Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11926 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Federico Arena come da Parte_1
procura come in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: revoca pensione di cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere percepito, a partire dal mese di aprile 2019, a seguito di domanda amministrativa presentata marzo
2019, per sé e per il proprio figlio, , la pensione di cittadinanza per l'importo pari ad CP_2 euro 900,00, lamentava l'illegittimità del provvedimento con cui , in data 04.06.2024, le aveva CP_1
Rilevava che, a fondamento del predetto provvedimento di revoca, poneva erroneamente a CP_1 causa della decadenza del beneficio l' “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa di componenti del nucleo non valorizzata in isee”,mentre alcuna variazione dei componenti del nucleo familiare poteva essere alla medesima imputata, in quanto essa non aveva mai svolto attività lavorativa, in quanto dal 2004 al 2015 la stessa era titolare di un'attività commerciale “Cafè centrale di Benanti Patrizia”, chiusa in data 30.04.2015.
Rilevava che, a dimostrazione della erroneità della revoca, a partire dal mese dall'anno 2023, l' CP_3
riprendeva ad erogare il beneficio.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente concludeva infine nei seguenti termini: “ In Via principale, Si Chiede all'Ill.mo Giudice adito di Ordinare all'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore per Controparte_4
la carica nella sede dell'Istituto in 00144 via Ciro il Grande n. 21, P.I. di CP_1 P.IVA_1
revocare con effetto immediato la comunicazione di decadenza della pensione di cittadinanza e conseguentemente l'ordine di restituzione delle somme pari ad euro 17.632,40. -Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore per la carica nella sede dell in 00144 via Ciro il Grande n. 21, P.I. CP_3 CP_1
alla refusione delle spese, compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali P.IVA_1
ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art 93 cpc”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio per rilevare che l'indebito 17322253, CP_1
accertato sulla domanda di Rdc prot. intestata alla ricorrente, era stato fatto Controparte_5 oggetto di abbandono da parte dell'Istituto, per annullamento della revoca della prestazione RDC da cui traeva origine il debito, abbandono effettuato già in data 12.08.2024. Controparte_6
L' , sulla scorta di tali rilievi chiedeva, pertanto “ volersi dichiarare la cessazione della CP_3 materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerato che l'indebito è stato abbandonato in data antecedente il deposito dell'odierno ricorso giudiziario;
invero la ricorrente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, avrebbe dovuto verificare l'attuale sussistenza del debito previa verifica amministrativa e/o istanza di riesame”.
Sostituita l'udienza del giorno 1 aprile 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. La causa può decidersi preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con assorbimento di ogni altra questione. CP_ nel costituirsi in giudizio ha, infatti, allegato documentazione dalla disamina della quale si evince che l' ha abbandonato l'indebito oggetto di causa ( cfr all.1 verbale di abbandono CP_3
indebito del 12 agosto 2024- allegato alla memoria di ). CP_1
Tale circostanza è certamente idonea a far venir meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia con la conseguenza che, nel caso di specie, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
2. Quanto alla statuizione in ordine alle spese di lite, deve osservarsi che nel prendere atto dell'intervenuto abbandono dell'indebito, parte ricorrente ha insistito per la condanna dell' al CP_3
pagamento delle spese del giudizio rilevando che nulla era stato mai comunicato alla ricorrente che, ritenendo dunque l'indebito in essere, si era determinata ad adire l'autorità giudiziaria.
Invero, la pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio;
Nel caso di specie deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già in epoca antecedente alla instaurazione del giudizio ha provveduto ad CP_3 abbandonare l'indebito e ha reso possibile una rapida definizione del procedimento già in prima udienza, senza ulteriore aggravio per la ricorrente. Occorre, altresì, considerare la fondatezza della pretesa al riconoscimento della prestazione oggetto di causa in capo a parte ricorrente, come sostanzialmente riconosciuto dall' , non essendovi CP_1 peraltro prova che l'avvenuto abbandono dell'indebito, in seguito alla notifica del provvedimento di revoca del mese di giugno 2024, sia stato comunicato alla ricorrente.
Alla luce di una disamina complessiva degli elementi raccolti nel giudizio sembra, dunque, opportuno disporre la compensazione in ragione della metà delle spese di lite ponendo la restante parte a carico di e liquidandola come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari in ragione della CP_1 complessità della controversia, con distrazione dei compensi in favore dell'Erario attesa l'ammissione di parte istanza al Patrocinio a spese dello Stato, come documentato.
P.Q.M.
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
DICHIARA cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento, in ragione della metà, delle spese di lite che si liquidano CP_1
complessivamente nell'intero in euro 1863,5 ( somma non dimezzata) oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario; compensa la restante metà ;
Catania, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso