Sentenza 29 ottobre 1998
Massime • 1
Poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'art. 374 cod. pen. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola: ordinanza di archiviazione per truffa processuale mediante denuncia di sinistro inesistenteFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 31 gennaio 2007
TRIBUNALE DI NOLA ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - art. 409 c.p.p. comma 5 - Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dottor Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di soggetti da identificare; esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, pervenuta in Tribunale in data 3.3.2006; esaminata, a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2006, la opposizione alla archiviazione presentata dalla persona offesa osserva Ad avviso di questo giudice la richiesta di archiviazione può essere accolta, apparendo superflui gli ulteriori temi di indagine indicati dalla persona offesa nella sua opposizione. Invero, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/1998, n. 6335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6335 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Francesco Simeone Presidente del 17.3.1998
1. Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N. 1938
3. " Giuseppe D'Errico " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Falcone " N. 41666/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Asfalti Sintex S.p.a. in persona dell'Amministratore Delegato - Lorenzo Leonetti Luperini avverso l'ordinanza del Tribunale del ES di Latina del 29/6/98 nel procedimento a carico di AN TE.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. E. Perna La Torre Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. De. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente la Corte ha disposto la riunione dei procedimento n. 15/28677 - 98 e n. 21/34436 - 98.
Uditi i difensori: Avvocato C. De Simone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
avv. G. Leone per l'indagato AN che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza dell'11/6/98 il Gip presso la Pretura di Latina convalidava - nell'ambito del procedimento penale nei confronti di AN TE indagato per il delitto di truffe - il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal PM in sede sulla somma di oltre cinque miliardi di lire, oggetto di pignoramento presso terzi, dovute dalla S.p.a. Asfalti Sintex.
Avverso tale provvedimento proponeva istanza di ES AN TE - assegnatario del credito pignorato - ed il Tribunale di Latina con ordinanza del 29/6/98 accoglieva l'impugnazione e dichiarava privo d'effetto il disposto sequestro preventivo. Ricorre per cassazione l'Asfalti Sintex S.p.a., che deduce: 1) Violazione dell'art. 324 cpp in relazione all'art. 309 stesso codice per aver, erroneamente, il Tribunale dichiarato privo di qualsiasi effetto il disposto sequestro preventivo, mentre l'art. 309 cpp dispone che il Tribunale "annulla, riforma o conferma" il provvedimento oggetto di riesame;
2) Violazione dell'art. 321 cpp in relazione all'art. 606 lett. B cpp perché i Giudici del ES hanno deciso sul ricorso dopo aver sottoposto a verifica la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, invece di limitarsi a stabilire se il reato contestato fosse astrattamente riconducibile alla fattispecie delittuosa prevista dall'art. 640 cp;
3) Difetto e manifesta illogicità della motivazione - art. 606 lett. E cpp per aver escluso apoditticamente la sussistenza del delitto di truffa perché il relativo giudizio è stato espresso in assenza di attività istruttorie.
Il ricorso merita accoglimento.
La fondatezza della seconda doglianza assume valore preminente ed assolve le altre.
Riguardo alla fattispecie in esame, giova precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la struttura del delitto di truffa non esige la identità tra la persona offesa del reato e quella indotta in errore e, quindi, detto reato sussiste pur in assenza delle predette identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato.
Ciò premesso, in via di ipotesi, non può escludersi la configurabilità del delitto di truffa nel caso in cui sia il Giudice il soggetto ingannato da una attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo il medesimo il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della controparte.
Ed invero, i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio - art.374 cp - non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolenti, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 cp. Inoltre, si rileva che nell'argomentare dell'ordinanza impugnata risulta che la decisione è basata sulla ritenuta mancanza di indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 640 cp, mentre per l'emissione della misura cautelare è sufficiente la verifica della sussistenza del fumus in relazione alla astratta ipotizzabilità di un reato a carico dell'indagato. Il provvedimento va, pertanto, annullato ed i Giudici del ES, versandosi in materia di sequestro, in sede di procedimento incidentale, dovranno limitarsi a valutare se, nella specie, sussista il "fumus commissi delicti", in relazione all'ipotesi delittuosa ex art. 640 cp, o se l'eccezione risulti infondata "ictu oculi".
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Latina per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999