Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12218
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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La mancanza di specificità dei motivi comporta nullità dell'atto di appello, non sanabile con la costituzione dell'appellato e rilevabile d'ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. Ad un tal riguardo - peraltro - qualora il giudice di primo grado rigetti la domanda per mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12218
Data del deposito : 20 agosto 2003

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