Improcedibile
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03284/2025REG.PROV.COLL.
N. 05402/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5402 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio eletto presso lo studio Piermassimo Chirulli in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur -Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di Valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur -Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Vista la memoria del 7 marzo 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante ha partecipato alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 12/G1 “Diritto penale”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021 all’esito della quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto la sua non idoneità
A seguito dell’impugnazione del giudizio collegiale e degli atti della procedura, il Tar per il Lazio con la sentenza in epigrafe impugnata ha respinto il ricorso sul rilievo che “ la Commissione, contrariamente a quanto addotto dalla parte ricorrente, risulta avere fatto corretto riferimento ai parametri di valutazione indicati dalla […] normativa per la seconda fascia di abilitazione”; - “Il giudizio collegiale ha rappresentato la corretta sintesi dei giudizi individuali espressi dai vari componenti della Commissione, rimanendo rispetto a questi autonomo e distinguibile”; - “Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute di qualità non idonea al riconoscimento dell’abilitazione ”.
Appellata ritualmente la sentenza, resiste il Ministero dell’Università e della Ricerca;
All’udienza del giorno 8 aprile 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con memoria depositata il 7 marzo 2025 l’appellante, premesso di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con d.d. Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796 del 2023 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale d’afferenza e che la Commissione valutatrice, all’unanimità, aveva stabilito “ che il candidato possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia ” ha riferito che tale sopravvenuta determinazione, conferendogli l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, era integralmente satisfattiva dell’interesse azionato nel giudizio che occupa.
Sulla dichiarazione non sono sorte contestazioni.
L’appello deve essere, conseguentemente, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese del presente giudizio possono essere compensate sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO