Sentenza 20 agosto 1999
Massime • 3
La pronuncia sulla inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione ha carattere pregiudiziale e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia stessa, la quale postula la ritualità dell'impugnazione, poiché non è dato di rinunciare ad un diritto processuale quando non esistono le condizioni necessarie per il suo esercizio.
La disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.
La procura al difensore apposta dal ricorrente in cassazione a margine o in calce alla sentenza impugnata, se pure di essa si faccia espressa menzione nel ricorso, rende questo inammissibile, perché nell'anzidetta ipotesi non è possibile il controllo che il conferimento del mandato sia stato anteriore o coevo alla notifica dell'atto di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Condizionatori in condominio: distanze applicabiliGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2025
1. La vicenda: distanze tra condizionatori Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., una condomina, proprietaria di un appartamento al primo piano, chiedeva la condanna dei condomini dell'appartamento al piano terra a consentirle il passaggio nella loro proprietà, per collocare sulla facciata laterale condominiale l'unità esterna di un impianto di climatizzazione. L'attrice dichiarava di aver ottenuto l'autorizzazione da parte degli altri condomini per installare detta unità esterna sul muro perimetrale. I convenuti si costituivano in giudizio rilevando che l'autorizzazione del Comune prevedeva una distanza di almeno due metri dalle finestre e dal terreno, mentre la collocazione in questione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/1999, n. 8801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8801 |
| Data del deposito : | 20 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA NO, EN ROSSANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.SCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato A. PELLEGRINI, difesi dall'avvocato UMBERTO FERRO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MA IN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che la difende unitamente all'avvocato CARLO TESSIER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IN PR;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 03385/97 proposto da:
IN PR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.SCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO BEVILACQUA, giusta delega in atti,
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
MA IN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che la difende unitamente all'avvocato CARLO TESSIER, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ZA NO, EN ROSSANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1670/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 2/7/96 depositata il 23/11/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/3/99 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'avvocato CIPRIANI, per delega dell'avvocato PELLEGRINI, depositata in udienza, difensore del ricorrente IN PR, che deposita atto di rinuncia cui si riporta chiedendo l'estinzione del giudizio n. RG. 3385/97;
udito l'Avvocato CAFFARELLI, difensore di parte MA, che chiede il rigetto del ricorso n. rg.3384/97;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'estinzione per rinuncia del ricorso IN, e il rigetto del ricorso n. 3384/97, dichiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17 febbraio 1986 IN MA, proprietaria di un fabbricato con cortile sito in Burano, Piazza Galuppi n. 285, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, IM AC, proprietario dei locali al piano terreno dell'edificio confinante a nord, adibiti a pubblico esercizio, e IN NE, proprietario del primo e del secondo piano del medesimo edificio, chiedendo che venissero condannati a rendere conformi alle prescrizioni dell'art. 901 cc le luci aperte, nelle rispettive unità immobiliari, sul muro di confine, ad arretrare sino alla distanza prevista dall'art. 889 II comma cc le tubazioni d'acque bianche e luride poste in opera a confine ed a risarcire i danni consequenziali, da liquidarsi in separato giudizio. I convenuti e OS NO, moglie dello NE, comproprietaria dell'immobile interessato dalle domande attrici, si costituivano per resistere alle domande medesime.
Espletata CTU il Tribunale, con sentenza 24 ottobre - 24 dicembre 1991, dichiarava legittimo ed ammetteva l'intervento nel processo della NO;
condannava il AC a rendere conformi alle prescrizioni dell'art. 901 c.c. i fori luciferi aperti nella sua unità immobiliare, individuati e descritti nelle pagg. 4-5-6-7-8 della relazione del ctu;
condannava i convenuti e l'intervenuta ad arretrare gli scarichi, le condutture e le tubazioni situate nelle rispettive unità immobiliari, individuate e descritte nelle pagg.
9-10 della stessa relazione, sino al rispetto della distanza di un metro dal confine con l'immobile dell'attrice; respingeva ogni altra domanda della predetta e condannava i convenuti medesimi alle spese di lite, ponendo a loro carico anche quelle della C.T.U. Proposti distinti gravami dai soccombenti e riunite le impugnazioni, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza 2.7. - 23.11.96, li respingeva condannando gli appellanti, in solido, alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti ricorsi per cassazione IM AC da una parte e IN NE e OS NO dall'altra, il primo sulla base di un unico motivo, il secondo affidato a tre censure.
Resiste IN MA, con separati controricorsi illustrati da unica memoria.
AC IM ha depositato in udienza atto di rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Costituisce "jus receptum" nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la pronuncia sulla inammissibilità od improcedibilità del ricorso ha carattere pregiudiziale e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia al ricorso medesimo, la quale postula la ritualità dell'impugnazione, poiché, all'evidenza, non è dato rinunciare ad un diritto processuale quando non esistono le condizioni necessarie per il suo esercizio (v. ex plurimis, Cass. n. 3273/72, n. 2688/76, n. 2983/77, n. 3632/78, n. 1263/80, n. 3817/80, n. 5137/83, e, da ultima, n. 5589/93). In considerazione di tale principio, pregiudiziale all'esame degli effetti dell'atto di rinuncia di cui in narrativa è l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso MA sollevata dalla controricorrente MA sul rilievo che, come espressamente asserito dallo stesso ricorrente (e da lui ribadito nello stesso atto di rinuncia), la procura al difensore è stata rilasciata "in calce alla sentenza di secondo grado notificata".
L'eccezione è fondata e merita accoglimento con le precisazioni di cui a seguito.
Com'è noto l'art. 83 cpc che disciplina la procura alle liti, dopo aver premesso che quella conferita al difensore, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere generale o speciale, sancisce che quest'ultima può altresì essere apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione.
Questa Corte Suprema ha a lungo affermato che tale elencazione fosse tassativa e che, in conseguenza, la procura speciale conferita al difensore mediante scrittura apposta in calce od a margine di atti diversi da quelli ivi menzionati, fosse in ogni caso priva di effetti;
con tutte le implicazioni connesse, derivanti dalla fase del giudizio a cui essa ineriva.
Nell'ulteriore approfondimento del problema e nella naturale evoluzione giurisprudenziale, il rigore dell'enunciato principio è stato attenuato (sent. n. 5371/77) e si è posto soprattutto in rilievo che la soluzione del problema della validità della procura speciale al difensore, rilasciata mediante apposizione a margine o in calce in un atto processuale diverso da quelli sopra indicati, andasse correlata alla rilevanza del tempo del rilascio della procura: nel senso che questa potrebbe ritenersi valida se conferita, comunque, in modo da potersi accertare senza ombra di dubbio la sua tempestività in relazione al disposto dell'art. 125 c.p.c. Detta norma, infatti, sancisce (secondo e terzo comma) che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata;
a meno che la legge richieda che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale. Il coordinamento di tali prescrizioni con l'art. 83 c.p.c. ha indotto a ritenere che, in sede d'appello, sia validamente conferita la procura al difensore rilasciata dall'appellante in calce o a margine della sentenza impugnata. Invero, il deposito obbligatorio di tale sentenza nel momento della costituzione in giudizio (art.347 secondo comma cpc) consente in ogni caso il controllo del suo avvenuto tempestivo rilascio: con ciò verificandosi l'accertamento della condizione inderogabilmente posta dal citato art. 125 del codice di rito.
NOnché detto orientamento giurisprudenziale non può essere utilmente invocato nel caso di specie ne' giovare all'odierno ricorrente. Esso, invero, non si attaglia al ricorso per cassazione in quanto questo costituisce un atto d'impugnazione per il quale è richiesta la sottoscrizione di difensore munito di mandato speciale (art. 365 cpc); da conferirsi, pertanto, in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto.
Orbene, la certezza di detto requisito temporale manca allorché nel ricorso si faccia riferimento ad una procura apposta in calce della sentenza impugnata, considerato che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver "notificato copia dell'atto..." si riferisce ovviamente al ricorso e non alla sentenza che ne è l'oggetto (v. Cass. n. 5627/85). In definitiva deve affermarsi che la procura al difensore, apposta dal ricorrente in cassazione a margine o in calce della sentenza impugnata, se pure di essa si faccia espressa menzione nel ricorso, rende questo inammissibile perché, nella delineata ipotesi, non è possibile il controllo del concorso di una indeclinabile condizione di validità della procura medesima;
che cioè il conferimento del mandato sia stato anteriore o coevo alla notifica dell'atto di impugnazione.
Ciò premesso (e così conseguentemente vanificati gli effetti della dichiarata rinuncia), passando al ricorso NE - NO, che risulta invece ritualmente proposto, con esso si denunzia, nei tre formulati motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 889 cc, in violazione altresì delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 41 della Carta.
Premesso che la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte fonda la deroga all'applicabilità della norma di cui all'art. 889 secondo comma cc, nel caso tipico di immobili in condominio, sul presupposto dell'esigenza di contemperare la tutela astratta di un pericolo eventuale con la necessità di conservare la possibilità di abitabilità dei singoli immobili, osservano i ricorrenti che tale esigenza deve ritenersi altrettanto sussistente con riguardo ad immobili costituenti, quali parti di uno stesso edificio, un unico blocco abitativo (tipico il caso di Venezia, ed in particolare dell'isola di Burano, ove spesso gli immobili si intersecano e si sovrappongono fino a costituire un tutt'uno nel quale è ben difficile l'applicazione rigorosa delle norme sulle distanze, che mai o quasi mai possono essere rispettate per obiettive ragioni di economia e di abitabilità delle costruzioni).
Rilevano altresì i ricorrenti che nel ritenere non applicabile al caso di specie la deroga consentita per gli immobili in condominio, la Corte del merito ha omesso di valutare se nell'esaminata fattispecie non vi fossero i presupposti per ritenere proprio l'esistenza di una situazione condominiale.
Come risultava dallo stato dei luoghi, ma soprattutto dall'indagine svolta dal consulente tecnico, il muro divisorio tra le proprietà NE-NO ed MA era in comunione, tal che, vertendosi, ai sensi dell'art. 1117 n. 1 cc, in tema di parti dell'edificio necessarie all'uso comune, era configurabile un tipico caso di condominialità meritevole dell'applicazione della più volte invocata deroga. Deducono, infine, che in ogni caso la rigida applicazione nella fattispecie in esame dell'art. 889 secondo comma cc confliggerebbe con le norme di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione, stante il sacrificio imposto alle singole proprietà e la discriminazione con le analoghe situazioni verificantisi in ipotesi di condominio. Le censure non hanno pregio.
È noto che l'art. 889 cc è preordinato a regolare la distanza che deve intercorrere tra le opere ivi indicate ed il confine, per preservare il contiguo fondo del vicino dai pericoli e dai pregiudizi che possano derivare dalla costruzione o dall'esistenza di esso, secondo una presunzione "juris et de jure" di danno, ricorrente in tutte le norme sulle distanze legali con riguardo alla possibilità di immissioni (infiltrazioni, travasamenti, percolazioni) e che l'applicabilità di detta norma va conseguentemente affermata a prescindere da ogni indagine sulla eventuale presenza di accorgimenti tecnici idonei ad impedire tali eventi pregiudizievoli (v. Cass. n. 145/93, n. 12491/95, n. 2964/97). È altresì noto che a margine di tale presunzione di dannosità si è inserito il delicato tema dell'applicabilità, alla materia condominiale, delle distanze minime previste dalla norma in questione ed in particolare dal suo secondo comma, tema traente origine da una duplice considerazione:
1) Concepite dette distanze dal legislatore nel rapporto tra fondi contigui, male esse si adattano al diverso scenario ed ai più ristretti spazi dell'ambito condominiale, che vede necessariamente disposte le varie unità immobiliari di proprietà esclusiva, sia in senso longitudinale, sia in senso latitudinale.
2) Va tenuta presente inoltre l'esigenza di evitare che una rigida applicazione della norma renda in concreto impossibile l'apprestamento di servizi ormai ritenuti indispensabili alla vita moderna, con grave danno per l'igiene e per la stessa possibilità di una vita ordinata e pacifica nell'ambito condominiale. Il dilemma è stato superato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte mediante la riaffermazione del principio che, in linea massima, le distanze previste nella citata norma vanno osservate:
solo quando ciò non sia concretamente possibile per la struttura stessa delle unità immobiliari confinanti - in relazione alla natura delle opere da realizzare ed alla loro rispondenza a giustificare esigenze di carattere igienico e di abitabilità dell'alloggio - può essere ritenuta legittima l'installazione di strutture, quali tubi di condotta dell'acqua ed altro, a distanza, dal contiguo alloggio, inferiore a quella minima prescritta dall'art. 889 cc più volte ricordato.
Si è in sostanza stabilito il principio che, fermo restando che l'utilizzazione, con impianti a sevizio esclusivo di un appartamento, di parti comuni dell'edificio condominiale, comporta non solo il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cc, ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze, onde sia evitata la violazione dei diritti degli altri condomini sulla parte d'immobile di loro esclusiva proprietà, tale disciplina, tuttavia, non opera nell'ipotesi di installazione - sia pure in favore di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva - di impianti che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, possano considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile; tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo ed alle moderne concezioni in tema di igiene (v., ex plurimis, Cass. n. 11695/90, n. 6885/91, n. 3090/93, n. 7752/95). Ciò premesso e valutando la fattispecie sottoposta all'esame di questo Collegio, va osservato che da una parte i ricorrenti si dolgono della mancata valutazione da parte della Corte del merito della sussistenza di una situazione di condominialità che legittimerebbe, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, una deroga all'applicabilità della disciplina delle distanze previste dal secondo comma dell'art. 889 cc e dall'altra della mancata estensione di tale deroga a situazioni affini alla "condominialità", in quanto caratterizzate da immobili che, pur appartenendo a due diversi edifici, costituiscano tuttavia un unico blocco abitativo.
Ebbene, quanto al primo rilievo, è appena il caso di osservare che i ricorrenti ricavano la pretesa situazione di condominialità da un elemento, la comunione del muro divisorio tra le proprietà NE-NO e MA, del tutto indifferente ai fini dell'applicazione della normativa in questione.
Invero poiché la "ratio legis" della testuale esclusione espressa dall'art. 889 cc di ogni rilievo alla esistenza di un muro divisorio sul confine consiste nel pericolo di infiltrazioni da rotture od altro di liquidi nel sottosuolo del vicino, l'applicazione della norma prescinde dalla appartenenza del muro in questione, che può esser presa in considerazione soltanto ai fini della misurazione delle distanze prescritte dalla norma medesima. (v. Cass. n. 2436/86, n. 2479/87). E per quanto concerne poi la detta mancata estensione della "deroga" va detto che giustamente i giudici del merito, in un contesto caratterizzato, come si è visto, dalla eccezionalità della stessa rispetto ad una presunzione assoluta di dannosità derivante dalla apposizione di tubi d'acqua pura o lurida a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, non hanno ritenuto di poterla dilatare sino al punto di ricomprendervi anche le unità immobiliari contigue, pur non caratterizzate dal requisito della condominialità. Nè in tale valutazione negativa può cogliersi un contrasto con norme di rango costituzionale sia per l'evidenziata, da parte del giudice del gravame di merito, diversa situazione tra proprietà confinanti e proprietà in condominio, sia perché, come opportunamente posto in luce dalla controricorrente, lo stesso legislatore ha fatto salve, nell'ultimo comma dell'art. 889 cc, le disposizioni dei regolamenti locali che ben possono quindi valutare, ai fini di eventuali deroghe, le tipologie urbanistiche locali.
Alla stregua delle svolte argomentazioni va dichiarato inammissibile il ricorso AC e rigettato quello NE-NO, con la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto da IM AC, rigetta il ricorso proposto da IN NE e OS NO e condanna IM AC al pagamento, in favore di IN MA, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 74.800 oltre a L.
2.000.000 per onorari e IN NE e OS NO, in solido, al pagamento, in favore della stessa MA, delle relative spese che liquida in L. 189.200 oltre a L.
2.000.000 per onorari.
Roma 5 marzo 1999.