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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2625 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato BORTOLATTO MICHELA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato BASSO ANNAMARIA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.08.1999 tra i sigg.
e ad RA (Bosnia- Erzegovina), atto trascritto presso i registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Thiene al n. 22 – P. II - S. C dell'anno 1999, facendo ordine, con espresso esonero da responsabilità, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Thiene di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza ai seguenti
PATTI e CONDIZIONI:
1. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, nei Persona_1
rispettivi tempi di permanenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione della minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna a Schio in Via R. Rompato, 6. La madre potrà avere la figlia con sé a weekend alterni dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 20,00 Per_1 della domenica sera, nonché un giorno alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo nel periodo non scolastico dalle ore 14.00 e precisamente nella giornata di mercoledì (giovedì). La presenza della minore con la madre è strettamente collegata ai turni di lavoro di quest'ultima, Per_1
turni che dovranno pertanto essere resi noti al padre con il più largo anticipo possibile.
Durante le vacanze invernali la figlia trascorrerà un periodo continuativo alternato con Per_1
ciascun genitore. In particolare, la minore trascorrerà, in via alternata, con un genitore la Vigilia di
Natale e con l'altro il giorno di Natale, alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26
e il 31 dicembre nonché quello compreso tra l'1 ed il 6 gennaio.
La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze Per_1 estive (per tali intendendosi il periodo compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno tra i genitori.
2. La minore avrà residenza presso l'abitazione paterna. Persona_1
3. La sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando mensilmente al padre Parte_1 Per_1 la somma di € 100,00 (cento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese.
4. Le spese straordinarie per la figlia , così come indicate nel protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Vicenza e che i ricorrenti dichiarano di conoscere, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5. L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dal padre.
6. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, o di altro documento valido per l'espatrio.
7. Nessun contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne in quanto Persona_2
economicamente autosufficiente.
8. Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
9. La sig. continuerà a versare per intero le rate del mutuo ipotecario gravante Parte_1 sull'immobile ex casa coniugale, dalla stessa abitata, fino alla totale e completa estinzione dello stesso. I sigg. e al fine di voler regolare definitivamente, ai sensi Controparte_1 Parte_1
e per gli effetti della vigente normativa in materia, ogni reciproco rapporto patrimoniale, sia di natura immobiliare che mobiliare e/o di reciproco dare e/o avere direttamente riconducibile al rapporto matrimoniale, chiedendone espressamente l'applicazione dei benefici fiscali, concordano che il sig.
ceda alla sig. , che accetta, la piena ed esclusiva proprietà degli Controparte_1 Parte_1
immobili così catastalmente individuati: per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'intero in Comune di Malo in Via Colleoni, 116, identificato catastalmente al CT Mp 31 Fg.25 –
Ex Sex. C Foglio 5 – mp 31 sub 1 Via Molin n. 38 piano T cat A/6 cl. 2 vani 4 – mediante atto notarile con notaio scelto dalla sig. che ne sosterrà anche i relativi costi. I sigg. Parte_1 Controparte_1
e stabiliscono che il trasferimento della quota di comproprietà immobiliare avverrà Parte_1
entro e non oltre il 31.12.2024 con impegno da parte della signora contestualmente alla Parte_1
cessione delle quote da parte del sig. di liberare il signor e della di lui Controparte_1 CP_1
madre (garante nel mutuo ipotecario) dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo. Quanto sopra, fatto salvo il caso in cui la signora riesca a trovare un acquirente prima di tale data, Parte_1 in tale ipotesi il signor si impegna sin d'ora a prestare il proprio consenso alla vendita della CP_1
sua quota di comproprietà prima della data suindicata;
10. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 9 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154.
