Articolo 877 del Codice civile
Articolo 876Articolo 878
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19 aprile 1942
Art. 877.

(Costruzioni in aderenza).

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, puo' costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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