Art. 34. (Disposizioni finali)
In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione , in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043 , e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218 .
In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione , in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043 , e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218 .