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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/10/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G 2159/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Di Meola, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Telese Terme (Bn) alla Via Nazionale Sannitica n.4; attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. Adriano Di Sabatino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Sant'Omero (TE) alla via Vittorio Emanuele II n. 12;
convenuto
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'Illo. Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare:
1) In Via preliminare e nel merito: l'intervenuta risoluzione dal contratto di vendita dell'autocarro CO
ad opera della CP_2 CP_1
2) Nel merito: accertare e quindi condannare la alla restituzione ex art. 1493 c.c., in favore CP_1 dell' della somma di Euro 40.205,66 a titolo di acconti versati, e mai restituiti, sul Parte_1 contratto di vendita dell'autocarro CO LI As500;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
Per parte convenuta: “Si conclude, pertanto, affinché l'On. Tribunale adito, in composizione monocratica
Voglia:
1) nel merito, rigettare le domande tutte di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine rispetto al punto che precede, e nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta fondata la domanda attorea, detrarre dalla somma dovuta all'attrice l'importo di euro 9.870,00 pari all'IVA già incamerata sulla fattura di vendita;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della convenuta, ai sensi dell'art. 1465 comma
1° c.c., al pagamento del residuo prezzo di euro 11.664,34 e, per l'effetto, condannare la ditta attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma suddetta maggiorata degli interessi di mora a far data dall'emissione della fattura;
4) col favore delle spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.08.2020, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita CP_1 dell'autocarro CO e di veder, conseguentemente, condannato il convenuto alla restituzione CP_2 ex art. 1493 c.c. della somma di € 40.205,66 versata a titolo di acconto sul prezzo complessivo.
Segnatamente ha esposto in sintesi e per quanto di interesse che:
- in data 11.07.2010 la società stipulava, con la un Parte_1 CP_1 contratto di compravendita per un autocarro CO LI As 500 per un importo di € 56.870,00 a fronte del quale veniva corrisposta, all'atto della sottoscrizione, una caparra confirmatoria di €
5.000,00 in contanti;
- il contratto stabiliva esclusivamente il corrispettivo complessivo della compravendita e subordinava la consegna della res oggetto del negozio all'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, senza stabilire, a tal fine, alcun termine ultimo per l'adempimento della suddetta obbligazione;
- successivamente venivano versati dalla società attrice una serie di acconti, per una somma pari ad € 37.505,66;
- in data 29.09.2014 la informava l' a mezzo fax, che CP_1 Parte_1 il saldo ancora da pagare ammontava ad € 14.364,34;
- in data 20.01.2015 inviava formale diffida ad adempiere intimando il pagamento CP_1 del residuo nel termine di 30 giorni, pena la risoluzione del contratto;
- in data 12.02.2015 effettuava un ulteriore bonifico di € 2.700,00, Parte_2 manifestando l'intenzione di saldare il residuo;
- il mezzo rimaneva nella disponibilità della venditrice stante l'accordo per cui il ritiro sarebbe avvenuto solo con il pagamento del saldo;
- successivamente al pagamento dell'ulteriore acconto, la comunicava che il CP_1 mezzo, custodito nel proprio piazzale, era stato rubato nella notte tra il 14 e il 15.10.2015; - con atto di diffida del 03.02.2020 la chiedeva la restituzione degli acconti versati, Parte_1 pari ad € 40.205,66, alla quale faceva seguito in data 26.02.2020 pec di riscontro negativo da parte del legale della CP_1
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, pertanto, parte attrice ha chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, riconducibile al proprio inadempimento, ed ha chiesto, per l'effetto, la restituzione degli acconti di prezzo corrisposti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2020 si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la sottrazione di € 9.870,00 dalla somma dovuta a parte attrice, pari all'IVA già incamerata sulla fattura di vendita dal consumatore finale dell'operazione economica.
La ha, poi, formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di CP_1
€ 11.664,34, quale residuo del prezzo da versare. Segnatamente ha eccepito che, in realtà, non fosse mai intervenuta la risoluzione del contratto di compravendita e che, proprio a causa dell'inadempimento di parte attrice essa convenuta non avesse potuto consegnare il mezzo, che era rimasto pertanto parcheggiato nel piazzale della stessa nei cinque anni successivi alla stipula del contratto, precisamente fino alla notte tra il 14
e il 15.10.2015, quando l'autocarro veniva rubato da ignoti.
Concludeva pertanto evidenziando che il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante, dopo la conclusione del contratto, non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, con la conseguenza che l'attrice dovesse essere tenuta a versare la restante somma di € 11.664,34 a titolo di corrispettivo della compravendita, per la cui condanna formulava espressa domanda riconvenzionale.
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione di prove orali, e, medio tempore, assegnata allo scrivente Magistrato, è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.07.2025, tenutasi secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La controversia ha ad oggetto l'azione di ripetizione delle somme, pagate dall'attrice a titolo di acconti sul prezzo di compravendita del furgone oggetto del contratto intercorso tra le parti, sulla scorta dell'assunto per cui, venuti meno gli effetti del contratto a fronte della diffida ad adempiere inoltrata dalla convenuta il
3.2.2020, le somme corrisposte non sarebbero sorrette da alcuna valida giustificazione causale.
Orbene, dagli atti di causa è emerso che, in data 22.07.2010, e Parte_1 CP_1 concludevano un contratto di compravendita avente ad oggetto l' autocarro CO LI (cfr. all. 2 di CP_2 parte attrice) al prezzo pattuito di € 47.000,00 oltre IVA. Nel contratto si dava atto del versamento contestuale della somma in contanti di € 5.000,00 da parte dell'acquirente a titolo di caparra confirmatoria, senza nulla prevedere in merito alle modalità e alle tempistiche del pagamento della somma residua né della consegna del mezzo. Tuttavia, è circostanza pacifica, in quanto espressamente confermata dalle parti (rispettivamente a pag. 2 punto
8 dell'atto di citazione e pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), che la consegna sarebbe avvenuta solo con il pagamento del saldo prezzo pattuito, motivo per il quale l'autocarro continuava a permanere nella disponibilità materiale della venditrice.
Nel caso di specie, dunque, in ossequio al principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c., deve ritenersi che il trasferimento della proprietà del mezzo si sia realizzato al momento della sottoscrizione del contratto, a nulla rilevando la circostanza per cui la materiale consegna fosse stata rimandata, per espresso accordo, al momento del pagamento del saldo del prezzo.
Non vi sono ragioni per ritenere, d'altra parte, che il contratto in oggetto non avesse natura definitiva e che si trattasse, dunque, di un negozio preparatorio (di natura preliminare) ovvero, ancora, integrante gli estremi giuridici della cd. vendita obbligatoria o di una vendita con riserva della proprietà (e conseguente passaggio dei rischi al momento della consegna) dal momento che non emergono indici sistematici, nella adozione delle regole ordinarie di interpretazione del contratto ex art. 1362 ss c.c., da cui poter desumere tale assunto ed escludere che la produzione dell'effetto traslativo fosse stata subordinata alla verificazione di eventi futuri.
Sulla scorta del contratto concluso, emetteva dunque fattura n. 14 del 26.01.2012 per l'importo CP_1 di € 47.000,00 oltre IVA, per un totale di € 56.870,00. Successivamente, con distinti pagamenti in acconto sulla medesima fattura, l'acquirente versava la complessiva somma di € 37.505,66 (cfr. all. 3 all'atto di citazione) permanendo dunque in capo alla stessa un debito per € 14.364,34, somma che la venditrice CP_1
con comunicazione a mezzo fax del 29.09.2014, provvedeva a richiedere alla (cfr.
[...] Parte_2 all.4 atto di citazione).
La vicenda contrattuale intercorsa tra le parti subiva un'ulteriore evoluzione nel momento in cui l'alterazione del sinallagma contrattuale, connesso al mancato pagamento dell'importo dovuto a distanza di 5 anni, induceva la ad inviare all'acquirente formale diffida ad adempiere ( cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta).
Nella suddetta missiva, inviata il 20.01.2015 (circostanza pacifica), la venditrice intimava la Parte_2 il pagamento dell'importo residuo di € 14.364,34, a saldo della fattura n. 14 del 26.01.2012, e il ritiro
[...] dell'autocarro nel termine di 30 giorni, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.
Nella diffida appena menzionata la dichiarava apertamente che, in caso di mancato pagamento CP_1 nel termine indicato e dunque di risoluzione del contratto, la stessa avrebbe potuto liberamente vendere a terzi il bene, salvo conguaglio degli importi a credito dell'acquirente con la svalutazione del mezzo, il costo del deposito e il risarcimento del danno da inadempimento.
Orbene in punto di diritto deve rilevarsi che, a mente dell'art. 1454 c.c. relativo alla diffida ad adempiere “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Tale fattispecie, dunque, integrante, come noto, una delle ipotesi in cui la risoluzione del contratto opera di diritto, all'esito della manifestazione della volontà di divincolarsi dall'impegno negoziale a fronte dell'inadempimento della controparte, determina lo scioglimento del vincolo contrattuale ed il conseguente ripristino della situazione giuridica esistente prima della conclusione del negozio, che si verifica, appunto, di diritto, senza necessità alcuna di una pronuncia giudiziale che, qualora resa, ha mera funzione dichiarativa.
Ne deriva che la retroattività (caducazione “ex tunc” degli effetti), connessa alla risoluzione per inadempimento di un contratto ad efficacia reale fa sì che si verifichi una ritrasmissione automatica all'alienante del diritto di proprietà già trasmesso all'inadempiente (sempre che tale diritto si trovi ancora nel patrimonio di quest'ultimo, circostanza questa non contestata), con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute.
Ed infatti «La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale» (Cass. n. 3851/1978).
La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento» (Cass. 8844/2001; conf. Cass. 27530/2016).
Se ne deduce che l'infruttuosa scadenza del termine di diffida aggiunge un nuovo inadempimento all'inadempimento pregresso, per cui la gravità dell'inadempimento deve essere valutata al momento della scadenza del termine di diffida «e, nel caso di più e successive diffide, in riferimento a quella situazione determinatasi, anche in ragione delle relative motivazioni, alla scadenza del termine fissato con l'ultima di esse ed all'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento» (Cass. n. 2979/2001; conf. n. 9314/2007;
n. 18696/2014, n. 15052 del 11/06/2018).
Nella fattispecie in esame non possono sorgere dubbi in merito alla volontà della di determinare CP_1 la cessazione del vincolo contrattuale qualora, alla scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, l'acquirente non avesse provveduto al saldo del corrispettivo dovuto.
E ciò emerge chiaramente dal tenore letterale della diffida, nella quale si legge testualmente che la CP_1
alla scadenza del termine indicato di 30 giorni, in assenza di pagamento da parte dell'acquirente, si
[...] sarebbe considerata libera di vendere a terzi l'autocarro. La volontà di porre fine al vincolo contrattuale, espressa dall'odierna convenuta, appare inequivoca.
Per quanto concerne la valutazione della gravità dell'inadempimento al momento della scadenza del termine della diffida, deve concludersi circa la sussistenza del suddetto requisito, ed invero, a fronte di un complessivo importo dovuto pari ad € 56.870,00, il mancato pagamento di € 14.364,34 a distanza di quasi 5 anni dalla sottoscrizione del contratto rappresenta indubbiamente un inadempimento grave tale da alterare in maniera significativa il sinallagma contrattuale e giustificare una risoluzione del contratto stesso.
Dagli atti di causa emerge che solo dopo il decorso del termine di 30 giorni dall'invio della diffida (del
20.01.2015), mediante bonifico del 11.03.2015 (cfr. all. 5 all'atto di citazione), l'acquirente provvedeva a versare la somma di € 2.700,00 e dunque non quella necessaria ad estinguere l'obbligazione.
In ogni caso giova rilevare che l'effetto risolutivo conseguente all'invio della diffida ad adempiere si era verificato già alla data del 20 febbraio 2015 (essendo decorsi 30 giorni dall'invio della missiva senza che fosse intervenuto l'esatto e completo adempimento della prestazione gravante in capo all'acquirente).
Pertanto, il pagamento di una parte dell'importo richiesto, peraltro oltre la scadenza del termine indicato dalla non può essere validamente apprezzabile in termini di volontà di dare esecuzione al contratto, essendo CP_1 già intervenuto l'effetto risolutivo connesso al decorso infruttuoso del termine della diffida.
Vero è che “il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo”
(Cass. civ. n. 9317/2016), tuttavia, nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi, che sola avrebbe consentito di ovviare all' automatico effetto risolutivo, non ravvisandosi alcuna dichiarazione o alcun comportamento della espressivo della volontà di rinunciare alla risoluzione. CP_1
Ciò considerato, a fronte dell'intervenuto effetto risolutivo, deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione della somma versata dalla a titolo di acconto sulla fattura n. 12 del 26.01.2012 (cfr. all. 6 all'atto Parte_1 di citazione).
A ben guardare, infatti, considerato che la compravendita è un contratto traslativo ad effetti reali, trova applicazione il disposto per cui “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite” (art. 1478 c.c.).
Trattandosi, quindi, di un negozio giuridico nel quale l'effetto principale (il trasferimento della proprietà della res) trova nel pagamento del prezzo la propria contropartita sinallagmatica, ne deriva che – evidentemente – il venir meno dell'effetto traslativo non possa che rendere inevitabilmente sine causa e privi di valida giustificazione solutoria i pagamenti parziali medio tempore effettuati, con l'emblematica conseguenza che, in caso contrario, qualora parte convenuta trattenesse le somme incamerate, si darebbe luogo ad una indebita locupletazione, e le somme versate sarebbero inevitabilmente indebite ex art. 2033 c.c.
A tal proposito, infatti, l'azione di ripetizione può essere esperita quando l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno (nullità, annullamento, rescissione risoluzione ecc) diano luogo all'obbligo di restituzione e ciò in quanto ogni spostamento patrimoniale deve sempre risultare sorretto da valida giustificazione causale (salvo che in ipotesi eccezionali stabilite nel nostro ordinamento).
Pertanto, se il convenuto avesse voluto mantenere l'integralità o una parte delle somme incamerate, avrebbe dovuto articolare domanda riconvenzionale domandando, semmai, il risarcimento dei pregiudizi patiti e derivanti dall'incontestato inadempimento imputabile a parte attrice, nell'ambito del quale avrebbe potuto includere le voci di danno emergente consistite dall'aver provveduto, negli anni, alla manutenzione e conservazione della res oggetto del negozio traslativo. Ciò, purtuttavia, non è avvenuto.
Alcuna rilevanza può di converso riconoscersi a quanto dedotto dalla odierna convenuta.
Infatti, non può ritenersi fondata la prospettazione secondo cui, al momento del furto del mezzo, nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre del 2015 (e quindi ben otto mesi dopo dall'invio della diffida ad adempiere) il contratto producesse ancora i suoi effetti con conseguente applicazione del principio per cui res perit domino e assunzione del rischio della dispersione della res (anche non imputabile) a carico del proprietario del mezzo.
Privo di pregio appare infine il rilievo per cui la mancata richiesta della restituzione della caparra da parte dell'attore testimonierebbe la propria responsabilità nella mancata integrale esecuzione della prestazione, non essendo oggetto di contestazione la circostanza che l'acquirente non avesse integralmente adempiuto.
Ed invero è la stessa parte attrice che pacificamente riconosce il diritto della a trattenere l'importo CP_1 ad essa versato a titolo di caparra, agendo esclusivamente per la restituzione degli importi versati a titolo di acconto, calcolati al netto della somma di € 5.000,00, corrisposta all'atto della sottoscrizione del contratto.
Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere, in caso di condanna, la decurtazione della somma di € 9.870,00 pari all'IVA che la avrebbe asseritamente Parte_1 incamerato sulla fattura di vendita.
Ed infatti, il diritto al rimborso dell'IVA non dovuta, che pertiene, peraltro, al rapporto tra il fornitore e l'amministrazione finanziaria ex art. 30-ter d.lgs. 633/1972, spetta unicamente al cedente che ha materialmente versato l'imposta all'erario. Ed infatti, pur gravando l'IVA sul consumatore finale, colui che materialmente versa il quantum dovuto ed instaura il rapporto con l'amministrazione finanziaria è il cedente, non potendo l'acquirente far altro che agire in via civilistica contro il fornitore per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Alcun rilievo hanno avuto, infine, le prove orali ammesse ed acquisite dell'odierno procedimento, dal momento che il petitum della causa postula la risoluzione di questioni prettamente giuridiche ed i capitoli ammessi sono afferenti a circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere ovvero incontestate.
Dall'accoglimento della domanda attorea deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'importo residuo di € 11.644,34, stante l'intervenuta risoluzione del contratto e l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1465 c.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M.
10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori medi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 2159/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti, a far data dal 20.2.2015;
- condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
40.205,66 per le causali di cui in motivazione;
- rigetta le domande riconvenzionali articolate da parte convenuta;
- condanna a corrispondere alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la CP_1 somma di € 7.616,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Di Meola, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Telese Terme (Bn) alla Via Nazionale Sannitica n.4; attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. Adriano Di Sabatino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Sant'Omero (TE) alla via Vittorio Emanuele II n. 12;
convenuto
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Voglia l'Illo. Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare:
1) In Via preliminare e nel merito: l'intervenuta risoluzione dal contratto di vendita dell'autocarro CO
ad opera della CP_2 CP_1
2) Nel merito: accertare e quindi condannare la alla restituzione ex art. 1493 c.c., in favore CP_1 dell' della somma di Euro 40.205,66 a titolo di acconti versati, e mai restituiti, sul Parte_1 contratto di vendita dell'autocarro CO LI As500;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
Per parte convenuta: “Si conclude, pertanto, affinché l'On. Tribunale adito, in composizione monocratica
Voglia:
1) nel merito, rigettare le domande tutte di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine rispetto al punto che precede, e nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta fondata la domanda attorea, detrarre dalla somma dovuta all'attrice l'importo di euro 9.870,00 pari all'IVA già incamerata sulla fattura di vendita;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della convenuta, ai sensi dell'art. 1465 comma
1° c.c., al pagamento del residuo prezzo di euro 11.664,34 e, per l'effetto, condannare la ditta attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma suddetta maggiorata degli interessi di mora a far data dall'emissione della fattura;
4) col favore delle spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.08.2020, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita CP_1 dell'autocarro CO e di veder, conseguentemente, condannato il convenuto alla restituzione CP_2 ex art. 1493 c.c. della somma di € 40.205,66 versata a titolo di acconto sul prezzo complessivo.
Segnatamente ha esposto in sintesi e per quanto di interesse che:
- in data 11.07.2010 la società stipulava, con la un Parte_1 CP_1 contratto di compravendita per un autocarro CO LI As 500 per un importo di € 56.870,00 a fronte del quale veniva corrisposta, all'atto della sottoscrizione, una caparra confirmatoria di €
5.000,00 in contanti;
- il contratto stabiliva esclusivamente il corrispettivo complessivo della compravendita e subordinava la consegna della res oggetto del negozio all'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, senza stabilire, a tal fine, alcun termine ultimo per l'adempimento della suddetta obbligazione;
- successivamente venivano versati dalla società attrice una serie di acconti, per una somma pari ad € 37.505,66;
- in data 29.09.2014 la informava l' a mezzo fax, che CP_1 Parte_1 il saldo ancora da pagare ammontava ad € 14.364,34;
- in data 20.01.2015 inviava formale diffida ad adempiere intimando il pagamento CP_1 del residuo nel termine di 30 giorni, pena la risoluzione del contratto;
- in data 12.02.2015 effettuava un ulteriore bonifico di € 2.700,00, Parte_2 manifestando l'intenzione di saldare il residuo;
- il mezzo rimaneva nella disponibilità della venditrice stante l'accordo per cui il ritiro sarebbe avvenuto solo con il pagamento del saldo;
- successivamente al pagamento dell'ulteriore acconto, la comunicava che il CP_1 mezzo, custodito nel proprio piazzale, era stato rubato nella notte tra il 14 e il 15.10.2015; - con atto di diffida del 03.02.2020 la chiedeva la restituzione degli acconti versati, Parte_1 pari ad € 40.205,66, alla quale faceva seguito in data 26.02.2020 pec di riscontro negativo da parte del legale della CP_1
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, pertanto, parte attrice ha chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, riconducibile al proprio inadempimento, ed ha chiesto, per l'effetto, la restituzione degli acconti di prezzo corrisposti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2020 si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la sottrazione di € 9.870,00 dalla somma dovuta a parte attrice, pari all'IVA già incamerata sulla fattura di vendita dal consumatore finale dell'operazione economica.
La ha, poi, formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di CP_1
€ 11.664,34, quale residuo del prezzo da versare. Segnatamente ha eccepito che, in realtà, non fosse mai intervenuta la risoluzione del contratto di compravendita e che, proprio a causa dell'inadempimento di parte attrice essa convenuta non avesse potuto consegnare il mezzo, che era rimasto pertanto parcheggiato nel piazzale della stessa nei cinque anni successivi alla stipula del contratto, precisamente fino alla notte tra il 14
e il 15.10.2015, quando l'autocarro veniva rubato da ignoti.
Concludeva pertanto evidenziando che il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante, dopo la conclusione del contratto, non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, con la conseguenza che l'attrice dovesse essere tenuta a versare la restante somma di € 11.664,34 a titolo di corrispettivo della compravendita, per la cui condanna formulava espressa domanda riconvenzionale.
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione di prove orali, e, medio tempore, assegnata allo scrivente Magistrato, è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.07.2025, tenutasi secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La controversia ha ad oggetto l'azione di ripetizione delle somme, pagate dall'attrice a titolo di acconti sul prezzo di compravendita del furgone oggetto del contratto intercorso tra le parti, sulla scorta dell'assunto per cui, venuti meno gli effetti del contratto a fronte della diffida ad adempiere inoltrata dalla convenuta il
3.2.2020, le somme corrisposte non sarebbero sorrette da alcuna valida giustificazione causale.
Orbene, dagli atti di causa è emerso che, in data 22.07.2010, e Parte_1 CP_1 concludevano un contratto di compravendita avente ad oggetto l' autocarro CO LI (cfr. all. 2 di CP_2 parte attrice) al prezzo pattuito di € 47.000,00 oltre IVA. Nel contratto si dava atto del versamento contestuale della somma in contanti di € 5.000,00 da parte dell'acquirente a titolo di caparra confirmatoria, senza nulla prevedere in merito alle modalità e alle tempistiche del pagamento della somma residua né della consegna del mezzo. Tuttavia, è circostanza pacifica, in quanto espressamente confermata dalle parti (rispettivamente a pag. 2 punto
8 dell'atto di citazione e pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), che la consegna sarebbe avvenuta solo con il pagamento del saldo prezzo pattuito, motivo per il quale l'autocarro continuava a permanere nella disponibilità materiale della venditrice.
Nel caso di specie, dunque, in ossequio al principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c., deve ritenersi che il trasferimento della proprietà del mezzo si sia realizzato al momento della sottoscrizione del contratto, a nulla rilevando la circostanza per cui la materiale consegna fosse stata rimandata, per espresso accordo, al momento del pagamento del saldo del prezzo.
Non vi sono ragioni per ritenere, d'altra parte, che il contratto in oggetto non avesse natura definitiva e che si trattasse, dunque, di un negozio preparatorio (di natura preliminare) ovvero, ancora, integrante gli estremi giuridici della cd. vendita obbligatoria o di una vendita con riserva della proprietà (e conseguente passaggio dei rischi al momento della consegna) dal momento che non emergono indici sistematici, nella adozione delle regole ordinarie di interpretazione del contratto ex art. 1362 ss c.c., da cui poter desumere tale assunto ed escludere che la produzione dell'effetto traslativo fosse stata subordinata alla verificazione di eventi futuri.
Sulla scorta del contratto concluso, emetteva dunque fattura n. 14 del 26.01.2012 per l'importo CP_1 di € 47.000,00 oltre IVA, per un totale di € 56.870,00. Successivamente, con distinti pagamenti in acconto sulla medesima fattura, l'acquirente versava la complessiva somma di € 37.505,66 (cfr. all. 3 all'atto di citazione) permanendo dunque in capo alla stessa un debito per € 14.364,34, somma che la venditrice CP_1
con comunicazione a mezzo fax del 29.09.2014, provvedeva a richiedere alla (cfr.
[...] Parte_2 all.4 atto di citazione).
La vicenda contrattuale intercorsa tra le parti subiva un'ulteriore evoluzione nel momento in cui l'alterazione del sinallagma contrattuale, connesso al mancato pagamento dell'importo dovuto a distanza di 5 anni, induceva la ad inviare all'acquirente formale diffida ad adempiere ( cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta).
Nella suddetta missiva, inviata il 20.01.2015 (circostanza pacifica), la venditrice intimava la Parte_2 il pagamento dell'importo residuo di € 14.364,34, a saldo della fattura n. 14 del 26.01.2012, e il ritiro
[...] dell'autocarro nel termine di 30 giorni, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.
Nella diffida appena menzionata la dichiarava apertamente che, in caso di mancato pagamento CP_1 nel termine indicato e dunque di risoluzione del contratto, la stessa avrebbe potuto liberamente vendere a terzi il bene, salvo conguaglio degli importi a credito dell'acquirente con la svalutazione del mezzo, il costo del deposito e il risarcimento del danno da inadempimento.
Orbene in punto di diritto deve rilevarsi che, a mente dell'art. 1454 c.c. relativo alla diffida ad adempiere “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Tale fattispecie, dunque, integrante, come noto, una delle ipotesi in cui la risoluzione del contratto opera di diritto, all'esito della manifestazione della volontà di divincolarsi dall'impegno negoziale a fronte dell'inadempimento della controparte, determina lo scioglimento del vincolo contrattuale ed il conseguente ripristino della situazione giuridica esistente prima della conclusione del negozio, che si verifica, appunto, di diritto, senza necessità alcuna di una pronuncia giudiziale che, qualora resa, ha mera funzione dichiarativa.
Ne deriva che la retroattività (caducazione “ex tunc” degli effetti), connessa alla risoluzione per inadempimento di un contratto ad efficacia reale fa sì che si verifichi una ritrasmissione automatica all'alienante del diritto di proprietà già trasmesso all'inadempiente (sempre che tale diritto si trovi ancora nel patrimonio di quest'ultimo, circostanza questa non contestata), con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute.
Ed infatti «La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale» (Cass. n. 3851/1978).
La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento» (Cass. 8844/2001; conf. Cass. 27530/2016).
Se ne deduce che l'infruttuosa scadenza del termine di diffida aggiunge un nuovo inadempimento all'inadempimento pregresso, per cui la gravità dell'inadempimento deve essere valutata al momento della scadenza del termine di diffida «e, nel caso di più e successive diffide, in riferimento a quella situazione determinatasi, anche in ragione delle relative motivazioni, alla scadenza del termine fissato con l'ultima di esse ed all'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento» (Cass. n. 2979/2001; conf. n. 9314/2007;
n. 18696/2014, n. 15052 del 11/06/2018).
Nella fattispecie in esame non possono sorgere dubbi in merito alla volontà della di determinare CP_1 la cessazione del vincolo contrattuale qualora, alla scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, l'acquirente non avesse provveduto al saldo del corrispettivo dovuto.
E ciò emerge chiaramente dal tenore letterale della diffida, nella quale si legge testualmente che la CP_1
alla scadenza del termine indicato di 30 giorni, in assenza di pagamento da parte dell'acquirente, si
[...] sarebbe considerata libera di vendere a terzi l'autocarro. La volontà di porre fine al vincolo contrattuale, espressa dall'odierna convenuta, appare inequivoca.
Per quanto concerne la valutazione della gravità dell'inadempimento al momento della scadenza del termine della diffida, deve concludersi circa la sussistenza del suddetto requisito, ed invero, a fronte di un complessivo importo dovuto pari ad € 56.870,00, il mancato pagamento di € 14.364,34 a distanza di quasi 5 anni dalla sottoscrizione del contratto rappresenta indubbiamente un inadempimento grave tale da alterare in maniera significativa il sinallagma contrattuale e giustificare una risoluzione del contratto stesso.
Dagli atti di causa emerge che solo dopo il decorso del termine di 30 giorni dall'invio della diffida (del
20.01.2015), mediante bonifico del 11.03.2015 (cfr. all. 5 all'atto di citazione), l'acquirente provvedeva a versare la somma di € 2.700,00 e dunque non quella necessaria ad estinguere l'obbligazione.
In ogni caso giova rilevare che l'effetto risolutivo conseguente all'invio della diffida ad adempiere si era verificato già alla data del 20 febbraio 2015 (essendo decorsi 30 giorni dall'invio della missiva senza che fosse intervenuto l'esatto e completo adempimento della prestazione gravante in capo all'acquirente).
Pertanto, il pagamento di una parte dell'importo richiesto, peraltro oltre la scadenza del termine indicato dalla non può essere validamente apprezzabile in termini di volontà di dare esecuzione al contratto, essendo CP_1 già intervenuto l'effetto risolutivo connesso al decorso infruttuoso del termine della diffida.
Vero è che “il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo”
(Cass. civ. n. 9317/2016), tuttavia, nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi, che sola avrebbe consentito di ovviare all' automatico effetto risolutivo, non ravvisandosi alcuna dichiarazione o alcun comportamento della espressivo della volontà di rinunciare alla risoluzione. CP_1
Ciò considerato, a fronte dell'intervenuto effetto risolutivo, deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione della somma versata dalla a titolo di acconto sulla fattura n. 12 del 26.01.2012 (cfr. all. 6 all'atto Parte_1 di citazione).
A ben guardare, infatti, considerato che la compravendita è un contratto traslativo ad effetti reali, trova applicazione il disposto per cui “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite” (art. 1478 c.c.).
Trattandosi, quindi, di un negozio giuridico nel quale l'effetto principale (il trasferimento della proprietà della res) trova nel pagamento del prezzo la propria contropartita sinallagmatica, ne deriva che – evidentemente – il venir meno dell'effetto traslativo non possa che rendere inevitabilmente sine causa e privi di valida giustificazione solutoria i pagamenti parziali medio tempore effettuati, con l'emblematica conseguenza che, in caso contrario, qualora parte convenuta trattenesse le somme incamerate, si darebbe luogo ad una indebita locupletazione, e le somme versate sarebbero inevitabilmente indebite ex art. 2033 c.c.
A tal proposito, infatti, l'azione di ripetizione può essere esperita quando l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno (nullità, annullamento, rescissione risoluzione ecc) diano luogo all'obbligo di restituzione e ciò in quanto ogni spostamento patrimoniale deve sempre risultare sorretto da valida giustificazione causale (salvo che in ipotesi eccezionali stabilite nel nostro ordinamento).
Pertanto, se il convenuto avesse voluto mantenere l'integralità o una parte delle somme incamerate, avrebbe dovuto articolare domanda riconvenzionale domandando, semmai, il risarcimento dei pregiudizi patiti e derivanti dall'incontestato inadempimento imputabile a parte attrice, nell'ambito del quale avrebbe potuto includere le voci di danno emergente consistite dall'aver provveduto, negli anni, alla manutenzione e conservazione della res oggetto del negozio traslativo. Ciò, purtuttavia, non è avvenuto.
Alcuna rilevanza può di converso riconoscersi a quanto dedotto dalla odierna convenuta.
Infatti, non può ritenersi fondata la prospettazione secondo cui, al momento del furto del mezzo, nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre del 2015 (e quindi ben otto mesi dopo dall'invio della diffida ad adempiere) il contratto producesse ancora i suoi effetti con conseguente applicazione del principio per cui res perit domino e assunzione del rischio della dispersione della res (anche non imputabile) a carico del proprietario del mezzo.
Privo di pregio appare infine il rilievo per cui la mancata richiesta della restituzione della caparra da parte dell'attore testimonierebbe la propria responsabilità nella mancata integrale esecuzione della prestazione, non essendo oggetto di contestazione la circostanza che l'acquirente non avesse integralmente adempiuto.
Ed invero è la stessa parte attrice che pacificamente riconosce il diritto della a trattenere l'importo CP_1 ad essa versato a titolo di caparra, agendo esclusivamente per la restituzione degli importi versati a titolo di acconto, calcolati al netto della somma di € 5.000,00, corrisposta all'atto della sottoscrizione del contratto.
Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere, in caso di condanna, la decurtazione della somma di € 9.870,00 pari all'IVA che la avrebbe asseritamente Parte_1 incamerato sulla fattura di vendita.
Ed infatti, il diritto al rimborso dell'IVA non dovuta, che pertiene, peraltro, al rapporto tra il fornitore e l'amministrazione finanziaria ex art. 30-ter d.lgs. 633/1972, spetta unicamente al cedente che ha materialmente versato l'imposta all'erario. Ed infatti, pur gravando l'IVA sul consumatore finale, colui che materialmente versa il quantum dovuto ed instaura il rapporto con l'amministrazione finanziaria è il cedente, non potendo l'acquirente far altro che agire in via civilistica contro il fornitore per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Alcun rilievo hanno avuto, infine, le prove orali ammesse ed acquisite dell'odierno procedimento, dal momento che il petitum della causa postula la risoluzione di questioni prettamente giuridiche ed i capitoli ammessi sono afferenti a circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere ovvero incontestate.
Dall'accoglimento della domanda attorea deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'importo residuo di € 11.644,34, stante l'intervenuta risoluzione del contratto e l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1465 c.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M.
10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori medi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 2159/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti, a far data dal 20.2.2015;
- condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
40.205,66 per le causali di cui in motivazione;
- rigetta le domande riconvenzionali articolate da parte convenuta;
- condanna a corrispondere alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la CP_1 somma di € 7.616,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo