Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1900/2022 r.g. promossa da
(C.F./P.IVA n. ) con sede legale in Napoli, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante e (C.F. Parte_2 Parte_3
) nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._1
difesi dagli avv.ti Paoloandrea Monticelli e Fortunato Annunziata per mandato e domiciliati come in atti – appellanti –
Contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Terrigno per CP_2
mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o O o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:
I) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia accogliere l'Appello, annullare,
revocare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Venezia n. 1536/2022 e accogliere tutte le domande di merito, istruttorie formulate in primo grado,
condannando la Appellata al risarcimento dei danni come richiesti in atti ovvero nella somma maggiore e minore che riterrà all'esito dell'accertamento. In ogni caso, Voglia accertare e dichiarare gli illeciti, le violazioni di norme imperative anche penali, dichiarare la nullità dei contratti e che la ha violato gli obblighi di correttezza, buona fede e di CP_1
trasparenza nella concessione del credito e nell'esecuzione dei rapporti con la e condannarla al risarcimento dei danni corrispondenti alle perdite Parte_1
subite da maggiorati dagli interessi e rivalutazione monetaria ed anche Pt_1
a quelli di natura morale ed ex art. 96 c.p.c. stante la tipologia dell'illecito,
dedotto quanto anticipato.
II) Voglia l'On.le Corte adita accertare e dichiarare la inesistenza e la estinzione del credito di , la nullità del contratto di garanzia ovvero CP_1
delle sue clausole, l'inesistenza, la illiceità del credito garantito e la estinzione della fideiussione per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando la nullità,
l'inefficacia, l'inoperatività, l'inopponibilità e l'invalidità delle clausole contenute nelle fideiussioni azionate dalla e delle stesse garanzie CP_1
fideiussorie, con ogni conseguente statuizione riterrà anche in sua giustizia.
III) Voglia, accertare e dichiarare che non è assolutamente dovuto dagli
Appellanti il richiesto importo essendo estinta l'obbligazione per tutti i motivi specificamente illustrati in atti e per la inesistenza, nullità, illiceità del credito
2 per tutti i motivi esposti. Voglia accertare i fatti per cui e causa, gli illeciti penali e civili di cui la Appellata è responsabile ovvero a cui ha CP_1
concorso ed, accertate le predette responsabilità, Voglia condannare la CP_1
al risarcimento richiesto e quantificato come in atti ovvero nelle diverse
[...]
somme, maggiori o minori, che riterrà di determinare anche a seguito della
CP_ CTU ovvero in sua giustizia, ed, in ogni caso, Voglia condannare la alla refusione degli occasionati danni ex art. 96 c.p.c. per la palese temerarietà
della lite, da liquidarsi in via equitativa ovvero secondo il prudente apprezzamento dell'adita Corte. Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ed oltre IVA (22%), CPA (4%),
e rimborso spese generali (15%), come per Legge e con attribuzione al procuratore.
In via istruttoria, gli Appellanti insistono affinché sia deferito interrogatorio formale al Presidente del C.d.A. e l. rapp.te p.t. di e si Controparte_1
insiste, per l'ammissione della prova testimoniale con i medesimi testi indicati nella memoria n. 2 del 02.03.2020, sui capitoli di prova articolati (con esclusione di ogni valutazione, ndr.), nella narrativa della citazione (pag. 4 -
7), nonché sui capitoli di prova articolati nella detta memoria n. 2 ai nn.ri da
1) a 30), tutti preceduti dalla locuzione "Vero è che". Sempre in via istruttoria,
ed anche alla luce di formazione successiva prodotti in allegato alla memoria n. 3 del 22.05.2020 ed alla nota di deposito del 12-13.01.2022 (cfr. docc. 32-
50 sub ALL. E), gli Appellanti insistono affinché venga ammessa la invocata
CTU contabile, finanziaria ed aziendalistica al fine di valutare la validità, la liceità e l'adeguatezza alla normativa nazionale e comunitaria (Regolamento
di Basilea 2), del rapporto di factoring intercorso tra la e la Banca IFIS, Pt_1
3 procedendo ad una compiuta valutazione dell'accentramento del rischio di insolvenza dell'unico debitore ceduto ( quale società CP_3
controllata dal a sua volta debitrice della medesima CP_4
consortile sua controllata per i lavori di cui all'appalto CIG 5596339509 -
CUP J21C91000000008), in ordine alla concessione del credito oggetto di
CP_ anticipazione da parte della in favore della rispetto ai criteri dettati Pt_1
dalla Banca d'Italia nelle Circolari citate, analizzando, altresì, il merito creditizio delle società appartenenti al e della sua CP_4
controllata e delle capacità di rimborso delle facilitazioni CP_3
creditizie e dei finanziamenti operati dalla attraverso l'esame della CP_1
situazione patrimoniale delle dette società, come emergente dai documenti prodotti e dai bilanci del prodotti in atti. Si chiede, poi, CP_4
CP_ ordinarsi alla ex art. 210 c.p.c. ovvero disporre d'ufficio ex art. 213 c.p.c.
l'acquisizione degli atti del processo riproposto dalla medesima CP_1
Appellata ex art. 11 c.p.a. dinanzi al Giudice ordinario, avverso i provvedimenti del che ha richiesto alla la restituzione di CP_5 CP_1
oltre 2 milioni di Euro erogati nell'ambito dei riparti del Fondo Salva Opere
(cfr. sent. TAR Lazio, docc. 48-49 sub ALL. E), giacché rilevanti ai fini della decisione ed in merito agli illeciti civili e penali compiuti dalla Appellata. Da
ultimo, sempre alla luce dei documenti di formazione successiva prodotti ed,
in particolare, stante la dichiarazione di natura confessoria contenuta nella missiva del 14.01.2021 trasmessa dalla al Ministero, agli Organi CP_1
concordatari ed alla (cfr. doc. 42 alla nota deposito del 12.01.2022), in Pt_1
cui si dichiara che l'Opposta, al fine di concedere credito alla Parte_4
, aveva assunto garanzie per i crediti ceduti dalla Capogruppo
[...]
4 oggi convertite in SFP ed azioni di essa Capogruppo per il CP_4
pagamento con sconto, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.p., trasmettere alla competente Procura
della Repubblica gli atti del presente giudizio affinché, sulla scorta di tutti i documenti prodotti, si proceda alla punizione dei colpevoli per i reati di ricorso abusivo al credito ex art. 218 L.F., mendacio ex art. 137 TUB, frode ovvero qualsivoglia ulteriore fattispecie di reato verrà riscontrata dai fatti denunziati in atti, raccogliendo, sin da ora, la ferma intenzione degli
Appellanti di chiedere la punizione dei colpevoli che, in ogni caso, si riservano ogni azione nelle sedi opportune. Si reitera, altresì, la richiesta di chiamata in causa di d entrambe in concordato, CP_4 CP_3
stante finanche il documento (cfr. doc. 42 sub ALL. E), che attesta la qualità
di socio della debitrice principale da parte della e la responsabilità CP_1
degli illeciti.
Conclusioni per l'appellata
Per l'avv. Massimiliano Terrigno si riporta integralmente alle CP_1
note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 01.07.2024, e, pertanto,
in via istruttoria, insiste affinché la Corte territoriale, a norma dell'art. 196
cpc, disponga la rinnovazione delle indagini, previa sostituzione del consulente tecnico. In ogni caso, precisa le conclusioni rinviando a quelle già
rassegnate così come di seguito ripercorse in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni nuove dedotte diffusamente in sede di atto di gravame in violazione dell'art. 345 c.p.c., ossia del divieto di nova in appello, per le quali non si accetta il contraddittorio;
1) dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. e per l'effetto confermare
5 la sentenza impugnata;
2) nel merito, dichiarare infondato l'Appello per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
Il tutto con vittoria di spese,
competenze ed accessori di legge.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 3 ottobre 2022, e Parte_1 Parte_3
evocavano avanti la Corte d'Appello di Venezia Controparte_1
impugnando la sentenza n. 1536/2022 del Tribunale lagunare (pubblicata e notificata il 2 settembre 2022) che adito in opposizione a decreto ingiuntivo,
chiesto ed ottenuto dalla Banca per il pagamento di € 735.247,34, di cui euro
735.185,67 a titolo di saldo al 31.12.2018 del conto corrente n. 2216794 e di
€. 61,67 a saldo al 31.12.2018 del conto corrente n. 2152057 per un contratto di factoring inadempiuto con fideiussione di aumentata fino ad Parte_5
€. 600.000, aveva revocato il decreto per i pagamenti medio tempore
intervenuti accogliendo la domanda di condanna e garanzia per € 272.316,02
oltre interessi, competenze e spese processuali.
Lamentavano, con il primo motivo, la mancata valutazione delle prove che avrebbero invece dimostrato l'estinzione del credito ceduto a a CP_1
seguito di pagamenti erroneamente non ritenuti, in sede concordataria relativamente agli strumenti di partecipazione ricevuti dalla e con CP_4
indennizzi del fondo salva opere;
con il secondo motivo si dolevano della omessa motivazione e della omessa valutazione delle prove sui rapporti tra e con il terzo motivo si dolevano della mancata pronuncia CP_4 CP_1
di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di factoring per violazione di norme imperative, delle regole di verifica del merito creditizio, dei doveri
6 di protezione e di astensione e per lesione dell'affidamento; con il quarto motivo lamentavano la mancata pronuncia di nullità della fideiussione
omnibus per violazioni di norme imperative e con il quinto motivo lamentavano sempre l'omessa pronuncia di nullità della fideiussione, per violazione di principi imperativi, nomofilattici e comunitari. Domandavano
la sospensione riportandosi alle iniziali domande anche risarcitorie ed ex art. 96 Cod. proc. Civ..
Si costituiva contestando l'appello anche per violazione Controparte_6
degli artt. 348 bis e 348 ter Cod. proc. Civ. e chiedendone il rigetto.
Disattesa la sospensiva, disposta c.t.u., la causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 con modalità telematiche, non in presenza,
previa precisazione delle conclusioni e con l'assegnazione dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi, dimessi.
2.- Osserva la Corte.
3.1.- L'appello è infondato e va respinto. La motivazione della sentenza va emendata;
le eccezioni ex artt. 348 bis e 348 ter Cod. proc. Civ. sono assorbite. Le spese del grado seguono la soccombenza e liquidate secondo i valori del D.M. 55/2014 e successive modifiche vanno addebitate agli appellanti unitamente alle spese della c.t.u..
3.2.- Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo -- chiesto ed ottenuto da CP_1
[...
per scoperto di conto corrente derivato dal mancato pagamento di fatture cedute da con contratto di factoring salvo buon fine e con Parte_1
fideiussione prestata dal per il sopravvenuto pagamento in giudizio Parte_3
ma condannò gli ingiunti a corrispondere alla €. 272.316,02 oltre agli CP_1
interessi sull'intero credito ingiunto sino al 1^ dicembre 2020; sulla minor
7 somma di € 529.319,23 dal 1^ dicembre 2020 al 24 dicembre 2021 e sulla minor somma di € 272.316,02 dal 24 dicembre 2021 al saldo.
Pt_ 3.3.- La sentenza è stata impugnata da e dal fideiussore.
4.1.- Con il primo motivo si assume che il Tribunale non avrebbe considerato l'estinzione di crediti ceduti per effetto dell'assegnazione degli SFP e dei pagamenti del fondo salva opere.
4.2. - Rispondendo al quesito con oggetto l'accertamento dell'eccezione estintiva degli appellanti in merito alla cessione di strumenti partecipativi a favore di la ricostruzione dei rapporti tra le parti nell'ambito dei CP_1
quali erano stati consegnati gli “strumenti partecipativi” con i conseguenti accertamenti circa la natura, il carattere e la funzione di tali apporti (SFP) in una con il valore.
4.2.1.- aveva appaltato ad una ATI costituita tra e la controllata CP_7 CP_4
i lavori di completamento della Stazione Ferroviaria Alta Velocità CP_8
Napoli – . e avevano costituito CP_3 CP_9 CP_10 [...]
per l'esecuzione dei lavori e aveva a sua volta Parte_6 CP_3
subappaltato parte dei lavori a (rivestimento in pietra dei gradini Parte_1
delle scale esterne e delle sedute delle banchine AV, dei gradini e delle rampe interne e dei rivestimenti in GFRC presenti sulle pareti esterne e dei manufatti interni della costruenda Stazione); i crediti di verso ceduti Parte_1 CP_3
a ed oggetto del factoring, erano relativi a tale contratto;
Controparte_1 [...]
