Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 4
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto insussistente la contraddizione dedotta con il ricorso in ordine alla sentenza impugnata laddove, in motivazione, si era affermato che dall'esito del giudizio conseguiva la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà con la condanna dell'attrice a rimborsare alla controparte la rimanente metà, nel mentre, in dispositivo, si era provveduto, per un verso, a dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado e, per altro verso, era stata pronunciata la condanna della ricorrente al rimborso della metà delle spese in favore della parte vittoriosa, risultando evidente, in via interpretativa, sulla scorta della combinazione tra motivazione e dispositivo, che la statuizione finale dovesse intendersi nel senso della compensazione delle spese complessive nella misura della metà e della condanna a carico della parte soccombente alla refusione dell'altra metà a vantaggio della parte vittoriosa).
Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
Il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l'impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili).
Il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e in un determinato luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua valutazione si fonda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza del giudice di merito con la quale era stata ritenuta notoria la conoscenza della sussistenza o meno in un dato periodo di una crisi edilizia e delle conseguenze sul valore degli immobili e sulla loro tendenza al rialzo o al ribasso, affermando la correttezza dell'applicazione in detto ambito della normativa in tema di notorio alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica e, perciò, della correlazione del predetto valore in rapporto all'andamento della svalutazione monetaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2007, n. 9244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9244 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
1 9244/07 -- REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE [responsabi civile SEZIONE TERZA CIVILE danni da ips kec Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.19721/03 Dott. Mario FINOCCHIARO Pres. e Rel. Dott. Maurizio MASSERA Consigliere Dott. Donato CALBRESE Consigliere Cron. 9244 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 26M Ud. 29/03/07 Dott. Paolo D'AMICO Consigliere contributo ha pronunciato la seguente: unificato SENTENZA sul ricorso (19721/03 R.G.) proposto da: Soc. Costruzione Appartamenti Affini Acilia C.A.A.A: s.r.1., in persona dell'amministratore unico Giuliano Casali, elettivamente domiciliato in Roma, via Taglia- mento n. 14, presso l'avv. Carlo Maria Barone, che di- fende giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
Banca di Roma s.p.a. (ora Capitalia s.p.a.); intimata nonché sul ricorso (23441/03 R.G.) proposto da Capitalia Service j.v. s.r.l., quale mandataria di Ca- 2007 pitalia s.p.a., in persona del dott. Pio Benassi nonché 567 del dott. Giancarlo Fagotto, elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito n. 7, presso l'avv. Rodolfo Corona- ti, che li difende giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale -
contro
Soc. Costruzione Appartamenti Affini Acilia C.A.A.A: s.r.l. - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1618/03 del 27 febbraio - 1° aprile 2003 (2167/01 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 marzo 2007 dal Relatore Pres. Mario Fi- nocchiaro Udito l'avv. A. Barone per delega dell'avv. C.M. Barone per la ricorrente principale e l'avv. R. Coronati per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso principale, con assorbi- mento di quello incidentale. - Svolgimento del processo Con atto 29 febbraio 1988, la società Costruzioni Appartamenti Affini Acilia ha convenuto in giudizio, 2 innanzi al tribunale di Roma, la Cassa di Risparmio di Roma. Premesso di essere proprietaria degli appartamenti nn. 14 e 15 siti nello stabile edificato in Acilia su terreno gravato da ipoteca accesa in data 3 maggio 1965 a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla società C.I.S., la società attrice ha riferito che, resasi que- st'ultima morosa, la banca mutuante aveva promosso ese- cuzione immobiliare sull'immobile e che il pignoramento era stato ristretto dal giudice dell'esecuzione alla autorimessa costituente il piano interrato dell'edifi- cio. Il creditore procedente, ha ancora esposto la SO- cietà attrice, era stato pressoché interamente soddi- sfatto del suo credito a seguito della vendita di tale efe porzione, ma aveva nondimeno rinnovato in data 29 mag- gio 1985 l'ipoteca per l'originario importo di lire 30.000.000 su tutto l'immobile. Poiché tale rinnovazione era illegittima ed aveva impedito ad essa attrice di disporre liberamente degli appartamenti di sua proprietà, tutto ciò premesso, la attrice ha chiesto che la Cassa di Risparmio di Roma fosse condannata a cancellare a sua cura e spese la i- scrizione rinnovata sui propri beni, ed a risarcire il danno cagionatole, indicato in lire 100.000.000. 3 Costituitasi in giudizio la Cassa di risparmio con- venuto ha resistito alle avverse pretese deducendone la infondatezza. Svoltasi la istruttoria del caso il Tribunale adi- con sentenza 11 aprile 2000, rilevato che l'ille- to, gittimità della iscrizione ipotecaria contestata era stata accertata in altro giudizio, ha accolto la doman- da di risarcimento del danno liquidandolo in lire 30.000.000, sul rilievo che a tale somma l'attrice a- vrebbe potuto limitare il pregiudizio subito provveden- do essa stessa alla cancellazione della iscrizione. Gravata tale pronunzia sia, in via principale, da parte della Banca di Roma che ha contestato la condan- na, sia in via incidentale - dalla Costruzioni Appar- 1. che ha insistito per la tamenti Affini Acilia s. r. liquidazione del danno nella somma di lire 100.000.000 e f i l e per il rimborso integrale delle spese di primo grado, compensate per un terzo dal giudice di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza 27 febbraio - 1° aprile 2003 in riforma della pronunzia del primo giudi- 코 ce ha rigettato la domanda proposta con citazione del 29 febbraio 1998 dalla società attrice e condannato quest'ultima a restituire quanto ricevuto in forza del- la sentenza del primo grado, oltre gli interessi legali dal versamento al saldo. 4 Per la Cassazione di tale ultima pronunzia, notifi- cata il 20 maggio 2003 ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto notificato il 15 luglio 2003, la Costruzioni Appartamenti Affini Acilia s. r. 1. + Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, illustrato da memoria la Capitalia Service JV. s r.l. La ricorrente principale ha depositato, altresì, note di udienza ex art. 379, ultimo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Risulta dalle stesse allegazioni dell'appellante - ha affermato la sentenza ora oggetto di ricorso - che la C.A.A.A. s.r.1. è acquirente di due appartamenti re- alizzati per sopraelevazione dell'immobile, costruito sul terreno ipotecato successivamente alla originaria iscrizione poi contestatamente rinnovata. Quale titolare di una situazione soggettiva deriva- さ - ha evidenziato la ricordata pronunzia - sog- ta, essa giace quindi all'esito del giudizio svoltosi fra le parti principali (Banca di Roma e CIS, mutuataria ese- cutata), concluso con la sentenza n. 11615 del 1998 della Corte di Cassazione, cui avrebbe potuto parteci- 5 pare ex art. 111 C. P. c. e nel quale è rimasta irrevo- cabilmente accertata la illegittimità della iscrizione ipotecaria contestata. Per ciò stesso, hanno evidenziato i giudici di se- condo grado, nemmeno merita accoglimento l'appello in- cidentale col quale si chiede che di quella iscrizio- ne sia ordinata la cancellazione nei confronti della C.A.A.A. s.r.l., atteso che quale titolare di una si- tuazione soggettiva derivata, quest'ultima bene si gio- va dell'esito del giudizio fra le parti principali, ma non ha titolo per pretendere in autonomo giudizio la cancellazione del gravame iscritto contro il suo dante causa. - hanno concluso, peraltro quei giudici Va accolto il motivo concernente il difetto di prova del danno - che il tribunale ha ritenuto di liquidare. La deposizione dell'inquilino di uno dei due appar- tamenti oggetto dell'iscrizione illegittima (che ha ri- ferito di aver abbandonato il proposito di acquistare l'immobile quando seppe che era gravato da ipoteca) non giustifica la presunzione che quella compravendita si sarebbe altrimenti conclusa, ed a condizioni talmente favorevoli per la venditrice da far ritenere che la conservazione della proprietà abbia costituito per essa un danno. A prescindere dalla modestissima influenza di un gravame di lire 30.000.000 su un fabbricato di quindici appartamenti (che rende poco credibile che la decisione del testimone di non acquistare l'appartamento sia di- pesa dalla rinnovazione dell'ipoteca) é notorio che il prezzo degli immobili ha subito negli anni un progres- sivo aumento superiore all'inflazione, in specie a ca- vallo del 1990, sicché è verosimile - e non è comunque che non vendendo nel 1987 la provato il contrario C.A.A.A. abbia conseguito piuttosto un profitto che una perdita.
3. La ricorrente principale censura la trascritta sentenza con tre motivi. Con il primo la ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 157, 244, 324, 336, 342, 345 c.p.c.; 1226, 1227, 2697, 27271 2909 n. 392 del 1978 in relazione C. C.; 38 legge all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. [e] omessa o quanto insufficiente motivazione su punti decisivi meno della controversia>>. Si assume, in particolare: che i giudici di secondo grado hanno stravolto l'intera portata delle censure della banca, sostituendo a esse una diversa ricostruzione del thema disputandum in una illegittima prospettiva di cognizione officiosa 7 interdetta dalla legge e dal giudicato interno, atteso che la censura della banca («il primo giudice ha omesso di considerare che ferma restando la giuridica cedibi- lità di immobile gravato da ipoteca in corso di giudi- zio non è stata offerta seria prova di effettivo pre- giudizio economico, atteso che certamente la deposizio- ne raccolte non vale a dimostrare l'esistenza e la va- nificazione di una effettiva volontà di alienazione e che la soc CAAA ha beneficiato sia delle rendite degli stessi che del notorio incremento di valore nel perio- do>>) era chiaramente inammissibile perché priva della specificità di cui all'art. 342 c.p.c. e inidonea a confutare le statuizioni rese sul punto dal tribunale;
- non essendo stato confutato ex adverso il ricono- scimento acquisito in primo grado e ribadito in appel- lo, della illegittimità e della conseguente idoneità lesiva dell'evento dannoso pacificamente ritenuto sus- sistente, l'unico modo per rimettere in discussione in secondo grado la statuizione sarebbe stata la specifica e argomentata contestazione della sussistenza dei pre- supposti di applicabilità della liquidazione equitativa del danno;
- erroneamente la Corte di appello ha affermato che controparte abbia invocato il difetto di prova del dan- no, atteso che in realtà la Banca aveva denunziando e- 8 sclusivamente la omessa articolazione di seria prova di effettivo pregiudizio economico;
- erroneamente i giudici di secondo grado hanno ri- tenuto di potere trarre argomenti a favore della pro- pria tesi dalla deposizione resa in primo grado dal te- ste Kamal, atteso che nessun elemento a favore della pretesa mancanza di serietà del danno e/o della presun- ta inesistenza tout court della stessa prova può ricavarsi dalla ricordata deposizione: dopo avere inammissibilmente e illegittimamente esaminato e vanificato la deposizione resa in tribunale dal teste Kamal la Corte romana ne ha pure, altrettanto illegittimamente stravolto la valenza e la portata;
erroneamente i giudici del merito hanno invocato una sorta di rudimentale compensatio lucri cum damno ritenendo che la rivalutazione degli immobili, specie a cavallo del 1990, avrebbe verosimilmente fatto discen- dere dalla mancata vendita, in difetto di prova contra- ria, un profitto, e non una perdita per la CAAA, atteso da un lato, che il tribunale aveva escluso la compensa- tio osservando che la rivalutazione dei prezzi degli immobili era un evento generico, al quale inoltre essa banca era rimasta del tutto estranea e che la soccom- bente non aveva in alcun modo censurato una tale affer- mazione, coperta da giudicato, dall'altro, che fanno difetto nella specie le condizioni perché si operi la compensatio lucri cum damnoI;
illegittimamente e erroneamente i giudici di se- condo grado hanno adottato (a carico di essa ricorrente principale) la statuizione di restituzione delle somme di danaro percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, in difetto perfino della specificazione dell'oggetto della pronunzia stessa.
4. Il motivo non può trovare accoglimento sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 4. 1. Come assolutamente pacifico presso la più re- cente giurisprudenza di questa Corte che deve, nella specie, trovare ulteriore conferma, nel giudizio d'ap- pello - che non è un iudicium novum- la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dal- l'appellante attraverso specifici motivi, e tale speci- ficità esige che alle argomentazioni svolte nella sen- tenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appel- lante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuri- dico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreg- gono. Ne deriva che, nell'atto d'appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, 10 alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e con- trasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con suf- ficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 31 mag- gio 2006, n. 12984). I motivi di appello - in altri termini www sono spe- cifici, nel senso voluto dalla prima parte del previ- gente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospetta- zione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fon- damento logico giuridico (cfr. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16). Pacifico quanto sopra, esattamente, i giu- dici di appello hanno ritenuto - sia pure per implici- to, esaminando nel merito le doglianze prospettate - che l'atto di appello della Banca di Roma s.p.a. non 11 era inammissibile per inosservanza del precetto di cui all'art. 342 c.p.c. Essendo, infatti, l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo il riesamedi vizi specifici, ma rivolto ad ottenere della causa nel merito, il principio della necessaria -specificità dei motivi previsto dall'art. 342, comma primo, c.p.c. prescinde da qualsiasi particolare ri- - gore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilie- vi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che re- stino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (in termini, ad esempio Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745). Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che allorché la banca appellante ha dedotto che «in corso di giudizio non è stata offerta seria prova di effetti- vo pregiudizio economico, atteso che certamente la de- posizione raccolta non vale a dimostrare la esistenza e la vanificazione di una effettiva volontà di alienazio- 12 ne e che la soc. CAAA ha beneficiato sia delle rendite degli stessi che del notorio incremento di valore del periodo» la stessa ha proprio inteso censurare come correttamente ritenuto dal giudice di secondo grado «il difetto di prova del danno che il tribunale ha ri- tenuto di liquidare». Tali deduzioni, precisato che il termine «pregiudi- zio», secondo alcuni dei più diffusi dizionari della lingua italiana, è sinonimo di «danno», integrano - pa- lesemente i motivi specifici della impugnazione»> vo- luti dall'art. 342 c.p.c., e dalla interpretazione da- tane dalla giurisprudenza di questa Corte [sopra ricor- data], ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello. Le stesse, infatti, sollecitano una diversa valuta- zione delle risultanze di causa e fanno presenti una serie di circostanze che, ove adeguatamente tenute pre- - a parere della senti, bene avrebbero potuto condurre a una diversa conclusione del- difesa dell'appellante - la controversia. 4. 2. Quanto al rilievo secondo cui - non essendo stato confutato ex adverso il riconoscimento acquisito in primo grado e ribadito in appello, della illegitti- mità e della conseguente idoneità lesiva dell'evento dannoso pacificamente ritenuto sussistente, l'unico mo- do per rimettere in discussione in secondo grado la 13 statuizione sarebbe stata la specifica e argomentata contestazione della sussistenza dei presupposti di ap- plicabilità della liquidazione equitativa del danno, lo stesso è manifestamente infondato. Alla luce delle giurisprudenza, più che consolida- ta, di questa Corte regolatrice, in tema di liquidazio- ne equitativa del danno. Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. confe- risce al giudice del merito - in particolare è rigo- rosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia im- possibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato ac- certamento della prova della responsabilità del debito- re о la mancata individuazione della prova del danno e f i l nella sua esistenza sua (Cass. 12 aprile 2006, n. 8615). Certo quanto precede è palese che allorché parte appellante ha censurato la sentenza del primo giudice assumendo che, in realtà, nessuna prova era stata data di un pregiudizio economico [id est di un «danno>>] pa- tito dalla controparte a causa della sua condotta con- tra ius, correttamente i giudici di secondo grado, ri- tenuta fondata una tale doglianza, hanno riformato la prima sentenza, nella parte in cui ha condannato la 14 parte appellante al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa. Detta sentenza, infatti, ha condannato l'appellante al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza di uno dei presupposti voluti inderoga- bilmente dall'art. 1226 c.c. per la liquidazione di ta- le tipo di danni, e cioè la previa dimostrazione della «esistenza» di danni «risarcibili»> (oltre Cass. 12 a- prile 2006, n. 8615, cit., Cass. 18 agosto 2005, n. 16992; Cass. 18 aprile 2005, n. 8004, Cass. 14 ottobre 2004, n. 20283, tra le tantissime). 4. 3. Quanto alle molteplici censure svolte nel mo- in margine all'apprezzamento espresso da parte tivo, dei giudici di secondo grado sulla deposizione resa dal teste KA le stesse sono, per alcuni profili, pale- semente inammissibili, per altri, manifestamente infon- date. 4. 3. 1. In primis è palesemente irrilevante e non pertinente, al fine del decidere, che la deposizione del detto teste sia stata ammessa senza alcuna obie- zione e/o eccezione da parte del presente procuratore della banca». I giudici del merito, infatti, lungi, dal rilevare ex officio e senza tempestiva eccezione di parte, la incapacità del teste, si sono limitati ad affermare, 15 - come loro imposto nel loro «prudente apprezzamento>> - da un lato (sulla ba- dall' art. 116, comma 1, c.p.c. se di considerazioni obiettive, e, pertanto, null' af- fatto arbitrarie, e cioè tenuta presente la modestissi- ma influenza di un gravame di lire 30 milioni su un fabbricato di quindici appartamenti), che nonostante - quanto dichiarato dal teste non può ritenersi raggiunta la prova che la compravendita non si sia perfezionata esclusivamente a causa del «gravame» di cui si discute, dall'altro, che «è notorio che il prezzo degli immobili ha subito negli anni un progressivo aumento, superiore all'inflazione, in specie a cavallo del 1990, sicché è verosimile - e non comunque provato il contrario che non vendendo nel 1987 la CAAA abbia conseguito piuttosto un profitto che una perdita». 4. 3. 2. Del tutto infondato, inoltre, l'assunto secondo cui era precluso alla parte appellante nonché al giudice di appello- valutare, diversamente rispetto a quanto fatto dal primo giudice, la rilevanza e con- cludenza, ai fini del decidere, del contenuto della de- posizione del ricordato teste. Se, infatti, è preclusa in grado di appello la ri- chiesta di nuove prove», preordinata a contrastare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado (cfr. Cass. 30 gennaio 2006, n. 1873) deve deci- 16 come pur si invoca da samente negarsi che sia vietato parte della difesa del ricorrente - alle parti e al giudice di appello dare alle prove raccolte in primo grado un «significato» diverso da quello loro attribui- to dal primo giudice (palese essendo, in una tale otti- la superfluità del secondo grado di giudizio).ca, 4 3. 3. Manifestamente infondate, ancora, si appa- lesano tutte le considerazioni svolte in ricorso allor- ché si afferma che erroneamente i giudici del merito avrebbero invocato una sorta di rudimentale compensatio lucri cum damno ritenendo che la rivalutazione degli immobili, specie a cavallo del 1990, avrebbe verosimil- mente fatto discendere dalla mancata vendita, in difet- to di prova contraria, un profitto, e non una perdita per la CAAA, atteso da un lato, che il tribunale aveva escluso la compensatio osservando che la rivalutazione dei prezzi degli immobili era un evento generico, al quale inoltre essa banca era rimasta del tutto estranea e che la soccombente non aveva in alcun modo censurato una tale affermazione, coperta da giudicato, dall' al- tro, che fanno difetto nella specie le condizioni per- ché si operi la compensatio lucri cum damno. Contrariamente a quanto - del tutto apoditticamente invocato dal ricorrente si osserva, in limine, che i giudici del merito, nella specie, bel lungi dall' ope- 17 rare una compensatio lucri cum damno hanno fatto, pun- tuale, applicazione del precetto di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c. Giusta quest'ultima disposizione, in particolare, il giudice può senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza». Premesso quanto sopra si osserva: - da un lato, che il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discre- zionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata po- sta a base della decisione una inesatta nozione del no- torio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di t o l media cultura, in un dato tempo e luogo e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda (Cass. 18 marzo 2004, n. 5493; Cass. 6 agosto 1999, n. 8481); - dall'altro, che l'individuazione del valore di un immobile non rientra, di regola, nella categoria del fatto notorio qualora ne sia richiesta una precisa determinazione, ma il giudice può legittimamente ritenere notoria la sussistenza, ° meno, in un dato periodo, di una crisi edilizia e delle relative 18 5 by Milkime defie. api conseguenze sul va- lore degli immobili e sulla relativa tendenza al rialzo o ribasso, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica (Cass. 30 marzo 2005, n. 6735). E' evidente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la correttezza della sentenza gravata, nella parte in cui ha affermato, in buona sostanza che non vi è stato un pregiudizio economico per la odierna ricor- rente per non avere venduto l'immobile in questione ai prezzi del 1987, atteso che tale immobile, ha incremen- tato il proprio valore ben più della svalutazione mone- taria negli anni a cavallo del 1990. In realtà in tanto poteva giungersi alla afferma- zione che la «mancata vendita» dell'immobile nel 1987 è stata causa di danno per la ricorrente in quanto questa avesse dedotto, e dimostrato, che proprio in quell'anno per precedenti impegni, o stante la possibilitàaveva - di vantaggiosi investimenti la urgente necessità di - disporre delle somme ricavande dalla alienazione (sì che ha dovuto fare fronte a tali esigenze con esborsi ben maggiori dell'incremento di valore dell'immobile). Certo, per contro, che tali circostanze non sono state neppure adombrate (limitandosi la ricorrente principale a prospettare di non avere venduto 19 1'appartamento al prezzo di lire 1.200.000 al mq. per- ché facente parte di un immobile di ben quindici appar- tamenti sul quale era stata iscritta illegittimamente una ipoteca di 30 milioni di lire [che incideva, per- tanto, su ciascun appartamento, mediamente, per lire 1.500.000]), è palese che correttamente i giudici del merito hanno affermato, sulla base dei rilievi sopra esposti, che non vi è stato, in concreto, un danno>>> [cioè un «pregiudizio economico»] risarcibile. 4. 3. 4. Sempre al riguardo, comunque, si evidenzia sono inammissibili tutte le considerazioni svolte che in ricorso al fine di denunziare sotto il profilo di cui all'art. 360 n.
5.c.p.c. l'apprezzamento espresso इ dai giudici di secondo grado in ordine alla valenza della ricordata testimonianza nonché degli altri ele- menti che sorreggono la pronunzia impugnata. Si osserva, infatti - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giu- risprudenza più che consolidata di questa Corte regola- 9 trice, che in questa sede non può che ulteriormente ri- badirsi che il vizio di omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si confi- gura solo quando nel ragionamento del giudice di merito 20 sia riscontrabile il mancato ° insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti 0 rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass, 20 aprile 2006, n. 9234; Cass, 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322) contrariamente a quan- L'art. 360, n. 5 infatti - to suppone l'attuale allaricorrente non conferisce Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione 21 compiuti dal giudice del merito, cui riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. Certo quanto sopra si Osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita in buona sostanza [per quanto è dato comprendere] a sollecita-- re una diversa lettura, delle risultanze di causa pre- clusa in questa sede di legittimità. 4 4. Quanto alle censure, spiegate nell'ultima parte del primo motivo del ricorso principale, in mar- gine al capo delle sentenza gravata che ha disposto la restituzione delle somme di danaro percepite dalla CA- AA in esecuzione della sentenza di primo grado, deve evidenziarsi, in limine la inammissibilità della censu- ra stessa per difetto di specificità. E' palese, infatti, che non integra un ammissibile motivo di ricorso per cassazione TINT ex art. 366 c.p.c. 22 22 la mera deduzione che la statuizione censurata è stata «illegittimamente e erroneamente adottata>>, senza altra ulteriore indicazione circa «i motivi per i quali si chiede la cassazione». 4. 5. Con riferimento, infine, alla denunziata il- legittimità della statuizione in esame perché adottata «in difetto di specificazione dell'oggetto» la censura è manifestamente infondata. Pacifico, infatti, che parte appellante [cfr. al riguardo le conclusioni come riportate nella intesta- zione della sentenza impugnata] aveva espressamente chiesto la condanna di controparte «a restituire quanto percepito [dalla CAAA s.r.l.] in forza della sentenza di primo grado» è evidente che allorché la Corte di appello ha disposto «la attrice appellata va condannata a rimborsare alla convenuta appellante quan- to ricevuto in forza della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dal versamento al saldo» la stessa ha fatto riferimento a un dato non controverso in causa e, in particolare, alle somme corrisposte dalla società appellante, soccombente in primo grado, alla CAAA in esecuzione della sentenza di primo grado. Deve, pertanto, decisamente, escludersi che la ri- cordata pronunzia sia priva di specificazione 23 dell'oggetto>> (Sempre in questo senso, recentemente, Cass. 15 marzo 2007 n. 5996, specie in motivazione).
5. Con il secondo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata denunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. [e] omessa pronun- cia» atteso che essa concludente aveva chiesto con ap- posito motivo di appello incidentale il risarcimento del danno nella maggiore somma di lire 100 milioni sul rilievo che la mancata vendita dall'appartamento affit- tato ad equo canone al KAMAL le aveva arrecato una per- dita almeno pari all'anzidetta somma, considerata da un lato, la superficie del cespite e, rilevato dall'altro, il prezzo accettato dall'inquilino, di 1.200.000 al mq. e la censura è stata completamente ignorata dalla Corte di appello che astenendosi perfino dall'esaminarla è incorsa nel vizi odi omessa pronunzia.
6. La deduzione manifestamente infondata. In termini opposti, rispetto a quanto del tutto apoditticamente - ritiene parte ricorrente e in confor- mità a quanto assolutamente pacifico alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che - configurabile allorché il vizio d'omessa pronuncia manchi completamente il provvedimento del giudice indi- 24 spensabile per la soluzione del caso concreto non ri- corre nel caso in cui, seppure manchi una specifica ar- gomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il riget- to, o il suo assorbimento in altre statuizioni. $ Ne consegue che tale vizio deve essere escluso in relazione ad una questione implicitamente o esplicita- mente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079) In altri termini, non e configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sen- tenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibi- le con tale domanda (Cass. 21 luglio 2006, n. 16788; Cass. 19 maggio 2006, n. 11756; Cass. 29 aprile 2006, n. 10052; Cass. 12 gennaio 2006, n. 407). Certo quanto sopra, pacifico che nella specie i giudici del merito hanno escluso, in concreto, la esi- stenza in concreto, di un danno risarcibile patito dal- la CAAA s.r.l. per effetto della illegittima rinnova- zione della ipoteca per cui è controversia (sì che han- no riformato la sentenza del primo giudice nella parte in cui questa aveva condannato la parte appellante al pagamento della somma di lire 30 milioni, condannando la appellata alla restituzione di tale somma) è di pal- 25 mare evidenza che non sussiste la denunziata omessa pronunzia per non avere quei giudici espressamente pre- SO in esame il motivo di appello incidentale volto a ottenere, sempre per lo stesso titolo (illegittima rin- novazione della ipoteca) un maggiore importo a titolo di danni.
7. Con il terzo, e ultimo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 132, 161, 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 stesso codice [e] omessa o quantomeno contrad- dittoria motivazione su punti decisivi della controver- sia». Si osserva, infatti, che mentre nella parte motiva della sentenza impugnata si afferma «è giustificata dall'esito del giudizio la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà e la condanna dell'attrice a rimborsare alla Capitalia s.p.a. la ri- corrente metà delle spese di causa», nel dispositiva è stata adottata la seguente statuizione «dichiara com- pensate tra le parti le spese del doppio grado di giu- dizio»; «condanna la CAAA s.r.l. a rimborsare a Capita- lia s.p.a. la meta delle spese di causa e cioè . . . >>>.
8. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamen- te infondato. 26 Almeno sotto due, concorrenti, profili. 8. 1. In primo luogo si osserva che è del tutto a- podittica l'affermazione contenuta in ricorso, quanto alla esistenza, nell'ambito della sentenza impugnata, di un «radicale e insanabile contrasto», «fra la moti- vazione e il dispositivo»>. Mentre, infatti, nella parte motiva si precisa «è giustificata dall'esito del giudizio la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà e la condanna della attrice a rimborsare alla Capitalia s.p.a. la rimanente metà delle spese di causa», in quella dispositiva leggesi «condanna la CAAA s.r.l. a rimborsare alla Capitalia s.p.a. la metà delle spese di per il primo grado, ed eurocausa e cioè euro 1500 2.295 quanto al giudizio di appello». a Irrilevante e non pertinente, in un tale contesto e la circostanza che nello stesso dispositivo sia, altre- sì, precisato, dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio». M è op- Con tale espressione, infatti, nella quale portuno sottolineare è assente la precisazione «inte- gralmente» o «totalmente», i giudici del merito hanno precisato esclusivamente di volersi avvalere del pote- re, discrezionale, loro attribuito dall'art. 92 c.p.c., e di volere, quindi, derogare al principio della SOC- 2 27 2 ☐ combenza di cui all'art. 91 c.p.c. (alla luce del quale l'odierna ricorrente, risultata totalmente soccombente, doveva essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio) mediante la compensa- zione» delle spese stesse. Quanto alla misura della compensazione, questa stata limitata, nella successiva proposizione come era facoltà di quel giudice (cfr. art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis :«se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giudice moti- vi, il giudice può compensare, parzialmente o per inte- ro le spese tra le parti>>> - al 50%. Del tutto coerentemente con tale impianto, logico, prima ancora che giuridico, della loro pronunzia, per- tanto, correttamente quei giudici, in altro punto del dispositivo hanno disposto la condanna della CAAA s.r.l. che con il proprio comportamento aveva dato causa alla lite al pagamento esclusivamente della metà delle spese di causa. 8. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, deve ribadirsi in conformità a una giurispruden- - -za più che consolidata di questa Corte regolatrice che nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazio- 28 ne, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione [contrasto come Osservato sopra inesistente nella specie], deve ritenersi preva- lente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica sta- tuizione che, in realtà, esso contiene (Cass. 26 gen- naio 2004, n. 1323). In particolare nell'ordinario giudizio di cognizio- la portata precettiva della sentenza va individuata ne, tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione che, nelle sentenze di condanna, in- cide sul momento precettivo tanto da essere integrativa lite del dispositivo, supplendo alle lacune dello stesso in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice (Cass. 29 maggio 2006, n. 12802; Cass. 15 ottobre 2001, n. 12518). Non potendosi dubitare, in base allo stesso tenore della sentenza impugnata che fosse intenzione dei giu- dici a quibus disporre «la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà», con «condanna della attrice a rimborsare alla Capitalia s.p.a. la ri- manente metà delle spese di causa», sì che in disposi- tivo si precisa, testualmente, «condanna la CAAA s.r.l. a rimborsare alla Capitalia la metà delle spese di cau- sa>> è evidente - anche sotto tale ulteriore profilo 29 la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ri- corso.
9. Risultato infondato in ogni sua parte il ricorso principale deve rigettarsi, con assorbimento di quello incidentale, espressamente condizionato all'eventuale accoglimento di quello principale, e condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale;
condanna la ricorrente principale al pagamento del- le spese di questo giudizio di Cassazione in favore della controparte, liquidate in € 9.100,00 di cui € 9.000,00 per onorari, e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 29 marzo 2007. Il Presidente rel. e est. reperio سوامام IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 Oggl 18 APR. 2007 IL CANCELLIERE OT Innocenzo Battista