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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 889.
(Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu' vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
(Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu' vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Commentari • 67
- 1. Distanza minima per il posizionamento di tubi e conduttureRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 maggio 2024 · 261.20956
[…] Secondo la condòmina, tali lavori violavano l'articolo 889 del Codice civile, […] Per gli interventi al secondo piano, la parte convenuta non ha dimostrato l'incompatibilità dell'articolo 889 cod. civ. con la struttura dell'edificio condominiale. […] Il Comune può imporre una distanza maggiore ma non minore L' art. 889 del Codice civile nel prevedere per i tubi di acqua la distanza di almeno un metro dal confine, […] In particolare, la Cassazione (sent. n. 26680/2020) ha detto che non si applica la disciplina dell'art. 889 c.c. per la creazione o la modifica di un secondo bagno nelle moderne abitazioni di taglio medio. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 807Provvedimento: […] Nel merito, Voglia accogliere le domande già formulate con atto di citazione e pertanto accertata e dichiarata la violazione delle distanze minime di cui all'art 889 c.c., […] 2. Sulla violazione delle distanze ex art. 889 c.c. […] La Suprema Corte, già con la Sentenza n. 8801 del 20/08/1999 ha affermato che “la disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.”Leggi di più...
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