Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2007, n. 9244
CASS
Sentenza 18 aprile 2007

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Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto insussistente la contraddizione dedotta con il ricorso in ordine alla sentenza impugnata laddove, in motivazione, si era affermato che dall'esito del giudizio conseguiva la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà con la condanna dell'attrice a rimborsare alla controparte la rimanente metà, nel mentre, in dispositivo, si era provveduto, per un verso, a dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado e, per altro verso, era stata pronunciata la condanna della ricorrente al rimborso della metà delle spese in favore della parte vittoriosa, risultando evidente, in via interpretativa, sulla scorta della combinazione tra motivazione e dispositivo, che la statuizione finale dovesse intendersi nel senso della compensazione delle spese complessive nella misura della metà e della condanna a carico della parte soccombente alla refusione dell'altra metà a vantaggio della parte vittoriosa).

Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.

Il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l'impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili).

Il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e in un determinato luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua valutazione si fonda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza del giudice di merito con la quale era stata ritenuta notoria la conoscenza della sussistenza o meno in un dato periodo di una crisi edilizia e delle conseguenze sul valore degli immobili e sulla loro tendenza al rialzo o al ribasso, affermando la correttezza dell'applicazione in detto ambito della normativa in tema di notorio alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica e, perciò, della correlazione del predetto valore in rapporto all'andamento della svalutazione monetaria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2007, n. 9244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9244
Data del deposito : 18 aprile 2007

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