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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3126/2017 (a cui è stato riunito il proc. N.R.G3127/2017)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2017 promossa da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ALESSANDRA MASTRIFLAMINI.
ATTORI-OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. con l'Avv. PAOLO MASCAGNI
[...] P.IVA_2
CONVENUTO/OPPOSTO
(CF ), e Controparte_2 P.IVA_3 per essa, la mandataria (PI ), con il patrocinio CP_3 P.IVA_4 dell'avv. STEFANO CACCHIARELLI INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 27.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
nonché in proprio quale socia
[...] Parte_1
accomandataria illimitatamente responsabile della predetta società hanno proposto due distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.07.2017 (depositato il
14.07.2017), con il quale è stato loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di la complessiva somma di € 23.040,35 per Controparte_4
scoperto di conto corrente al 14.12.2016, oltre oneri ed accessori.
I motivi dell'opposizione sono i seguenti: illegittima applicazione di interessi usurari, sia sotto il profilo dell'usura oggettiva che soggettiva;
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, con particolare riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 2014.
Con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di condanna della convenuta opposta alla ripetizione dell'indebito per la somma pari ad CP_1
euro € 6.338,37.
Con richiesta di cancellazione della segnalazione della società dalla centrale rischi della Banca d'Italia.
Intervenuta nelle more la liquidazione coatta amministrativa di
[...]
quest'ultima costituendosi in giudizio a mezzo dei Controparte_4
commissari liquidatori ha instato, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto ex lege e, nel merito, per il rigetto della stessa.
Con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riunite le cause, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito con esito negativo il tentativo
2 obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e mediante ctu contabile.
In corso di causa è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
quale cessionaria del credito originariamente Controparte_2
vantato da Controparte_5
(dapprima a mezzo della mandataria e,
[...] CP_3
successivamente, a mezzo della nuova mandataria di
[...]
, associandosi alle conclusioni già formulate dal creditore Controparte_6
cedente ed eccependo altresì il proprio difetto di titolarità passiva in ordine alle domande restitutorie formulate dagli opponenti.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
• SULLA TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE.
La banca convenuta ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'opposizione in quanto notificatale via pec dopo le ore 21 del giorno di scadenza (id est lunedì 27.11.2017 essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 17.10.2017) e, perciò, in violazione dell'articolo 147 c.p.c. e dell'articolo 16 septies legge 11 agosto 2014, n. 114 secondo le cui previsioni la notificazione eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo.
Nel caso di specie dunque la notificazione, eseguita oltre le ore 21 del
27.11.2017, si sarebbe perfezionata il giorno successivo a quello di scadenza, id est il 28.11.2017.
L'assunto è infondato.
Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che l'articolo 16 septies della legge 11 agosto 2014, n. 114 con la quale è stata estesa alle notificazioni a
3 mezzo PEC la fascia di orario già dettata dall'art. 147 c.p.c. per quelle effettuate tramite ufficiale giudiziario (con la precisazione che se la notifica è stata eseguita dopo le ore 21.00, deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 75/2019 nella parte in cui prevede che la notificazione eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione
è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Ed in particolare la Consulta ha evidenziato come "la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21 (…) mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (…) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (…), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa".
Si deve pertanto applicare anche alle notifiche con modalità telematiche la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione in analogia con quanto avviene nella notifica a mezzo del servizio postale.
Tale indicazione è stata poi recepita dal legislatore con la riforma Cartabia, che ha aggiunto all'articolo 147 c.p.c i commi secondo e terzo che espressamente prevedono che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e "si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di
4 accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7".
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
• SULLA CARENZA DI TITOLARITÀ PASSIVA DEL
RAPPORTO IN CAPO ALLA CESSIONARIA CP_2
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotta dal creditore cessionario (per essere questo creditore succeduto CP_2
unicamente nei crediti e non anche del rapporto giuridico sottostante) è sufficiente rilevare, ai limitati fini di ciò che rileva per la decisione del caso concreto, che la presente opposizione è stata svolta nei confronti del soggetto originariamente titolare del rapporto contrattuale dedotto giudizio, cioè
[...]
