Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
La mancanza di specificità dei motivi comporta nullità dell'atto di appello, non sanabile con la costituzione dell'appellato e rilevabile d'ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. Ad un tal riguardo - peraltro - qualora il giudice di primo grado rigetti la domanda per mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12218 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato FIORENZO GROLLINO, difeso dall'avvocato LEONARDO SGANGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.p.A. La Fondiaria Assicurazioni, società incorporante per fusione la S.p.A. Polaris Assicurazioni (già S.p.A. CIDAS ASSICURAZIONI), in persona del suo procuratore speciale Dr. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ER DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 105/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione 2^ civile emessa il 15/12/1998, depositata il 23/02/99; RG. 126/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA EL nell'esercizio della potestà genitoriale sul minore NA RI convenne innanzi al tribunale di Vibo Valentia IP ME e la CIDAS compagnia di assicurazione;
ne chiese la condanna in via solidale al risarcimento dei danni (lire 80.000.000) asseritamente causati al minore dal IP, investendolo con conseguenze lesive nell'eseguire manovra di retromarcia con autovettura assicurata con la compagnia convenuta. Il IP rimase contumace;
la CIDAS si costituì e contestò sia l'"an" che il "quantum".
Il tribunale, istruita la causa, accolse la domanda nei confronti del IP, liquidando il danno in lire 43.484.564, e la respinse nei confronti della CIDAS sul rilievo che l'unica prova di responsabilità era la confessione del IP, la quale limitava gli effetti al confitente senza estenderli alla CIDAS, coobbligata solidale.
NA RI, divenuto nel frattempo maggiorenne, propose gravame principale;
la CIDAS gravame incidentale: il primo chiese la condanna anche della CIDAS al risarcimento ed all'uopo articolò prova testimoniale intesa a dimostrare l'investimento e le sue modalità;
la seconda lamentò la mancata statuizione sulle spese che la concernevano.
La corte di appello di Catanzaro rese in data 15.12.1998 sentenza, con la quale dichiarò inammissibile il gravame principale per mancata specificazione dei motivi e provvide sulle spese di primo grado relative alla CIDAS, compensandole.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il NA, articolando un unico motivo;
resiste con controricorso la CIDAS. MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare l'esame dell'eccezione, secondo la quale il ricorso è inammissibile in quanto non contiene l'esauriente esposizione delle ragioni, per le quali si dovrebbero ravvisare le dedotte violazioni di legge ed in particolare la corte di merito avrebbe errato nel ritenere generico l'appello.
Per pacifica giurisprudenza, purché il ricorso in sè e per sè consenta senza bisogno di consultare altri atti l'immediata percezione dell'oggetto e della portata delle censure rivolte contro la sentenza impugnata, a prescindere dalla forma che ha concretamente assunto, sussiste il requisito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 4, c.p.c. (ex plurimis Cass. 7.7.2000, n. 9103;
Cass. 16.4.1999, n. 3805). Con più specifica aderenza all'eccezione va segnalato che non è stato ravvisato il requisito in parola qualora il ricorrente si limiti a pure enunciazioni di violazione di legge o al difetto di motivazione senza offrire la possibilità di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono (Cass. 23.3.1999, n. 2750). Poiché nella specie il ricorso delinea con sufficiente chiarezza e precisione l'oggetto ed il contenuto delle censure, l'eccezione è priva di fondamento.
Denunciando violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 2 (rectius 3) e 5, stesso codice, il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità dell'appello; sostiene che la corte di merito sarebbe pervenuta a conclusione diversa, ove avesse considerato che la censura mossa ai primi giudici per non avere condannato la CIDAS in via solidale al risarcimento dei danni è stata supportata da richiesta di prova testimoniale;
aggiunge che, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, la corte di merito avrebbe potuto esaminare "ex novo" il materiale probatorio e pervenire autonomamente all'accoglimento della domanda contro la CIDAS.
Il motivo è fondato e va accolto nei limiti che risultano da quanto appresso.
In tema di specificità dei motivi di appello si registrano nella giurisprudenza di questa Corte due orientamenti.
Secondo l'orientamento oramai prevalente, fondato sulla qualificazione del giudizio di appello come giudizio volto a contrastare la sentenza impugnata invece che come "iudicium novum" con effetto devolutivo generale ed illimitato, ai fini della validità dell'atto di appello occorre non solo l'individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e dei limiti dell'impugnazione, bensì pure l'esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata;
per cui alla cosiddetta parte volitiva dell'appello si deve accompagnare una corrispondente parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (ex plurimis Cass. S.U. 29.1.2000, n. 16; Cass. 19.1.1999, n. 464). Secondo l'altro orientamento più liberale, che si collega alla definizione dell'appello come mezzo di impugnazione rivolto ad ottenere non già il controllo della decisione di primo grado, bensì una nuova pronuncia sul diritto fatto valere con la domanda originaria, l'enunciazione della censura è finalizzata alla delimitazione dell'ambito del riesame richiesto al giudice di appello con conseguente attenuazione dell'onere della specificazione dei motivi specialmente quando la sentenza di primo grado sia impugnata totalmente (Cass. 16.5.1997, n. 4368; Cass. 21.1.1987, n. 554). Ritiene il Collegio di aderire al primo orientamento, ripudiando l'altro, al quale si richiama il ricorrente, in considerazione delle esigenze di tecnica procedimentale e di rispetto della volontà dell'appellante, che limitano l'effetto devolutivo pieno ed automatico del gravame.
La mancanza di specificità dei motivi comporta nullità dell'atto di appello - non sanabile con la costituzione dell'appellato e rilevabile di ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno - e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione (Cass. S.U. 21.1.2000, n. 16). Qualora, tuttavia, il giudice di primo grado rigetti la domanda per mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione, che sarebbe, del resto, impossibile.
La corte di merito non avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ma valutare alla stregua dell'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 52 L. 353/1990, applicabile "ratione temporis", se fosse ammissibile la prova testimoniale richiesta ed, in caso affermativo, assumerla, decidendo sulla base di essa.
La sentenza impugnata va, perciò, cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003