Articolo 163 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
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6 luglio 1989
Art. 163.
(Cancellazione della nave dal registro di iscrizione).

La nave e' cancellata dal registro d'iscrizione quando:
a) e' perita o si presume perita;
b) e' stata demolita;
c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita';
((d) e' stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo))

La nave maggiore e' cancellata dalla matricola anche quando ne e' stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore e' cancellata dal registro, quando e' stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

All'atto della cancellazione l'autorita' ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia gia' provveduto a norma degli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989
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