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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1031/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI RITA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONA CP_1 C.F._2
ONOFRIO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) Parte_2
I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2) COLLOCAZIONE ANAGRAFICA DEI FIGLI
I figli continueranno ad avere residenza anagrafica insieme alla madre. In
conseguenza di ciò la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno sita in 41038 San Felice sul Panaro (MO), via Firenze
n. 1019 e relative pertinenze viene temporaneamente assegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337-sexies c.c., alla sig.ra Parte_1
nell'interesse dei figli, mentre il sig. si impegna a trasferirsi CP_1
altrove entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri beni ed effetti personali e riconsegnando alla moglie tutte le chiavi dell'immobile. L'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra come sopra accennato, sarà temporanea e Parte_1
proseguirà fino al momento in cui, in base alle pattuizioni di cui al presente accordo, l'immobile non verrà ceduto a terzi dai coniugi alle condizioni e patti di seguito meglio riportati (v. clausola 8 di cui infra). Con la sottoscrizione del presente atto il sig. autorizza fin da ora ed CP_1
espressamente la sig.ra a trasferirsi a vivere e a prendere Parte_1 residenza insieme ai due figli – una volta che la stessa avrà individuato una nuova abitazione – nella città di Mirandola (MO) o in altra località limitrofa. I genitori si danno reciproca autorizzazione a espletare, anche disgiuntamente tra loro, tutti gli adempimenti necessari al fine di attuare il suddetto trasferimento, con conseguente autorizzazione e facoltà della madre – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di iscrivere i figli all'anagrafe della popolazione residente, ad individuare il medico di medicina generale e, più in generale, a compiere tutti gli atti amministrativi necessari al trasferimento da San Felice sul Panaro a Mirandola o altra località limitrofa.
3) TEMPI DI FREQUENTAZIONE TRA GENITORI E FIGLIO MINORE
Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio minore con le modalità e tempistiche di seguito indicate:
❖ fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina,
andando a prenderlo e riaccompagnandolo direttamente a scuola e/o presso l'abitazione della madre nei periodi extrascolastici;
❖ un giorno infrasettimanale (che si indica nel giovedì), dall'uscita di scuola al mattino successivo, andando a prenderlo e riaccompagnandolo direttamente a scuola e/o presso l'abitazione della madre nei periodi extrascolastici;
❖ sette giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30
Dicembre e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
❖ tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua,
alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; ❖ tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31/05 di ciascun anno. I genitori si impegnano a collaborare tra loro quanto più possibile e a comunicare nell'interesse dei figli.
Si impegnano altresì a fare in modo che i figli continuino a conservare e a coltivare un buon rapporto anche con le rispettive famiglie d'origine, preservandoli da discussioni e/o da informazioni che potrebbero ledere la loro serenità e/o l'immagine dell'altro genitore.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI
Il sig. a partire dal mese di Marzo 2025 compreso, CP_1
contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza economica, versando alla sig.ra - entro il giorno 05 di Parte_1
ogni mese - la somma complessiva di euro 2.000,00= (euro 1.000,00= per ciascun figlio). La somma sopra indicata sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di Marzo 2025 (la prima rivalutazione verrà, dunque, effettuata nel mese di Marzo 2026).
5) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
I genitori si faranno carico, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come previste nel protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente, come di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. 6) ASSEGNO UNICO
In deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 29 Dicembre 2021 n. 230,
l'assegno unico universale per i figli a carico resterà di spettanza esclusiva della sig.ra nella misura del 100%, con impegno delle Parte_1
parti a fornirsi reciprocamente eventuale documentazione e/o autorizzazioni necessarie all'ottenimento del beneficio.
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE
Allo scopo di agevolare la moglie e i figli nel primo periodo successivo alla separazione e, specificamente, per un primo periodo pari a sei mesi decorrenti dal mese di Marzo 2025, il sig. si impegna a CP_1
corrispondere alla sig.ra un contributo al mantenimento Parte_1
della stessa pari ad euro 1.000,00= (mille//00) mensili. I pagamenti avverranno entro il giorno cinque di ogni mese. Trascorsi sei mesi e, quindi, a partire da Settembre 2025 e, in ogni caso, una volta corrisposta alla sig.ra la complessiva cifra di euro 6.000,00= nulla più sarà Parte_1
dovuto dal sig. alla sig.ra a tale titolo, con rinuncia della CP_1 Parte_1
moglie alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé.
8) CESSIONE A TERZI DELLA CASA CONIUGALE
Ad integrazione dei presenti accordi e quale parte essenziale degli stessi, finalizzata alla risoluzione della separazione personale, le parti si impegnano a porre in vendita a terzi, tramite agenzia immobiliare scelta congiuntamente, la piena proprietà della casa familiare sita in 41038 San
Felice sul Panaro (MO), via Firenze n. 1019, contraddistinta al N.C.E.U. dei fabbricati del Comune di San Felice sul Panaro (MO) al Foglio 28, Mappale 366, Piano T-1, Cat. A/7, Classe 3, Vani 9,5, Rendita 981,27, mq 206, come da visura catastale che si allega (doc. 9). Le parti si danno reciprocamente atto che sul predetto immobile grava, a tutt'oggi, il mutuo fondiario n. 1963559 acceso con CA UM (doc. 10), loro cointestato, mutuo che le medesime parti si impegnano ad estinguere al momento e contestualmente alla vendita della casa familiare. Le parti concordano che le spese che dovranno affrontare per la messa in vendita dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di agenzia, spese per eventuali perizie tecniche, APE, eventuali imposte e/o spese per la regolarizzazione di conformità catastali o urbanistiche etc) saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le parti concordano, altresì, espressamente, che il ricavato della vendita dell'immobile che residuerà al netto dell'estinzione del mutuo residuo con CA
UM, sarà di competenza al 100% della sig.ra e Parte_1
ciò a prescindere dalla attuale formale intestazione della casa familiare sita in 41038 San Felice sul Panaro (MO), via Firenze n. 1019. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che la spettanza esclusiva alla sig.ra dell'intero ricavato della vendita della casa Parte_1
familiare costituisce elemento essenziale e imprescindibile del presente accordo. L'abitazione verrà posta in vendita sul mercato tramite Agenzia
Immobiliare scelta di comune accordo tra le parti, con incarico che dovrà
essere affidato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, salva diversa pattuizione scritta. L'immobile verrà posto in vendita al prezzo suggerito dall'Agenzia Immobiliare, tenendo conto delle condizioni attuali di mercato (indicativamente euro 440.000,00 – 450.000,00).
A. Condizioni di vendita e rapporti economici tra le parti dal momento della messa in vendita e fino al 31.10.2025
A prescindere dal prezzo di messa in vendita al pubblico che verrà concordato con l'Agenzia Immobiliare, le parti fissano tra loro quale prezzo minimo di vendita dell'immobile, per un primo periodo dalla messa in vendita fino al 31.10.2025, l'importo di euro 425.000,00=
(quattrocentoventicinquemilaeuro //00): pertanto, qualora pervengano offerte di acquisto pari o superiori a tale valore (formalizzate a mezzo di regolare proposta scritta), le parti saranno obbligate ad accettare la proposta e a procedere alla vendita dell'immobile. Durante tale periodo, il sig. ferme le condizioni di cui alle precedenti clausole da 4 CP_1
a 7 (riguardanti il mantenimento dei figli e del coniuge), continuerà a farsi carico del 100% del rateo di mutuo gravante sulla casa coniugale, anche per la parte di competenza della moglie, mentre la sig.ra Parte_1
si farà carico delle utenze domestiche e delle spese di ordinaria manutenzione dell'immobile (luce, acqua, gas, elettricità, telefono e internet, tassa dei rifiuti), escluse in ogni caso le spese di giardinaggio che resteranno a totale carico del marito. A tal fine, la sig.ra si Parte_1
impegna a rimborsare al sig. le somme da lui eventualmente CP_1
sostenute per il pagamento delle suddette utenze e spese. Ella si obbliga inoltre a non destinare al pagamento delle medesime spese, né ad alcun altro utilizzo, le somme depositate sul conto corrente n. 001/01998848/01, acceso presso la CA UM, cointestato ai ricorrenti e alimentato dal marito, e ciò sino alla chiusura di tale conto che avverrà secondo le modalità indicate all'art. 9.
Qualora la sig.ra utilizzi tali somme, sarà tenuta a restituire al Parte_1
sig. li importi corrispondenti. I sigg. e onvengono CP_1 Parte_1 CP_1
che nel caso in cui, pur ricevendo un'offerta di acquisto dell'immobile
(formalizzata a mezzo di regolare proposta scritta) al prezzo sopra indicato
(425.000,00 euro), una delle parti non accettasse la proposta e/o, in seguito ad accettazione della proposta, non desse seguito o ritardasse i successivi passaggi volti al perfezionamento della compravendita immobiliare per fatto proprio e/o colpa e/o per qualsivoglia altra ragione, detta parte che si sarà resa responsabile dell'inadempimento dovrà tenere indenne l'altro coniuge comproprietario da qualsiasi danno, spesa e/o restituzione di caparra e/o del suo doppio e/o in generale da qualsivoglia spesa e/o risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento e dovrà corrispondere all'altro coniuge comproprietario una somma concordemente individuata in euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di penale ex art. 1382 c.c..
* B. Condizioni di vendita e rapporti economici tra le parti dal 01.11.2025 al 30.04.2026
Trascorso il termine del 31.10.2025 senza che siano pervenute offerte di acquisto dell'immobile al valore minimo come indicato nel precedente paragrafo 8.A), le parti concordano di rideterminare quale prezzo minimo di vendita dell'immobile, per un secondo periodo dal 01.11.2025 al 30.04.2026 inclusi, l'importo di euro 410.000,00=
(quattrocentodiecimilaeuro//00): pertanto, qualora in tale lasso temporale pervengano offerte di acquisto pari o superiori a tale valore, le parti saranno obbligate ad accettare la proposta e a procedere alla vendita dell'immobile. Durante tale periodo, il sig. ferme le CP_1
condizioni di cui alle precedenti clausole da 4 a 6 (riguardanti il mantenimento dei figli), continuerà a farsi carico del 100% del rateo di mutuo gravante sulla casa coniugale, anche per la quota che sarebbe di competenza della moglie e, diversamente da quanto previsto al precedente paragrafo 8.A), si farà altresì carico in via esclusiva delle utenze domestiche e delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile (luce, acqua, gas, elettricità, telefono e internet, tassa dei rifiuti, spese di giardinaggio etc.). I sigg. e convengono Parte_1 CP_1
che nel caso in cui, pur ricevendo un'offerta di acquisto dell'immobile
(formalizzata a mezzo di regolare proposta scritta) al prezzo sopra indicato
(410.000,00 euro), una delle parti non accettasse la proposta e/o, in seguito ad accettazione della proposta, non desse seguito o ritardasse i successivi passaggi necessari al perfezionamento della compravendita immobiliare per fatto proprio e/o colpa e/o per qualsivoglia altra ragione, detta parte che si sarà resa responsabile dell'inadempimento dovrà tenere indenne l'altro coniuge comproprietario da qualsiasi danno, spesa e/o restituzione di caparra e/o del suo doppio e/o in generale da qualsivoglia spesa e/o risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento e dovrà corrispondere all'altro coniuge comproprietario una somma concordemente individuata in euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di penale ex art. 1382 c.c..
* C. Condizioni di vendita e rapporti economici tra le parti dal 01.05.2026 al 31.12.2026
Trascorso il termine del 30.04.2026 senza che siano pervenute offerte di acquisto dell'immobile al valore minimo come indicato nel precedente paragrafo 8.B), le parti concordano di rideterminare quale prezzo minimo di vendita dell'immobile, per un terzo periodo dal 01.05.2026 al
31.12.2026 inclusi, l'importo di euro 400.000,00=
(quattrocentomilaeuro//00): pertanto, qualora in detto lasso temporale pervengano offerte di acquisto (formalizzate a mezzo di regolare proposta scritta) pari o superiori a tale valore, le parti saranno obbligate ad accettare la proposta e a procedere alla vendita dell'immobile. Durante tale periodo, il sig. ferme le condizioni di cui alle precedenti CP_1
clausole da 4 a 6 (riguardanti il mantenimento dei figli), ma diversamente da quanto stabilito al precedente paragrafo 8.B), si farà carico del 50% del rateo di mutuo gravante sulla casa coniugale e del 50% delle utenze domestiche e delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile (luce, acqua, gas, elettricità, telefono e internet, tassa dei rifiuti, spese di giardinaggio etc.).
La sig.ra si farà carico del restante 50% sia del rateo di mutuo, Parte_1
sia delle utenze domestiche e spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. I sigg. e convengono che nel caso in cui, Parte_1 CP_1
pur ricevendo un'offerta di acquisto (formalizzata a mezzo di regolare proposta scritta) dell'immobile al prezzo sopra indicato (400.000,00 euro), una delle parti non accettasse la proposta e/o, in seguito ad accettazione della proposta, non desse seguito o ritardasse i successivi passaggi necessari al perfezionamento della compravendita immobiliare per fatto proprio e/o colpa e/o per qualsivoglia altra ragione, detta parte che si sarà resa responsabile dell'inadempimento dovrà tenere indenne l'altro coniuge comproprietario da qualsiasi danno, spesa e/o restituzione di caparra e/o del suo doppio e/o in generale da qualsivoglia spesa e/o risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento e dovrà corrispondere all'altro coniuge comproprietario una somma concordemente individuata in euro
10.000,00 (diecimila/00) a titolo di penale ex art. 1382 c.c..
* D. Clausola di salvaguardia
Trascorso il termine del 31.12.2026 senza che siano pervenute offerte di acquisto dell'immobile ai valori minimi indicati nei precedenti tre periodi di riferimento (e, quindi, euro 425.000,00 fino il 31.10.2025, euro
410.000,00 fino al 30.04.2026 ed euro 400.000,00 fino al 31.12.2026), le parti si impegnano a rinegoziare per iscritto le condizioni di vendita della casa coniugale e di pagamento delle spese connesse all'immobile (mutuo, utenze domestiche, manutenzione ordinaria e straordinaria), fermo restando, in ogni caso, il diritto della moglie di percepire il 100% del ricavato della vendita della casa (pattuizione che, come sopra indicato,
costituisce elemento essenziale ed imprescindibile del presente accordo, in quanto la somma che la moglie dovrebbe ricavare dalla compravendita ha valso l'esclusione di un assegno di mantenimento per la medesima). Pertanto – a prescindere dalle condizioni di vendita che le parti dovranno rinegoziare dopo il 31.12.2026 nella denegata ipotesi in cui la casa coniugale sia rimasta invenduta – resterà, in ogni caso, ferma e sempre valida la pattuizione in base alla quale l'intero ricavato della vendita dell'immobile, al netto della somma necessaria per procedere all'estinzione del mutuo residuo, sarà di competenza esclusiva e al 100% della sig.ra e ciò a prescindere dalla formale intestazione della casa Parte_1
familiare. Resta inteso che è escluso qualsivoglia diritto di regresso e/o ripetizione a favore del sig. delle somme da questi versate - CP_1
sia in costanza di matrimonio, sia successivamente alla separazione - a titolo di rimborso del mutuo fondiario n. 1963559 acceso con CA
UM, per la quota di competenza della moglie. Le parti ribadiscono che il trasferimento immobiliare oggetto del presente accordo costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della separazione nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali esistenti: le parti dichiarano, pertanto, ove applicabili al presente caso, che intendono avvalersi delle esenzioni fiscali previste dalla legge ed in particolare le esenzioni da ogni imposta e tassa ex dell'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74 (Corte Cost. n. 154/99) e circolari ministeriali n.
27/E del 21.6.2012 e n. 18/E del 29.5.2013.
9) Controparte_2
Le parti convengono di procedere all'estinzione del conto corrente bancario n. 001/01998848/01, a loro cointestato ed acceso presso CA
UM, entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di vendita dell'immobile. Contestualmente, il saldo attivo risultante al momento della chiusura del conto verrà interamente liquidato in favore del sig. in CP_1
quanto soggetto che ha provveduto alla sua alimentazione. La sig.ra si impegna ad utilizzare integralmente l'importo di euro Parte_1
6.000,00= (euroseimila//00) - liquidato in suo favore dalla compagnia assicurativa in forza della polizza n. 730030662 intestata al CP_3
marito, a seguito dell'evento atmosferico (rectius, grandine), verificatosi in data 22 Luglio 2023, che ha danneggiato il tetto della casa coniugale - per la riparazione dello stesso. A tal fine, ella dovrà documentare al sig. gli interventi eseguiti e i relativi costi sostenuti. Nel caso in cui la CP_1
sig.ra non provveda a destinare tali somme per le finalità sopra Parte_1
indicate, la stessa sarà tenuta a rimborsare al sig. a somma di euro CP_1
3.000,00= (eurotremila//00), pari al 50% dell'importo ricevuto dalla suddetta compagnia assicurativa.
Le parti concordano che il cane e il gatto della famiglia resteranno a vivere insieme alla sig.ra e, più in particolare, insieme ai figli Parte_1
e . Le spese veterinarie che si renderanno necessarie per la Per_1 Per_2
loro cura verranno suddivise tra le parti al 50%: la sig.ra Parte_1
si impegna a notiziare il sig. delle visite e/o cure di routine CP_1
nonché di eventuali patologie che dovessero interessare gli animali e a concordare con lui la tipologia di interventi che dovranno essere attuati,
per come verranno suggeriti dal veterinario.
10) SPESE LEGALI Il dott. si impegna a corrispondere una quota parte delle CP_1
spese legali dovute dalla moglie per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del presente procedimento di separazione, versando direttamente all'Avv.
Rita Rossi la somma onnicomprensiva di euro 4.000,00=
(quattromilaeuro//00) al momento della sottoscrizione del presente accordo.
11) CLAUSOLA DI CHIUSURA
A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro pregresso rapporto economico nascente dal matrimonio e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione, attestando conseguentemente, tra le altre cose, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
TRENTO (TN) il 15/02/1971; 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TRAVERSETOLO
(PR) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n.3, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo