.756,84 anche per una cartella di pagamento (n. 29320090065348606003) per imposte sulle scommesse ippiche.
Eccepiva la prescrizione della pretesa azionata atteso che la cartella era stata notificata in data
2.11.2009, senza ulteriori atti interruttivi.
Si costituiva ADM eccependo il difetto di giurisidzione del giudice tributario ed opponendosi nel merito.
Si costituiva ADER eccependo il difetto di giurisidzione del giudice tributario ed opponendosi nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte adita è fondata nei limiti di cui infra.
Come dedotto da ADM la pretesa azionata è relativa al pagamento dell'imposta unica dovuta per le scommesse ippiche per gli anni 2000/2005, in favore dello Stato e della Regione, nonché le quote di integrazione al minimo, con relative sanzioni ed interessi. Ha altresì dedotto che in forza di ciascuna convenzione di concessione il concessionario era tenuto a versare all' U.N.I.R.E (oggi A.S.S.I) una quota annuale della raccolta ex art 12 del DPR n. 169/1998, fermo restando che, qualora la quota riscossa in base agli effettivi incassi non avesse raggiunto la quota annuale dovuta, il concessionario avrebbe dovuto integrare, ai sensi dell'art 5 della convenzione di concessione, i versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003.
Non vi è dubbio alcuno che per le somme richieste a titolo di quota annuale della raccolta e integrazione al minimo garantito non sussiste la giurisdizione di questa Corte non trattandosi di entrate di natura tributaria (o assimilabile), ma di indennità/corrispettivo per la fruizione della concessione.
Sussiste invece la giurisdizione per le somme richieste a titolo di imposta unica dovuta per le scommesse ippiche e sanzioni connesse al mancato e/o ritardato pagamento.
In merito a tale voce parte ricorrente si è limitata ad eccepire la maturata prescrizione decennale, tenuto conto che dalla data di notifica della cartella (2.11.2009) alla data di notifica dell'intimazione opposta (13.3.202) sarebbe decorso il termine prescrizionale predetto in assenza di atti interruttivi.
ADER ha tuttavia comprovato (senza che sia stata mossa alcuna contestazione) l'avvenuta notifica in data 21.10.2019 (per compiuta giacenza) di una precedente intimazione.
Evidente quindi che il termine prescrizionale sia stato interrotto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
contro
Agenzia Dogane e Monopoli e
ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alle sole somme richieste a titolo di quota annuale della raccolta e integrazione al minimo garantito;
2. assegna alle parti termine di gg 60 per la riassunzione del giudizio innanzi il giudice ordinario competente per territorio e valore;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di ADM e ADER, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 12000.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 13.01.2026
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)