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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/09/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2984/2021 promosso da
C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Misilmeri, Viale Europa n. 298, presso lo studio degli Avv.ti Dalia
Lo Burgio e Giovanni Di Martino che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Franco Pasut che lo rappresenta e difende ed pag. 1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura
dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' con nota del 24.09.2020 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.939,04 in quanto erano state riscosse rate non spettanti a seguito di ricalcolo a decorrere dall'01.01.2020 al 31.08.2020 sulla pensione Cat. VO N.
14048936 per incumulabilità di cui all'art. 14 del D.L. N. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Lamentava, inoltre, il ricorrente che aveva subito la trattenuta delle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021 oltre la tredicesima mensilità.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste e la condanna dell' a restituire al ricorrente la complessiva somma di € CP_2
7.939,04 oltre interessi per i ratei pensionistici dal 01.01.2020 al 31.08.2020.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
pag. 2 In data 28.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Ciò posto, va osservato che non sussistono i presupposti per la restituzione dell'indebito e che l' non ha il diritto di ripetere da parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di € 7.939,04 richiesto con comunicazione di accertamento del 21.07.2020.
L'Ente resistente, con altra nota del 21.07.2020, ha proceduto alla riliquidazione con decorrenza dall'01.04.2019 della prestazione per incumulabilità di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. N. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Com'è noto, la normativa di cui al D.L. 28.01.2019 n.4 all'art. 14 detta le disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62
anni di età e 38 anni di contributi - “Pensione quota 100”.
E' opportuno sottolineare che il comma 3 del detto articolo applicato dall' CP_1
prevede che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”.
pag. 3 In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117/2019 del 21
agosto 2019 l' medesimo aveva precisato che i redditi non cumulabili sono CP_1
quelli da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore) collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo in cui vige il divieto. I redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c.) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali). I compensi da lavoro autonomo occasionale vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione, quindi, sono rilevanti anche se vengono incassati prima della data di decorrenza della pensione o dopo il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.
Al punto 1.2 della Circolare l'Ente chiarisce che “La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l'incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.”
pag. 4 Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.
La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la
“pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell'Agenzia
delle Entrate e di tutte le banche dati disponibili.
Da quanto precede, risulta che il ricorrente avrebbe potuto incorrere nella ipotesi di divieto di cumulo tra la pensione ed i redditi da lavoro solo se avesse percepito redditi da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa. Tale circostanza nel caso de quo non si è verificata, in quanto il ricorrente non ha sottoscritto nessun contratto e non ha percepito nessun reddito da lavoro dipendente,
autonomo e d'impresa.
L'indebito, come esposto in ricorso dal ricorrente, è stato originato da una comunicazione di assunzione fatta dal signor che deteneva presso il CP_3
suo ufficio il documento di identità del ricorrente al quale avrebbe dovuto fare un preventivo per un montascale presso la sua abitazione;
dovendo assumere un operaio contattava il proprio consulente del lavoro dott. ma, invece Per_1
di allegare il documento del futuro dipendente, inviava il documento di identità
del signor . Appreso l'errore veniva contattato il consulente Parte_1
del lavoro per annullare l' Controparte_4
Parte ricorrente, durante l'istruzione probatoria, ha provato la insussistenza pag. 5 degli assunti di parte opposta e l'illegittimità del provvedimento impugnato,
dimostrando che il ricorrente non ha mai lavorato per il signor . CP_3
All'udienza del 18.09.2023 i testi e hanno CP_3 Testimone_1
confermato i capitolati di prova. Il teste ha riferito di conoscere il CP_3
ricorrente confermando che svolge le mansioni di tecnico di laboratorio,
radiotecnico e che era stato contattato per avere un preventivo per un montascale per il padre;
ha confermato che per errore aveva mandato al consulente del lavoro i dati anagrafici del ricorrente che, petanto, era stato assunto presso la ditta, confondendoli con quelli di altra persona che invece doveva essere assunta;
il teste, inoltre, ha confermato che quando il ricorrente lo ha contattato, dopo aver ricevuto il provvedimento da parte dell' ha CP_1
chiesto al consulente del lavoro di rettificare l'errore del quale non si era mai accorto.
Il teste ha riferito di essere il dirimpettaio del ricorrente e che Testimone_1
nel periodo del primo lock down, quando era costretto a restare a casa, ero solito passare il tempo a chiacchierare con il signor;
il teste, ha Parte_1
confermato che nei giorni del 07 e 08 maggio 2020 il ricorrente è sempre rimasto presso la sua abitazione.
