TRIB
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 09.10.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1622/2016 + 65/2018 R.G.L. TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rapp.to Parte_1 C.F._1
margine del ricorso introduttivo, dall'avv il quale elettivamente domicilia in Piazza Martiri D'Ungheria n. 12 85042 Lagonegro;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 arco Luzi, giusta procura generale alle liti, ed elettivamen in Potenza presso l'Avvocatura INPS;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso depositato il 17.10.2016 (R.G. 1622/2016), il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di aver svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola “AE UI”, con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS), alla c.da Garda, nell'anno 2015 per 103 giornate, dal 04.03.2015 al 14.09.2015. Nonostante ciò, deduceva la “non iscrizione” da parte dell nell'elenco annuale dei lavoratori agricoli del proprio CP_1 Comune di residenza per l'anno 2 ubblicato online dal 31.03.2016 al 15.04.2016. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, chiedeva all'intestato Tribunale: “
1. Ordinare all' in persona del suo Presidente pro-tempore, di esibire tutta la documentazione amministrativa relativa CP_1 all sia in esame;
2. Dichiari e riconosca l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2015 tra il ricorrente e l'Azienda Agricola del Sig. TA UI, nonché il diritto del ricorrente alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ) con ogni conseguenza di legge in ordine al ripristino e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa;
3. Condanni l CP_1 in persona del suo Presidente p.t., a provvedere, nei modi e nei termini di legge, alla dovuta iscrizio mantenimento dell'iscrizione stessa”. Il tutto con vittoria di spese. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito: l'improcedibilità del ricorso per decadenza dall'azione gi ria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in L. 83/70; la prescrizione del diritto;
l'improcedibilità per carenza di prova in ordine all'esperimento dell'iter amministrativo. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda;
pertanto, ne ha chiesto il rigetto. In via istruttoria, ha prodotto copia del verbale di accertamento n. 2500000520713 del 27.07.2015. Formulava, altresì, istanze istruttorie. 1.1. All'udienza del 24.10.2017 il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), abilitando, altresì, la parte resistente alla prova contraria con i testi di parte ricorrente e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione con due tra i testi ivi indicati.
1.2. All'udienza del 12.02.2019 veniva escusso per parte ricorrente il teste Testimone_1 Dalle dichiarazioni rese emergeva l'avvenuto decesso del secondo teste in Testimone_2 Ne veniva, quindi, autorizzata la sostituzione con il teste escussa all'udienza del Testimone_3
02.03.2020. 1.3. In data 12.01.2018 depositava un ulteriore ricorso - poi iscritto al R.G. n. Parte_1 65/2018 - avente ad ogg corresponsione della indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015, richiesta con domanda n. 2016702406527 del 25.03.2016, liquidata il 29.07.2016. Deduceva di aver ricevuto una nota dell del 30.07.2016 con la quale si CP_1 comunicava la reiezione dell'istanza presentata con la segu otivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Affermava di aver presentato separato ricorso giudiziale finalizzato all'accertamento del rapporto di lavoro svolto per l'annualità contestata presso l'azienda agricola AE UI e concludeva chiedendo l'accertamento del suo diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione per l'anno 2015, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l insistendo per il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
1.4. All'udienza del 02.03.2020 il Tribunale, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, disponeva la riunione del suddetto procedimento a quello antecedentemente iscritto al n. 1622/2016 R.G.
2. Esaurita l'istruttoria, la causa, dopo rinvii determinati dal carico di ruolo, veniva decisa come da sentenza, del cui dispositivo era data lettura alla udienza del 9.10.2024.
3. Preliminarmente va vagliata l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza proposta dall L'eccezione è infondata e deve essere respinta. CP_1 Qu lla natura della decadenza, è necessario sottolineare come la stessa, secondo quanto ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). L'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Nella fattispecie di causa il provvedimento di “non iscrizione” non è stato notificato ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi. In ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/20011 ha statuito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto- legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1 le modalità telematiche previste d olo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell CP_1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Pag. 2 di 7 L'art.12 bis del r.d. n.1949/40, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai CP_1 sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agrico po determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1 internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_2 Per ciò che concerne il sistema delle impugnazioni amministrative avve rovvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è opportuno sottolineare che lo stesso è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede:“1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono CP_1 proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale prepost detto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). La parte ricorrente, a fronte della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2015, avvenuta on line sino al 15.04.2016, ha proposto ricorso amministrativo in data 14.05.2016. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 12.08.2016, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 12.12.2016. Il ricorso è stato depositato in data 17.10.2016; pertanto è tempestivo. Per quanto riguarda la domanda di disoccupazione agricola, il ricorso risulta ugualmente tempestivo in quanto la domanda n. 2016702406527, relativa all'anno 2015, è stata presentata in data 25.03.2016. L ha formalmente espresso diniego, tuttavia, tardivamente, oltre il prescritto CP_1 termine di 12 ni (con provvedimento del 30.07.2016). Pertanto, dallo scadere dei termini previsti per l'esperimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, il ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale (ultimo termine il 19.01.2018). Il ricorso è stato depositato il 12.01.2018 e, dunque è tempestivo. 4. Per quanto riguarda il merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere in ordine all'iscrizione negli elenchi e alla valenza probatoria degli stessi che, ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione dell'attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite, con sentenza n. 1133/2000, hanno rilevato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa,
Pag. 3 di 7 affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Sul punto la Corte di Cassazione nella pronuncia N. 12001/2018, dal chiaro carattere ricognitivo, ha enunciato i seguenti principi: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che CP_1 trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014), in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c.)”;
“Ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto".
“Va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento”;
“Quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.” In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
se è, invece, l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova. In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000). Nel caso di specie, dal verbale ispettivo redatto dai funzionari, riguardante il periodo compreso tra il 21.06.2010 ed il 31.12.2014, sono emerse, analizzando i terreni in possesso di AE UI e l'analisi del fabbisogno, diverse incongruenze. Deve darsi atto che il verbale è del 27.07.2015 e l'accesso ispettivo è avvenuto il 19.06.2015, ossia nel corso del rapporto di lavoro della ricorrente. In particolare, per l'anno 2014, la ditta risultava aver dichiarato n. 2018 giornate lavorative laddove a seguito di una stima della consistenza aziendale in 276 GLA operata dagli ispettori ne derivava un'eccedenza di 1742 giornate lavorative. Il AE aveva giustificato tale situazione precisando che nel corso dell'anno, nel periodo invernale, si era verificata una gelata che aveva richiesto un intervento di ripristino dei fondi con conseguente assunzione di un maggior numero di lavoratori che erano stati utilizzati per un maggior numero di giornate. Tuttavia, nel verbale veniva sottolineato che non vi erano documenti che comprovavano tale evento e quindi le giornate lavorative dichiarate in eccedenza rispetto al fabbisogno approvato non potevano essere riconosciute sulla base di tale giustificazione. Per quanto riguarda, invece, l'annualità oggetto di causa, ossia il 2015, giova sottolineare che il verbale ispettivo espressamente fa riferimento al periodo dal 21.06.2010 al 31.12.2014, e che nello stesso con riferimento all'anno de quo si riferiva che la ditta aveva provveduto a trasmettere il
Pag. 4 di 7 DMAG relativo al primo trimestre denunciando n. 9 lavoratori e n. 220 giornate lavorative e che, dunque, “sulla base della documentazione esibita il fabbisogno sulla base annua è pari a 276 GLA non essendo intervenuta alcuna modifica rispetto all'anno precedente. Si evidenzia che la ditta, qualora non emergano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati, potrà per l'anno 2015 denunciare all' ulteriori 56 giornate lavorative”. CP_2 Come precedentemente esposto, i verbali redatti dagli ispettori oro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex multiis, Cass. S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). Mutuando tali coordinate al caso di specie, osserva il giudicante come i risultati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione prodotta ( UNILAV e CUD), non sono sufficienti a confermare le allegazioni di cui all'atto introduttivo e sono scalfiti dal contenuto del richiamato verbale ispettivo. Negli atti introduttivi, infatti, la ricorrente sosteneva di aver lavorato per la azienda agricola AE UI con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Garda svolgendo attività quali coltivazione dei terreni e lavori vari in agricoltura e che l'azienda si occupava sostanzialmente della
“coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietole da zucchero e patate)”. Esponeva, poi, di aver lavorato per 103 giornate dal 04.03.2015 al 14.09.2015, dalle 7:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 5-6 giorni a settimana;
di aver ricevuto una regolare retribuzione giornaliera secondo il vigente CCNL di categoria e del contratto provinciale come da buste paga e mod. cud allegati. La stessa sottolineava di aver prestato tale attività con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria. Tali circostanze, a seguito dell'istruttoria orale, non risultano confermate in quanto le deposizioni dei due testimoni appaiono tra loro contraddittorie su elementi assolutamente decisivi. Le stesse riportano i medesimi orari lavorativi, la collocazione dei terreni, i periodi lavorativi (parzialmente coincidenti con quelli del ricorrente), mentre quanto alle attività espletate sussiste assoluto contrasto. La teste, infatti, dichiarava: “Abbiamo lavorato nell'anno 2015 insieme con Testimone_1 AE UI. Abbiamo lavorato nello stesso periodo: io da febbraio a giugno lui da marzo a settembre … Andavamo a lavorare a Cassano allo Jonio, contrada Garda, con il pullman della SAM. I terreni erano tanti…la coltivazione era ad ortaggi: abbiamo iniziato con i cavoli e poi abbiamo iniziato a piantare pomodori, peperoni, melanzane … lateralmente c'erano piante di frutta … lavoravamo tranne il sabato e la domenica, 4-5 giorni … dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 15”. In senso contrastante riferiva: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme Testimone_3 nell'anno 2015 alle dipend ani UI i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla C.da Garda, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati nella maggior parte a frutteto ed uliveto … il ricorrente viaggiava con l'autobus della ditta SAM insieme ad altri lavoratori … al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda AE UI, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare in base al lavoro da espletare e ci consegnava le attrezzature come zappe, forbici, cassette e secchi …il ricorrente faceva parte di altro gruppo che lavorava vicino al mio … il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana solitamente dal lunedì al venerdì, per sette ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13:00 alle ore 15:00”. Orbene, le dichiarazioni rese debbano essere valutate con particolare rigore, essendo rese da soggetti titolari di analoghi giudizi;
inoltre le stesse sono assolutamente contrastanti fra di loro. Il teste ha dichiarato: “mi hanno cancellato le giornate per e AE UI 2015; ho fatto Tes_1 Parte_2 un gi non è terminato. Nel mio giudizio ho indicato come t lo conosco per Parte_1 Pt_1 via del lavoro. …..La coltivazione era ad ortaggi: abbiamo iniziato con i ca to a piantare pomodori, peperoni melanzane: si piantavano verso Marzo, si zappettavano;
la raccolta io non l'ho effettuata. Le piantine si innaffiavano con impianto di irrigazione automatica;
non lo facevamo noi. Lateralmente c'erano piante di frutta non so quale frutta, forse mele. … Con me il c'era deceduto….” Pt_1 Testimone_2 L'altro teste afferma che i rent i altro gruppo che lavorava Testimone_3 vicino al su orto di lavoro è stato disconosciuto e per tale motivo ha in corso
Pag. 5 di 7 CP_ analogo giudizio nei confronti dell nel quale il ricorrente non deve testimoniare. Il teste precisa che il ricorrente ha lavorato 015 certamente da febbraio a giugno ovvero nello stesso periodo in cui ha lavorato il teste, il quale non sa tuttavia riferire se abbia lavorato anche in Pt_1 altri periodi. Il teste afferma che il lavoro consisteva nella racc anuale degli agrumi da Febbraio a Marzo inoltrato, poi da Marzo/Aprile fino a giugno “facevamo la potatura degli agrumi arance e mandarini e la pulizia delle piante. Per la raccolta degli agrumi utilizzavamo una scala ed una forbice apposita con la quale tagliavamo il frutto e poi lo riponevamo prima nel secchio e poi nelle cassette le quali venivano poi raccolte da altri operai caricate sul trattore e portate nel capannone” Appare evidente la assoluta discordanza fra le dichiarazioni rese dai due testi: il primo teste ha affermato che il si occupava degli ortaggi, mentre il secondo testimone ha dichiarato che si Pt_1 occupava degli e terminata la raccolta della potatura delle piante. I due testimoni escussi hanno lavorato nello stesso periodo, ma hanno reso dichiarazioni in assoluto contrasto fra loro, dichiarazioni tali da non consentire di ritenere raggiunta la prova della prestazione di attività lavorativa nel periodo oggetto di causa. Il teste peraltro, non fa neppure riferimento alla Tes_1 presenza di piante di arance, affermando che erano presenti piante di mele. Dalle dichiarazioni assunte in sede giudiziale dai presunti lavoratori sono emerse evidenti contraddizioni rispetto ai lavori eseguiti, alle operazioni di raccolta, alle modalità di esecuzione delle singole mansioni o fasi di lavoro . Va da sé che, contrariamente a quanto opina il ricorrente, la cancellazione dagli appositi elenchi è dipesa da un accertamento concreto, in sede ispettiva, del mancato svolgimento di attività di lavoro agricolo ad opera della gran parte dei lavoratori denunciati come tali e che la posizione del Pt_1 non può trovare riconoscimento in questa sede non avendo lo stesso fornito prove convinc una realtà lavorativa che deve essere comunque verificata con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice. Detto con parole diverse, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' possa essere riabilitato in CP_1 sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessit la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre la prova testimoniale così come articolata dal ricorrente e come raccolta non ha questa attitudine. (cfr. CORTE D'APPELLO DI BARI, Sentenza n. 1049/2022 del 01-06- 2022). I testimoni hanno, inoltre, entrambi subito il disconoscimento del rapporto di lavoro per l'anno 2015 ed hanno controversie analoghe pendenti. E' infatti pacifico in giurisprudenza che ove i testi siano titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella del soggetto in relazione al quale vengono interrogati, la valutazione delle risultanze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della loro credibilità soggettiva, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco. Ebbene, come evidenziato, nella specie i testi hanno liti pendenti con analogo oggetto a quella odierna e sono perciò interessati a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo nel quale sono coinvolti e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme al ricorrente alle dipendenze della medesima azienda, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. CP_1 Il ricorso non merita accoglimento anch uce delle recenti coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte di Appello di Potenza secondo cui risulta necessario un approccio casistico, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, onde vagliare l'intero apparato probatorio in quanto: “non si ritiene che il lavoratore debba fornire la prova dell'impresa spettando invece al giudice in presenza di un contrapposto quadro probatorio accertare la complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa;
peraltro (…) si finirebbe con il gravare il lavoratore di un onere probatorio particolarmente pesante, di dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost. che involge l'esistenza di beni e terreni aziendali, contratti di concessione operazioni di acquisto e vendita” (Corte d'Appello Potenza n. 96/2021; 155/202; 68/2021; 128/2022; 51/2022). CP_ L' si è riportata al contenuto dei verbali ispettivi mentre il ricorrente non ha fornito un idoneo a o probatorio idoneo. Per l'annualità 2015 giova sottolineare, come in precedenza esposto, che sebbene tale periodo non risulta totalmente coperto dal verbale in quanto lo stesso espressamente fa riferimento al periodo dal 21.06.2010 al 31.12.2014, in relazione all'anno de quo la
Pag. 6 di 7 ditta aveva provveduto a trasmettere il DMAG relativo al primo trimestre denunciando n. 9 lavoratori e n. 220 giornate lavorative e, dunque, “sulla base della documentazione esibita il fabbisogno sulla base annua è pari a 276 GLA non essendo intervenuta alcuna modifica rispetto all'anno precedente. Si evidenzia che la ditta, qualora non emergano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati, potrà per l'anno 2015 denunciare all' ulteriori 56 giornate lavorative”. Appare evidente che sommando le giornate effettuate dal CP_2 ric e dai testi denunciati, successivamente alla scadenza del primo trimestre, si superano ampiamente le 56 giornate ritenute necessarie da verbale, con la conseguenza che la discrasia nelle dichiarazioni ben può dipendere dalla circostanza che il ricorrente ovvero i testimoni ovvero entrambi non abbiano prestato attività lavorativa successivamente al marzo 2015. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, non sussistendo la prova del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo oggetto di causa, va negato il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di Viggianello (PZ) per l'anno 2015. Premessa la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nell'anno 2015, l'istante non ha diritto all'indennità di disoccupazione per la medesima annualità 2015, in considerazione dei requisiti necessari richiesti dalla legge che, nel caso di specie, non sussistono. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. 5. Le spese di lite dovrebbero essere poste in capo al ricorrente in ragione della soccombenza;
tuttavia, tenuto conto delle ragioni della decisione e della esistenza di precedenti difformi in relazione alla detta azienda agricola, le stesse possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Fissa in giorni sessanta ex art. 429 cpc il termine per il deposito della motivazione. Lagonegro, 9/10/2024
Il giudice del lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 7 di 7