in particolare, aveva ceduto a per ottenere anticipazioni, i Pt_1 CP_1
crediti delle fatture inerenti ai lavori vantati verso Parte_7
era divenuta debitrice ceduta verso .. aveva Controparte_1 CP_9
rilasciato a favore di lettera di garanzia (patronage) per un Controparte_1
8 ammontare di € 6.000.000. ed erano divenuti CP_9 CP_10
insolventi verso che era divenuta a sua volta insolvente Parte_6
tanto che le fatture cedute a non erano state onorate;
da questo la CP_1
pretesa ingiuntiva. aveva fatto ricorso al concordato preventivo CP_9
ed in tale procedura vi era stata l'emissione di Strumenti Finanziari
Partecipativi (SFP) a favore dei creditori. aveva chiesto CP_1
l'ammissione del credito in forza della lettera di patronage votando a favore del concordato che era stato omologato.
4.2.2.- aveva ceduto pro solvendo a factor, i crediti Parte_1 Controparte_1
commerciali verso debitore ceduto, che non li aveva onorati. I CP_3
contratti di factoring afferivano al 2017. Il 29 ottobre 2018 era stato richiesto dalla Banca il pagamento a per l'importo oggetto di ingiunzione ed Parte_1
il 2 gennaio 2019 era stato chiesto il pagamento al fideiussore Pt_3 CP_4
come sopra, aveva emesso una lettera di patronage (marzo 2016) a favore di espressamente a garanzia della esposizione debitoria di CP_1 CP_3
anche per le cessioni di credito a mezzo contratto di factoring di ed Parte_1
in tale lettera aveva confermato la propria partecipazione totalitaria in impegnandosi verso a pagare, entro 5 giorni dalla CP_3 CP_1
richiesta, le somme dovute da , debitore ceduto, all'Istituto di CP_3
credito. Nel concordato preventivo erano stati emessi gli strumenti CP_4
partecipativi (Monte Titoli degli SFP) e li aveva ricevuti quale CP_1
creditrice di proprio in adempimento della lettera di patronage. CP_4
4.2.3.- Nella c.t.u., dopo la spiegazione sulla natura di tali strumenti partecipativi equiparabili alla datio in solutum (strumenti di raccolta di capitale di rischio) si è dato conto che il piano concordatario della era CP_4
9 stato ritenuto fattibile dal Tribunale di Roma e che dopo il voto positivo dei creditori, tra i quali era stato omologato. Al momento della CP_1
omologa del concordato gli strumenti partecipativi avevano un valore tra €.
0,2419 massimo (€. 739.200.00) ed un minimo di €. 0,2178 (€. 665.600.000)
come dalla relazione dei commissari, valore poi ridottosi alla data del 31
dicembre 2023 ad €. 0.2099. (lettera del 4 dicembre 2019) CP_1
richiamando la lettera di patronage di fino ad €.
6.000.000 per debiti CP_4
della aveva aderito alla proposta concordataria esprimendo il CP_3
proprio voto favorevole (art. 177 L.F.). Il concordato era stato omologato ed a norma dell'art. 184 L.F. era divenuto obbligatorio per tutti i creditori anteriori e quindi anche per CP_1
4.2.4.- Il c.t.u. ha poi esaminato, disattendendole, le osservazioni del consulente di parte appellata come di seguito: - ritenendo superate CP_1
le questioni formali inerenti il contraddittorio, nemmeno riproposte nella prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato; - rilevando, quanto alle questioni delle somme percepite dal fondo salva opere e quanto al quantitativo di SSFFPP ricevuti da riferiti al credito verso CP_1
che non era stata data prova del minor pagamento mentre il CP_3
documento 46 (indicato a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di richiamata in nota 1 di pag. 4 delle osservazioni) avrebbe CP_1
Pt_ confermato per la posizione di il credito di € 587.295,10 senza che fosse stato dimostrato che le somme da restituire per la complessiva somma di euro
2.195.497,61, ricondotta alle note del 18.02.2021 fossero riferibili alla
Pt_ posizione di - evidenziando, per il preteso trasferimento dei 462.931
SSFFPP al fondo salva opere, che non vi era evidenza di esso anche in quanto
10 il revisore a pag. 52 del bilancio, aveva precisato “Inoltre, sono ancora in corso, alla data di redazione del presente Rendiconto, delle interlocuzioni da parte di TA con i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il
Contr
” o il “Ministero”) per gli approfondimenti necessari al trasferimento
Cont Cont al (o società indicata dal ) degli SFP giacenti presso il conto terzi
(come infra definito) e relativi alle posizioni afferenti ai soggetti ammessi al cd. Fondo Salva Opere di cui al D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58”. Anzi tale affermazione consentiva di evidenziare che “tutto l'ammontare del credito di nei CP_1
confronti di è stato completamente azionato nel CP e ammesso Pt_1 CP_4
al passivo del CP con il corrispondente accredito dei titoli SSFFPP, CP_4
presso Monte Titoli Spa, come espressamente dichiarato dal Commissario
Astaldi Dott. ; - esponendo che la garante con il concordato Per_1 CP_4
votato da aveva adempiuto alle obbligazioni di cui alla lettera di CP_1
patronage, pagando il debito della garantita Afragola;
- precisando che l'eventuale minor valore degli SSFFPP alla data del 31 dicembre 2023 non avrebbe avuto rilievo in quanto, sotto il profilo giuridico, avrebbe dovuto dirsi inconferente con la datio in solutum perfezionatasi con il voto favorevole subordinatamente all'avvenuta omologa del concordato.
5.1.- (memoria del giugno 2024, dimessa a critica della c.t.u.) ha CP_1
poi argomentato precisando che non era possibile nel rapporto con Parte_1
(ed il fideiussore) la datio in solutum ostandovi le clausole contrattuali segnatamente: l'art. 10 del primo contratto di factoring, nonché l'art. 3,
comma 2, di ciascuno dei due allegati di cui ai nn. 6 e 7, che prevedevano “in
11 caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il factor avrà facoltà
di agire nei confronti sia del fornitore sia del debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile e opportuna”. Segnatamente ha precisato che non aveva rinunciato a tali diritti ed al credito ceduto da Parte_1
5.2.- Sotto il profilo giuridico l'argomentazione della è fondata. CP_1
5.3.- Si osservi, infatti (Cass. n. 8373 del 7 aprile 2009) che in tema di cessione del credito, quindi anche per il factoring, il debitore ceduto è
legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Infatti, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi;
pertanto, ad esempio, il successivo riconoscimento da parte del cedente della riduzione dell'importo del credito originario non può essere opposto dal debitore al cessionario;
infatti le eccezioni opponibili al cedente ed al cessionario (Cass.
n. 575 del 17 gennaio 2001) possono riguardare fatti modificativi ed estintivi del rapporto anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. n. 24657
12 del 2 dicembre 2016). In tal senso la successiva risoluzione consensuale del rapporto negoziale non risulta certo opponibile al cessionario in quanto successiva alla cessione (Cass. n. 5998 del 13 marzo 2007) e soprattutto perché una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, per il disposto dell'art. 1256 cod. civ. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza (così pure Cass. n. 17727 del 6 luglio 2018 in tema di factoring).
Mentre la cessione del contratto (cfr. Cass. n. 17727 del 6 luglio 2018) opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto
è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è
trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché
esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Specularmente, sotto il versante opposto, la risoluzione del rapporto tra il cedente ed il debitore ceduto o la vicenda estintiva, soprattutto se derivata – come nel caso - da circostanze non
13 presenti al momento della cessione, non può certo operare nei confronti del cessionario sia in quanto, altrimenti, l'acquisto del credito CP_1
operato dal cessionario stesso e notificato al debitore, in buona fede, sarebbe pregiudicato in violazione tra l'altro, delle norme di cui agli artt. 1264, 1265
e 1266 c.c..
5.4.1.- I contratti di factoring tra la cedente e erano Parte_1 Controparte_1
del 2016 e del 2017 e le fideiussioni prestate dal erano del 2016 e del Pt_3
2017.
5.4.2.- Posti i principi e considerato che effettivamente il credito della CP_1
di cui al contratto di factoring non era stato soddisfatto dal debitore ceduto
( ) era dunque irrilevante che avesse ottenuto un CP_3 CP_1
pagamento in sede concordataria tramite SFP o attraverso le somme del fondo salva opere. Infatti aveva ceduto solo i crediti e non era stata parte Parte_1
in alcun modo negli accordi tra il Concordato Astaldi e CP_1 CP_3
le vicende dei quali rapporti non possono rilevare, giusti i principi di cui
Pt_ sopra. non aveva rinunciato al credito verso ed il garante. La CP_1
vicenda estintiva concordataria e quella relativa agli apporti degli strumenti partecipativi e del fondo salva opere (a favore di erano relative a CP_1
Pt_ rapporti tra terzi soggetti dei quali non era stata parte tali vicende erano poi ampiamente successive alla stipula del contratto di factoring; tali vicende,
soprattutto, non attenevano alla cessione del credito pro solvendo operata con il contratto di factoring dato che non aveva rinunciato ad esso. CP_1
Una volta realizzato il trasferimento del diritto di credito, con la cessione,
[...]
aveva perso la disponibilità del medesimo a differenza del fenomeno Pt_1
della cessione del contratto che opera il trasferimento dal cedente al
14 cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi. La cessione del credito aveva infatti effetto più circoscritto, in quanto era limitata al solo diritto di credito.
5.4.3.- Il primo motivo di appello va rigettato in quanto i pagamenti effettuati a favore della in sede concordataria e con gli apporti del fondo salva CP_1
opere, erano avvenuti in forza di un rapporto negoziale diverso da quello che opera (il factoring), erano avvenuti tra soggetti terzi e risultavano anche successivi al contratto di factoring tanto che non avrebbero e non possono aver efficacia estintiva data la mancata rinuncia al credito della Le CP_1
stesse clausole del contratto di factoring: l'art. 10 del primo contratto di factoring, nonché l'art. 3, comma 2, di ciascuno dei due allegati di cui ai nn.
6 e 7 ove prevedono che “in caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del fornitore sia del debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile e opportuna”, non risultano pattiziamente modificate consentendo il diritto della banca verso Siti ed il suo fideiussore.
6.1.- Con il secondo motivo si lamenta l'omessa valutazione delle prove sul rapporto tra e CP_4 CP_1
Il motivo è infondato in quanto confuso e generico perché, dopo aver ascritto critiche alla pronuncia per non aver valutato la condotta illecita anche penalmente di – nemmeno circostanziata – per aver finanziato un CP_1
gruppo insolvente;
dopo aver ascritto la violazione dell'art. 29 del Codice
appalti; dopo aver svolto ulteriori contestazioni;
dopo aver assunto le
15 anticipazioni ad in crisi, non ha indicato le ragioni della critica, CP_4
meramente affermata e soprattutto il loro rilievo posto che (ut supra) il
factoring ha riguardato solo la cessione dei crediti vantati da e non Parte_1
la posizione contrattuale. I riferimenti ad ed ai rapporti della stessa CP_4
con anche alla luce dei principi di cui sopra, non rilevano. CP_1
6.2- Con lo stesso secondo motivo si censura la mancata considerazione delle violazioni degli artt. 137 TUB, 218 L.GF., 1127 e 1337 Cod. Civ., nonché
l'accordo CEE Basilea II sostenendosi che non avrebbe potuto CP_1
anticipare crediti verso avendo avuto diretta conoscenza dei bilanci e CP_4
dello stato di crisi.
Anche tale capo della censura appare generico ed inammissibile. Generico in quanto pone critica al comportamento in tesi censurabile della banca, nel concedere anticipi su crediti, in assenza di specifici e chiari elementi di fatto a circostanziare la censura ed a dimostrarne la colpa;
inammissibile in quanto la critica afferisce ad – nemmeno parte di questo giudizio - mentre il CP_4
contratto di factoring che occupa non ha visto come contraente la medesima.
Si richiamano i principi di cui sopra.
6.3.- Con il restante profilo l'appellante si duole che il tribunale non aveva considerato che era stata creata dalla e che a CP_3 CP_4 CP_1
conoscenza di questo e della crisi di aveva finanziato il gruppo CP_4
anticipando i crediti scaduti, violando le regole di correttezza e buona fede e
Pt_ pregiudicando l'affidamento di in violazione dell'art, 137 co. 2 TUB.
Il motivo, generico nelle circostanze di fatto, neppure precisate, è
inammissibile per le ragioni sopra indicate posto che si verte del contratto di
Pt_ factoring tra e La censura non indica chiari e concreti CP_1
16 comportamenti di in materia di erogazione del credito, con tempi, CP_1
importi ed altro per far da questo derivare il pregiudizio, a tutto concedere, in
Pt_ capo alla cedente
6.4.- Si censura la mancata pronuncia di nullità del contratto di credito
(factoring?) sostenendosi che erano state anticipate le fatture con la consapevolezza della crisi di anche quale coobbligata con CP_4 CP_3
che i fornitori di Afragola avevano concluso contratti riferiti a che i CP_4
crediti erano in parte scaduti e incedibili;
che aveva derogato al CP_4
vincolo contrattuale di incedibilità; che aveva concluso contratti CP_1
con possibile postergazione;
che aveva anticipato i crediti verso CP_1
che doveva essere pagata da di cui conosceva lo stato di CP_3 CP_4
crisi. Si lamenta il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Anche tale motivo, confuso e generico, non merita accoglimento.
In primis in quanto non attiene al caso che occupa che riguarda il contratto di
Pt_ factoring stipulato tra e Poi perché, a tutto concedere, in CP_1
quanto non vengono indicati i profili di tempo, fatto e luogo per far derivare l'addebito per danni a Inoltre i rapporti negoziali tra terzi soggetti, CP_1
Pt_ non coinvolgenti non possono rilevare essendo in predicato solo la
Pt_ cessione di crediti da a CP_1
7.1.- Il terzo motivo censura per nullità il contratto di factoring stante la violazione delle norme imperative e delle regole di protezione e affidamento del creditore. Lo stesso è infondato.
7.2.- Il richiamo agli accadimenti relativi ad e appare CP_4 CP_3
distonico in quanto non è riferibile al contratto di factoring. La pretesa violazione dei canoni di correttezza e buona fede in capo a (lettera CP_1
17 b.) risulta genericamente affermata senza alcun concreto e chiaro riferimento a comportamenti decettivi di tempo, luogo e fatto. La sostenuta nullità del
factoring, per violazione di legge, perché in frode o in violazione di norme imperative anche ex artt. 137 Tub e 218 L.F., appare generica perché operata senza alcuna allegazione specifica e concreta di elementi dai quali trarre il grave vizio di nullità; non potendo rilevare il richiamo a norme e sentenze in genere.
7.3.- Si censurano, per , i contratti di anticipazione e factoring a 90 CP_3
Pt_ giorni in termini inammissibili in quanto, ancora, si verte di cessione tra e irrilevante il rapporto di conoscenza della insolvenza di CP_1 CP_4
per i principi detti;
anche la censura inerente il fatto che aveva CP_1
anticipato altri 10 milioni di euro di fatture quando era indebitata, non CP_4
coglie nel segno posto che si verte, lo si ribadisce ancora, per il contratto di
Pt_ factoring tra e Anche la deduzione in merito all'occultamento CP_1
ed alla dissimulazione che avrebbe fatto apparire solvibili e CP_3 CP_4
non rileva per genericità assoluta e per quanto sopra.
8.1.- Con il quarto motivo si assume la nullità della fideiussione omnibus
prestata dal per obbligazioni di Siti, in violazione degli artt. 2 L. Pt_3
287/1990 e 1343, 1345 1324, 1418 e 1419 Cod. Civ., per contrarietà a norme imperative;
si lamenta la mancata considerazione del provvedimento antitrust
della Banca d'Italia deducendo che, inserendo nel modulo contrattuale le clausole vietate, sarebbe stato danneggiato il fideiussore;
si deduce (profilo b), la nullità della fideiussione che avrebbe dovuto essere pronunciata d'ufficio; si afferma (profilo c) la mancata pronuncia di nullità della fideiussione per violazione della L. 281/1991; si censura, ancora ed in
18 particolare, la fideiussione omnibus perché contenente clausole lesive: 3
(reviviscenza), 7 (sopravvenienza) ed 11 (rinuncia ai termini). Con il quinto motivo si addebita la mancata pronuncia di nullità della fideiussione per violazione dei principi imperativi, comunitari e per abuso del diritto o per dolo della Banca;
si lamenta che errato sarebbe stato il ritenere la loro mancata attuazione e si adduce la nullità completa della fideiussione omnibus. CP_1
[...
ha negato rilievo ai motivi osservando che non aveva inteso applicare le clausole indicate.
La motivazione contestata è la seguente “Per quanto concerne la fideiussione,
val bene rappresentare come: - le clausole individuabili come attuazione dell'accordo a monte, oggetto delle note vicende amministrative, non siano state applicate nella specie dalla Banca;
- si tratti di clausole a svantaggio del fideiussore e, quindi, a rigore, non hanno pregiudicato la contrattazione visto che, a rigore, secondo logica, senza di esse, il terzo avrebbe comunque prestato la garanzia”.
8.2.- I motivi sono infondati anche se la pronuncia appare da correggere.
8.3.- Si premette che (Cass. sentenza n. 21841 del 2 agosto 2024) la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione omnibus ", per contrasto con gli artt. 2,
comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi
19 di diligenza della banca. Il provvedimento 55/2005, con cui la Banca d'Italia,
nella veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2,
comma 2 lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 – a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” – di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate
ABI e tra esse erano state considerate le seguenti: "clausola di reviviscenza"
della fideiussione (art. 2”. il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”) “clausola sopravvivenza” (art. 8. “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6. “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore,
senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Peraltro (Cass. S.U.
sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021) la nullità afferisce alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE ed ha natura parziale, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
20 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Ancora, poi (Cass.
ordinanza n 11188 del 26 aprile 2024) agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il concluso senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato.
8.4.- a fronte di tali clausole, ha evidenziato la volontà di non CP_1
avvalersene come comprovato in sentenza.
L'appellante, oltre a indistinte eccezioni di nullità, non ha chiaramente allegato che dal contratto di fideiussione omnibus e dalla volontà delle parti era emersa l'intenzione di ritenere tali clausole essenziali nella economia complessiva, quindi non eliminabili per ciò sole perché inscindibilmente connesse con le altre della fideiussione, tanto che il motivo vano rigettati anche perché ha confermato la volontà di non avvalersi di tali CP_1
pattuizioni che ancorché nulle - 3 (reviviscenza) 7 (sopravvenienza) ed 11
(rinuncia ai termini ex art. 1957 Cod. Civ.) – non spiegano effetti.
8.5.- Quanto alla esecuzione di illeciti anche di rilievo penale in capo alla anche in violazione delle norme antitrust e quanto all'excepito doli, le CP_1
censure risultano astratte senza alcun riferimento specifico a fatti e circostanze. La pretesa mancanza della causa concreta della fideiussione bancaria con la conseguente nullità è predicata in termini del tutto astratti senza riferimento specifico alla questione di causa. L'addebito per il mancato
21 comportamento lecito e legittimo della non si giustifica per mancanza CP_1
dei dati di fatto di riferimento.
9.- Nelle conclusioni si chiede la condanna di al risarcimento dei CP_1
danni anche ex art. 96 Cod. proc. Civ. per ragioni che risultano infondate alla luce di quanto sopra detto.
10.- L'appellante ha articolato varie istanze istruttorie: per l'interrogatorio formale e per la prova testimoniale senza indicare i capitoli e senza addurre le ragioni per le quali le stesse, ove ammesse, avrebbero dovuto determinare un diverso esito del giudizio;
analoga conclusione vale per gli ordini di esibizione. La c.t.u. su questioni giuridiche non può essere ammessa mentre per quanto sopra evidenziato (c.t.u. resa nel grado) le argomentazioni dell'appellante non hanno trovato riscontro e, posti gli esiti del giudizio,
nemmeno può ammettersi l'istanza di per il rinnovo o CP_1
l'integrazione peritale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da contro così Parte_1 Parte_3 Controparte_1
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alle spese del grado a favore di Controparte_1
e che si liquidano complessivamente in €. 20.119 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese della c.t.u. a carico di parte appellante;
- dà atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché parte appellante ( e sia tenuta a versare un Parte_1 Pt_3
22 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Venezia lì 2 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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