Anche il teste escusso all'udienza del 18.03.2024, ha Testimone_2
confermato che quale consulente del lavoro della ditta aveva ricevuto per CP_3
pag. 6 errore dal signor i dati anagrafici del ricorrente e lo aveva assunto CP_3
per il periodo 07 e 08 maggio 2020 provvedendo successivamente ad annullare detto rapporto di lavoro;
ha riferito il teste “….preciso di avere ricevuto dalla ditta
una mail che conteneva una richiesta di assunzione con allegata la copia del CP_3
documento di riconoscimento di ma non ricordo se c'era scritto di Parte_1
assumere nel mese di giugno ho inviato con mail a gli Parte_1 CP_3
adempimenti quali il cedolino paga e i contributi da pagare per il personale della ditta
compresi quelli di nel mese di luglio il sig. mi chiama CP_3 Parte_1 CP_3
al telefono e mi dice di avere commesso un errore di comunicazione, che il documento si
riferiva ad un preventivo da fare e che non intendeva assumere il sig. e mi ha Parte_1
chiesto di annullare tutti gli adempimenti riferiti a detto nominativo;
non so se le parti
si sono incontrate io ho immediatamente rettificato l'errore in cui ero incorso su
richiesta del sig. ; quando ho rettificato l'assunzione in effetti tecnicamente ho CP_3
annullato il rapporto di lavoro per giorni 7 e 8 maggio 2020”.
All'esito dell'espletata istruttoria è emerso che il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa nel periodo in contestazione e non ha posto in essere alcuna condotta nella causazione dell'evento che ha portato all'emissione dell'avviso di indebito.
Non vi è dubbio che il caso presente non rientra nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 14 D.L. n. 4/2019, essendo pacifico che non c'è stato nessun pag. 7 lavoro occasionale e che non è stata percepita nessuna somma da parte del ricorrente.
Ne deriva, pertanto, che il ricorrente non era tenuto a restituire la somma di €
7.939,04, che il provvedimento di recupero della predetta somma è da ritenersi illegittimo, con conseguente condanna dell' al ripristino del trattamento CP_1
pensionistico Cat. VO N. 14048936 per il periodo dall'01.01.2020 al 31.08.2020 e alla erogazione della prestazione pari ad € 7.939,04, oltre interessi maturati dalle varie scadenze.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole eventuali altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Ente e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- Dichiara il diritto di al ripristino del trattamento Parte_1
pensionistico Cat. VO N. 14048936 per il periodo dall'01.01.2020 al 31.08.2020
con condanna dell' alla erogazione della prestazione pari ad € 7.939,04 CP_1
oltre interessi maturati dalle varie scadenze, con annullamento dell'indebito di
€ 7.939,04 di cui alla comunicazione del 21.07.2020;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
pag. 8 liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Dalia Lo Burgio e
Giovanni Di Martino.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2984/2021 promosso da
C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Misilmeri, Viale Europa n. 298, presso lo studio degli Avv.ti Dalia
Lo Burgio e Giovanni Di Martino che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Franco Pasut che lo rappresenta e difende ed pag. 1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura
dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' con nota del 24.09.2020 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.939,04 in quanto erano state riscosse rate non spettanti a seguito di ricalcolo a decorrere dall'01.01.2020 al 31.08.2020 sulla pensione Cat. VO N.
14048936 per incumulabilità di cui all'art. 14 del D.L. N. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Lamentava, inoltre, il ricorrente che aveva subito la trattenuta delle mensilità da settembre 2020 ad aprile 2021 oltre la tredicesima mensilità.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste e la condanna dell' a restituire al ricorrente la complessiva somma di € CP_2
7.939,04 oltre interessi per i ratei pensionistici dal 01.01.2020 al 31.08.2020.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
pag. 2 In data 28.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Ciò posto, va osservato che non sussistono i presupposti per la restituzione dell'indebito e che l' non ha il diritto di ripetere da parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di € 7.939,04 richiesto con comunicazione di accertamento del 21.07.2020.
L'Ente resistente, con altra nota del 21.07.2020, ha proceduto alla riliquidazione con decorrenza dall'01.04.2019 della prestazione per incumulabilità di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. N. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Com'è noto, la normativa di cui al D.L. 28.01.2019 n.4 all'art. 14 detta le disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62
anni di età e 38 anni di contributi - “Pensione quota 100”.
E' opportuno sottolineare che il comma 3 del detto articolo applicato dall' CP_1
prevede che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”.
pag. 3 In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117/2019 del 21
agosto 2019 l' medesimo aveva precisato che i redditi non cumulabili sono CP_1
quelli da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore) collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo in cui vige il divieto. I redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c.) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali). I compensi da lavoro autonomo occasionale vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione, quindi, sono rilevanti anche se vengono incassati prima della data di decorrenza della pensione o dopo il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.
Al punto 1.2 della Circolare l'Ente chiarisce che “La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l'incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.”
pag. 4 Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.
La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la
“pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell'Agenzia
delle Entrate e di tutte le banche dati disponibili.
Da quanto precede, risulta che il ricorrente avrebbe potuto incorrere nella ipotesi di divieto di cumulo tra la pensione ed i redditi da lavoro solo se avesse percepito redditi da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa. Tale circostanza nel caso de quo non si è verificata, in quanto il ricorrente non ha sottoscritto nessun contratto e non ha percepito nessun reddito da lavoro dipendente,
autonomo e d'impresa.
L'indebito, come esposto in ricorso dal ricorrente, è stato originato da una comunicazione di assunzione fatta dal signor che deteneva presso il CP_3
suo ufficio il documento di identità del ricorrente al quale avrebbe dovuto fare un preventivo per un montascale presso la sua abitazione;
dovendo assumere un operaio contattava il proprio consulente del lavoro dott. ma, invece Per_1
di allegare il documento del futuro dipendente, inviava il documento di identità
del signor . Appreso l'errore veniva contattato il consulente Parte_1
del lavoro per annullare l' Controparte_4
Parte ricorrente, durante l'istruzione probatoria, ha provato la insussistenza pag. 5 degli assunti di parte opposta e l'illegittimità del provvedimento impugnato,
dimostrando che il ricorrente non ha mai lavorato per il signor . CP_3
All'udienza del 18.09.2023 i testi e hanno CP_3 Testimone_1
confermato i capitolati di prova. Il teste ha riferito di conoscere il CP_3
ricorrente confermando che svolge le mansioni di tecnico di laboratorio,
radiotecnico e che era stato contattato per avere un preventivo per un montascale per il padre;
ha confermato che per errore aveva mandato al consulente del lavoro i dati anagrafici del ricorrente che, petanto, era stato assunto presso la ditta, confondendoli con quelli di altra persona che invece doveva essere assunta;
il teste, inoltre, ha confermato che quando il ricorrente lo ha contattato, dopo aver ricevuto il provvedimento da parte dell' ha CP_1
chiesto al consulente del lavoro di rettificare l'errore del quale non si era mai accorto.
Il teste ha riferito di essere il dirimpettaio del ricorrente e che Testimone_1
nel periodo del primo lock down, quando era costretto a restare a casa, ero solito passare il tempo a chiacchierare con il signor;
il teste, ha Parte_1
confermato che nei giorni del 07 e 08 maggio 2020 il ricorrente è sempre rimasto presso la sua abitazione.
Anche il teste escusso all'udienza del 18.03.2024, ha Testimone_2
confermato che quale consulente del lavoro della ditta aveva ricevuto per CP_3
pag. 6 errore dal signor i dati anagrafici del ricorrente e lo aveva assunto CP_3
per il periodo 07 e 08 maggio 2020 provvedendo successivamente ad annullare detto rapporto di lavoro;
ha riferito il teste “….preciso di avere ricevuto dalla ditta
una mail che conteneva una richiesta di assunzione con allegata la copia del CP_3
documento di riconoscimento di ma non ricordo se c'era scritto di Parte_1
assumere nel mese di giugno ho inviato con mail a gli Parte_1 CP_3
adempimenti quali il cedolino paga e i contributi da pagare per il personale della ditta
compresi quelli di nel mese di luglio il sig. mi chiama CP_3 Parte_1 CP_3
al telefono e mi dice di avere commesso un errore di comunicazione, che il documento si
riferiva ad un preventivo da fare e che non intendeva assumere il sig. e mi ha Parte_1
chiesto di annullare tutti gli adempimenti riferiti a detto nominativo;
non so se le parti
si sono incontrate io ho immediatamente rettificato l'errore in cui ero incorso su
richiesta del sig. ; quando ho rettificato l'assunzione in effetti tecnicamente ho CP_3
annullato il rapporto di lavoro per giorni 7 e 8 maggio 2020”.
All'esito dell'espletata istruttoria è emerso che il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa nel periodo in contestazione e non ha posto in essere alcuna condotta nella causazione dell'evento che ha portato all'emissione dell'avviso di indebito.
Non vi è dubbio che il caso presente non rientra nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 14 D.L. n. 4/2019, essendo pacifico che non c'è stato nessun pag. 7 lavoro occasionale e che non è stata percepita nessuna somma da parte del ricorrente.
Ne deriva, pertanto, che il ricorrente non era tenuto a restituire la somma di €
7.939,04, che il provvedimento di recupero della predetta somma è da ritenersi illegittimo, con conseguente condanna dell' al ripristino del trattamento CP_1
pensionistico Cat. VO N. 14048936 per il periodo dall'01.01.2020 al 31.08.2020 e alla erogazione della prestazione pari ad € 7.939,04, oltre interessi maturati dalle varie scadenze.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole eventuali altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Ente e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- Dichiara il diritto di al ripristino del trattamento Parte_1
pensionistico Cat. VO N. 14048936 per il periodo dall'01.01.2020 al 31.08.2020
con condanna dell' alla erogazione della prestazione pari ad € 7.939,04 CP_1
oltre interessi maturati dalle varie scadenze, con annullamento dell'indebito di
€ 7.939,04 di cui alla comunicazione del 21.07.2020;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
pag. 8 liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Dalia Lo Burgio e
Giovanni Di Martino.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9