Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 settembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 settembre 2022 |
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- 1. Incidente con cane randagio, conducente unico responsabileRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 novembre 2025
In questo caso di incidente stradale provocato da un cane randagio sulla carreggiata la responsabilità ricade esclusivamente sul conducente. Comune di Ruvo di Puglia e ASL BA sono stati ritenuti non responsabili, poiché non è stata provata alcuna omissione specifica dei loro obblighi di controllo. La decisione sottolinea l'importanza della prudenza alla guida, anche di fronte a ostacoli insoliti. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30616). I fatti La vittima, mentre percorreva a bordo della propria vettura la strada provinciale 231 nel Comune di Ruvo di Puglia, si scontrava con un cane randagio presente sulla carreggiata così determinando un improvviso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Patti, sentenza 15/09/2025, n. 906Provvedimento: N.R.G. 382/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI Sezione Civile Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382/2022 R.G. promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...], (C.F. C.F._1 ), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME), via A. Volta n. 100, presso lo studio dell'avv. Emanuele Miceli che la rappresenta e difende per procura in atti; – Attrice – CONTRO Controparte_1 , in persona del legale P.IVA_1rappresentante pro tempore (C.F. P.I. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Principi generali 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Nota all'art. 2:
- Gli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954 , sono cosi' formulati:
"Art. 86. - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato".
"Art. 87. - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziche' essere abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento antirabbico post- contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprifilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo".
"Art. 91. - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954 :
"Art. 6. - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto". - Articolo 3Art. 3. Competenze delle regioni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134)) .
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.