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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/12/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. SCARTABELLI Parte_1 C.F._1
HI e dell'avv. LENZI SERENA, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale, accertare e dichiarare che la richiesta di ripetizione della somma di € 13.330,09 avanzata da nei confronti del , relativa ai ratei di pensione c.d. “quota 103” CP_1 Parte_1 erogati dal 1.9.2023 al 30.6.2024 è infondata ed illegittima eccetto che per l'importo di € 715,27, pari alla somma percepita dal ricorrente per il periodo 2.11.2023-30.4.2024 a titolo di reddito da lavoro dipendente;
conseguentemente dichiarare tenuto il ricorrente alla restituzione unicamente della somma di € 715,27. In via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione anticipata flessibile c.d. “quota 103” per i mesi di settembre 2023, ottobre 2023, maggio 2024 e giugno 2024 durante i quali il ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa, per un totale netto di € 4.666,40, oltre rivalutazione oltre interessi e rivalutazione come per legge e per l'effetto dichiarare il tenuto alla restituzione unicamente della somma di € 8.663,69 Pt_1 (13.330,09-4.666,40). In ogni caso condannare l' alla restituzione delle somme non dovute e medio tempore CP_1 recuperate che risulteranno superiori a quelle dovute, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver presentato, il 19.7.2023, domanda di pensione anticipata 'quota 103' essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti (età anagrafica pari a 62 anni, anzianità contributiva pari a 41 anni, cessazione dell'attività lavorativa) e di aver conseguito il trattamento pensionistico richiesto a decorrere dal 1.9.2023; di aver ricevuto da parte CP_ dell' in data 15.5.2024, la richiesta di restituzione della somma di € 13.330,09 per indebita riscossione di ratei di pensione percepiti nel periodo 1.9.2023-30.6.2024 per aver svolto attività di lavoro subordinato. Ha riferito di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 2.11.2023 al 31.1.2024 presso la Autoricambi Spamar s.r.l., prorogato poi sino al
31.5.2024 ma cessato per dimissioni volontarie il 30.4.2024; di aver percepito un compenso netto di €
715,27 per tale rapporto;
di essere stato nuovamente assunto dalla medesima società il 17.7.2024, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ha riferito di aver proposto ricorso al Comitato
CP_ Provinciale che era stato respinto il 30.7.2024. Censurata l'esegesi offerta dall'ente previdenziale del concetto di incumulabilità di cui all'art. 14.1 d.l. n. 4/2019, ha contestato l'illegittimità del recupero
CP_ integrale dei ratei di pensione operato dall' ritenendo di essere tenuto piuttosto alla restituzione della sola somma di € 715,23 percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente, o quantomeno a dover
CP_ restituire all' solo i ratei di pensione percepiti nei mesi in cui aveva prestato attività lavorativa ed aver diritto alla percezione dei ratei di pensione per i mesi di settembre e ottobre 2023 e maggio e giugno 2024 nel corso dei quali non aveva lavorato.
CP_ Costituitosi tempestivamente, l' riferiti i medesimi fatti di cui al ricorso e richiamata la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito sull'interpretazione dell'art. 14.1 d.l. n. 4/2019, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. L'interpretazione dell'art. 14.1 d.l. n. 4/2019 e del divieto di cumulabilità ivi sancito
In fatto, è pacifico e, comunque, documentale (cfr. doc. 1-2-3-4-5-6-7 allegati al ricorso;
doc. 1-2-6-
7-8-9 memoria):
i) che il ricorrente, avendone i requisiti (età anagrafica di 62 anni e anzianità contributiva di 41 anni), abbia ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico 'quota 103' cat. VOART n. 33039682
a decorrere dal 1 settembre 2023;
ii) che il abbia svolto attività di lavoro subordinato tra il 2 novembre 2023 ed il 30 aprile Pt_1
2024, percependo una retribuzione netta pari ad € 715,23 lordi;
CP_ iii) che l' in ragione della regola dell'incumulabilità del trattamento pensionistico erogato al con redditi da lavoro dipendente, ha preteso la restituzione della somma, indebitamente Pt_1 percepita, di € 13.330,09. La questione controversa tra le parti riguarda l'interpretazione da offrire all'art. 14.1, comma 3, d.l.
n. 4/2019, ed in specie alla regola dell'incumulabilità tra trattamento pensionistico anticipato e redditi da lavoro dipendente ivi sancita.
Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'interpretazione del principio CP_ dell'incumulabilità seguita dall' e la conseguente illegittimità della pretesa di ripetere le somme versate al quali ratei di pensione per i mesi da settembre 2023 a giugno 2024, ritenendo per Pt_1 contro che il divieto di cumulo operi fino a concorrenza del reddito percepito per l'attività di lavoro subordinato o che, quantomeno, l'indebito debba limitarsi alle mensilità nelle quali il pensionato aveva prestato effettivamente l'attività lavorativa.
Nel merito, la tesi di parte ricorrente appare infondata.
L'art. 14.1, comma 3, d.l. n. 4/2019 dispone che: “La pensione di cui al comma 1 [i.e. la pensione
'quota 103', n.d.r.] non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
5.000 euro lordi annu”. Il punto controverso è, dunque, se il regime di non cumulabilità così stabilito comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento pensionistico (annuale) o solo la necessità di decurtare da tale trattamento il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo o, in subordine, i ratei di pensione percepiti in costanza di rapporto lavorativo).
In proposito, in un caso analogo a quello sub iudice, quantunque concernente il trattamento pensionistico anticipato c.d. 'quota 100' di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge n. 4/2019, ha già avuto modo di pronunciarsi la Consulta con la sent. 24 novembre 2022, n. 234. Ebbene, quantunque la questione sollevata concernesse più nello specifico l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo percettori di pensione anticipata 'quota 100', la Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, ha ricostruito lo scopo ordinamentale dell'istituto previdenziale di cui trattasi, pervenendo di conseguenza ad enucleare la ratio del divieto di cumulo ex art. 14, comma 3, (analogo all'art. 14.1, comma 3, cit.) stabilito per i lavoratori subordinati. La
Consulta ha sottolineato, infatti, l'eccezionalità della misura pensionistica de qua, particolarmente vantaggiosa per i lavoratori che, a fronte di un'età di 62 anni ed un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, hanno potuto ritirarsi dal lavoro senza penalizzazioni nel calcolo del trattamento pensionistico spettante (“nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario”). L'intento perseguito dal legislatore con siffatta misura previdenziale consiste nel “creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile”. Un simile obiettivo viene contraddetto, tuttavia, nel caso in cui l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro non risulti effettiva e lo stesso percepisca redditi da lavoro: motivo per il quale – afferma la Consulta – non risulta irragionevole il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro e la previsione della sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione di tale divieto, anche qualora vi sia sproporzione in concreto tra quanto percepito dal pensionato a titolo retributivo ed i ratei di pensione
'Quota 100' la cui erogazione è sospesa.
Come condivisibilmente rilevato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze, “la Corte
Costituzionale ha quindi chiaramente confermato che la conseguenza dell'impiego, come lavoratore dipendente, del pensionato che ha beneficiato della normativa in questione è la sospensione del trattamento tutto, anche se in concreto questo può risultare “sproporzionato” rispetto al reddito percepito dal pensionato. Il fatto che la richiesta dell' riguardi solo l'annualità nella quale si è CP_1 svolta la prestazione lavorativa trova fondamento nella norma citata [l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019;
n.d.r.] che, appunto, fa riferimento (per i lavoratori autonomi) al reddito annuo e, comunque, è soluzione di miglior favore rispetto alla sospensione di tutto il trattamento pensionistico” (Corte App.
Firenze, sez. L, 19 gennaio 2023, n. 43; nel medesimo senso, ancor più di recente, Corte App. Firenze, sez. L, 14 novembre 2024, n. 633).
In continuità con l'esegesi profilata dalla Corte costituzionale si è espressa anche la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. L, 4 dicembre 2024, n. 30994), la quale ha rilevato che: “Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n.
234 del 2022). Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38
Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Questo giudice reputa in tutto condivisibili simili argomenti, dai quali non intende discostarsi nell'interpretare il terzo comma dell'art. 14.1 d.l. 4/2019. Al lume di quanto sin qui osservato, si ritiene che la disposta incumulabilità non possa che essere intesa come assenza del diritto alla percezione dei ratei maturati nell'annualità (antecedente a quella di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia) nella quale il pensionato abbia percepito redditi derivanti da attività lavorativa subordinata
(o autonoma, se superiori all'importo di € 5.000,00 l'anno). Ne deriva, pertanto, la legittimità della sospensione del beneficio per tale periodo e della richiesta di ripetizione dei ratei, ove già corrisposti al pensionato, in caso in caso di accertata insussistenza del diritto.
Le due diverse interpretazioni sostenute da parte ricorrente, in tesi ed in ipotesi, non trovano alcun addentellato nel testo legislativo ove l'incumulabilità è prevista tout court, senza alcuna specificazione.
A suffragio di simile conclusione, si consideri che nelle ipotesi in cui, per contro, il legislatore ha voluto circoscrivere gli effetti dell'incumulabilità lo ha chiarito in modo espresso (a titolo esemplificativo, cfr. il comma 6-bis dell'articolo 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'art
11, comma 9, legge n. 537/93, ove l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo è stabilita “nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso”). La sospensione del trattamento, con recupero dei ratei percepiti, per l'intera annualità e non solo per le mensilità nelle quali sia stata prestata l'attività lavorativa trova fondamento normativo nel richiamo al reddito annuo che si riscontra nella norma applicabile al caso di specie e, come osservato dalla giurisprudenza già citata, “È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea” (Cass. civ., sez. L, 30994/2024).
A diverse conclusioni non può, peraltro, condurre la recente pronuncia di inammissibilità resa dalla
Consulta (Corte cost., 5 novembre 2025, n. 162) in ordine alla questione di legittimità costituzionale della norma di cui trattasi nell'esegesi accolta dall'indirizzo della Suprema Corte dianzi richiamato, sollevata dal Tribunale di Ravenna (Trib. Ravenna, sez. L, 27 gennaio 2025, n. 30). I Giudici delle leggi, difatti, non sono entrati nel merito della questione, rilevando esclusivamente la difettosa impostazione dell'ordinanza di rimessione, avendo ritenuto che gli approdi ermeneutici raggiunti dalla
Suprema corte non possano dirsi 'diritto vivente' ed invitando pertanto il rimettente a procedere all'interpretazione della norma censurata confrontandosi con l'esegesi avversata (e che, di contro, in questa sede si ritiene di condividere).
In definitiva, le pretese azionate dal ricorrente risultano sfornite di fondamento.
Tanto basta per l'integrale rigetto del ricorso, con accertamento dell'obbligo del ricorrente di CP_ restituire all' a titolo di indebito la somma di € 13.330,09, di cui alla comunicazione di indebito del
15 maggio 2024.
Sulle spese di lite
In deroga al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese non sono poste a carico della parte soccombente, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita CP_ 1) rigetta integralmente il ricorso, dichiarando dovuta da in favore di la somma Parte_1
CP_ di € 13.330,09 di cui alla comunicazione del 15 maggio 2024;
2) nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. SCARTABELLI Parte_1 C.F._1
HI e dell'avv. LENZI SERENA, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale, accertare e dichiarare che la richiesta di ripetizione della somma di € 13.330,09 avanzata da nei confronti del , relativa ai ratei di pensione c.d. “quota 103” CP_1 Parte_1 erogati dal 1.9.2023 al 30.6.2024 è infondata ed illegittima eccetto che per l'importo di € 715,27, pari alla somma percepita dal ricorrente per il periodo 2.11.2023-30.4.2024 a titolo di reddito da lavoro dipendente;
conseguentemente dichiarare tenuto il ricorrente alla restituzione unicamente della somma di € 715,27. In via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione anticipata flessibile c.d. “quota 103” per i mesi di settembre 2023, ottobre 2023, maggio 2024 e giugno 2024 durante i quali il ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa, per un totale netto di € 4.666,40, oltre rivalutazione oltre interessi e rivalutazione come per legge e per l'effetto dichiarare il tenuto alla restituzione unicamente della somma di € 8.663,69 Pt_1 (13.330,09-4.666,40). In ogni caso condannare l' alla restituzione delle somme non dovute e medio tempore CP_1 recuperate che risulteranno superiori a quelle dovute, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver presentato, il 19.7.2023, domanda di pensione anticipata 'quota 103' essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti (età anagrafica pari a 62 anni, anzianità contributiva pari a 41 anni, cessazione dell'attività lavorativa) e di aver conseguito il trattamento pensionistico richiesto a decorrere dal 1.9.2023; di aver ricevuto da parte CP_ dell' in data 15.5.2024, la richiesta di restituzione della somma di € 13.330,09 per indebita riscossione di ratei di pensione percepiti nel periodo 1.9.2023-30.6.2024 per aver svolto attività di lavoro subordinato. Ha riferito di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 2.11.2023 al 31.1.2024 presso la Autoricambi Spamar s.r.l., prorogato poi sino al
31.5.2024 ma cessato per dimissioni volontarie il 30.4.2024; di aver percepito un compenso netto di €
715,27 per tale rapporto;
di essere stato nuovamente assunto dalla medesima società il 17.7.2024, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ha riferito di aver proposto ricorso al Comitato
CP_ Provinciale che era stato respinto il 30.7.2024. Censurata l'esegesi offerta dall'ente previdenziale del concetto di incumulabilità di cui all'art. 14.1 d.l. n. 4/2019, ha contestato l'illegittimità del recupero
CP_ integrale dei ratei di pensione operato dall' ritenendo di essere tenuto piuttosto alla restituzione della sola somma di € 715,23 percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente, o quantomeno a dover
CP_ restituire all' solo i ratei di pensione percepiti nei mesi in cui aveva prestato attività lavorativa ed aver diritto alla percezione dei ratei di pensione per i mesi di settembre e ottobre 2023 e maggio e giugno 2024 nel corso dei quali non aveva lavorato.
CP_ Costituitosi tempestivamente, l' riferiti i medesimi fatti di cui al ricorso e richiamata la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito sull'interpretazione dell'art. 14.1 d.l. n. 4/2019, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. L'interpretazione dell'art. 14.1 d.l. n. 4/2019 e del divieto di cumulabilità ivi sancito
In fatto, è pacifico e, comunque, documentale (cfr. doc. 1-2-3-4-5-6-7 allegati al ricorso;
doc. 1-2-6-
7-8-9 memoria):
i) che il ricorrente, avendone i requisiti (età anagrafica di 62 anni e anzianità contributiva di 41 anni), abbia ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico 'quota 103' cat. VOART n. 33039682
a decorrere dal 1 settembre 2023;
ii) che il abbia svolto attività di lavoro subordinato tra il 2 novembre 2023 ed il 30 aprile Pt_1
2024, percependo una retribuzione netta pari ad € 715,23 lordi;
CP_ iii) che l' in ragione della regola dell'incumulabilità del trattamento pensionistico erogato al con redditi da lavoro dipendente, ha preteso la restituzione della somma, indebitamente Pt_1 percepita, di € 13.330,09. La questione controversa tra le parti riguarda l'interpretazione da offrire all'art. 14.1, comma 3, d.l.
n. 4/2019, ed in specie alla regola dell'incumulabilità tra trattamento pensionistico anticipato e redditi da lavoro dipendente ivi sancita.
Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'interpretazione del principio CP_ dell'incumulabilità seguita dall' e la conseguente illegittimità della pretesa di ripetere le somme versate al quali ratei di pensione per i mesi da settembre 2023 a giugno 2024, ritenendo per Pt_1 contro che il divieto di cumulo operi fino a concorrenza del reddito percepito per l'attività di lavoro subordinato o che, quantomeno, l'indebito debba limitarsi alle mensilità nelle quali il pensionato aveva prestato effettivamente l'attività lavorativa.
Nel merito, la tesi di parte ricorrente appare infondata.
L'art. 14.1, comma 3, d.l. n. 4/2019 dispone che: “La pensione di cui al comma 1 [i.e. la pensione
'quota 103', n.d.r.] non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
5.000 euro lordi annu”. Il punto controverso è, dunque, se il regime di non cumulabilità così stabilito comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento pensionistico (annuale) o solo la necessità di decurtare da tale trattamento il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo o, in subordine, i ratei di pensione percepiti in costanza di rapporto lavorativo).
In proposito, in un caso analogo a quello sub iudice, quantunque concernente il trattamento pensionistico anticipato c.d. 'quota 100' di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge n. 4/2019, ha già avuto modo di pronunciarsi la Consulta con la sent. 24 novembre 2022, n. 234. Ebbene, quantunque la questione sollevata concernesse più nello specifico l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo percettori di pensione anticipata 'quota 100', la Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, ha ricostruito lo scopo ordinamentale dell'istituto previdenziale di cui trattasi, pervenendo di conseguenza ad enucleare la ratio del divieto di cumulo ex art. 14, comma 3, (analogo all'art. 14.1, comma 3, cit.) stabilito per i lavoratori subordinati. La
Consulta ha sottolineato, infatti, l'eccezionalità della misura pensionistica de qua, particolarmente vantaggiosa per i lavoratori che, a fronte di un'età di 62 anni ed un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, hanno potuto ritirarsi dal lavoro senza penalizzazioni nel calcolo del trattamento pensionistico spettante (“nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario”). L'intento perseguito dal legislatore con siffatta misura previdenziale consiste nel “creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile”. Un simile obiettivo viene contraddetto, tuttavia, nel caso in cui l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro non risulti effettiva e lo stesso percepisca redditi da lavoro: motivo per il quale – afferma la Consulta – non risulta irragionevole il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro e la previsione della sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione di tale divieto, anche qualora vi sia sproporzione in concreto tra quanto percepito dal pensionato a titolo retributivo ed i ratei di pensione
'Quota 100' la cui erogazione è sospesa.
Come condivisibilmente rilevato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze, “la Corte
Costituzionale ha quindi chiaramente confermato che la conseguenza dell'impiego, come lavoratore dipendente, del pensionato che ha beneficiato della normativa in questione è la sospensione del trattamento tutto, anche se in concreto questo può risultare “sproporzionato” rispetto al reddito percepito dal pensionato. Il fatto che la richiesta dell' riguardi solo l'annualità nella quale si è CP_1 svolta la prestazione lavorativa trova fondamento nella norma citata [l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019;
n.d.r.] che, appunto, fa riferimento (per i lavoratori autonomi) al reddito annuo e, comunque, è soluzione di miglior favore rispetto alla sospensione di tutto il trattamento pensionistico” (Corte App.
Firenze, sez. L, 19 gennaio 2023, n. 43; nel medesimo senso, ancor più di recente, Corte App. Firenze, sez. L, 14 novembre 2024, n. 633).
In continuità con l'esegesi profilata dalla Corte costituzionale si è espressa anche la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. L, 4 dicembre 2024, n. 30994), la quale ha rilevato che: “Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n.
234 del 2022). Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38
Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Questo giudice reputa in tutto condivisibili simili argomenti, dai quali non intende discostarsi nell'interpretare il terzo comma dell'art. 14.1 d.l. 4/2019. Al lume di quanto sin qui osservato, si ritiene che la disposta incumulabilità non possa che essere intesa come assenza del diritto alla percezione dei ratei maturati nell'annualità (antecedente a quella di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia) nella quale il pensionato abbia percepito redditi derivanti da attività lavorativa subordinata
(o autonoma, se superiori all'importo di € 5.000,00 l'anno). Ne deriva, pertanto, la legittimità della sospensione del beneficio per tale periodo e della richiesta di ripetizione dei ratei, ove già corrisposti al pensionato, in caso in caso di accertata insussistenza del diritto.
Le due diverse interpretazioni sostenute da parte ricorrente, in tesi ed in ipotesi, non trovano alcun addentellato nel testo legislativo ove l'incumulabilità è prevista tout court, senza alcuna specificazione.
A suffragio di simile conclusione, si consideri che nelle ipotesi in cui, per contro, il legislatore ha voluto circoscrivere gli effetti dell'incumulabilità lo ha chiarito in modo espresso (a titolo esemplificativo, cfr. il comma 6-bis dell'articolo 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'art
11, comma 9, legge n. 537/93, ove l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo è stabilita “nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso”). La sospensione del trattamento, con recupero dei ratei percepiti, per l'intera annualità e non solo per le mensilità nelle quali sia stata prestata l'attività lavorativa trova fondamento normativo nel richiamo al reddito annuo che si riscontra nella norma applicabile al caso di specie e, come osservato dalla giurisprudenza già citata, “È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea” (Cass. civ., sez. L, 30994/2024).
A diverse conclusioni non può, peraltro, condurre la recente pronuncia di inammissibilità resa dalla
Consulta (Corte cost., 5 novembre 2025, n. 162) in ordine alla questione di legittimità costituzionale della norma di cui trattasi nell'esegesi accolta dall'indirizzo della Suprema Corte dianzi richiamato, sollevata dal Tribunale di Ravenna (Trib. Ravenna, sez. L, 27 gennaio 2025, n. 30). I Giudici delle leggi, difatti, non sono entrati nel merito della questione, rilevando esclusivamente la difettosa impostazione dell'ordinanza di rimessione, avendo ritenuto che gli approdi ermeneutici raggiunti dalla
Suprema corte non possano dirsi 'diritto vivente' ed invitando pertanto il rimettente a procedere all'interpretazione della norma censurata confrontandosi con l'esegesi avversata (e che, di contro, in questa sede si ritiene di condividere).
In definitiva, le pretese azionate dal ricorrente risultano sfornite di fondamento.
Tanto basta per l'integrale rigetto del ricorso, con accertamento dell'obbligo del ricorrente di CP_ restituire all' a titolo di indebito la somma di € 13.330,09, di cui alla comunicazione di indebito del
15 maggio 2024.
Sulle spese di lite
In deroga al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese non sono poste a carico della parte soccombente, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita CP_ 1) rigetta integralmente il ricorso, dichiarando dovuta da in favore di la somma Parte_1
CP_ di € 13.330,09 di cui alla comunicazione del 15 maggio 2024;
2) nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.