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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 72 / 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I T O R I N O
SEZIONE PER I MINORENNI E FAMIGLIA
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
Dott.ssa Laura PIACENTI Consigliere on.
Dott. Giovanni Luca DI SPIRITO Consigliere on.
ha pronunciato, all'udienza del 18 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello n. 72/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 51/2024 emessa in data 18.01.2024 (dep. il 6.02.2024) dal Tribunale per i Minorenni di Torino che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore nata ad [...] il [...]; Persona_1
causa in appello promossa da madre della minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Violetta Zancan del Foro di Torino, presso il cui studio sito in Torino, Via Susa n.42 ha eletto domicilio per procura in atti, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. e con l'intervento di nonna materna della minore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna GARIGLIO, presso il cui studio in Poirino (TO), Piazza Italia n. 3 ha eletto domicilio per procura in atti, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nonché del CURATORE SPECIALE della minore, Avv. Barbara CAVALLETTO, giusta nomina del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta con provvedimento del 25/11/2022, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA; del TUTORE PROVVISORIO della minore, nella persona del Legale rappresentante del Servizio Sociale Ovest Solidale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa appellante PERONI: in via principale, annullare la sentenza del Tribunale minorile e per l'effetto dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla procedura di adottabilità della minore reintegrare Persona_1 la signora nella responsabilità genitoriale della minore e Per_1 Per_1 disporre l'inserimento di con la madre in comunità mamma-bambino Per_1 ovvero disporre l'affidamento etero-familiare della minore per un periodo di due anni;
in via subordinata, disporre il mantenimento dei rapporto madre- figlia nei termini che ritenuti di interesse per la minore.
Difesa appellante : in via principale, riformare la sentenza in punto Pt_2 stato di adottabilit inore stabilendo il mantenimento Persona_1 dei rapporti nonna-nipote con le modalità e i termini che di interesse per la minore, con conferimento di specifico incarico sul punto ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Curatore speciale della minore, Avv. Barbara CAVALLETTO: confermare la sentenza di primo grado.
Tutore della minore: confermare la sentenza di primo grado.
Procuratore Generale: confermare la sentenza di primo grado nella parte di dichiarazione dell'adottabilità, mentre, in parziale riforma della stessa, disporre l'adozione aperta.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza oggetto del gravame, il Tribunale minorile dichiarava lo stato di adottabilità della minore disponeva l'inserimento Persona_1 della stessa in una famiglia avente i requisiti per la sua futura adozione, disponeva l'interruzione dei rapporti tra la minore e la madre e gli altri parenti e incaricava il Servizio sociale e di N.P.I./Psicologia dell'età evolutiva di proseguire con tutti gli interventi di monitoraggio e sostegno in favore della minore e della coppia adottiva.
Nella sentenza appellata, la vicenda è ricostruita come segue.
Nel 2022 si apriva una procedura di volontaria giurisdizione a favore della minore (di anni sette), la quale viveva con la madre presso l'abitazione Per_1 della nonna materna in un clima di altissima conflittualità Parte_2 che aveva richiesto più volte l'intervento delle Forze dell'Ordine.
La madre aveva alle spalle una storia molto complessa, Parte_1 caratterizzata da un lungo inserimento comunitario (dai quattordici ai ventuno anni di età), da una relazione problematica protrattasi dai suoi ventuno ai suoi ventotto anni con un uomo con cui aveva iniziato ad usare sostanze stupefacenti, da una progressiva disintossicazione attuata da sola isolata in un paesino della Sardegna e, infine, da un soggiorno nelle Marche presso il padre.
Nelle Marche era nata , riconosciuta dalla sola madre. Per_1
La minore considerava come proprio padre tale con cui la donna Per_2 aveva avuto in quel periodo una lunga relazione connotata da violenza fisica;
dopo il soggiorno nelle Marche, si era poi ritrasferita Parte_1 con la figlia a Grugliasco presso la propria madre, signora , Parte_2 Cont donna invalida all'80%, seguita da anni dal C.S.M. e dal D;
il rapporto tra le due donne era estremamente conflittuale: la signora accusava Pt_2 la signora di non fare nulla tutto il giorno se non bere alcolici e Per_1 portare uomini in casa e si mostrava preoccupata per la nipote, che veniva portata fuori casa anche di notte dalla madre e che al mattino non veniva portata a scuola.
I Servizi confermavano che la bambina aveva accumulato dall'inizio dell'anno sessantotto giorni di assenza, giustificati dalla madre con problematiche di salute, in quanto nata prematura, e riferivano che gli insegnanti avevano notato in difficoltà dal punto di vista Per_1 comportamentale e nell'apprendimento scolastico;
i Servizi, al fine di tutelare maggiormente la minore, proponevano alla diade l'inserimento in housing con supporto educativo che veniva categoricamente rifiutato dalla signora la quale si rendeva irreperibile dopo aver dichiarato che Per_1
si sarebbe recata al mare con il signor Per_1 Per_2
Il Tribunale minorile, con decreto 16-21/06/2022, disponeva il collocamento della diade in struttura housing, disponendo che in caso di rifiuto, la minore sarebbe stata inserita in famiglia affidataria;
autorizzava incontri monitorati tra e la nonna materna;
invitava la madre a Per_1 rivolgersi al Ser.D.; richiedeva il monitoraggio e il sostegno dei servizi sociali e nominava un curatore speciale;
La diade veniva inserita nella struttura protetta in data 23.01.2022, ma - dopo un'iniziale adesione della signora lle regole della struttura e Per_1 agli interventi educativi proposti - si registrava un successivo drastico peggioramento della situazione con ricaduta della donna nell'uso di cocaina (come confessato dalla stessa).
La nuova fase di tossicodipendenza, in uno con i comportamenti alterati e inadeguati in comunità, l'adesione molto parziale ai percorsi avviati (Ser.D., CSM) e le scarse preoccupazioni per (i cui appuntamenti con la Per_1 psicologa della NPI e con la Pediatra venivano sistematicamente annullati) determinavano la richiesta di dimissioni della diade.
Con provvedimento del 25.11.2022 veniva disposta l'apertura della procedura di adottabilità, sospesa la responsabilità genitoriale della madre, venivano autorizzati gli incontri madre e figlia e confermate le prese in carico. Pochi giorni dopo (in data 2.12.2022) veniva inserita in casa- Per_1 famiglia.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione alla luce dell'istruttoria esperita nella procedura di adottabilità che aveva confermato un quadro di grave fragilità nella madre, incompatibile con l'esercizio del ruolo genitoriale nei confronti della figlia minore ed insuscettibile di evolvere Per_1 in tempi compatibili con i bisogni psico-evolutivi della bambina.
***
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivamente appello la signora madre della minore, rassegnando le conclusioni Parte_1 indicate in epigrafe.
Come primo motivo di appello, la signora lamenta l'assenza Per_1 dell'esperimento di una consulenza tecnica e la mancata motivazione da parte del Tribunale in ordine all'implicito diniego della domanda di consulenza tecnica, rigetto da considerarsi lesivo del diritto alla minore di crescere ed essere educata nell'ambito della propria famiglia. Aggiunge che il legame con la figlia è saldo e profondo, essendo stata la madre per sette anni l'unico genitore di riferimento per . Per_1
Come secondo motivo di appello, deduce l'assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono. Il Tribunale non aveva tenuto conto della sua evoluzione positiva, evidente dagli atti di causa, in quanto, già a partire dal maggio 2023, ella aveva ripreso il percorso di monitoraggio e sostegno con maggiore continuità. L'appellante aveva, inoltre, iniziato a svolgere alcuni lavori saltuari ed aveva interrotto, già dall'estate 2023, la relazione con tale . La signora ammette di non Persona_3 Per_1 essere ancora in grado di provvedere e mantenere la figlia in maniera adeguata, ma evidenzia che un affido temporaneo le permetterebbe di recuperare le proprie capacità genitoriali, , così consentendo alla figlia di avere una famiglia e ad entrambe di mantenere la relazione in attesa del ricongiungimento.
In subordine, nel caso di conferma dello stato di abbandono di , la Per_1 signora chiede disporsi l'adozione aperta. Per_1 Si è costituita la signora , nonna materna della minore, Parte_2 chiedendo, in via istruttoria, di disporre CTU psicologica diretta ad accertare il rapporto nonna-minore e, in caso di rescissione dello stesso, quale rischio evolutivo vi possa essere per la minore. In via principale, chiede di riformare la sentenza in punto stato di adottabilità della minore stabilendo il mantenimento dei rapporti nonna-nipote. Persona_1
Infine, il Curatore speciale della minore si è costituito chiedendo la reiezione delle richieste istruttorie e delle domande di appello avanzate, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 02.07.2024 veniva sentita la madre della minore;
la signora nonna materna, invece, non si presentava all'udienza adducendo Pt_2 motivi di salute. La Corte si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 19.07.2024, la Corte disponeva l'esperimento di una CTU psicologica e l'invio di una relazione di aggiornamento da parte della NPI e del Servizio sociale.
All'udienza del 18.3.2025 venivano sentiti gli affidatari (non a rischio giuridico) e si procedeva alla discussione della causa. Alla medesima udienza, le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe. La Corte si è riservata la decisione in camera di consiglio.
***
L'appello proposto in via principale dalla sig.ra è infondato e non Per_1 può essere accolto.
Deve preliminarmente rilevarsi che la domanda in via istruttoria dell'appellante a cui aveva aderito altresì l'appellata è Per_1 Pt_2 stata accolta. È stata infatti esperita una CTU volta a valutare il rapporto nonna-minore e, soprattutto, ad accertare quale fosse il rapporto madre e figlia, se tale rapporto fosse rescindibile e se vi potesse essere un rischio evolutivo per la minore nella rescissione del rapporto con la madre.
La Corte condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto la C.T.U. dott.ssa all'esito dell'espletamento di un'indagine Persona_4 supportata da una rigorosa metodologia e da un serio approccio scientifico caratterizzato dai colloqui con la madre, con la nonna, dagli incontri di rete, da plurime osservazioni della minore e degli esiti testistici per gli approfondimenti.
Le capacità genitoriali della signora vengono valutate come Per_1 altamente inadeguate e irrecuperabili (cfr. pag 62 CTU) “ nel suo ruolo genitoriale sono presenti quelle che vengono definite le “variabili distali”, ossia il fatto che la signora abbia subito maltrattamenti nella sua Per_1 infanzia e adolescenza e non abbia ricevuto un adeguato supporto sociale e familiare…… nel suo ruolo genitoriale…. Ha ripetuto coattivamente, nella relazione con la figlia , attraverso una trasmissione transgenerazionale, Per_1 le dinamiche disfunzionali sperimentate nella sua infanzia”. In particolare, mancano le funzioni protettiva, regolativa, normativa e predittiva: da un punto di vista affettivo la signora “non è apparsa in grado sia per Per_1
l'uso delle sostanze che per le situazioni drammatiche in cui ha costretto la figlia a vivere, di comprendere gli stati emotivi di .” Per_1
Il fenomeno di dipendenza dalle sostanze della signora adottata Per_1 dalla medesima come forma di difesa dalle esperienze vissute nella famiglia di origine, e l'incapacità di avvalersi di risorse alternative – si legge ancora nella CTU – hanno determinato danni difficilmente eliminabili.
Per la nonna , la CTU ha effettuato una doppia diagnosi, Parte_2 osservando nella stessa persona la presenza di un comportamento tossicomanico (sostanze psicotrope e alcool) sia di sintomatologia psichiatrica (cfr. pag. 66 della relazione peritale). La nonna non appare, inoltre, avere adeguate capacità vicarianti nei confronti della nipote, così come non ha avuto adeguate capacità genitoriali verso la figlia Pt_1
A tale quadro si aggiunge la mancata consapevolezza di malattia da
[...] parte di entrambe e una mancata assunzione di responsabilità circa i loro comportamenti non tutelanti, non protettivi e di pregiudizio per la minore;
tale inconsapevolezza porta le due donne a proiettare all'esterno il loro malfunzionamento, con la conseguenza di una mancata possibilità di cambiamento e di trasformazione.
dovrà, pertanto, proseguire il proprio cammino di crescita con adulti Per_1 equilibrati e responsabili che possano aiutarla nel suo difficile percorso di maturazione psico-evolutiva.
Da quanto emerso nell'osservazione della minore e dai test somministrati, la mamma non è apparsa un punto di riferimento solido, accudente, protettivo e stabile per la minore. , a seguito dei comportamenti posti Per_1 in essere dalla madre sotto l'effetto delle sostanze, ha messo in atto un vero e proprio “accudimento invertito”. Appare molto preoccupata per lo stato di salute della mamma e ha chiesto al perito – in sede di osservazione -: “ perché il Giudice non me la fa vedere? Io son sua figlia perché non me la fa vedere?”.
La dottoressa osserva ancora : “Nonostante l'infanzia traumatica Per_4 trascorsa con la mamma, che non l'ha protetta, sostenuta, accudita secondo le sue esigenze e necessità, la minore ha un legame profondo con lei e spera di poterla vedere per rassicurarsi rispetto alla sua salute. Non appare però in lei il desiderio di tornare a vivere con la mamma, ma solo il desiderio di vederla per accertarsi che stia bene” ( pag. 68).
Si tratta, dunque, di un legame profondo ma non sano e nutriente per la piccola . Per_1
Alle irreversibili incapacità genitoriali come accertate dalla consulenza tecnica espletata, si aggiungono le seguenti circostanze:
- le plurime violenze tra la nonna e la madre e tra la madre e il compagno lle quali è stata presente;
Per_3 Per_1 - i gravi episodi che hanno visto la minore rendersi parte attiva per proteggere la madre (quando la stessa cadeva a terra in preda ad un attacco epilettico e la minore chiamava l'ambulanza).
Purtroppo la situazione si è ulteriormente aggravata nel corso dell'estate scorsa: nonostante la relazione con il nuovo compagno e una CP_2 seconda gravidanza assieme a quest'ultimo, l'appellante è stata vista dagli operatori dei servizi nuovamente in compagnia di l'uomo violento Per_3 al quale la era legata da una relazione tossica;
vi è stata, Per_1 parallelamente, una nuova ricaduta importante nell'uso degli stupefacenti.
Le valutazioni esperite dalle istruttorie nei due gradi di giudizio hanno permesso di confermare un'incapacità genitoriale irrecuperabile della signora e l'inadeguatezza/irrilevanza della figura vicariale della Per_1 nonna materna.
Anche le relazioni di aggiornamento pervenute delineano un quadro convergente.
In particolare il Ser.D. (cfr. relazione pervenuta in data 30.9.2024) riferisce di non essere in grado di effettuare una valutazione in merito all'uso delle sostanze la capacità di adesione della signora, in quanto la medesima aveva ripreso il percorso presso il servizio solo nel settembre 2024 con due controlli dei metaboliti urinari settimanali, risultando sempre positiva ai cannabinoidi, negativa alle altre sostanze e al consumo di alcolici;
la stessa ammetteva di aver fatto uso di crack fino a luglio 2024. Dal 2022 il percorso era stato irregolare e incostante perché la signora non si presentava agli appuntamenti concordati e non rispettava le cadenze per i controlli dei metaboliti urinari, in parte risultati positivi alla cocaina e ai cannabinoidi. Aveva inoltre rifiutato, dopo averne fatto richiesta, l'inserimento in comunità terapeutica. Sulla situazione attuale, la signora riferiva di svolgere alcuni lavoretti saltuari, di vivere con il nuovo compagno presso l'abitazione della nonna di lui e di evitare il territorio di Grugliasco per non incontrare persone frequentate in passato che avrebbero potuto metterla in condizioni di rischio rispetto alla sostanza. Rispetto alla figlia, la signora dapprima dichiarava di non aspettarsi grandi stravolgimenti dal giudizio in secondo grado e successivamente di voler sistemare la sua vita perché intenzionata a riavere con sé, evitandole quindi l'ulteriore Per_1 trauma di cambiare famiglia.
La relazione del Consorzio Ovest Solidale in data 7/10/2024 descrive Per_1 come una bambina che appare più serena rispetto al passato, che ha recuperato notevolmente dal punto di vista evolutivo, che sta investendo nel pensiero del progetto adottivo e che è sollevata dal favor espresso dalla madre rispetto al progetto adottivo per il bene di stessa. Per_1
Gli ultimi rilievi pervenuti dall'Asl To3 (relazione psicologica 15.10.2024) danno conto del sostegno psicologico effettuato con con regolari Per_1 sedute a cadenze quindicinali. Dalle risultanze di tale sostegno emerge come in origine vivesse con molta preoccupazione per lo stato di Per_1 salute della madre, alternando pensieri diversi: “il desiderio di rivederla, il timore per la sua salute, la rabbia per il fatto che non si faceva curare adeguatamente e dunque era impossibile un loro incontro e/o ricongiungimento, i ricordi di situazioni pregiudizievoli vissuti con la mamma e le sue frequentazioni. Con il tempo ha preso consapevolezza delle Per_1 fragilità della mamma, in grande difficoltà ad esercitare un ruolo genitoriale responsabile ed adeguato, così come del proprio malessere a vivere in una condizione di accudimento così inadeguato. Questo progetto l'ha portata a condividere i progetti che “il suo giudice” ha pensato per lei, ovvero di una collocazione etero-familiare dove lei possa vivere e crescere seguita nei suoi bisogni affettivi, educativi ed esperienziali”.
Nulla quaestio, dunque, sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità: plurimi sono stati i tentativi di aiutare la signora tutti naufragati, consolidandosi così, un poco alla Parte_1 volta, lo stato di abbandono di cui all'art. 8 legge 184/1983. L'appellante – come emerge univocamente dalla CTU, dalle relazioni agli atti e dagli stessi accadimenti sopra riportati – ha bisogno prima di tutto di prendersi cura di se stessa e non è in grado di avviare nessun percorso in tale direzione, mentre ha bisogno di essere accudita, coccolata, nutrita ed educata, Per_1 avendo subìto per i primi nove anni della sua vita violenze, litigi, discussioni, frequentazione di ambienti malsani, trascuratezza e precarietà.
L'atteggiamento della signora nei confronti del futuro della figlia, è Per_1 risultato ambivalente, sintomo di un disinteresse verso il benessere di Per_1
e di una centralizzazione del proprio desiderio di conservare il suo ruolo di genitore. Dapprima aveva maturato il desiderio di un futuro migliore per rispetto a quello che lei le avrebbe potuto offrire, avendo la possibilità Per_1 di crescere in un contesto famigliare adeguato, quale quello che le poteva garantirle il contesto affidatario. Successivamente, ad ottobre 2024, aveva avuto un ripensamento, presentandosi al Servizio di dipendenze per effettuare i controlli prescritti, precedentemente sempre rifiutati, al fine di ricongiungersi con la minore. Per poi in tempi recenti, come relazionato dai Servizi, nonostante lo stato di gravidanza, presentarsi con irregolarità ai servizi per effettuare i controlli urinari, dimostrando una totale mancanza di affidabilità (presenza in quattro incontri su otto calendarizzati).
La CTU svolta in questo grado giudizio ha approfondito e chiarito quanto già emerso nel corso del grado precedente: le capacità genitoriali della signora appaiono altamente inadeguate e irrecuperabili, la donna Per_1 si è orientata verso un tipo di vita che l'ha portata ad amplificare e a ripetere coattivamente le dinamiche disfunzionali sperimentate nella sua infanzia anche nel rapporto con . Risulta totalmente assente la Per_1 funzione protettiva, tipica della genitorialità, poiché la donna, anziché fornire un ambiente stabile e sicuro, ha sottoposto la figlia più volte a situazioni drammatiche e pericolose (i continui litigi con la nonna materna, nel corso dei quali, alterata dalle sostanze, la signora tentava di Per_1 sottrarre denaro alla madre- rubandole la tessera di cittadinanza;
la permanenza nelle cantine, dove erano solite nascondersi madre-figlia, allorché aveva visto la madre in pericolo di vita e il compagno Per_1 Per_3 inserirle un tubicino in gola per farla riprendere;
la consuetudine di lasciare la minore a casa di amici o della nonna;
e in ultimo, anche nella situazione protetta come quella della collocazione presso l'housing, la signora ha continuato a frequentare uno spacciatore). Non è presente la funzione affettiva, risultando la madre totalmente incapace di sintonizzarsi con la sfera emotiva della figlia, non comprendendone gli stati emotivi da lei stessa cagionati, facendole vivere situazioni pericolose e drammatiche o rifiutando di sottoporsi agli esami per poterla incontrare. Alla stessa valutazione negativa si perviene rispetto al giudizio sulla presenza della funzione regolativa, normativa, predittiva, significante, rappresentativa e comunicativa.
Sia la signora sia la di lei madre presentano Per_1 Parte_2 tratti di personalità rigida, che negli anni si sono riverberati pesantemente sulla psiche della minore. A tale circostanza si aggiunge la totale assenza di consapevolezza della propria malattia da parte di entrambe e una mancata assunzione di responsabilità circa i loro comportamenti non tutelanti nei confronti di . Tale inconsapevolezza porta le due donne a proiettare Per_1 all'esterno il loro malfunzionamento, con la conseguenza di una mancata possibilità di cambiamento e trasformazione.
Dall'osservazione di è risultato che, benché la bambina abbia un Per_1 legame profondo con la madre, non la ritiene un saldo punto di riferimento e non vuole tornare a vivere con lei – cfr. audizione affidatari e riferimento all'incubo della bambina in cui la madre la portava via e la sorella affidataria la riportava a casa - bensì vuole incontrarla per rassicurarsi in merito alle sue condizioni di salute. Per tale motivo, la CTU conclude sulla conferma dello stato di adottabilità, atteso che la minore ha bisogno di continuare la propria vita al sicuro, senza ulteriori traumi e vicende angoscianti.
Pertanto, quanto alla prima domanda dell'appellante, relativa alla revoca della sentenza di adottabilità e all'insussistenza dello stato di abbandono, risulta evidente che la sentenza in primo grado merita di essere confermata: l'istruttoria conferma la necessità che la minore debba percorrere il proprio percorso di crescita con adulti equilibrati, escluse quindi mamma e nonna, che possano aiutarla nel suo percorso di maturazione psicoevolutiva.
Relativamente alla posizione della nonna materna, signora Parte_2
la CTU, avvalendosi del servizio del Ser.D. che conosceva la
[...] signora da anni, è giunta ad una diagnosi di persona con comportamento tossicomanico (abuso di sostanze stupefacenti e alcooliche) e portatrice di una sintomatologia psichiatrica. La nonna materna ha dimostrato di non essere stata una buona madre, non riuscendo a porre confini e limiti alla figlia, riaccogliendola a casa dopo ogni litigio, furto e violenza, ma anche di non essere stata una brava nonna, non essendo riuscita a tutelare neanche la nipote. La minore ha espresso chiaramente ai servizi, alla NPI e ai genitori affidatari di non voler incontrare la nonna, affermando esplicitamente: “quella non è una nonna”. attribuisce alla nonna la Per_1 colpa per le violente liti che avvenivano con la madre, ancora molto presenti nella sua mente, e la incolpa di avere cacciato di casa lei e la mamma, poi costrette ad alloggiare presso il compagno della madre in cantina. Per_3
La sessa difesa in sede di conclusioni e visti gli esiti della CTU, pur Pt_2 sottolineando la forte presenza di nei pensieri della nonna, ha Per_1 dichiarato di non insistere nelle proprie istanze, rimettendosi al superiore interesse della minore.
A differenti conclusioni deve giungersi per la domanda avanzata in via subordinata dall'appellante concernente la rescindibilità dei rapporti Per_1 madre -figlia.
Nonostante l'infanzia traumatica con una madre che non ha saputo mettere in atto meccanismi protettivi, la minore ha sviluppato con lei un legame profondo e spera – come si legge nelle audizioni da parte del CTU - di poterla vedere per ottenere rassicurazioni rispetto alla sua salute. Dall'osservazione effettuata dalla NPI risulta evidente che i rapporti con la madre sono sempre stati presenti nei pensieri della bambina, dopo che l'ambulanza (chiamata dalla piccola) aveva portato via la donna in seguito al malore. Successivamente si erano alternati pensieri diversi: il desiderio di rivederla, il timore per la sua salute, la rabbia per il fatto che non si facesse curare adeguatamente e che dunque fosse impossibile un loro incontro e/o ricongiungimento.
Tale evoluzione ha portato la minore a condividere il progetto “che il suo giudice Valentina” (n.d.r. il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il T.M. dottoressa Valentina Caratto) ha ipotizzato per lei, collocandola in una famiglia nuova dove lei avrebbe potuto vivere e crescere seguita nei suoi bisogni affettivi, educativi ed esperienziali. Tuttavia permane nella minore il desiderio di avere notizie della madre.
Gli affidatari non a rischio giuridico, sentiti in udienza, pur dando atto dell'ottimo percorso di sia sul piano sanitario sia sul piano educativo, Per_1 hanno confermato che, nella mente della bambina, la figura della madre è sempre presente e costantemente chiede di lei e del perché non possa vederla. Parallelamente, la bambina ha riferito che presto avrebbe avuto anche lei “una famiglia che spacca”, come gli altri ospiti della casa-famiglia che progressivamente aveva visto allontanarsi.
La CTU conclude, sul punto rescindibilità, ritenendo che corrisponda all'interesse della minore conservare i rapporti con la madre, che seppur profondamente inadeguata, occupa i suoi pensieri e le sue preoccupazioni. Ciò dovrà avvenire – ovviamente - all'interno di una cornice tutelante, rappresentata per dal supporto psicoterapeutico, spazio rispetto al Per_1 quale la minore ha dimostrato, dopo una iniziale fase di sospetto, di affidarsi e di saperlo usare a proprio vantaggio positivamente.
Gli incontri dovranno essere previsti con la previsione di limiti ben precisi per la madre appellante. Ritiene la Corte di applicare il suggerimento ipotizzato dalla CTU: ai fini di poter mantenere i rapporti con la figlia, la signora dovrà sottoporsi all'esame dell'urina bisettimanalmente Per_1 presso il proprio SER.D. e sottoporsi all'esame del capello due volte l'anno. Nel caso di mancato controllo urinario o cheratinico, o in caso di esito positivo, tali incontri verranno interrotti e con il supporto adeguato dovrà essere spiegato a il motivo del mancato svolgimento dell'incontro. Per_1
Osserva ancora il Collegio che la pronuncia di un'adozione legittimante e piena costituirebbe una soluzione irreversibile nel tempo, mentre l'apertura agli incontri, concessa in una cornice rigida e di controllo, consentirà di sperimentare se ogni singolo incontro sia positivo per lo sviluppo psicofisico di e pertanto, in qualsiasi momento, potrà essere rimodulato o Per_1 interrotto, valutando l'interesse della minore.
Tutto ciò evidenziato, ferma restando la conferma della sussistenza e permanenza dello stato di abbandono morale e materiale di e la Persona_1 consequenziale necessità della dichiarazione del suo stato di adottabilità, ritiene la Corte doversi parzialmente accogliere l'appello proposto da per quanto attiene alla domanda subordinata. Parte_1
La sentenza di primo grado dovrà, dunque, essere riformata prevedendo la conservazione dei rapporti tra la madre e la minore con le limitazioni e le garanzie meglio dettagliate in dispositivo.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell'Erario ex art. 143 DPR 30.5.2002 n. 115, stante l'ammissione delle parti al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, in parziale accoglimento dell'appello e fermo lo stato di adottabilità,in parziale riforma la sentenza emessa in data 18.1.24-6.2.24 dal Tribunale per i minorenni di Torino con riferimento alla minore nata ad Persona_1
Ancona il 4.10.2015, dispone che la madre sig.ra possa incontrare la figlia Parte_1
, salvo che gli incontri vengano ritenuti pregiudizievoli per la minore;
Per_1
dispone che, ai fini di poter mantenere i rapporti con la figlia, la signora si sottoponga all'esame dell'urina bisettimanalmente presso il Per_1 proprio SER.D. e si sottoponga all'esame del capello due volte l'anno; dispone che, nel caso di mancato controllo urinario o cheratinico, o in caso di esito positivo, tali incontri siano interrotti;
dispone la permanenza del supporto della NPI e dei Servizi anche per preparare la minore a gestire gli incontri con la madre oppure per elaborare e spiegare le ragioni dei mancati incontri con la stessa;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell'Erario ex art. 143 DPR 30.5.2002 n. 115, stante l'ammissione delle parti al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio del 18.3.2025
IL CONSIGLIERE EST.
Dott. ssa Roberta Collidà
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Eleonora Montserrat Pappalettere