Legge 14 agosto 1991, n. 281

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  • 1I diritti degli animali
    https://www.studiocataldi.it/

    di Francesca Carraro In questa pagina: 1. I diritti degli animali e la normativa italiana 2. I diritti degli animali domestici 3. Gli animali domestici in condominio 4. La tutela degli animali in Europa 5. I diritti degli animali e la loro tutela in altri paesi del mondo 6. Quando nasce l'idea del riconoscimento dei diritti degli animali 7. Citazioni celebri 8. Le origini filosofiche del riconoscimento dei diritti agli animali 9. Le associazioni più attive in Italia e nel mondo 10. Prospettive in divenire Ultimi articoli sul tema dei diritti degli animali Il tema dei diritti degli animali si basa su diversi aspetti della convivenza fra uomo e animali. E' una materia molto complessa e …

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  • 2Attività di interesse generale
    https://www.brocardi.it/

  • 3Camera: Ultimi progetti di legge annunciati
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Incidente con cane randagio, nessun risarcimento
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 9 gennaio 2026

  • 5Un motociclista, mentre percorreva una strada pubblica, veniva aggredito da due
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 25 febbraio 2026

    Un motociclista, mentre percorreva una strada pubblica, veniva aggredito da due cani randagi che lo facevano cadere in terra con conseguenti danni sia personali che al motoveicolo. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 7 febbraio 2026 n. 2724 Data udienza 29 gennaio 2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE STEFANO Franco - Presidente Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere Rel. Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere Dott. CRIVELLI Alberto - Consigliere Dott. AMIRANTE Vittoria - Consigliera ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20159/2022 R.G. proposto da: Ca.Ma., …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 193
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1257/2017 r.g. proposta DA , rappresentato e difesa dall'avv. Michele Tupputi, Parte_1 -attore- CONTRO , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Isabella Palmiotti, -convenuto- E , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli -convenuta- conclusioni come da verbale di udienza del 17.2.2025 Brevi ragioni di fatto e di …
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    • giurisdizione civile·
    • accordo transattivo·
    • art. 185 bis c.p.c.·
    • cessazione materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • danno biologico·
    • obblighi di prevenzione e controllo randagismo·
    • responsabilità per danni da animali·
    • legge n. 281/1991·
    • art. 2043 c.c.

  • 2Trib. Termini Imerese, sentenza 11/02/2025, n. 181
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3063 del registro generale affari civili dell'anno 2018 TRA P a r t e 1 (cf: C . F . 1 ), nato a [...] il [...], P e r s o n a 1 n a t o a n.q. di genitore esercente la responsabilità sul figlio Palermo il 27.7.2007, elettivamente domiciliato a Palermo via Mariano Stabile n. 27, presso lo studio dell'avv. Debora Valenti, che lo rappresenta e difenda giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ATTORE E ( c f : P . I V A 1 …
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    • interessi compensativi·
    • giurisdizione civile·
    • danno non patrimoniale·
    • randagismo·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • danno biologico·
    • art. 2043 c.c.·
    • obblighi di prevenzione·
    • onere della prova

  • 3Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 1014
    Provvedimento: R.G. n. 9958/2019 . TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Terza Sezione Civile ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025 Nel proc. N. 9958/2019 IL GIUDICE In persona della dr.ssa Ambra Alvano; Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa; si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento. Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE III SEZIONE CIVILE Il …
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    • art. 208 c.p.c.·
    • causalità omissiva·
    • giurisdizione civile·
    • legge quadro n. 281/1991·
    • decadenza dalla prova·
    • responsabilità per danni da animali randagi·
    • interruzione del processo·
    • legittimazione passiva·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • prova testimoniale

  • 4Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1378
    Provvedimento: All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, il giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti. TRIBUNALE DI SALERNO Seconda sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Giulio Fortunato, ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 17 luglio 2017 al numero 6723 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 87 del 2017 pubblicata l'11 gennaio 2017 nell'ambito del …
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    • obblighi di controllo e prevenzione·
    • AGsmo (animali vaganti)·
    • art. 2051 c.c.·
    • art. 2052 c.c.·
    • appello civile·
    • responsabilità enti pubblici·
    • giurisdizione civile·
    • spese processuali·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • colpa omissiva·
    • art. 342 c.p.c.·
    • art. 2043 c.c.

  • 5Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1817
    Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: nella causa civile iscritta al n.3619/2020 del ruolo civile contenzioso, risarcimento danni promossa randagismo da rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scalini mandato in Parte_1 atti Attore contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Centonze, mandato in atti Convenuta Nonché contro in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 Chiamato in causa Svolgimento del processo 2 Con atto di citazione del 11.05.2020 …
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    • danni da cani randagi·
    • art. 2052 c.c.·
    • legge 281/91·
    • responsabilità concorrente·
    • risarcimento danni·
    • giurisdizione comunale·
    • legittimazione passiva·
    • art. 2043 c.c.·
    • responsabilità civile·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1. Principi generali 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
    2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
    3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
    4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
    5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
    6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
    7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
    8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
    9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
    10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
    11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
    12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
    Nota all'art. 2:
    - Gli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954 , sono cosi' formulati:
    "Art. 86. - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
    Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere assicurato senza pericolo.
    Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
    Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
    Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
    E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
    Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato".
    "Art. 87. - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
    Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
    Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
    I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
    Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
    Durante il periodo del trattamento antirabbico post- contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprifilattici.
    I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
    Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo".
    "Art. 91. - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione".
    N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954 :
    "Art. 6. - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
  • Articolo 3
    Art. 3. Competenze delle regioni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
    2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
    4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
    5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
    6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.