Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1265.
(Efficacia della cessione riguardo ai terzi).
Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
(Efficacia della cessione riguardo ai terzi).
Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Commentari • 45
- 1. Cassazione civile n. 2608/1987https://www.brocardi.it/ · 203.58466
[…] Ne consegue che nell'ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all'art. 511 citato, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accertazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/04/2021, n. 1138Provvedimento: […] Pt_2 (doc.4 attrice) neppure può operare a favore di quest'ultima il disposto dell'art.1265 cod. civ. […] 2) Sulla ritenuta “non operatività” dell'art. 1265 c.c. alla cessione del credito di CP_2 a […] 1.7. Con il primo motivo Parte_1 lamenta che il giudice non avrebbe motivato il rigetto delle deduzioni dello stesso svolte circa la natura e la portata dell'art. 1265 c.c. e 1478 c.c. nonché sulla ritenuta accoglibilità, in subordine, della domanda del Fallimento di revocatoria ex art. 67 L.F..Leggi di più...
- inefficacia cessione·
- compensazione crediti·
- tutela affidamento debitore·
- cessione di crediti·
- sequestro liberatorio·
- interessi di mora·
- art. 1265 c.c.·
- art. 1478 c.c.·
- art. 67 L.F.·
- revocatoria fallimentare