Articolo 34 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 33
Versione
3 aprile 1971
Art. 34. (Disposizioni finali)

In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione , in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043 , e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218 .

Entrata in vigore il 3 aprile 1971
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