11. Le parti costituite espressamente convengono che le spese i costi e gli onorari del presente restano integralmente compensate tra le stesse ed il presente ricorso viene sottoscritto dai procuratori costituiti
Avv. Annamaria Basso e Avv. Michela Bortolatto, oltre che per autentica anche per rinunzia reciproca alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Bosnia-Erzegovina in data 16/08/1999.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile all'estero.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
19/10/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 Controparte_1
RA (Bosnia-Erzegovina) il 16/08/1999 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Thiene (VI) al n. 22, parte II, serie C, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2625 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato BORTOLATTO MICHELA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato BASSO ANNAMARIA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.08.1999 tra i sigg.
e ad RA (Bosnia- Erzegovina), atto trascritto presso i registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Thiene al n. 22 – P. II - S. C dell'anno 1999, facendo ordine, con espresso esonero da responsabilità, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Thiene di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza ai seguenti
PATTI e CONDIZIONI:
1. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, nei Persona_1
rispettivi tempi di permanenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione della minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna a Schio in Via R. Rompato, 6. La madre potrà avere la figlia con sé a weekend alterni dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 20,00 Per_1 della domenica sera, nonché un giorno alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo nel periodo non scolastico dalle ore 14.00 e precisamente nella giornata di mercoledì (giovedì). La presenza della minore con la madre è strettamente collegata ai turni di lavoro di quest'ultima, Per_1
turni che dovranno pertanto essere resi noti al padre con il più largo anticipo possibile.
Durante le vacanze invernali la figlia trascorrerà un periodo continuativo alternato con Per_1
ciascun genitore. In particolare, la minore trascorrerà, in via alternata, con un genitore la Vigilia di
Natale e con l'altro il giorno di Natale, alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26
e il 31 dicembre nonché quello compreso tra l'1 ed il 6 gennaio.
La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze Per_1 estive (per tali intendendosi il periodo compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno tra i genitori.
2. La minore avrà residenza presso l'abitazione paterna. Persona_1
3. La sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando mensilmente al padre Parte_1 Per_1 la somma di € 100,00 (cento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese.
4. Le spese straordinarie per la figlia , così come indicate nel protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Vicenza e che i ricorrenti dichiarano di conoscere, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
5. L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dal padre.
6. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, o di altro documento valido per l'espatrio.
7. Nessun contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne in quanto Persona_2
economicamente autosufficiente.
8. Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
9. La sig. continuerà a versare per intero le rate del mutuo ipotecario gravante Parte_1 sull'immobile ex casa coniugale, dalla stessa abitata, fino alla totale e completa estinzione dello stesso. I sigg. e al fine di voler regolare definitivamente, ai sensi Controparte_1 Parte_1
e per gli effetti della vigente normativa in materia, ogni reciproco rapporto patrimoniale, sia di natura immobiliare che mobiliare e/o di reciproco dare e/o avere direttamente riconducibile al rapporto matrimoniale, chiedendone espressamente l'applicazione dei benefici fiscali, concordano che il sig.
ceda alla sig. , che accetta, la piena ed esclusiva proprietà degli Controparte_1 Parte_1
immobili così catastalmente individuati: per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'intero in Comune di Malo in Via Colleoni, 116, identificato catastalmente al CT Mp 31 Fg.25 –
Ex Sex. C Foglio 5 – mp 31 sub 1 Via Molin n. 38 piano T cat A/6 cl. 2 vani 4 – mediante atto notarile con notaio scelto dalla sig. che ne sosterrà anche i relativi costi. I sigg. Parte_1 Controparte_1
e stabiliscono che il trasferimento della quota di comproprietà immobiliare avverrà Parte_1
entro e non oltre il 31.12.2024 con impegno da parte della signora contestualmente alla Parte_1
cessione delle quote da parte del sig. di liberare il signor e della di lui Controparte_1 CP_1
madre (garante nel mutuo ipotecario) dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo. Quanto sopra, fatto salvo il caso in cui la signora riesca a trovare un acquirente prima di tale data, Parte_1 in tale ipotesi il signor si impegna sin d'ora a prestare il proprio consenso alla vendita della CP_1
sua quota di comproprietà prima della data suindicata;
10. Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 9 della legge n. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 nr. 154.
11. Le parti costituite espressamente convengono che le spese i costi e gli onorari del presente restano integralmente compensate tra le stesse ed il presente ricorso viene sottoscritto dai procuratori costituiti
Avv. Annamaria Basso e Avv. Michela Bortolatto, oltre che per autentica anche per rinunzia reciproca alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Bosnia-Erzegovina in data 16/08/1999.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile all'estero.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
19/10/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 Controparte_1
RA (Bosnia-Erzegovina) il 16/08/1999 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Thiene (VI) al n. 22, parte II, serie C, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo