Articolo 1265 del Codice civile
Articolo 1264Articolo 1266
Versione
19 aprile 1942
Art. 1265.

(Efficacia della cessione riguardo ai terzi).

Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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