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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1631/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/6/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]in Parte_1 C.F._1
via Della Casa Comunale n. 73, elettivamente domiciliata in Pachino via Cialdini n. 5, presso lo studio dell'avv. Paolo Ardilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Pachino, Via Della Casa Comunale n. 73;
- resistente
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c (visto del 19/7/2024).
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/5/2024, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con a Pachino, il giorno 17/8/2000 (atto Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 2000, Numero 19, Parte I,
Serie, Ufficio), dalla cui unione sono nati i figli, (a Noto, il 20/1/2001), Persona_1 CP_2
(a Noto, il 8/10/2004) e (a Noto, il 20/11/2005), tutti
[...] Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Esponeva, in premessa, di essersi separata dal marito con sentenza n. 1131/2016 pubblicata il 27/5/2016
(passata in giudicato) e di non essersi più riconciliata con lo stesso.
Trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata senza condizioni.
Con decreto del 13/5/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 21/1/2025 per la comparizione dei coniugi, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria difensiva del coniuge convenuto.
All'udienza suindicata, il Giudice – dato atto della mancata costituzione del resistente, ne dichiarava la contumacia e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere – rinviava la causa all'udienza del 10/6/2025 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28 c.p.c.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositate dalla parte – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, da cui si può
pagina 2 di 4 desumere l'adesione alla domanda avanzata dalla ricorrente.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , a Parte_1 Controparte_1
Pachino, il giorno 17/8/2000 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune
Anno 2000, Numero 19, Parte I, Serie, Ufficio);
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 18/6/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 4 pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio. posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/6/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]in Parte_1 C.F._1
via Della Casa Comunale n. 73, elettivamente domiciliata in Pachino via Cialdini n. 5, presso lo studio dell'avv. Paolo Ardilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Pachino, Via Della Casa Comunale n. 73;
- resistente
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c (visto del 19/7/2024).
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/5/2024, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con a Pachino, il giorno 17/8/2000 (atto Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 2000, Numero 19, Parte I,
Serie, Ufficio), dalla cui unione sono nati i figli, (a Noto, il 20/1/2001), Persona_1 CP_2
(a Noto, il 8/10/2004) e (a Noto, il 20/11/2005), tutti
[...] Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Esponeva, in premessa, di essersi separata dal marito con sentenza n. 1131/2016 pubblicata il 27/5/2016
(passata in giudicato) e di non essersi più riconciliata con lo stesso.
Trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata senza condizioni.
Con decreto del 13/5/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 21/1/2025 per la comparizione dei coniugi, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria difensiva del coniuge convenuto.
All'udienza suindicata, il Giudice – dato atto della mancata costituzione del resistente, ne dichiarava la contumacia e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere – rinviava la causa all'udienza del 10/6/2025 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28 c.p.c.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositate dalla parte – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, da cui si può
pagina 2 di 4 desumere l'adesione alla domanda avanzata dalla ricorrente.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , a Parte_1 Controparte_1
Pachino, il giorno 17/8/2000 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune
Anno 2000, Numero 19, Parte I, Serie, Ufficio);
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 18/6/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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