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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1564/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1564 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente
TRA
TRA Parte_1 [...] cod. Parte_2 fisc. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro (c.a.p. 88100), alla Via F. Acri, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Liperoti (C.F.:
) – pec: , che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice opponente E
(C.F.: .IVA ), in persona CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Stefano Patti (C.F.: - C.F._2 pec: it ), che la rappresenta e difende per Email_2 CP_2 mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 20/03/2025.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016). 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva: Parte_2 che in data 30.10.2024 dando atto di aver ottenuto in Controparte_1 data 9.6.2024 la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 828/2024 emesso nei suoi confronti, notificava a un atto di precetto dell'importo di € 571.323,70, senza la Pt_2 previa notificazione del tito lo esecutivo e non tenendo conto dei pagamenti parziali intervenuti. Chiedeva, pertanto, in via cautelare e urgente, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto;
in via principale, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato da nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiararlo inefficace;
in via subordinata, Pt_2 accertare l'erroneità dell'importo intimato nell'atto di precetto e disporre la sua riduzione nei sensi indicati nella parte motiva del presente atto.
2. Si costituiva con propria comparsa, deducendo: Controparte_1 che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di dal Parte_2
Tribunale di Bologna non era stato opposto ed era divenuto definitivo;
che nelle more, le parti avevano tentato la composi zione stragiudiziale, senza riuscirvi, ma il debitore aveva effettuato pagamenti parziali;
che, poiché i pagamenti effettuati non prevedevano alcuna specifica imputazione, aveva provveduto ad imputarli nel Controparte_1 modo seguente: € 809.163,83 per acconti sul capitale residuo sul decreto ingiuntivo;
€ 10.8356,83 sulle fatture più vecchie;
che, pertanto, il capitale residuo dovuto sul decreto ingiuntivo ammonta va ad € 298.363,07 (quale differenza tra la sorte capitale del decreto per €
1.107.526,24 ingiunto e € 809.163,17 pagato, detratta la somma imputata alle fatture più risalenti) oltre alla somma di € 132.097,31 per interessi calcolati sino al 15/12/2024, oltre spese;
che, comunque, non appena ricevuta la notifica dell'atto di opposizione, veva Controparte_3 provveduto a rinunciare all'atto di precetto, in data 8.11.2024. Chiedeva pertanto il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione.
3. Dopo la rinuncia all'istanza di sospensione, all'udienza del 20.3.2025 la causa era trattenuta in decisione, con richieste reciproche di entrambe le parti di condanna alle spese in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
2 4. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti: in corso di causa, infatti, parte op posta ha rinunciato all'atto di precetto.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell 'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina – con la ragione del contendere – l'esigenza di ottenere un risult ato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l 'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere – con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003) – si verifica tutte le volte in cui venga meno , con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (Cass. n. 6113/2005). Nel caso in esame, in corso di causa parte convenuta opposta ha dichiarato di rinunciare all'atto di pr ecetto e parte opponente ha accettato la rinuncia. Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola.
6. Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi che – sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, se condo il quale il giudice deve pronunciarsi sulle spese compiendo una valutazione prognostica sull'esito del giudizio di opposizione – deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Se è vero, infatti, che parte opponente ha formulato opposizione all'atto di precetto sulla base di motivi di opposizione in parte infondati (omessa notifica del titolo esecutivo, errato calcolo degli interessi), è altrettanto vero che l'atto di precetto è stato notificato nonostante fossero intervenuti pagamenti parziali. Deve pertanto stigmatizzarsi l'operato di entrambe le parti le quali, invece di concludere proficuamente le trattative già avviate, tenuto conto che era intenzi one dell'opponente procedere ai pagamenti, hanno proceduto ad avviare e resistere alla presente iniziativa giurisdizionale.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pro nunciando sulla causa n. 1564/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Crotone, li 19 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1564 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente
TRA
TRA Parte_1 [...] cod. Parte_2 fisc. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro (c.a.p. 88100), alla Via F. Acri, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Liperoti (C.F.:
) – pec: , che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice opponente E
(C.F.: .IVA ), in persona CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Stefano Patti (C.F.: - C.F._2 pec: it ), che la rappresenta e difende per Email_2 CP_2 mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 20/03/2025.
-Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615 c.p.c. co. 1
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016). 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva: Parte_2 che in data 30.10.2024 dando atto di aver ottenuto in Controparte_1 data 9.6.2024 la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 828/2024 emesso nei suoi confronti, notificava a un atto di precetto dell'importo di € 571.323,70, senza la Pt_2 previa notificazione del tito lo esecutivo e non tenendo conto dei pagamenti parziali intervenuti. Chiedeva, pertanto, in via cautelare e urgente, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto;
in via principale, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato da nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiararlo inefficace;
in via subordinata, Pt_2 accertare l'erroneità dell'importo intimato nell'atto di precetto e disporre la sua riduzione nei sensi indicati nella parte motiva del presente atto.
2. Si costituiva con propria comparsa, deducendo: Controparte_1 che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di dal Parte_2
Tribunale di Bologna non era stato opposto ed era divenuto definitivo;
che nelle more, le parti avevano tentato la composi zione stragiudiziale, senza riuscirvi, ma il debitore aveva effettuato pagamenti parziali;
che, poiché i pagamenti effettuati non prevedevano alcuna specifica imputazione, aveva provveduto ad imputarli nel Controparte_1 modo seguente: € 809.163,83 per acconti sul capitale residuo sul decreto ingiuntivo;
€ 10.8356,83 sulle fatture più vecchie;
che, pertanto, il capitale residuo dovuto sul decreto ingiuntivo ammonta va ad € 298.363,07 (quale differenza tra la sorte capitale del decreto per €
1.107.526,24 ingiunto e € 809.163,17 pagato, detratta la somma imputata alle fatture più risalenti) oltre alla somma di € 132.097,31 per interessi calcolati sino al 15/12/2024, oltre spese;
che, comunque, non appena ricevuta la notifica dell'atto di opposizione, veva Controparte_3 provveduto a rinunciare all'atto di precetto, in data 8.11.2024. Chiedeva pertanto il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione.
3. Dopo la rinuncia all'istanza di sospensione, all'udienza del 20.3.2025 la causa era trattenuta in decisione, con richieste reciproche di entrambe le parti di condanna alle spese in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
2 4. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti: in corso di causa, infatti, parte op posta ha rinunciato all'atto di precetto.
Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell 'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina – con la ragione del contendere – l'esigenza di ottenere un risult ato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l 'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere – con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003) – si verifica tutte le volte in cui venga meno , con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (Cass. n. 6113/2005). Nel caso in esame, in corso di causa parte convenuta opposta ha dichiarato di rinunciare all'atto di pr ecetto e parte opponente ha accettato la rinuncia. Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola.
6. Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi che – sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, se condo il quale il giudice deve pronunciarsi sulle spese compiendo una valutazione prognostica sull'esito del giudizio di opposizione – deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Se è vero, infatti, che parte opponente ha formulato opposizione all'atto di precetto sulla base di motivi di opposizione in parte infondati (omessa notifica del titolo esecutivo, errato calcolo degli interessi), è altrettanto vero che l'atto di precetto è stato notificato nonostante fossero intervenuti pagamenti parziali. Deve pertanto stigmatizzarsi l'operato di entrambe le parti le quali, invece di concludere proficuamente le trattative già avviate, tenuto conto che era intenzi one dell'opponente procedere ai pagamenti, hanno proceduto ad avviare e resistere alla presente iniziativa giurisdizionale.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pro nunciando sulla causa n. 1564/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Crotone, li 19 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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