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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile II grado iscritto al n. 4065/2024 Reg. Cont. promosso da
– rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Mastrangelo e Lucia Parte_1
Mastrangelo;
contro
– rappresentata e difesa dell'Avv. Agata D'Auria CP_1
LA CAUSA
LA FASE PROCESSUALE SVOLTASI IN 1° GRADO ED IN APPELLO
Con ricorso depositato il 29.09.2014, avente RGN. 5172/2014, il signor chiedeva Parte_1
al Giudice di Pace di Taranto di voler ingiungere alla signora il pagamento in suo favore CP_1
della somma di euro 3.708,14. A sostegno della domanda, deduceva di aver contratto, in data
19.06.2012, congiuntamente alla signora un mutuo bancario finalizzato all'acquisto di un CP_1
pagina 1 di 11 immobile da adibire ad abitazione familiare dopo il matrimonio, celebrato successivamente alla stipulazione del mutuo. Sosteneva di aver tuttavia pagato il 100% delle rate con denaro proprio e di essere rimasto creditore, nei confronti della signora dell'importo di euro 3.708,14, allegando CP_1
documentazione bancaria a sostegno di quanto dedotto.
Il Giudice di Pace adito, con decreto N. 1689/2014, emetteva l'ingiunzione richiesta, ai sensi degli art. 633 e seguenti c.p.c., ma non concedeva la clausola di provvisoria esecutività, poiché la documentazione prodotta veniva prodotta in copia.
La signora con atto notificato in data 25.11.2014, proponeva opposizione avverso il CP_1
suddetto decreto, ritenendo infondata la pretesa creditoria e concludeva chiedendo al Giudice adito di voler: “1) Accogliere la presente opposizione in quanto fondata e provata e per l'effetto annullare e
revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della pretesa creditoria;
2) Condannare in ogni
caso l'opposto al risarcimento dei danni in favore della opponente per lite temeraria e responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 2.000,00 o della minore
ritenuta di giustizia;
3) Condannare l'opposto, al pagamento in favore della opponente delle spese e
competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario di spese (15%), iva e cap come per legge”.
Il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza N.382/2017 del 31.01.2017, rigettava l'opposizione ritendendo “di tutta evidenza la natura strettamente personale delle obbligazioni rinvenienti dal mutuo
stipulato prima del matrimonio, riconosciuta anche dall'opponente ...”; “il residuo richiesto risulta
corretto, a nulla rilevando che i versamenti sarebbero stati effettuati dai coniugi in comunione,
trattandosi di pagamenti per obbligazioni personali contratte prima del matrimonio”.
La signora roponeva dunque appello contro tale sentenza ritenendo, contrariamente a quanto ivi CP_1
sostenuto, che “in tema di pagamenti effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio in regime di
pagina 2 di 11 comunione legale, viga la presunzione juris tantum che siano stati fatti con l'apporto economico di
entrambi e nell'interesse comune, sia perché non in linea con le statuizioni della S.C. secondo cui i
prestiti tra marito e moglie non sono in ogni caso restituibili in quanto nello spirito del mutuo soccorso
proprio del matrimonio ...”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente appello e per
l'effetto in riforma della impugnata sentenza accoglier l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo
opposto; 2) accogliere la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e per
l'effetto condannare l'appellato al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 2.000,00 o
dell'altra somma ritenuta di giustizia;
3) condannare l'appellato al pagamento delle spese e
competenze del doppio grado del giudizio”.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del gravame, con sentenza N.
1264/2020, riteneva “fondato il motivo di gravame relativo all'error in iudicando, non avendo il
giudice dell'opposizione rilevato la evidente nullità del decreto monitorio” e dichiarava “assorbiti gli
altri motivi, domande ed eccezioni”, e nel merito così argomentava: “A tal fine l'art. 192 comma 3 del
codice civile, sotto la rubrica “rimborsi e restituzioni”, così dispone: “Ciascuno dei coniugi può
richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed
investimenti nel patrimonio comune.” La norma, se conferma l'irripetibilità delle somme versate al
fine di sostenere il c.d. regime patrimoniale primario della famiglia così come individuato dall' art.
