Articolo 573 del Codice civile
Articolo 625Articolo 593
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
Art. 573.

(Successione dei figli).

Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione e' stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e' disposto d'all'art. 580.(40) ((223)) --------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 , ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI". --------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "All' articolo 573 del codice civile , nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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