Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 3774
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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L'appaltatore risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni, le quali vanno individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, determinato dai lavori in corso. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di condanna dell'amministratore della società appaltatrice per le lesioni occorse al lavoratore della società appaltante, il quale era transitato in un'area cantierata interdetta al passaggio - come risultava da apposita segnalazione - resa ancora più pericolosa dall'innovato stato dei luoghi, di cui egli, pur frequentandoli, non era al corrente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 3774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3774
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

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