Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione Civile -
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di ruolo generale 1337/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Enrico Bocchino e dall'avv.
Sara Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa società in La
Spezia, viale Italia n. 136, e all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv.
Maurilio Filippo Mascolino, elettivamente domiciliata presso la Sede Direzionale di
[...]
in Bologna, via Zanardi n. 28/6 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 37/2024, resa dal Giudice di Pace di Piacenza, R.G.
1441/2024, pubblicata in data 17 gennaio 2024.
CONCLUSIONI: il procuratore di parte appellata ha precisato le conclusioni come da comparsa conclusionale versata in atti;
per converso, parte appellata si è riportata alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
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Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
concessionaria del servizio di riscossione per conto del ha
[...] Parte_2
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 37/2024, resa in data
17.01.2024, che accoglieva il ricorso proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 annullava l'avviso di accertamento esecutivo n. 15 ID Pratica 14915041 del 16.06.2023, con il quale veniva contestato a quest'ultima il mancato pagamento del CUP, relativamente all'anno
2023, inerente ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di Gragnano
BI, per un importo complessivo di € 47,00. La sentenza del Giudice di Pace impugnata ha accolto il ricorso di qualificando il servizio svolto da Controparte_1 per conto dell'Ente comunale come esercizio della funzione pubblica con delega Parte_1
di poteri autoritativi e ha ritenuto che i segnali di indicazione direzionali, nello specifico, le frecce stradali monofacciali con la scritta “Posta”, non fossero soggette al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, trattandosi di servizio di pubblica utilità.
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando i motivi di appello e chiedendone, perciò, il rigetto.
3) All'udienza del 14.01.2025, il G.I. dichiarava inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante, essendosi formato giudicato implicito sulla questione pregiudiziale all'esito della statuizione del Giudice di prime cure e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza del 06.05.2025 assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. In tale ultima sede, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Occorre premettere che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la stessa – peraltro già dichiarata l'inammissibilità della relativa eccezione all'udienza del 14.01.2025 – risulta coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante ex art. 342 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 27094/2024; Cass. n. 25493/2019).
5) Ciò premesso, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
6) Parte appellante, con un unico motivo di appello, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha erroneamente escluso la
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natura pubblicitaria di tre segnali di indicazione direzionale utilizzati da presso CP_1 la filiale di Gragnano BI, esonerando, pertanto, l'impresa pubblica dal pagamento del canone unico patrimoniale (CUP).
Sul punto, l'appellante ha dedotto che lo svolgimento di plurimi servizi di pubblica utilità da parte di non rappresenta condizione ostativa, ma anzi giustifica Controparte_1
l'applicazione della normativa comunale in materia di CUP, laddove siano utilizzati strumenti di natura pubblicitaria, quali le frecce direzionali di 1 mq, recanti la scritta “Posta” unitamente Co al logo , in quanto utili ad indicare la collocazione geografica delle filiali, così selezionando il bacino di utenza rispetto ai servizi offerti.
7) La questione, dunque, assume una portata strettamente interpretativa della normativa di settore vigente, al fine di determinare la valenza pubblicitaria o meno del cartello stradale riportante l'indicazione “poste” unitamente al logo “PT”.
Decisiva, ai fini della risoluzione della questione giuridica oggetto della controversia, risulta la ricostruzione ed interpretazione delle norme che hanno introdotto nel nostro ordinamento il CUP, Canone Unico Patrimoniale.
Con la L. n. 160/2019 il legislatore ha introdotto un canone unico che ha definitivamente sostituito diversi canoni ed imposte anche relativi agli impianti pubblicitari, e principalmente il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie. Ciò è chiaramente espresso nell'art. 1 comma 816, dichiarandosi quindi che l'intento del legislatore
è quello di semplificazione ed unificazione dei diversi tributi e canoni, poiché il nuovo CUP (comma 820) a scopo di diffusione dei messaggi pubblicitari (lettera b) comma
819), esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche (lettera a) comma
819). Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato recepito dal Regolamento comunale di Gragnano BI (doc. 5 appellante).
Relativamente alla determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, l'art. 1, comma 825 della L. n. 160/2019 dispone infatti che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. In base a detta disposizione, il nuovo canone è costituito da due autonomi presupposti, uno relativo all'occupazione di suolo e l'altro alla diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del comma
819, lett. b). Di conseguenza in tutti quei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi dovranno essere esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP.
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Ne deriva che la legittimità della pretesa creditoria andrà verificata sulla base del carattere o meno pubblicitario del cartello oggetto di causa, considerando altresì la riferibilità dello stesso all' . CP_3
Come noto e conformemente a quanto correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la società appartiene alla peculiare categoria delle imprese pubbliche, Controparte_1
caratterizzata dalla forma societaria, ma sottoposta al controllo pubblico. La società ha affiancato al servizio pubblico, la fornitura di ulteriori servizi (di natura finanziaria, telefonica, ecc.) in regime concorrenziale con le altre imprese private del settore.
Ciò posto, si deve evidenziare che né la normativa statale né quella regolamentare prevedano quale causa di esenzione dal tributo l'espletamento di un servizio di pubblica utilità1.
Orbene, è da rilevare come nel caso di specie l'inapplicabilità dell'imposta derivi dall'assenza della natura pubblicitaria dei cartelli direzionali con la scritta “Posta” affissi su alcuni pali stradali del Comune , in prossimità dell'ufficio postale. Parte_3
La finalità perseguita a mezzo di tali strumenti è unicamente quella di facilitare la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi postali e non anche di promuovere alcuno degli altri beni o servizi offerti dall'azienda Infatti, il contenuto delle scritte è Controparte_1
generico, immediatamente intellegibile e le stesse sono apposte strategicamente in prossimità degli uffici postali, al fine di facilitare la fruizione del servizio pubblico da parte della collettività.
Ciò posto, le argomentazioni di parte appellante non colgono nel segno. Infatti, il richiamo agli artt. 3 e 27 del Regolamento comunale non risultano applicabili al caso di specie sul presupposto che i cartelli direzionali oggetto di avviso di accertamento difettano del requisito applicativo di cui all'art. 3, lett. b) tenuto conto della precipua funzione di indicazione stradale e non propagandistica/pubblicitaria degli strumenti in parola.
È necessario, quindi, valorizzare la valenza direzionale del cartello – avente unicamente la funzione di rendere riconoscibile il luogo di svolgimento del servizio – escludendo finalità commerciali relative ai servizi offerti da Controparte_1
La segnaletica di cui è causa, quindi, deve più correttamente ricondursi alla categoria dei segnali di indicazione di cui all'art. 39 C.d.S. e 125 reg. att. Cds (D.P.R. 495/1992), avente TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
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funzione di fornire le informazioni necessarie per l'individuazione degli uffici e dei relativi servizi.
Risulta condivisibile, dunque, l'orientamento secondo cui la dicitura “ufficio postale” (o, si ritiene analogamente, la dicitura “posta”) indica l'ufficio in cui il servizio pubblico viene erogato, e non la denominazione sociale del soggetto che, in maniera del tutto contingente, offre quel servizio in un determinato momento storico.
Tale interpretazione può ricavarsi anche dall'art 125, comma 6, del regolamento del Codice della Strada, che attribuisce ai segnali stradali riportanti la dicitura “ufficio postale” (o
“posta/pt”) scritta in caratteri minuscoli la specifica funzione di localizzare il servizio pubblico postale, in quanto punto di pubblico interesse urbano.
Non vi è, quindi, il richiamo “al nome caratteristico”, come sostenuto dall'appellante, bensì al nome comune di un luogo in cui viene svolto un servizio di pubblico interesse.
Ciò detto, va quindi data continuità all'orientamento giurisprudenziale (formatosi nella vigenza della precedente disciplina avanti al Giudice Tributario, cfr ex multis CTR Veneto, sentenza 20.03.2023) secondo il quale l'indicazione “ufficio postale” (con considerazione analoga per quello riportante l'indicazione “posta”) non ha la valenza di messaggio atto a stimolare il pubblico alla consumazione di beni o alla fruizione di servizi o tale da determinare la diffusione al pubblico di un prodotto.
Sussiste, al contrario, l'unica funzione di segnalare ai cittadini il luogo in cui è possibile usufruire di un servizio pubblico. Manca, in altri termini, anche lo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto o alla fruizione, connaturato al messaggio pubblicitario.
Né muta la sostanza di quanto evidenziato la circostanza che, presso gli uffici postali, si eroghino altre tipologie di servizi, posto che la genericità dei segnali stradali (che, come detto, recano solo la dicitura “ufficio postale”) esclude che la segnalazione integri una diffusione di messaggi pubblicitari in mancanza di riferimenti ad altre specifiche prerogative che non rivestono funzione di servizio pubblico essenziale.
In conclusione, il cartello in questione non assume la doppia funzione di segnale stradale di indicazione e di diffusione pubblicitaria. Stante la genericità della dicitura utilizzata, la sua unica funzione va individuata nell'indicazione di un servizio di pubblica utilità.
Ne consegue che, per le peculiarità descritte, le frecce direzionali sono da ricomprendersi nelle ipotesi di esenzione dall'applicazione del tributo descritte dalla L. n. 160/2019, comma
833, lett. l) – espressamente richiamato dall'art. 40 lett. J) del “Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale” adottato dal – che Controparte_4
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includono le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
8) Tutto ciò premesso, l'appello è quindi infondato, essendo la domanda di parte appellata in primo grado infondata, difettando i presupposti di legge fondanti la pretesa impositiva.
9) In punto alle spese del presente giudizio, si ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito ancora non univoci.
In ogni caso, la decisione di primo grado viene confermata anche con riferimento alle spese in assenza di formale impugnazione del relativo capo, non potendo considerarsi tale la mera domanda di condanna alle spese per il doppio grado di giudizio (cfr Cass., n. 9064/2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
La proposizione dell'appello in data successiva al 30/01/2013 comporta l'applicazione del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Piacenza n. 37/2024, pubblicata in data 17 gennaio 2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
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3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 29/05/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
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1 Cass. n. 29089/2018: è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, quale - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica
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