143 c.c., limita il diritto al rimborso alle sole somme destinate a spese nel patrimonio comune (
riparazioni, migliorìe , modifiche, ampliamenti ) e non menziona le spese di acquisto che hanno in
realtà come contraltare l'incremento patrimoniale dato dal cespite, onde alla uscita di danaro fa
riscontro l'incremento del patrimonio conseguito dall'acquisto. Ne consegue che le somme che
[...]
assume aver versato per il pagamento delle rate di mutuo non rientrano in tale ipotesi Parte_1
pagina 3 di 11 poiché sono servite a consolidare l'incremento patrimoniale di ambo i coniugi, stante la riconosciuta
comunione dell'immobile”.
IL RICORSO IN CASSAZIONE E LA RIMESSIONE AL GIUDICE D'APPELLO EX ART.
354 C.P.C.
A seguito di ricorso del 03.09.2020, con cui il signor chiedeva la cassazione della predetta CP_1
sentenza, la S.C., ritenendo “erroneo l'assunto posto alla base della declaratoria di nullità del Decreto
Ingiuntivo, resa dal Giudice d'Appello, da cui conseguiva la revoca del provvedimento monitorio”, con ordinanza n. 22470/2024 così statuiva : “3.- Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e
4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 177 c.c. e la nullità della sentenza per difetto di
motivazione, in ordine all'inquadramento della fattispecie nella comunione legale;
la violazione del
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e la violazione dell'art. 112 c.p.c. Il
ricorrente deduce che il giudice ha errato ad applicare l'art. 177 c.c. alla fattispecie, perché tanto nel
ricorso per ingiunzione che nella citazione per opposizione al decreto ingiuntivo si specificava che
l'immobile in discussione era astato acquistato prima del matrimonio, così come prima del matrimonio
era stato contratto il mutuo. In tal modo il giudice avrebbe violato la norma di legge (art. 177 c.c.)
applicandola anche agli acquisti fatti prima del matrimonio. Il giudicante sarebbe anche andato ultra
petita, poiché la questione non era stata proposta dalle parti. La controricorrente oppone, invece, che
è stata applicata la disciplina della comunione ordinaria e non quella della comunione legale. 3.1.- Il
motivo è fondato. La motivazione è affetta da insanabile contraddittorietà ed è obiettivamente
perplessa, oltre che da evidente errore in diritto, in quanto non si comprende se il giudicante ha fatto
riferimento alle regole che governano la comunione legale tra i coniugi, e in tal caso avrebbe errato
perché pacificamente l'immobile è stato acquistato prima del matrimonio, mentre cadono in comunione
tra i coniugi – ove non scelto un diverso regime – solo gli acquisti successivi al matrimonio;
oppure se
pagina 4 di 11 abbia inteso fare riferimento alle regole che governano la comunione ordinaria, e in ogni caso avrebbe
errato perché avrebbe dovuto far riferimento, piuttosto, alla disciplina delle obbligazioni solidali e al
diritto di regresso (1292 e segg. c.c.), posto che parte ricorrente deduce – senza contestazioni da
controparte – che il mutuo era cointestato. Secondo quanto dispone l'art. 1298 c.c., infatti, nei rapporti
interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata
contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi, in parti uguali, se non risulta diversamente. La
circostanza che il pagamento del mutuo abbia comportato un incremento patrimoniale, non osta quindi
all'applicazione della disciplina della solidarietà e all'esercizio dell'azione di regresso secondo quanto
disposto dall'art. 1299 c.c., qualora l'incremento patrimoniale sia avvenuto in favore di entrambi.
Inoltre, non risulta che la questione dello scioglimento della comunione sia stata proposta nel giudizio
di opposizione, poiché si è difesa deducendo di avere contribuito anch'ella a pagare le CP_1
rate del mutuo”.
Pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso (ritenuto inammissibile il primo,
assorbiti il quarto e il quinto), cassava la sentenza impugnata e “rinviava al Tribunale di Taranto, in
persona di magistrato diverso da quello che ha reso la sentenza impugnata, per nuovo esame e per la
liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità”.
RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI 2° GRADO
Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 13.09.2024, il signor Parte_1
riassumeva la causa davanti al Giudice di rinvio, a norma dell'art. 392 c.p.c. “per ivi sentirsi rigettare
l'appello predetto e condannare al pagamento delle spese tutte;
ossia tanto di quelle che sono state
liquidate: per il procedimento di ingiunzione, nel decreto ingiuntivo del G.d.P., e per i procedimenti di
primo e di secondo grado nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 1264/2020; quanto di quelle che
saranno liquidate sia per il giudizio di legittimità e sia per il presente giudizio di rinvio”. pagina 5 di 11 Si costituiva la signora eccependo la infondatezza della pretesa creditoria dell'appellato, e CP_1
sostenendo anzi di essere creditrice di somme di danaro, sia perché versate in esubero per l'anticipata parziale estinzione del mutuo sia per non aver ricevuto gli importi che le spettavano a titolo di assegno di mantenimento che ammontavano ad oltre € 5.000,00, come risultava dalla documentazione prodotta in giudizio. Inoltre, le rate di mutuo, in costanza di matrimonio (celebrato nel luglio 2012, subito dopo la stipula del mutuo) erano sempre state pagate da entrambi i coniugi e con l'apporto economico di entrambi, sebbene, per accordo delle parti, materialmente prelevate dal c/c del coniuge. Sosteneva
inoltre che a marzo del 2013, prima di allontanarsi dalla casa coniugale, il sig. Parte_1
avrebbe prelevato dal libretto bancario cointestato tutte le somme ivi depositate pari ad oltre euro
22.000,00, di cui 15.000,00 frutto di regali ricevuti in occasione del matrimonio, euro 2.000,00 quale rendimento dei risparmi di entrambi, ed euro 5.102,37 di esclusiva pertinenza della medesima, in quanto accumulati dalla stessa prima del matrimonio e non rientranti nella comunione legale, come riconosciuto, nel corso del processo di primo grado, dallo stesso coniuge, ed utilizzati da quest'ultimo per la parziale estinzione del mutuo.
Riteneva, pertanto, che anche prescindendo dal principio secondo cui in costanza di matrimonio operi la presunzione iuris tantum, in ragione del quale tutti i pagamenti effettuati dai coniugi in regime di comunione dei beni si intendono effettuati in comunione e nell'interesse di entrambi, nella fattispecie risultava provato che la fosse creditrice e non già debitrice del er il titolo dedotto. CP_1 CP_1
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, disatteso
l'avverso che si impugna e disconosce: 1) revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto e
rigettare la domanda di pagamento formulata dall'attore; 2) condannare l'attore al pagamento delle
spese e compenso del giudizio, oltre accessori di legge”.
pagina 6 di 11 All'udienza del 23.04.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI RINVIO
In questa sede il potere decisorio del giudice dovrà esercitarsi nel perimetro tracciato sia dalle preclusioni tipiche del giudizio di appello e, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., dal principio di diritto enunciato nella predetta sentenza, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal signor eniva CP_1
cassata la sentenza di appello.
Nella citata sentenza la S.C. ha chiarito preliminarmente la validità del decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace, dichiarato invece nullo dal Giudice monocratico in sede di riesame della causa,
sull'errato presupposto che il provvedimento monitorio mancasse di una motivazione analoga a quella di una sentenza. La questione risultava, peraltro, esulare dal thema decidendum, non avendo la signora mai sollevato eccezioni sul punto ma piuttosto nel merito, in particolare sulla debenza o meno CP_1
delle somme richieste dal signor La signora infatti, ha sempre sostenuto l'infondatezza CP_1 CP_1
della pretesa creditoria sul presupposto che le somme prestate o anticipate in costanza di matrimonio da uno dei coniugi nei confronti dell'altro non siano ripetibili, in quanto aventi natura di obbligazione naturale, fondandosi sui principi di mutuo soccorso e di solidarietà reciproca che permeano il rapporto di coniugio. Tale ricostruzione giuridica è stata tuttavia esclusa dalla S.C., adita dal signor che, CP_1
pronunciandosi sul punto, così stabiliva: “Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 4
c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 177 c.c. e la nullità della sentenza per difetto di
motivazione, in ordine all'inquadramento della fattispecie nella comunione legale;
la violazione del
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e la violazione dell'art. 112 c.p.c. Il
pagina 7 di 11 ricorrente deduce che il giudice ha errato ad applicare l'art. 177 c.c. alla fattispecie, perché tanto nel
ricorso per ingiunzione che nella citazione per opposizione al decreto ingiuntivo si specificava che
l'immobile in discussione era astato acquistato prima del matrimonio, così come prima del matrimonio
era stato contratto il mutuo. In tal modo il giudice avrebbe violato la norma di legge (art. 177 c.c.)
applicandola anche agli acquisti fatti prima del matrimonio. Il giudicante sarebbe anche andato ultra
petita, poiché la questione non era stata proposta dalle parti. La controricorrente oppone, invece, che
è stata applicata la disciplina della comunione ordinaria e non quella della comunione legale. 3.1.- Il
motivo è fondato. La motivazione è affetta da insanabile contraddittorietà ed è obiettivamente
perplessa, oltre che da evidente errore in diritto, in quanto non si comprende se il giudicante ha fatto
riferimento alle regole che governano la comunione legale tra i coniugi, e in tal caso avrebbe errato
perché pacificamente l'immobile è stato acquistato prima del matrimonio, mentre cadono in
comunione tra i coniugi – ove non scelto un diverso regime – solo gli acquisti successivi al
matrimonio; oppure se abbia inteso fare riferimento alle regole che governano la comunione
ordinaria, e in ogni caso avrebbe errato perché avrebbe dovuto far riferimento, piuttosto, alla
disciplina delle obbligazioni solidali e al diritto di regresso (1292 e segg. c.c.), posto che parte
ricorrente deduce – senza contestazioni da controparte – che il mutuo era cointestato. Secondo quanto
dispone l'art. 1298 c.c., infatti, nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi
debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi,
in parti uguali, se non risulta diversamente. La circostanza che il pagamento del mutuo abbia
comportato un incremento patrimoniale, non osta quindi all'applicazione della disciplina della
solidarietà e all'esercizio dell'azione di regresso secondo quanto disposto dall'art. 1299 c.c., qualora
l'incremento patrimoniale sia avvenuto in favore di entrambi. Inoltre, non risulta che la questione
dello scioglimento della comunione sia stata proposta nel giudizio di opposizione, poiché
[...]
si è difesa deducendo di avere contribuito anch'ella a pagare le rate del mutuo”. CP_1 pagina 8 di 11 L'ESAME DEL MERITO QUALE GIUDICE DI APPELLO
Anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte, e del principio di diritto ivi enunciato, riesaminati gli atti di causa e le allegazioni delle parti, si osserva quanto segue in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto.
Nel caso di specie, il mutuo contratto dalle parti non può costituire oggetto della disciplina della comunione ex art. 177 c.c. la quale, come ribadito dalla S.C., non contempla gli acquisti e le obbligazioni sorte prima del matrimonio. Nel caso in esame è pacifico, oltre che documentato, che il mutuo è stato contratto dalle parti, congiuntamente, prima del vincolo matrimoniale.
Né risulta o può desumersi, dal comportamento delle stesse, alcuna volontà di qualificare tale obbligazione come naturale ex art. 143 e 2034 c.c. e, pertanto, non ripetibile in quanto riconducibile ad una prestazione effettuata per affectio coniugalis, per la quale opererebbe il principio noto come soluti
retentio, che impedisce di recuperare la somma o la prestazione. Al contrario, la condotta delle parti successiva alla stipula del mutuo è coerente con la natura sinallagmatica e patrimoniale del vincolo contrattuale originario, escludendo qualsivoglia presupposto di gratuità o liberalità connesso alla relazione affettiva. Dagli atti di parte della stessa opponente/appellante, anche in sede di riassunzione,
si evince infatti che le rate di mutuo, in costanza di matrimonio (celebrato nel luglio 2012, subito dopo la stipula del mutuo) erano sempre state pagate da entrambi i coniugi e con l'apporto economico di entrambi, sebbene, per accordo degli stessi, addebitate sul conto corrente personale del marito, il quale utilizzava allo scopo anche somme comuni, provenienti dai regali di nozze, e denaro personale messo a disposizione dalla signora su altro conto cointestato. L'obbligazione sorta tra le parti ha quindi CP_1
natura di obbligazione civile personale e, più in particolare, solidale, posto che le parti, contraendo il mutuo insieme, si obbligavano ad una medesima prestazione. In quanto tale, essa trova la sua regolamentazione nella disciplina delle obbligazioni solidali che, all'art. 1292 c.c., legittima il pagina 9 di 11 coobbligato, in questo caso, l'opposto, che abbia anticipato il pagamento, ad agire in regresso nei confronti dell'altro obbligato, ovvero la signora CP_1
Per stessa ammissione della appellante/opponente, essa non provvedeva al pagamento della quota residua di sua spettanza, pari ad euro 3.385,62, allegando di avervi fatto fronte con proprie risorse;
ed allo scopo per dimostrare la sua capacità reddituale allegava delle buste paga relative alla propria attività lavorativa, per l'importo complessivo di euro 6.240,00. Solo che tanto non può evidentemente assurgere a prova dell'avvenuto pagamento anche del credito ingiunto: prova la sua capacità reddituale ma non di certo che poi queste somme o una loro parte fossero state versate per pagare anche la somma a credito residua che formava oggetto della ingiunzione in esame.
Stante la ammissione del debito e la carenza di prova sull'eccepito avvenuto pagamento, nonché il legittimo diritto del signor ad agire in regresso nei confronti della signora l'appello CP_1 CP_1
proposto da quest'ultima, con atto del 26.07.2017, per la riforma della sentenza n. 382/ 2017 del
Giudice di Pace di Taranto, va rigettato.
Per quanto riguarda le spese, tenuto conto che la parte opponente veniva ammessa al gratuito patrocinio sicuramente per il giudizio di cassazione e questo giudizio di rinvio, è giusto compensare le spese di primo grado, di secondo grado e della cassazione, ma per il giudizio di rinvio davanti a questa autorità
le spese devono seguire giocoforza la sua soccombenza;
si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda riassunta dal signor nei confronti della signora CP_1 Parte_1 [...]
, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così CP_1
provvede:
pagina 10 di 11 - Rigetta l'appello proposto dalla signora con atto del 26.07.2017 e conferma la CP_1
sentenza N.382/2017 del 31.01.2017 del Giudice di Pace di Taranto;
- Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo N. 1689/2014, emesso dal Giudice di Pace di Taranto il
12.10.2017, notificato il 17.10.2017, di euro 3.708,14, con interessi come da decreto.
- Compensa le spese di giudizio di primo grado, di secondo grado e di cassazione;
condanna invece la signora al pagamento delle spese di questo giudizio di rinvio sopportate CP_1
dal che si liquidano, in suo favore, in euro 1.800,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre al costo del CU e diritti.
- Provvede con separati decreti sulla liquidazione del compenso per gratuito patrocinio in favore del difensore della per questo giudizio, ed in favore del difensore di CP_1 Parte_1
per il giudizio di cassazione.
[...]
TARANTO, 29-09-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 11 di 11