(nelle more posta in amministrazione coatta Controparte_4
amministrativa), che non è stata estromessa dal giudizio a seguito dell'intervento del cessionario e nei cui confronti le domande svolte dagli opponenti sono dunque senz'altro ammissibili.
Quanto alla posizione della società cessionaria è sufficiente rilevare che alla stessa deve considerarsi senz'altro opponibile la rideterminazione del saldo del conto corrente nella minor somma risultata a debito degli opponenti all'esito dell'istruttoria, non trovandoci invece al cospetto di una ripetizione dell'indebito.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
• SULL'USURA.
Sul punto è sufficiente osservare che lo scenario sul quale parte opponente fonda la propria pretesa si basa su una consulenza tecnica di parte che applica
5 un metodo tecnico scientifico del tutto errato, ovvero quello della non vincolatività delle istruzioni della Banca d'Italia, facendo invece ricorso a criteri suppletivi di matematica finanziaria.
Sul punto, giova invece osservare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi è assolutamente necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Infatti, la fattispecie della cosiddetta usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM.
Orbene, posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia proprio sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle richiamate istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale.
Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed
6 economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili derivanti dalla fattispecie della cosiddetta usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione.
Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca
d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il
TEG del rapporto dedotto in giudizio (così, Cass., 22 giugno 2016, n. 12965.
Per tale assorbente ragioni l'assunto degli opponenti deve ritenersi infondato.
Del tutto generiche, infine, le allegazioni degli opponenti in meriti alla cosiddetta usura soggettiva.
• SULL'ANATOCISMO E SULLA CLAUSOLA DI
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI.
Deve a tal proposito preliminarmente osservarsi, in via generale, che l'articolo
120 TUB applicabile alle fattispecie in esame ratione temporis disponeva la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi passivi e attivi fossero capitalizzati con la stessa frequenza (nella prassi bancaria, trimestrale).
La L. 27/12/2013 n. 147 ha modificato poi il comma 2 dell'art. 120 T.U.B., prevedendo che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia
7 assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", con ciò individuando una distinzione fra capitalizzazione e anatocismo. La nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (anatocismo), innovando appunto rispetto alla norma previgente.
Orbene, nella fattispecie in esame, il contratto per cui è causa è stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 120
T.U.B. dalla legge di stabilità del 2014 e sciolto dopo l'entrata in vigore della novella legislativa in data 1.1.2014 (contratto di conto corrente stipulato in data in data 13.02.2013 e chiuso in data 14.12.2016, cf. ctu pag. 3)
Risulta poi, dalle clausole contrattuali del contratto inter-partes, che tale clausola sia stata pattuita per iscritto, avendo infatti le parti previsto nel contratto per cui è causa che la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori (cfr. art 7 del contratto di conto corrente, nonché documenti di sintesi del contratto e ctu, pag. 5)
Pertanto, è emerso che la clausola (separatamente approvata ex articolo 1341
c.c.), con cui è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi è conforme alla legge vigente ratione temporis.
Di conseguenza, devono ritenersi dovute le somme richieste alla società debitrice e alla socia accomandataria illimitatamente responsabile a titolo di capitalizzazione degli interessi fino al 1.1.2014, con esclusione però di ogni capitalizzazione degli interessi fino alla chiusura dei conti, come correttamente rilevato dal ctu.
8 Ed infatti il quadro normativo di riferimento risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014.
Ed in particolare, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2 TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale
(mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il decreto competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica,
9 tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del decreto competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla legge di stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità 2014 l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283
c.c.., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sugli
10 interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha provveduto a ricalcolare, così come richiesto dal Giudice, i saldi del conto corrente intestato alla società attrice, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sino al 31.12.2013, mentre a partire dall'1.1.2014 i ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione fino al 30/06/2016
(data di revoca degli affidamenti e passaggio a sofferenza del conto) ed ha così ricalcolato la somma a debito della società nell'importo di euro
20.677,84, anziché in quello di euro €. 23.040,35 oggetto di ingiunzione (cfr. ultima pagina ctu).
Dunque, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, stante la parziale fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della minor somma di € 20.677,84.
Del tutto genericamente allegata e dunque infondata, infine, la richiesta di cancellazione della società opponente dalla centrale rischi della Banca d'Italia.
11 Le spese di lite della fase monitoria, pertanto, vanno riliquidate in base al valore del credito accertato in fase di cognizione e poste a carico dell'opponente (cfr. ex multis Cass. 14764/07).
Le spese del presente procedimento, stante l'esito complessivo del giudizio che ha comunque consentito di accertare come dovute somme consistenti a carico degli attori in opposizione, nonché le ulteriori difese svolte dagli opponenti, commisurate in base al reale valore del diritto di credito dell'opposto, vanno poste a carico degli attori in opposizione in solido. Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod.
e integr. tenuto conto delle attività processuali rispettivamente svolte dal creditore cedente e dal creditore cessionario intervenuto in corso di causa.
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, essendosi la ctu resa necessaria al fine di rideterminare il minor importo dovuto dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'OPPOSIONE; per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
DICHIARA che il saldo finale del rapporto alla data di passaggio a sofferenza del conto e revoca degli affidamenti del 30.06.2016 è risultato pari ad €
20.677,84. a debito della società correntista e della socia accomandataria, in solido, oltre interessi al saldo convenzionale dal 15.12.2016 (data di chiusura del conto), al soddisfo.
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento della somma di euro
20.677,84, oltre interessi al saldo convenzionale dal 15.12.2016 al soddisfo.
12 CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida:
per la fase monitoria in euro 567,00, oltre al rimborso spese in ragione del
15%, iva e cpa come per legge;
per il procedimento di cognizione nella somma di euro 1.696,00 in favore della liquidazione coatta amministrativa (per la Controparte_4
fase di studio e introduttiva), oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
nella somma di euro 3.381,00 in favore di CP_2
(per la fase istruttoria e decisoria), oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
Grosseto 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2017 promossa da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ALESSANDRA MASTRIFLAMINI.
ATTORI-OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. con l'Avv. PAOLO MASCAGNI
[...] P.IVA_2
CONVENUTO/OPPOSTO
(CF ), e Controparte_2 P.IVA_3 per essa, la mandataria (PI ), con il patrocinio CP_3 P.IVA_4 dell'avv. STEFANO CACCHIARELLI INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 27.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
nonché in proprio quale socia
[...] Parte_1
accomandataria illimitatamente responsabile della predetta società hanno proposto due distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.07.2017 (depositato il
14.07.2017), con il quale è stato loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di la complessiva somma di € 23.040,35 per Controparte_4
scoperto di conto corrente al 14.12.2016, oltre oneri ed accessori.
I motivi dell'opposizione sono i seguenti: illegittima applicazione di interessi usurari, sia sotto il profilo dell'usura oggettiva che soggettiva;
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, con particolare riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 2014.
Con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di condanna della convenuta opposta alla ripetizione dell'indebito per la somma pari ad CP_1
euro € 6.338,37.
Con richiesta di cancellazione della segnalazione della società dalla centrale rischi della Banca d'Italia.
Intervenuta nelle more la liquidazione coatta amministrativa di
[...]
quest'ultima costituendosi in giudizio a mezzo dei Controparte_4
commissari liquidatori ha instato, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto ex lege e, nel merito, per il rigetto della stessa.
Con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riunite le cause, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito con esito negativo il tentativo
2 obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e mediante ctu contabile.
In corso di causa è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...]
quale cessionaria del credito originariamente Controparte_2
vantato da Controparte_5
(dapprima a mezzo della mandataria e,
[...] CP_3
successivamente, a mezzo della nuova mandataria di
[...]
, associandosi alle conclusioni già formulate dal creditore Controparte_6
cedente ed eccependo altresì il proprio difetto di titolarità passiva in ordine alle domande restitutorie formulate dagli opponenti.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
• SULLA TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE.
La banca convenuta ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell'opposizione in quanto notificatale via pec dopo le ore 21 del giorno di scadenza (id est lunedì 27.11.2017 essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 17.10.2017) e, perciò, in violazione dell'articolo 147 c.p.c. e dell'articolo 16 septies legge 11 agosto 2014, n. 114 secondo le cui previsioni la notificazione eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo.
Nel caso di specie dunque la notificazione, eseguita oltre le ore 21 del
27.11.2017, si sarebbe perfezionata il giorno successivo a quello di scadenza, id est il 28.11.2017.
L'assunto è infondato.
Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che l'articolo 16 septies della legge 11 agosto 2014, n. 114 con la quale è stata estesa alle notificazioni a
3 mezzo PEC la fascia di orario già dettata dall'art. 147 c.p.c. per quelle effettuate tramite ufficiale giudiziario (con la precisazione che se la notifica è stata eseguita dopo le ore 21.00, deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 75/2019 nella parte in cui prevede che la notificazione eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione
è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Ed in particolare la Consulta ha evidenziato come "la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21 (…) mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (…) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (…), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa".
Si deve pertanto applicare anche alle notifiche con modalità telematiche la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione in analogia con quanto avviene nella notifica a mezzo del servizio postale.
Tale indicazione è stata poi recepita dal legislatore con la riforma Cartabia, che ha aggiunto all'articolo 147 c.p.c i commi secondo e terzo che espressamente prevedono che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e "si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di
4 accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7".
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
• SULLA CARENZA DI TITOLARITÀ PASSIVA DEL
RAPPORTO IN CAPO ALLA CESSIONARIA CP_2
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto dedotta dal creditore cessionario (per essere questo creditore succeduto CP_2
unicamente nei crediti e non anche del rapporto giuridico sottostante) è sufficiente rilevare, ai limitati fini di ciò che rileva per la decisione del caso concreto, che la presente opposizione è stata svolta nei confronti del soggetto originariamente titolare del rapporto contrattuale dedotto giudizio, cioè
[...]
(nelle more posta in amministrazione coatta Controparte_4
amministrativa), che non è stata estromessa dal giudizio a seguito dell'intervento del cessionario e nei cui confronti le domande svolte dagli opponenti sono dunque senz'altro ammissibili.
Quanto alla posizione della società cessionaria è sufficiente rilevare che alla stessa deve considerarsi senz'altro opponibile la rideterminazione del saldo del conto corrente nella minor somma risultata a debito degli opponenti all'esito dell'istruttoria, non trovandoci invece al cospetto di una ripetizione dell'indebito.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
• SULL'USURA.
Sul punto è sufficiente osservare che lo scenario sul quale parte opponente fonda la propria pretesa si basa su una consulenza tecnica di parte che applica
5 un metodo tecnico scientifico del tutto errato, ovvero quello della non vincolatività delle istruzioni della Banca d'Italia, facendo invece ricorso a criteri suppletivi di matematica finanziaria.
Sul punto, giova invece osservare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi è assolutamente necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Infatti, la fattispecie della cosiddetta usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM.
Orbene, posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia proprio sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle richiamate istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale.
Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed
6 economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili derivanti dalla fattispecie della cosiddetta usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione.
Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca
d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il
TEG del rapporto dedotto in giudizio (così, Cass., 22 giugno 2016, n. 12965.
Per tale assorbente ragioni l'assunto degli opponenti deve ritenersi infondato.
Del tutto generiche, infine, le allegazioni degli opponenti in meriti alla cosiddetta usura soggettiva.
• SULL'ANATOCISMO E SULLA CLAUSOLA DI
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI.
Deve a tal proposito preliminarmente osservarsi, in via generale, che l'articolo
120 TUB applicabile alle fattispecie in esame ratione temporis disponeva la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi passivi e attivi fossero capitalizzati con la stessa frequenza (nella prassi bancaria, trimestrale).
La L. 27/12/2013 n. 147 ha modificato poi il comma 2 dell'art. 120 T.U.B., prevedendo che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia
7 assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", con ciò individuando una distinzione fra capitalizzazione e anatocismo. La nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (anatocismo), innovando appunto rispetto alla norma previgente.
Orbene, nella fattispecie in esame, il contratto per cui è causa è stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 120
T.U.B. dalla legge di stabilità del 2014 e sciolto dopo l'entrata in vigore della novella legislativa in data 1.1.2014 (contratto di conto corrente stipulato in data in data 13.02.2013 e chiuso in data 14.12.2016, cf. ctu pag. 3)
Risulta poi, dalle clausole contrattuali del contratto inter-partes, che tale clausola sia stata pattuita per iscritto, avendo infatti le parti previsto nel contratto per cui è causa che la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori (cfr. art 7 del contratto di conto corrente, nonché documenti di sintesi del contratto e ctu, pag. 5)
Pertanto, è emerso che la clausola (separatamente approvata ex articolo 1341
c.c.), con cui è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi è conforme alla legge vigente ratione temporis.
Di conseguenza, devono ritenersi dovute le somme richieste alla società debitrice e alla socia accomandataria illimitatamente responsabile a titolo di capitalizzazione degli interessi fino al 1.1.2014, con esclusione però di ogni capitalizzazione degli interessi fino alla chiusura dei conti, come correttamente rilevato dal ctu.
8 Ed infatti il quadro normativo di riferimento risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014.
Ed in particolare, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2 TUB è stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale
(mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il decreto competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica,
9 tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del decreto competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla legge di stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità 2014 l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283
c.c.., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sugli
10 interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha provveduto a ricalcolare, così come richiesto dal Giudice, i saldi del conto corrente intestato alla società attrice, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sino al 31.12.2013, mentre a partire dall'1.1.2014 i ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione fino al 30/06/2016
(data di revoca degli affidamenti e passaggio a sofferenza del conto) ed ha così ricalcolato la somma a debito della società nell'importo di euro
20.677,84, anziché in quello di euro €. 23.040,35 oggetto di ingiunzione (cfr. ultima pagina ctu).
Dunque, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, stante la parziale fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della minor somma di € 20.677,84.
Del tutto genericamente allegata e dunque infondata, infine, la richiesta di cancellazione della società opponente dalla centrale rischi della Banca d'Italia.
11 Le spese di lite della fase monitoria, pertanto, vanno riliquidate in base al valore del credito accertato in fase di cognizione e poste a carico dell'opponente (cfr. ex multis Cass. 14764/07).
Le spese del presente procedimento, stante l'esito complessivo del giudizio che ha comunque consentito di accertare come dovute somme consistenti a carico degli attori in opposizione, nonché le ulteriori difese svolte dagli opponenti, commisurate in base al reale valore del diritto di credito dell'opposto, vanno poste a carico degli attori in opposizione in solido. Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod.
e integr. tenuto conto delle attività processuali rispettivamente svolte dal creditore cedente e dal creditore cessionario intervenuto in corso di causa.
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, essendosi la ctu resa necessaria al fine di rideterminare il minor importo dovuto dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'OPPOSIONE; per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
DICHIARA che il saldo finale del rapporto alla data di passaggio a sofferenza del conto e revoca degli affidamenti del 30.06.2016 è risultato pari ad €
20.677,84. a debito della società correntista e della socia accomandataria, in solido, oltre interessi al saldo convenzionale dal 15.12.2016 (data di chiusura del conto), al soddisfo.
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento della somma di euro
20.677,84, oltre interessi al saldo convenzionale dal 15.12.2016 al soddisfo.
12 CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida:
per la fase monitoria in euro 567,00, oltre al rimborso spese in ragione del
15%, iva e cpa come per legge;
per il procedimento di cognizione nella somma di euro 1.696,00 in favore della liquidazione coatta amministrativa (per la Controparte_4
fase di studio e introduttiva), oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
nella somma di euro 3.381,00 in favore di CP_2
(per la fase istruttoria e decisoria), oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
Grosseto 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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