Articolo 889 del Codice civile
Articolo 888Articolo 890
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19 aprile 1942
Art. 889.

(Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu' vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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